CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 480/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA LARGA, 23 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE
FRANCO FERRARI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, corso Monforte n. 45, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI MIEDICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RESISTENTE
pagina 1 di 2 , Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITA rilevato che:
− ha introdotto il presente giudizio con ricorso proposto nei confronti Parte_1
di ; Controparte_3
− che alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 12.6.2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che poiché “IMMOBILIARE LUPETTA S.P.A. è una società ormai estinta e che la stessa era precedente proprietario delle aree” il ricorso “non è stato notificato a tale società, attesa la sua carenza di interesse a contraddire”;
− il 28.4.2025 parte ricorrente ha depositato una nota contenente la dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 cpc con compensazione delle spese di lite, accettata dalla parte resistente con dichiarazione resa in calce alla predetta nota;
Controparte_1
− che dalle predette dichiarazioni rese dalle parti può desumersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto che:
− la declaratoria di estinzione del giudizio, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, e, pertanto, deve essere sottoscritta dal presidente e, nel caso in cui il presidente non ne risulti anche relatore o estensore, anche dal relatore;
− nel caso in esame, su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione delle spese di lite;
PQM
dichiara estinto il giudizio;
dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Milano, 30.4.2025
Il consigliere istr. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 480/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA LARGA, 23 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE
FRANCO FERRARI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, corso Monforte n. 45, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI MIEDICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RESISTENTE
pagina 1 di 2 , Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITA rilevato che:
− ha introdotto il presente giudizio con ricorso proposto nei confronti Parte_1
di ; Controparte_3
− che alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 12.6.2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che poiché “IMMOBILIARE LUPETTA S.P.A. è una società ormai estinta e che la stessa era precedente proprietario delle aree” il ricorso “non è stato notificato a tale società, attesa la sua carenza di interesse a contraddire”;
− il 28.4.2025 parte ricorrente ha depositato una nota contenente la dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 cpc con compensazione delle spese di lite, accettata dalla parte resistente con dichiarazione resa in calce alla predetta nota;
Controparte_1
− che dalle predette dichiarazioni rese dalle parti può desumersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto che:
− la declaratoria di estinzione del giudizio, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, e, pertanto, deve essere sottoscritta dal presidente e, nel caso in cui il presidente non ne risulti anche relatore o estensore, anche dal relatore;
− nel caso in esame, su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione delle spese di lite;
PQM
dichiara estinto il giudizio;
dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Milano, 30.4.2025
Il consigliere istr. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 2 di 2