Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 1518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2493 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra:
(C.F. , difeso dagli avv.ti Pasquale Parisi e Parte_1 C.F._1
Francesco Paolo Pianese, giusta procura in atti
Appellante
e
(C.F. , difeso dagli avv.ti Luciano Controparte_1 C.F._2
Pennacchio e Gianluca Pennacchio, giusta procura in atti
Appellato
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv.to Raffaele Amoroso, giusta CodiceFiscale_4
mandato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 03.11.2020, , premesso di Parte_1 vantare, nei confronti di , un credito di €108.959,00 oltre interessi, Controparte_1
giudizialmente accertato con sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2680/2017, pubblicata il 13.11.2017, aveva convenuto in giudizio il medesimo , nonché e CP_1 CP_3
. Controparte_4
Nella specie, il ricorrente aveva agito ex art. 2901 cc per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita del 29.07.2016, giusta atto per notar
, con cui il – unitamente alla moglie comproprietaria Persona_1 CP_1 Per_2
– aveva alienato la piena proprietà dell'unità immobiliare in favore dei coniugi
[...] [...]
- , così danneggiando le pretese creditorie di esso ricorrente. CP_3 CP_2
aveva, perciò, concluso domandando di: “revocare ex art. 2901 cc e per Parte_1
l'effetto dichiarare inefficace nei confronti del sig. l'atto di compravendita Parte_1 del 29.06.2016, giust5a atto per notar , rep. N. 106537 – racc. n. 44400, Persona_1 con il quale vendeva la propria unità immobiliare così identificata (…); in Controparte_1
ogni caso, emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei Registri Immobiliari;
il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze, oltre iva
e cpa, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti A•vvocati anticipatari”.
2. Si erano costituiti in giudizio e . Controparte_4 CP_3
Preliminarmente, rilevato, che il non era proprietario esclusivo del bene immobile CP_1 oggetto dell'atto di disposizione in questione, ma ne era comproprietario insieme alla moglie i coniugi avevano dedotto l'inammissibilità, per Persona_2 Controparte_5
carenza di interesse ad agire, della domanda, poiché tesa alla dichiarazione di inefficacia dell'intero atto dispositivo, sebbene soltanto una quota del bene compravenduto fosse di proprietà del debitore.
I comparenti avevano, poi, invocato l'inapplicabilità dell'azione revocatoria. Essi avevano, infatti, evidenziato che l'atto dispositivo impugnato era un atto a titolo oneroso e prevedeva un prezzo congruo (€295.000,00). Inoltre, avevano sottolineato che la compravendita, comunque avvenuta tra soggetti non aventi tra loro vincoli di parentela né rapporti di lavoro, era stata motivata da comprovate esigenze familiari (nella specie, esigenze abitative del nucleo familiare di essi acquirenti che, sempre nel 2016, avevano venduto la propria casa).
I coniugi avevano, infine, dedotto l'insussistenza dell'elemento Parte_2 soggettivo richiesto dall'art. 2901 cc (ossia il dolo specifico di essi acquirenti, ovvero la loro consapevolezza di arrecare pregiudizio al a seconda che l'atto dispositivo si Pt_1 considerasse, rispettivamente, anteriore o successivo all''insorgenza del credito).
I resistenti avevano, dunque, concluso come segue: “In via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per mancanza d'interesse ad agire di parte ricorrente, avendo agito in revocatoria sull'intero immobile, anziché sulla sola la quota di proprietà (50%) del suo debitore sig CP_1
.
2. Sempre in via preliminare e nel merito rigettare la domanda attorea nei confronti
[...]
dei convenuti perché inammissibile, improponibile e priva di ogni fondamento giuridico in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
3. Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e dichiarare l'estraneità dei coniugi acquirenti per l'inconsapevolezza dell' eventus damni, a causa dell'assenza del dolo specifico e alternativamente del dolo generico.
4. Condannare parte soccombente alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., essendo il carattere della lite del tutto temerario, con il presupposto della coscienza da parte attrice della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute;
5. Vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
3. Si era costituito . Controparte_1
In primo luogo, aveva sollevato eccezione di inammissibilità del rito sommario per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 702 bis cpc.
Il , poi, sulla base di deduzioni analoghe a quelle già svolte dai coniugi CP_1 Parte_3
, aveva anch'egli contestato la sussistenza di interesse ad agire del ricorrente e,
[...] conseguentemente, l'ammissibilità della domanda.
Infine, il resistente aveva eccepito l'inammissibilità dell'azione per irrevocabilità, ex art. 2901 co. 3 cc, dell'atto di compravendita, poiché quest'ultimo era stato eseguito in esecuzione dell'obbligo assunto con contratto preliminare del 15.3.2016, del quale, peraltro, non era stato dimostrato il carattere fraudolento.
Nel merito, aveva, poi, dedotto l'infondatezza della domanda per carenza Controparte_1 dei presupposti necessari al positivo esperimento dell'azione revocatoria. Aveva concluso, perciò, chiedendo: “
1. in via preliminare, rilevata l'inapplicabilità dell'art.
702 bis cpc, disponga, ai sensi dell'art. 702 ter, il mutamento del rito con connessione dei termini ex art. 183 cpc;
2. nel merito, per i motivi innanzi esposti, rigetti integralmente la domanda proposta, in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, maggiorazione del 15% per spese generali, via e cpa.”
4.Con ordinanza del 07.03.2022, il tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda, condannando al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di lite. Parte_1
In primo luogo, il tribunale ha chiarito che sussistevano i requisiti per procedere nelle forme di cui agli artt. 702 bis ss. cc.
Il giudice, specificato, poi, che l'atto di compravendita del 2016 era stato posto in essere dopo la nascita del credito vantato dal (2008) e pur precisando che, nel caso di Pt_1
specie, era palese la consapevolezza del debitore alienante del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ha tuttavia rigettato la domanda, ritenendo non provata, neanche per presunzioni, la sussistenza della partecipatio fraudis dei coniugi acquirenti.
5. ha proposto appello. Parte_1
Con unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha contestato la correttezza della decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non provato, in capo ai terzi acquirenti,
l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cc ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto.
Il ha evidenziato che, in caso di atti successivi al sorgere del credito (come quello Pt_1
oggetto di causa), non è necessaria la collusione tra debitore e terzo, essendo sufficiente la sussistenza, in capo a quest'ultimo, della consapevolezza dell'evento dannoso, ossia la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo a titolo oneroso può arrecare alle ragioni dei creditori.
Tale consapevolezza in capo ai coniugi – suscettibile di essere provata Parte_2 anche per presunzioni – si desume, secondo l'appellante, da numerosi elementi.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare automaticamente sussistente tale consapevolezza in capo ai terzi in virtù del fatto che, con l'atto impugnato, il debitore aveva alienato l'intera quota di cui era comproprietario. Ancora, il tribunale, secondo il avrebbe dovuto valorizzare – quali utili elementi presuntivi – le seguenti Pt_1 circostanze: i) l'atto di compravendita coincideva temporalmente con la fase finale del procedimento pendente innanzi al medesimo tribunale di Napoli Nord ed avente ad oggetto l'accertamento del credito;
ii) l'atto di compravendita non era stato preceduto dalla stipula di un contratto preliminare di vendita;
iii) al momento del rogito, sul bene gravavano due pignoramenti immobiliari che avrebbero allertato l'acquirente in buona fede circa la presenza di ipotetici creditori, inducendolo ad attendere la cancellazione per la stipula del rogito e il versamento del prezzo.
ha, quindi, chiesto: “1) In accoglimento del presente gravame e di tutte Parte_1
le conclusioni formulate in primo grado, previo tutte le altre declaratorie del caso, in riforma dell'appellata ordinanza, revocare ex art. 2901 cc e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del sig. l'atto di compravendita del 29.07.2016, giusta atto per Parte_1 notar , rep. n. 106537 – racc. n. 44400, con il quale il sig. Persona_1 CP_1
vendeva la propria quota dell'unità immobiliare così identificata (…); 2) riformulare
[...]
integralmente il governo delle spesse ponendole per il doppio grado a carico delle parti appellate con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”
6.Si sono costituiti in giudizio i coniugi e , con Parte_2 Controparte_1
comparse depositate, rispettivamente, il 05.09.2022 e il 26.09.2022.
Tutti i comparenti hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza, con vittoria di spese e attribuzione ai rispettivi procuratori antistatari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
10.12.2024 e quella del 21.01.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini