Art. 2.
Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell' articolo 2, terzo , quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57 . Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge e' integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest'ultima direzione generale.
Il parere del comitato e' obbligatorio ma non vincolante.
Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa dal Ministro della difesa alle commissioni competenti del Parlamento.
E' riconosciuta all'Amministrazione militare la facolta' di cui all' art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 .
NOTE
Nota all' art. 2, primo comma:
La legge 22 marzo 1957, n. 57 , concerne costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.
L'art. 2, terzo, quarto e quinto comma di detta legge dispongono:
"Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa".
Si trascrive il testo dei primi due commi dell' art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 (al quale fa rinvio il comma sopra riportato):
"I progetti e i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per" i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali".
Nota all'art. 2 quarto comma:
Il testo dell' art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , e' il seguente:
"E' in facolta' dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.
Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:
con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall' articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;
con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.
Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, societa' od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma".
Si trascrive l'intero testo dell' art. 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), richiamato dall'art. 3 in precedenza riportato:
"Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte ne' alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
Se pero' qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorita' od al ministero da cui dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.
Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorita' competente ad approvare il contratto.
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, e' tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate".
Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell' articolo 2, terzo , quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57 . Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge e' integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest'ultima direzione generale.
Il parere del comitato e' obbligatorio ma non vincolante.
Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa dal Ministro della difesa alle commissioni competenti del Parlamento.
E' riconosciuta all'Amministrazione militare la facolta' di cui all' art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 .
NOTE
Nota all' art. 2, primo comma:
La legge 22 marzo 1957, n. 57 , concerne costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.
L'art. 2, terzo, quarto e quinto comma di detta legge dispongono:
"Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa".
Si trascrive il testo dei primi due commi dell' art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 (al quale fa rinvio il comma sopra riportato):
"I progetti e i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per" i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali".
Nota all'art. 2 quarto comma:
Il testo dell' art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , e' il seguente:
"E' in facolta' dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.
Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:
con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall' articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;
con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.
Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, societa' od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma".
Si trascrive l'intero testo dell' art. 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), richiamato dall'art. 3 in precedenza riportato:
"Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte ne' alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
Se pero' qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorita' od al ministero da cui dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.
Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorita' competente ad approvare il contratto.
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, e' tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate".