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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 862 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'avv.to DE SANTIS GIORGIO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, CP_1 [...]
, E;
CP_2 CP_3 CP_4 resistente
RAGIONI DI FATOT E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in Cancelleria in data 20.04.2022, Parte_1
, dopo aver ripercorso le vicende lavorative dall'inizio del rapporto di lavoro
[...]
(1976) sino al mese di febbraio 2020, ritenendole caratterizzate dalla costante adibizione a lavori pesanti ed usuranti, incompatibili con il proprio stato di salute, rivendicava il diritto alle retribuzioni maturate e non corrisposte relative al periodo decorrente dalla data della visita medica aziendale che aveva accertato una permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche (21.02.2020) sino a quella del collocamento in quiescenza per sopraggiunti limiti di età (28.02.2021).
Deduceva che, dopo il giudizio di non idoneità permanente alla mansione specifica
(disposto al rientro dal periodo di malattia superiore a 60 giorni – doc. 2), la società, con comunicazione del 26.02.2020, richiedeva all'Ispettorato del Lavoro la convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione al deciso Con licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 5 ric.); l' fissava la predetta convocazione in data 18.03.2020, appuntamento che poi veniva rinviato a data successiva al 17 agosto 2020, in ragione degli effetti sospensivi introdotti dalla legislazione emergenziale, invitando al contempo la società a revocare la procedura in oggetto ovvero, in alternativa, ad attendere la riconvocazione in epoca successiva a tale data.
Invocando l'applicazione della normativa sul blocco dei licenziamenti per g.m.o., Con deduceva altresì che alcun incontro veniva poi fissato dall' e che egli, con comunicazione del 26.02.2020, metteva a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative diffidandolo ad interrompere ingiustificatamente il rapporto di lavoro in corso (doc. 6): nonostante tale richiesta la società non gli consentiva di rientrare sul posto di lavoro imputando i giorni di assenza dal servizio ai permessi non retribuiti, mai richiesti dal lavoratore.
Tanto premesso, riservandosi di agire per il danno differenziale ex art. 2087 c.c. scaturente dalla ritenuta adibizione a mansioni incompatibili con l'accertato stato di salute, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della relativa udienza, rigettata ogni contraria istanza e preso ogni provvedimento di rito, così decidere:
Accertare e dichiarare che, nel periodo che va dalla visita aziendale del 20 febbraio
2020, al pensionamento, intervenuto il 28 febbraio 2021, il ricorrente aveva diritto a percepire, nelle more della procedura di conciliazione ex art. 1, comma 40, L. 92/12, la regolare ed integrale retribuzione contrattuale e, per l'effetto, condannare il datore convenuto, in p.l.r.p.t., al pagamento delle differenze retributive tra quanto versato e la retribuzione spettante, quantificato in complessivi €. 20.069,92, o al diverso importo, maggiore e/o minore, che risulterà di giustizia.
Vittoria di spese”.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta, con memoria depositata in data
9.09.2022, la quale, premettendo l'irrilevanza dell'excursus professionale del lavoratore in ragione della riserva di azione per danno differenziale svolta nelle conclusioni dell'atto introduttivo, deduceva di essersi sempre attenuta alle prescrizioni del medico competente nell'adibire il lavoratore alle attività per le quali era stato assunto e faceva rilevare: che la decisione di procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione si fondava sulla impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali era stato assunto o ad altre equivalenti;
che in Con ragione della circostanza che la rinviava il previsto incontro del 18.03.2020 senza mai procedere ad una nuova fissazione, la società collocava il ricorrente in
CIGO a zero ore dal 17.03.2020, senza rotazione in ragione della accertata inidoneità, procedendo ad integrare le ore non coperte dal trattamento salariale con permessi, feri e ROL, arrivando a prevedere la fruizione di permessi non retribuiti;
che in data
28.2.2021 il rapporto di lavoro cessava con le dimissioni del lavoratore per raggiungimento età pensionabile.
Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto la correttezza del proprio operato, ritenendo che, qualora l'esecuzione di specifiche prestazioni lavorative sia vietato dalle prescrizioni del medico competente, con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione: dalla non imputabilità della mora alla società ne discendeva quindi la prova liberatoria circa l'obbligo di versare la retribuzione. Con Imputando la protrazione del periodo di sospensione all'inerzia della , concludeva nel senso di ritenere legittimo il proprio operato.
Procedeva poi alla contestazione dei conteggi rilevando come, in caso di accoglimento della domanda attorea, dovessero essere detratti gli scatti di anzianità ed i giorni di ferie e permessi retribuiti, tutti retribuiti come risultava dalle buste paga prodotte agli atti e la retribuzione percepita a tiolo di CIGO.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale
- respingere le domande del ricorrente
In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione, limitare la condanna al minor importo sulla base di quanto indicato in narrativa o accertato in corso di causa, eventualmente anche tramite CTU contabile”.
3. La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare del
25.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
4. La questione centrale da risolvere nel presente giudizio è quella di stabilire se un lavoratore ritenuto permanentemente inidoneo alla propria specifica mansione – senza possibilità di adibizione a diverse mansioni inferiori o equivalenti – possa o meno essere sospeso dal rendere la prestazione lavorativa.
5. Il perimetro del thema decidendum così delineato nasce da una serie di considerazioni preliminari: in primo luogo è del tutto irrilevante ai fini del decidere la sintetica ricostruzione della storia lavorativa del ricorrente e la lamentata adibizione a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute, e ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché è lo stesso ricorrente a proporre espressa riserva di azione per il danno differenziale ex art. 2087 c.c. di talché il correlato accertamento del lamentato inadempimento sarà effettuato in altra sede processuale;
in secondo luogo perché sino alla data della visita medica di inidoneità alla mansione, conclusasi, come documentato, con un giudizio di permanente inidoneità alla specifica mansione, è lo stesso ricorrente a dedurre di essere stato adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute;
in terzo luogo fa stato tra le parti il giudizio di inidoneità permanente alla specifica mansione svolta, emesso dal medico competente in data 21.02.2020 (cfr. doc. in atti) per non avere il ricorrente né proposto impugnazione avverso il citato verbale davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente né contestato in questa sede l'esito. Sfornita di pregio giuridico deve quindi ritenersi la circostanza, dedotta nelle difese attoree, secondo cui tale accertamento sarebbe tutt'ora privo di effetti per non essere stato accertato Con innanzi alla : ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. 92/2012, alla Commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c. viene unicamente attribuito il compito di espletare un tentativo di conciliazione, offrendo alle parti un'opportunità di incontro in una sede amministrativa protetta, dinnanzi ad una Commissione super partes, finalizzata a favorire eventuali soluzioni alternative al licenziamento ovvero soluzioni di tipo economico. Spetterà unicamente al giudice poi in un'eventuale fase di controllo giudiziale successivo, accertare la sussistenza o meno dei presupposti di legittimità del licenziamento, senza che tuttavia tale controllo possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che rimangono di esclusiva pertinenza del datore. Orbene tale fase non è mai stata avviata dalle parti, sia perché – come detto – il verbale del medico aziendale non è stato opposto e né le sue risultanze sono state contestate in questa sede e sia perché non si
è pervenuti ad alcun licenziamento del ricorrente.
6. Ai sensi dell'art 2087 cc, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti. Tra le misure necessarie, ai sensi del d.lgs. 81/2008, vi sono quelle di obbligare il lavoratore ad effettuare le visite periodiche secondo le disposizioni date dal medico competente.
L'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone come il datore di lavoro sia tenuto ad adempiere all'obbligo della sorveglianza sanitaria del lavoratore, ovvero a sottoporre i propri dipendenti a visite mediche finalizzate a verificarne lo stato di salute ed accertarne l'idoneità alla mansione specifica cui sono adibiti: nel caso, come quello in esame, di visita medica ricorrente, prevista, per quel che qui interessa, in caso di malattie di lungo corso della durata di oltre 60 giornate, in ipotesi di accertata sopravvenuta e permanente inidoneità alla mansione non dipesa da cause imputabili all'azienda – circostanza questa che deve ritenersi presupposta sia per la riserva di azione avanzata in merito al danno differenziale, sia per la assoluta genericità delle allegazioni contenute in ricorso, caratterizzate da forti elementi valutativi e da assenza di specificità (basti pensare che non sono neppure state compiutamente descritte le mansioni che il ricorrente ha svolto negli anni) - il datore di lavoro, tenuto ad adempiere all'obbligo di sorveglianza sanitaria, sarà quindi tenuto ad attuare le misure indicate dal medico competente: in caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica, dovrà trovare modalità differenti di svolgimento della mansione (come il lavoro agile), o in alternativa adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art 42 d.lgs. 81/2008).
Solo qualora non risulti possibile collocare il lavoratore ad altre mansioni all'interno dell'organizzazione aziendale, e solo nell'ipotesi di accertata inidoneità alle mansioni temporanea, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore momentaneamente dal lavoro e dalla retribuzione fino al termine dell'inabilità: in questo caso, secondo quanto stabilito da alcune pronunce giurisprudenziali (alcune delle quali citate dalla difesa della convenuta), il datore di lavoro non sarà tenuto a corrispondere la retribuzione, poiché in assenza di prestazione lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro medesimo si può ritenere insussistente anche l'obbligo di pagamento della stessa, posto che la sospensione dell'obbligo del pagamento della retribuzione è sorretta e motivata da un motivo giustificato ai sensi delle norme generali.
Irrilevante in questa ipotesi diviene infatti l'effetto della messa in mora del lavoratore, con l'offerta delle proprie energie lavorative, posto che il datore di lavoro sarebbe in ogni caso tenuto a rifiutare tale ipotesi ai sensi dell'art. 2087 del Codice
Civile e dell'art. 42 del D.Lgs n. 81 del 2008, rispettivamente inerenti la salvaguardia “psico-fisica del lavoratore” e al “rispetto delle indicazioni fornite dal personale medico competente”.
Diverso è il caso di accertata inabilità permanente, posto che le condizioni mediche accertate in capo al ricorrente, potrebbero rientrare nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, caratterizzandosi per patologie di lunga durata e rappresentando una minorazione fisica idonea a ostacolare la sua partecipazione in condizioni di parità̀ alla vita professionale.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della S.C. “Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità̀ fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art.
5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità̀ del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità̀ di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto” (Sez. L - , Sentenza n. 6497 del
09/03/2021).
Sulla medesima linea si colloca l'art. 42 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale, rimarcando il principio del c.d. repêchage, prevede che il datore di lavoro, “ove le misure indicate dal medico competente prevedano una inidoneità alla mansione specifica, “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori”.
Analoga conclusione circa la ripartizione dell'onere della prova si impone anche nel caso in esame: la convenuta avrebbe, dovuto, invero, dimostrare come le limitazioni individuate dal medico competente in capo al lavoratore sarebbero state ritenute ostative a qualsivoglia suo diverso impiego in ambito aziendale.
7. La operata ricostruzione ermeneutica deve però confrontarsi con alcune peculiarità del caso concreto: la prima è quella di dover ritenere che la società, stante il blocco dei licenziamenti per g.m.o.– nel novero dei quali la giurisprudenza di merito ha ricondotto anche quello per sopravvenuta inidoneità alla mansione – non ha potuto esercitare il diritto di recesso che aveva preannunciato prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale la quale ha stabilito il divieto di tali licenziamenti, prorogandolo di volta in volta sino al mese di aprile 2022 (legge di
Bilancio 2022); la seconda è la sospensione pressoché totale dell'attività aziendale, documentata dai provvedimenti di ammissione alla CIGO per un numero di dipendenti vicino a quello dell'intera compagine aziendale, che non ha quindi reso praticabile alcuna sospensione individuale del rapporto di lavoro, come invero prospettato dal ricorrente.
8. Una volta accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte datoriale – irrilevante la circostanza che il lavoratore non abbia contestato il generico assunto datoriale di non poter utilmente collocare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori (Cass. 6497/2021) – deve altresì rilevarsi che alcuna sospensione del rapporto di lavoro è internauta per decisione unilaterale del datore posto che il ricorrente è stato messo in CIGO, unitamente agli altri lavoratori, di talché alcun diverso e deteriore trattamento gli è stato riservato. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento a quanto dedotto dall'azienda, laddove, ha rilevato che “l'azienda procedeva ad integrare le ore - non coperte da CIGO - con permessi, ferie e ROL, fino ad esaurimento degli stessi da parte del ricorrente. Una volta esaurita la possibilità di ricorso a tali istituti, in assenza di mansioni compatibili con le limitazioni accertate, sono stati previsti permessi non retribuiti”.
Laddove, infatti, la prestazione lavorativa del ricorrente non risultava sospesa ex lege per l'ammissione alla CIGO, per effetto dell'accertato inadempimento, le ore non coperte dal richiesto ammortizzatore sociale, debbono essere integralmente retribuite.
9. Dal credito quantificato in ricorso e pari ad euro 17.681,94, il quale non è stato contestato con riferimento ai criteri metodologici e di calcolo, debbono quindi essere sottratti: euro 7.083,20 a titolo di integrazione salariale percepita (quantificazione non risultante dai conteggi prodotti ma effettuata dall'azienda resistente in memoria e non contestata dal ricorrente alla prima difesa utile); gli scatti di anzianità pari ad euro 785,52 (65,46*12) erroneamente conteggiati ma retribuiti come emerge dall'esame dei prospetti paga relativi al periodo in contestazione (doc. 7 ric.); euro
6.557,76 per i giorni di ferie e permessi retribuiti che la società ritiene di aver corrisposto e dei quali il ricorrente non contesta la corretta retribuzione, lamentando semmai la fruizione imposta di permessi non retribuiti, avendo la società altresì proceduto al pagamento di quelli residui con la busta paga di chiusura del rapporto. Corretta è la valutazione economica dei permessi non retribuiti che debbono essere corrisposti come giornate lavorate alla luce dei riflessi economici che conseguono dall'accertato inadempimento datoriale, peraltro valorizzati con un importo di molto inferiore a quello ritenuto corretto dalla società convenuta (pari ad euro 1.153,72), importo che deve essere posto alla base della presente decisione.
10. In assenza di ulteriori contestazioni sulla debenza degli altri titoli retributivi inseriti nell'allegato conteggio e richiesti in ricorso lamentando la corresponsione di una retribuzione insufficiente, la società deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma pari ad euro 3.496,60 (di cui euro 3.255,46 a titolo di differenze retributive ed euro 241,14 a titolo di TFR maturato e non corrisposto – risultante dalla seguente operazione: 3.255,46/13,5), oltre accessori come per legge.
11. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, possono compensarsi per la metà e posti, per la restante metà a carico della parte convenuta, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_6 in perdona del l.r.p.t. al pagamento in favore di della
[...] Parte_1
complessiva somma pari ad euro 3.496,60 (di cui euro 241,14 a titolo di TFR), oltre accessori come per legge;
- Compensa le spese di lite per metà e condanna la in Controparte_6
perdona del l.r.p.t., alla corresponsione della restante metà che liquida in euro
2.694,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 26.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 862 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'avv.to DE SANTIS GIORGIO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, CP_1 [...]
, E;
CP_2 CP_3 CP_4 resistente
RAGIONI DI FATOT E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in Cancelleria in data 20.04.2022, Parte_1
, dopo aver ripercorso le vicende lavorative dall'inizio del rapporto di lavoro
[...]
(1976) sino al mese di febbraio 2020, ritenendole caratterizzate dalla costante adibizione a lavori pesanti ed usuranti, incompatibili con il proprio stato di salute, rivendicava il diritto alle retribuzioni maturate e non corrisposte relative al periodo decorrente dalla data della visita medica aziendale che aveva accertato una permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche (21.02.2020) sino a quella del collocamento in quiescenza per sopraggiunti limiti di età (28.02.2021).
Deduceva che, dopo il giudizio di non idoneità permanente alla mansione specifica
(disposto al rientro dal periodo di malattia superiore a 60 giorni – doc. 2), la società, con comunicazione del 26.02.2020, richiedeva all'Ispettorato del Lavoro la convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione al deciso Con licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 5 ric.); l' fissava la predetta convocazione in data 18.03.2020, appuntamento che poi veniva rinviato a data successiva al 17 agosto 2020, in ragione degli effetti sospensivi introdotti dalla legislazione emergenziale, invitando al contempo la società a revocare la procedura in oggetto ovvero, in alternativa, ad attendere la riconvocazione in epoca successiva a tale data.
Invocando l'applicazione della normativa sul blocco dei licenziamenti per g.m.o., Con deduceva altresì che alcun incontro veniva poi fissato dall' e che egli, con comunicazione del 26.02.2020, metteva a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative diffidandolo ad interrompere ingiustificatamente il rapporto di lavoro in corso (doc. 6): nonostante tale richiesta la società non gli consentiva di rientrare sul posto di lavoro imputando i giorni di assenza dal servizio ai permessi non retribuiti, mai richiesti dal lavoratore.
Tanto premesso, riservandosi di agire per il danno differenziale ex art. 2087 c.c. scaturente dalla ritenuta adibizione a mansioni incompatibili con l'accertato stato di salute, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della relativa udienza, rigettata ogni contraria istanza e preso ogni provvedimento di rito, così decidere:
Accertare e dichiarare che, nel periodo che va dalla visita aziendale del 20 febbraio
2020, al pensionamento, intervenuto il 28 febbraio 2021, il ricorrente aveva diritto a percepire, nelle more della procedura di conciliazione ex art. 1, comma 40, L. 92/12, la regolare ed integrale retribuzione contrattuale e, per l'effetto, condannare il datore convenuto, in p.l.r.p.t., al pagamento delle differenze retributive tra quanto versato e la retribuzione spettante, quantificato in complessivi €. 20.069,92, o al diverso importo, maggiore e/o minore, che risulterà di giustizia.
Vittoria di spese”.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta, con memoria depositata in data
9.09.2022, la quale, premettendo l'irrilevanza dell'excursus professionale del lavoratore in ragione della riserva di azione per danno differenziale svolta nelle conclusioni dell'atto introduttivo, deduceva di essersi sempre attenuta alle prescrizioni del medico competente nell'adibire il lavoratore alle attività per le quali era stato assunto e faceva rilevare: che la decisione di procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione si fondava sulla impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali era stato assunto o ad altre equivalenti;
che in Con ragione della circostanza che la rinviava il previsto incontro del 18.03.2020 senza mai procedere ad una nuova fissazione, la società collocava il ricorrente in
CIGO a zero ore dal 17.03.2020, senza rotazione in ragione della accertata inidoneità, procedendo ad integrare le ore non coperte dal trattamento salariale con permessi, feri e ROL, arrivando a prevedere la fruizione di permessi non retribuiti;
che in data
28.2.2021 il rapporto di lavoro cessava con le dimissioni del lavoratore per raggiungimento età pensionabile.
Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto la correttezza del proprio operato, ritenendo che, qualora l'esecuzione di specifiche prestazioni lavorative sia vietato dalle prescrizioni del medico competente, con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione: dalla non imputabilità della mora alla società ne discendeva quindi la prova liberatoria circa l'obbligo di versare la retribuzione. Con Imputando la protrazione del periodo di sospensione all'inerzia della , concludeva nel senso di ritenere legittimo il proprio operato.
Procedeva poi alla contestazione dei conteggi rilevando come, in caso di accoglimento della domanda attorea, dovessero essere detratti gli scatti di anzianità ed i giorni di ferie e permessi retribuiti, tutti retribuiti come risultava dalle buste paga prodotte agli atti e la retribuzione percepita a tiolo di CIGO.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale
- respingere le domande del ricorrente
In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione, limitare la condanna al minor importo sulla base di quanto indicato in narrativa o accertato in corso di causa, eventualmente anche tramite CTU contabile”.
3. La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare del
25.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
4. La questione centrale da risolvere nel presente giudizio è quella di stabilire se un lavoratore ritenuto permanentemente inidoneo alla propria specifica mansione – senza possibilità di adibizione a diverse mansioni inferiori o equivalenti – possa o meno essere sospeso dal rendere la prestazione lavorativa.
5. Il perimetro del thema decidendum così delineato nasce da una serie di considerazioni preliminari: in primo luogo è del tutto irrilevante ai fini del decidere la sintetica ricostruzione della storia lavorativa del ricorrente e la lamentata adibizione a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute, e ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché è lo stesso ricorrente a proporre espressa riserva di azione per il danno differenziale ex art. 2087 c.c. di talché il correlato accertamento del lamentato inadempimento sarà effettuato in altra sede processuale;
in secondo luogo perché sino alla data della visita medica di inidoneità alla mansione, conclusasi, come documentato, con un giudizio di permanente inidoneità alla specifica mansione, è lo stesso ricorrente a dedurre di essere stato adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute;
in terzo luogo fa stato tra le parti il giudizio di inidoneità permanente alla specifica mansione svolta, emesso dal medico competente in data 21.02.2020 (cfr. doc. in atti) per non avere il ricorrente né proposto impugnazione avverso il citato verbale davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente né contestato in questa sede l'esito. Sfornita di pregio giuridico deve quindi ritenersi la circostanza, dedotta nelle difese attoree, secondo cui tale accertamento sarebbe tutt'ora privo di effetti per non essere stato accertato Con innanzi alla : ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. 92/2012, alla Commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c. viene unicamente attribuito il compito di espletare un tentativo di conciliazione, offrendo alle parti un'opportunità di incontro in una sede amministrativa protetta, dinnanzi ad una Commissione super partes, finalizzata a favorire eventuali soluzioni alternative al licenziamento ovvero soluzioni di tipo economico. Spetterà unicamente al giudice poi in un'eventuale fase di controllo giudiziale successivo, accertare la sussistenza o meno dei presupposti di legittimità del licenziamento, senza che tuttavia tale controllo possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che rimangono di esclusiva pertinenza del datore. Orbene tale fase non è mai stata avviata dalle parti, sia perché – come detto – il verbale del medico aziendale non è stato opposto e né le sue risultanze sono state contestate in questa sede e sia perché non si
è pervenuti ad alcun licenziamento del ricorrente.
6. Ai sensi dell'art 2087 cc, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti. Tra le misure necessarie, ai sensi del d.lgs. 81/2008, vi sono quelle di obbligare il lavoratore ad effettuare le visite periodiche secondo le disposizioni date dal medico competente.
L'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone come il datore di lavoro sia tenuto ad adempiere all'obbligo della sorveglianza sanitaria del lavoratore, ovvero a sottoporre i propri dipendenti a visite mediche finalizzate a verificarne lo stato di salute ed accertarne l'idoneità alla mansione specifica cui sono adibiti: nel caso, come quello in esame, di visita medica ricorrente, prevista, per quel che qui interessa, in caso di malattie di lungo corso della durata di oltre 60 giornate, in ipotesi di accertata sopravvenuta e permanente inidoneità alla mansione non dipesa da cause imputabili all'azienda – circostanza questa che deve ritenersi presupposta sia per la riserva di azione avanzata in merito al danno differenziale, sia per la assoluta genericità delle allegazioni contenute in ricorso, caratterizzate da forti elementi valutativi e da assenza di specificità (basti pensare che non sono neppure state compiutamente descritte le mansioni che il ricorrente ha svolto negli anni) - il datore di lavoro, tenuto ad adempiere all'obbligo di sorveglianza sanitaria, sarà quindi tenuto ad attuare le misure indicate dal medico competente: in caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica, dovrà trovare modalità differenti di svolgimento della mansione (come il lavoro agile), o in alternativa adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art 42 d.lgs. 81/2008).
Solo qualora non risulti possibile collocare il lavoratore ad altre mansioni all'interno dell'organizzazione aziendale, e solo nell'ipotesi di accertata inidoneità alle mansioni temporanea, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore momentaneamente dal lavoro e dalla retribuzione fino al termine dell'inabilità: in questo caso, secondo quanto stabilito da alcune pronunce giurisprudenziali (alcune delle quali citate dalla difesa della convenuta), il datore di lavoro non sarà tenuto a corrispondere la retribuzione, poiché in assenza di prestazione lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro medesimo si può ritenere insussistente anche l'obbligo di pagamento della stessa, posto che la sospensione dell'obbligo del pagamento della retribuzione è sorretta e motivata da un motivo giustificato ai sensi delle norme generali.
Irrilevante in questa ipotesi diviene infatti l'effetto della messa in mora del lavoratore, con l'offerta delle proprie energie lavorative, posto che il datore di lavoro sarebbe in ogni caso tenuto a rifiutare tale ipotesi ai sensi dell'art. 2087 del Codice
Civile e dell'art. 42 del D.Lgs n. 81 del 2008, rispettivamente inerenti la salvaguardia “psico-fisica del lavoratore” e al “rispetto delle indicazioni fornite dal personale medico competente”.
Diverso è il caso di accertata inabilità permanente, posto che le condizioni mediche accertate in capo al ricorrente, potrebbero rientrare nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, caratterizzandosi per patologie di lunga durata e rappresentando una minorazione fisica idonea a ostacolare la sua partecipazione in condizioni di parità̀ alla vita professionale.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della S.C. “Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità̀ fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art.
5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità̀ del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità̀ di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto” (Sez. L - , Sentenza n. 6497 del
09/03/2021).
Sulla medesima linea si colloca l'art. 42 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale, rimarcando il principio del c.d. repêchage, prevede che il datore di lavoro, “ove le misure indicate dal medico competente prevedano una inidoneità alla mansione specifica, “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori”.
Analoga conclusione circa la ripartizione dell'onere della prova si impone anche nel caso in esame: la convenuta avrebbe, dovuto, invero, dimostrare come le limitazioni individuate dal medico competente in capo al lavoratore sarebbero state ritenute ostative a qualsivoglia suo diverso impiego in ambito aziendale.
7. La operata ricostruzione ermeneutica deve però confrontarsi con alcune peculiarità del caso concreto: la prima è quella di dover ritenere che la società, stante il blocco dei licenziamenti per g.m.o.– nel novero dei quali la giurisprudenza di merito ha ricondotto anche quello per sopravvenuta inidoneità alla mansione – non ha potuto esercitare il diritto di recesso che aveva preannunciato prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale la quale ha stabilito il divieto di tali licenziamenti, prorogandolo di volta in volta sino al mese di aprile 2022 (legge di
Bilancio 2022); la seconda è la sospensione pressoché totale dell'attività aziendale, documentata dai provvedimenti di ammissione alla CIGO per un numero di dipendenti vicino a quello dell'intera compagine aziendale, che non ha quindi reso praticabile alcuna sospensione individuale del rapporto di lavoro, come invero prospettato dal ricorrente.
8. Una volta accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte datoriale – irrilevante la circostanza che il lavoratore non abbia contestato il generico assunto datoriale di non poter utilmente collocare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori (Cass. 6497/2021) – deve altresì rilevarsi che alcuna sospensione del rapporto di lavoro è internauta per decisione unilaterale del datore posto che il ricorrente è stato messo in CIGO, unitamente agli altri lavoratori, di talché alcun diverso e deteriore trattamento gli è stato riservato. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento a quanto dedotto dall'azienda, laddove, ha rilevato che “l'azienda procedeva ad integrare le ore - non coperte da CIGO - con permessi, ferie e ROL, fino ad esaurimento degli stessi da parte del ricorrente. Una volta esaurita la possibilità di ricorso a tali istituti, in assenza di mansioni compatibili con le limitazioni accertate, sono stati previsti permessi non retribuiti”.
Laddove, infatti, la prestazione lavorativa del ricorrente non risultava sospesa ex lege per l'ammissione alla CIGO, per effetto dell'accertato inadempimento, le ore non coperte dal richiesto ammortizzatore sociale, debbono essere integralmente retribuite.
9. Dal credito quantificato in ricorso e pari ad euro 17.681,94, il quale non è stato contestato con riferimento ai criteri metodologici e di calcolo, debbono quindi essere sottratti: euro 7.083,20 a titolo di integrazione salariale percepita (quantificazione non risultante dai conteggi prodotti ma effettuata dall'azienda resistente in memoria e non contestata dal ricorrente alla prima difesa utile); gli scatti di anzianità pari ad euro 785,52 (65,46*12) erroneamente conteggiati ma retribuiti come emerge dall'esame dei prospetti paga relativi al periodo in contestazione (doc. 7 ric.); euro
6.557,76 per i giorni di ferie e permessi retribuiti che la società ritiene di aver corrisposto e dei quali il ricorrente non contesta la corretta retribuzione, lamentando semmai la fruizione imposta di permessi non retribuiti, avendo la società altresì proceduto al pagamento di quelli residui con la busta paga di chiusura del rapporto. Corretta è la valutazione economica dei permessi non retribuiti che debbono essere corrisposti come giornate lavorate alla luce dei riflessi economici che conseguono dall'accertato inadempimento datoriale, peraltro valorizzati con un importo di molto inferiore a quello ritenuto corretto dalla società convenuta (pari ad euro 1.153,72), importo che deve essere posto alla base della presente decisione.
10. In assenza di ulteriori contestazioni sulla debenza degli altri titoli retributivi inseriti nell'allegato conteggio e richiesti in ricorso lamentando la corresponsione di una retribuzione insufficiente, la società deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma pari ad euro 3.496,60 (di cui euro 3.255,46 a titolo di differenze retributive ed euro 241,14 a titolo di TFR maturato e non corrisposto – risultante dalla seguente operazione: 3.255,46/13,5), oltre accessori come per legge.
11. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, possono compensarsi per la metà e posti, per la restante metà a carico della parte convenuta, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_6 in perdona del l.r.p.t. al pagamento in favore di della
[...] Parte_1
complessiva somma pari ad euro 3.496,60 (di cui euro 241,14 a titolo di TFR), oltre accessori come per legge;
- Compensa le spese di lite per metà e condanna la in Controparte_6
perdona del l.r.p.t., alla corresponsione della restante metà che liquida in euro
2.694,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 26.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri