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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3801/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE PECOL MARICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE PECOL MARICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 25.7.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a CONEGLIANO (TV) il Parte_1
04/06/1965) e (n. a EN DI AV (TV) il 04/08/1963), Parte_2
matrimonio contratto il 15/04/1994 e trascritto al n. 38, Parte II, Serie A, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
3. l'attuale casa coniugale sita in Mareno di Piave (TV), Via Dei Camilli n. 3 viene assegnata alla signora Parte_2
affinché vi abiti con i figli;
4. a compensazione delle partite matrimoniali sorte in costanza di matrimonio, il sig. trasferirà alla signora Pt_1 [...]
a titolo gratuito, l'appartamento al primo piano, il garage al piano S1 e il posto auto scoperto facenti parte del Pt_2
complesso immobiliare “Residence Morona - Ciassi”, in Pieve di Soligo (TV), Piazza Umberto I e Via Lubin e così catastalmente identificata:
Comune di Pieve di Soligo – Sez. B – Foglio 1
M.N. 1007 Sub. 19 Cat. A/2 Cl. 2 Vani 7 RCE 542,28
M.N. 2068 Sub. 83
2 M.N. 1007 Sub. 9 Cat. C/6 Cl. 4 mq 17 RCE 38,01
M.N. 2068 Sub. 34
M.N. 2068 Sub.23 Cat. C/2 Cl. 1 mq 12 RCE 19,52
Parti comuni:
M.N.2068 SUB.
2 - Area scoperta di mq. 640 (seicentoquaranta) - b.c.n.c. ai subb. 9 dal sub.22 al sub. 54, subb. 57,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 e 69;
M.N.2068 SUB.
8 - b.c.n.c. ai subb. 62, 66, 67, 68 e 69 e MN. C.
M.N.2068 sub.15 - rampa e spazio di manovra - b.c.n.c. ai subb. dal 23 al 53 e sub. 58
M.N.2068 sub.18 - spazio di manovra - b.c.n.c. ai subb. dal 23 al 45 e sub. 58;
M.N.2068 sub.20 - corridoio - b.c.n.c. ai subb. dal 22 al 54 e sub. 58, 59, 60 e 61.
Il sig. si impegna a curare ogni atto necessario ai fini della formalizza-zione del trasferimento entro 30 giorni dal Pt_1
deposito del presente ricorso;
5. al fine di riequilibrare le attribuzioni patrimoniali tra i figli, il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito a Pt_1
la nuda proprietà dell'apparta-mento al piano terra e il garage al piano S1 del complesso immobiliare CP_1
“Residence Morona - Ciassi”, in Pieve di Soligo (TV), Piazza Umberto I e Via Lubin e così catastalmente identificata:
Comune di Pieve di Soligo – Sez. B – Foglio 1
M.N. 2068 Sub.84 Cat. A/2 Cl. Vani 4 RCE 309,87
M.N. 1007 Sub.10 Cat. C/6 Cl. 4 mq 16 RCE 38,01
M.N. 2068 Sub. 35
Parti comuni:
M.N.2068 SUB.
2 - Area scoperta di mq. 640 (seicentoquaranta) - b.c.n.c. ai subb. 9 dal sub.22 al sub. 54, subb. 57,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 e 69;
M.N.2068 SUB.
8 - b.c.n.c. ai subb. 62, 66, 67, 68 e 69 e MN. C.
M.N.2068 sub.15 - rampa e spazio di manovra - b.c.n.c. ai subb. dal 23 al 53 e sub. 58
M.N.2068 sub.18 - spazio di manovra - b.c.n.c. ai subb. dal 23 al 45 e sub. 58;
3 M.N.2068 sub.20 - corridoio - b.c.n.c. ai subb. dal 22 al 54 e subo. 58, 59, 60 e 61.
6. Camilla, e in considerazione della loro maggiore età, concorderanno direttamente con il padre i Per_1 CP_1
giorni di permanenza presso di lui;
7. il sig. parteciperà al mantenimento dei figli mediante il versamento di un contributo mensile di € 500,00 per Pt_1
ciascun figlio sino alla loro autosufficienza, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alla Sig.ra entro il 10 di Parte_2
ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie per i ragazzi, così come previste nel Protocollo del Tribunale di Treviso, nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra Le spese andranno comunicate Pt_1 Parte_2
entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere la parte di sua competenza entro il giorno 10 del mese successivo;
9. spese, diritti ed onorari di lite compensati tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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