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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTI DANIELE e dell'avv. MOLINARI FILIPPO MARIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHI Controparte_1 P.IVA_2 COSME' CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, nel merito, come da atto introduttivo;
- Parte convenuta, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ”) ha convenuto innanzi Parte_2 Parte_1 all'intestato Tribunale (d'ora innanzi per brevità anche solo ) Controparte_1 CP_1 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:>.
2. In particolare, l'attrice rappresenta di essere <una società che si occupa della coltivazione, manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione canapa industriale (...). alla luce dell'elevato valore economico delle proprie piantagioni, l'odierna attrice ha stipulato con (già controparte_1 controparte_2
, ...la polizza “agricoltura e servizi” n. 1/39454/168/183341930 (...), con la quale, tra le
[...] altre cose, ha assicurato la piantagione di canapa light per un massimale di € 200.000,00. Tale polizza, come indicato nelle condizioni generali di contratto, “copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da … atti vandalici e dolosi”. In data 08.11.21 accadeva che ignoti si introducevano nel terreno condotto in locazione da ed irrigavano tutto il Parte_2 terreno coltivato con del diserbante chimico sistemico che rendeva l'intera piantagione inutilizzabile e pericolosa per la salute. Tale circostanza veniva denunciata ai carabinieri di Ozieri il giorno successivo (...). faceva successivamente eseguire una perizia Parte_2 al dr. il quale, con relazione del 10.02.24 (...), rilevava che il diserbante Persona_1 utilizzato era il Roundap, confermava l'inutilizzabilità della piantagione e quantificava il danno economico in complessivi € 508.500,00. Poiché l'atto doloso compiuto da soggetti ignoti in data 08.11.21 rientra certamente tra quelli che sono oggetto di assicurazione, Parte_2
chiedeva ad il risarcimento nella misura di € 200.000,00, ossia del massimale
[...] CP_1 previsto in polizza, da ultimo con lettera del 15.05.24 dei sottoscritti legali (...). dopo CP_1 una iniziale apertura (...), comunicava di non voler formulare alcuna proposta risarcitoria laddove nella fase istruttoria sarebbero emersi non meglio precisati “elementi contraddittori ed anomali” che avrebbero indotto la compagnia “a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto” (...). Da ultimo invitava in mediazione l'odierna Parte_2 convenuta avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano (...) ma tale procedura si concludeva con esito negativo laddove non aderiva alla stessa (...)>>. CP_1
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <<...In via principale, rigettare tutte CP_1 le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto non provate;
- in via subordinata, accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, contenere l'indennizzo dovuto a nei limiti dell'effettivo danno subito Parte_1 dall'attrice, nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e, in ogni caso, nei limiti della copertura assicurativa garantita dalla polizza n. 1/64395/87/161652745, con l'applicazione dello scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di € 500,00 ed entro la massima esposizione prevista per la garanzia “Atti vandalici e dolosi”, pari al 70% della somma assicurata, pari a Euro 140.000,00>>.
pagina 2 di 5 4. In particolare, parte convenuta contesta, tra l'altro, che dalla documentazione in atti sia emersa idonea prova dell'evento e della sua dinamica, nonché dei danni (soprattutto della loro causa) per cui è richiesta di indennizzo. Oltre a sollevare eccezioni sia in punto di copertura, che di quantum, infatti, eccepisce che>.
Parte convenuta allega, tra l'altro, altresì, che <<...I campioni sono stati quindi consegnati al Laboratorio Leonardi S.a.s. (Azienda Certificata ISO 9001:2008), certificato per l'analisi chimica degli stessi, con specifica richiesta di ricercare la presenza di diserbante sistemico e/o altri agenti chimici che avessero contaminato i campioni prelevati. Le analisi (Doc. 5), eseguite in data 28.12.2021-01.01.2022 hanno evidenziato l'assenza di contaminanti riconducibili a diserbanti sistemici e/o a qualsiasi altro tipo di diserbante o agente chimico che possa aver provocato la contaminazione delle piante. (vi) le analisi prodotte dall'attrice (Doc. 4 citazione), su campioni prelevati in assenza di alcun contraddittorio, risultano essere state effettuate in data 11.07.2023, a distanza di 21 mesi dal presunto atto vandalico e sono quindi prive di qualsivoglia valore probatorio, stante altresì la evidente compromissione – in mancanza di un accertamento tecnico preventivo richiesto nelle immediatezze del fatto - dello stato dei luoghi;
(vii) si osserva, in ultimo, per ogni ulteriore valutazione sulla genuinità dei fatti denunciati, come la società semplice agricola risulti costituita in data 22.02.2021 con Parte_1 iscrizione alla Camera di Commercio di Nuoro in data 30.03.2021 (Doc.6) ed abbia stipulato la polizza “UnipolSai Commercio & Servizi” n. 1/64395/87/161652745 con decorrenza 05.08.2021, periodo in cui sarebbe dovuta iniziare la raccolta, in realtà mai avvenuta, del primo ciclo produttivo dalla sua costituzione. Alla luce delle considerazioni svolte, la prova della dedotta contaminazione non risulta pertanto fornita, con conseguente rigetto delle domande attoree...>>.
5. Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, all'udienza del 9.10.25, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso oralmente la causa, trattenuta poi in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Le domande attoree non sono accoglibili per i seguenti motivi.
La testimonianza resa dal teste amministratore delegato di società affittuaria di terreno Tes_1 contiguo ed autoqualificatosi -in denuncia (v. doc.3 di parte attrice)- anche soggetto di fatto preposto al controllo dei terreni de quibus per conto della proprietaria, nonché marito di quest'ultima (v. pag.3 dell'atto di citazione, con conseguente inferibile inattendibilità dovuta a interesse di fatto sull'evento), all'udienza del 9.10.25 [v. relativo verbale, in cui si legge:
<<....cap 1. della seconda memoria di parte attrice (“Vero che in data 08.11.21 ignoti si introducevano nel terreno condotto in locazione da sito in Ozieri ed irrigavano Parte_1 tutto il terreno coltivato con del diserbante chimico sistemico”) dichiara: <si è vero, ero lì, lo so perché eseguo le lavorazioni agricole al tempo dei fatti e tutt'ora su quel terreno, in quanto r.l.p.t. della società agricola sa' raighina, affittuaria del terreno di proprietà persona_2 non ho visto personalmente persone che si introducevano nel irrigavano col
[...] diserbante ma ho trovato le taniche ADR per forza ignoti sono entrati perché prima le taniche non c'erano ed ho anche trovato la saracinesca dell'acqua aperta ADR ho trovato le taniche pagina 3 di 5 Perso accanto alla saracinesca dell'acqua il terreno si estende per 70 ettari e Parte_1 aveva all'epoca dei fatti in affitto 15 ettari, mentre la mia azienda aveva la restante parte ADR io non usavo la saracinesca dell'acqua suddetta era all'interno del terreno che aveva in affitto l'attrice. Nella porzione da me lavorata ce ne erano delle altre (saracinesche) ADR io pago Perso regolarmente l'affitto alla proprietà il mio contratto è scritto e registrato>>...>>] non è idonea a provare i fatti allegati da parte attrice.
La presenza di una tanica asseritamente contenente il diserbante vicino all'impianto di irrigazione non è elemento idoneo a comprovare a) la irrigazione di diserbante chimico su tutta la piantagione b) che ciò sia stato effettuato da parte di terzi non autorizzati –inferenza, peraltro, integrante una doppia presunzione: fatto noto=tanica, doppio fatto ignoto: a) (elemento, peraltro, valutativo di cui infra) e b)- e la sua inutilizzabilità a causa dell'effettiva presenza del predetto prodotto chimico, essendo quest'ultima, peraltro, circostanza valutativa [non idoneamente provata neppure dalla perizia di parte in atti, avvenuta a distanza di due anni dai fatti, a fronte di perizia di segno contrario svolta da parte convenuta e parimenti confermata in punto di an da speculare teste di parte convenuta (con conseguente neutralizzazione della testimonianza di parte attrice in parte qua)].
La circostanza del prelievo suddetto da parte della IA (strumentale alla suddetta analisi di laboratorio per conto di “previo contatto telefonico con l'assicurato ed alla presenza CP_1 di un incaricato dello stesso” (v. comparsa di costituzione della convenuta) non risulta specificamente e tempestivamente contestata da parte attrice [che si limita ad allegare, in prima memoria, suggestivamente, quanto segue: <e' dunque evidente che le analisi fatte eseguire da che non hanno rilevato alcuna anomalia, non possono che avere riguardato CP_1 esclusivamente le piante stoccate in magazzino, laddove quelle raccolte nel campo sono state successivamente analizzate da un laboratorio incaricato da (il laboratorio Ambra Parte_1 in data 11.07.23, come da referto allegato alla perizia del dott. il quale ha rilevato la Per_1 presenza del diserbante che ne ha provocato la moria. Controparte asserisce che le analisi fatte eseguire da hanno riguardato campioni prelevati in assenza di contraddittorio ma Parte_1 tace del fatto che le analisi fatte eseguire dal Laboratorio incaricato dalla IA hanno riguardato le piante stoccate in magazzino che erano perfettamente sane...>>].
Tale comportamento extraprocessuale e processuale dell'attrice è, dunque, rilevante ex art. 116 c.p.c., al fine di una libera valutazione giudiziale delle evidenze in atti nel senso di maggiore attendibilità delle risultanze delle analisi svolte dalla IA, rispetto a quelle successivamente effettuate dall'attrice in assenza di contraddittorio con la controparte ed a distanza notevole di tempo dai fatti e dal prelievo congiunto (rimane, infatti, oggettivamente indimostrato che <<..le piante analizzate nel 2023 dal Laboratorio Ambra erano quelle presenti nel campo al momento del sinistro>>, diversamente da quanto asserto in prima memoria dall'attrice).
7. Parimenti, anche la denuncia in atti non è idonea prova dell'evento (diffusione di diserbante chimico su tutta la piantagione per opera di terzi/atto vandalico) sia in quanto atto di parte cui non ha fatto seguito alcun accertamento da parte delle Autorità, sia in quanto atto presentato da soggetto non legittimato.
8. Parte attrice, a fronte di anomalie emergenti dai suddetti indizi gravi, precisi e concordanti forniti con prova logica da parte convenuta (che altresì evidenzia il particolare periodo dell'anno in cui il fatto sarebbe avvenuto, ovverosia, novembre, mese in cui il raccolto avrebbe dovuto già essere avvenuto secondo l'id quod plerumque accidit invocato da tale parte), non ha fornito idonea evidenza contraria così mancando di soddisfare all'onere della (contro)prova su di essa incombente ex art. 2697 c.c.. pagina 4 di 5 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., in base a valori medi sia per la fase di mediazione che per le prime tre fasi di giudizio (ritenendo, vista l'attività difensiva in concreto svolta) di assorbire nella terza anche la quarta fase.
10. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
CO , in persona del l.r.p.t., a rimborsare a in Parte_2 Controparte_1 persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 10.858,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed il 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 23 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTI DANIELE e dell'avv. MOLINARI FILIPPO MARIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHI Controparte_1 P.IVA_2 COSME' CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, nel merito, come da atto introduttivo;
- Parte convenuta, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ”) ha convenuto innanzi Parte_2 Parte_1 all'intestato Tribunale (d'ora innanzi per brevità anche solo ) Controparte_1 CP_1 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
2. In particolare, l'attrice rappresenta di essere <una società che si occupa della coltivazione, manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione canapa industriale (...). alla luce dell'elevato valore economico delle proprie piantagioni, l'odierna attrice ha stipulato con (già controparte_1 controparte_2
, ...la polizza “agricoltura e servizi” n. 1/39454/168/183341930 (...), con la quale, tra le
[...] altre cose, ha assicurato la piantagione di canapa light per un massimale di € 200.000,00. Tale polizza, come indicato nelle condizioni generali di contratto, “copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da … atti vandalici e dolosi”. In data 08.11.21 accadeva che ignoti si introducevano nel terreno condotto in locazione da ed irrigavano tutto il Parte_2 terreno coltivato con del diserbante chimico sistemico che rendeva l'intera piantagione inutilizzabile e pericolosa per la salute. Tale circostanza veniva denunciata ai carabinieri di Ozieri il giorno successivo (...). faceva successivamente eseguire una perizia Parte_2 al dr. il quale, con relazione del 10.02.24 (...), rilevava che il diserbante Persona_1 utilizzato era il Roundap, confermava l'inutilizzabilità della piantagione e quantificava il danno economico in complessivi € 508.500,00. Poiché l'atto doloso compiuto da soggetti ignoti in data 08.11.21 rientra certamente tra quelli che sono oggetto di assicurazione, Parte_2
chiedeva ad il risarcimento nella misura di € 200.000,00, ossia del massimale
[...] CP_1 previsto in polizza, da ultimo con lettera del 15.05.24 dei sottoscritti legali (...). dopo CP_1 una iniziale apertura (...), comunicava di non voler formulare alcuna proposta risarcitoria laddove nella fase istruttoria sarebbero emersi non meglio precisati “elementi contraddittori ed anomali” che avrebbero indotto la compagnia “a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto” (...). Da ultimo invitava in mediazione l'odierna Parte_2 convenuta avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano (...) ma tale procedura si concludeva con esito negativo laddove non aderiva alla stessa (...)>>. CP_1
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <<...In via principale, rigettare tutte CP_1 le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto non provate;
- in via subordinata, accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, contenere l'indennizzo dovuto a nei limiti dell'effettivo danno subito Parte_1 dall'attrice, nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e, in ogni caso, nei limiti della copertura assicurativa garantita dalla polizza n. 1/64395/87/161652745, con l'applicazione dello scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di € 500,00 ed entro la massima esposizione prevista per la garanzia “Atti vandalici e dolosi”, pari al 70% della somma assicurata, pari a Euro 140.000,00>>.
pagina 2 di 5 4. In particolare, parte convenuta contesta, tra l'altro, che dalla documentazione in atti sia emersa idonea prova dell'evento e della sua dinamica, nonché dei danni (soprattutto della loro causa) per cui è richiesta di indennizzo. Oltre a sollevare eccezioni sia in punto di copertura, che di quantum, infatti, eccepisce che
Parte convenuta allega, tra l'altro, altresì, che <<...I campioni sono stati quindi consegnati al Laboratorio Leonardi S.a.s. (Azienda Certificata ISO 9001:2008), certificato per l'analisi chimica degli stessi, con specifica richiesta di ricercare la presenza di diserbante sistemico e/o altri agenti chimici che avessero contaminato i campioni prelevati. Le analisi (Doc. 5), eseguite in data 28.12.2021-01.01.2022 hanno evidenziato l'assenza di contaminanti riconducibili a diserbanti sistemici e/o a qualsiasi altro tipo di diserbante o agente chimico che possa aver provocato la contaminazione delle piante. (vi) le analisi prodotte dall'attrice (Doc. 4 citazione), su campioni prelevati in assenza di alcun contraddittorio, risultano essere state effettuate in data 11.07.2023, a distanza di 21 mesi dal presunto atto vandalico e sono quindi prive di qualsivoglia valore probatorio, stante altresì la evidente compromissione – in mancanza di un accertamento tecnico preventivo richiesto nelle immediatezze del fatto - dello stato dei luoghi;
(vii) si osserva, in ultimo, per ogni ulteriore valutazione sulla genuinità dei fatti denunciati, come la società semplice agricola risulti costituita in data 22.02.2021 con Parte_1 iscrizione alla Camera di Commercio di Nuoro in data 30.03.2021 (Doc.6) ed abbia stipulato la polizza “UnipolSai Commercio & Servizi” n. 1/64395/87/161652745 con decorrenza 05.08.2021, periodo in cui sarebbe dovuta iniziare la raccolta, in realtà mai avvenuta, del primo ciclo produttivo dalla sua costituzione. Alla luce delle considerazioni svolte, la prova della dedotta contaminazione non risulta pertanto fornita, con conseguente rigetto delle domande attoree...>>.
5. Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, all'udienza del 9.10.25, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso oralmente la causa, trattenuta poi in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Le domande attoree non sono accoglibili per i seguenti motivi.
La testimonianza resa dal teste amministratore delegato di società affittuaria di terreno Tes_1 contiguo ed autoqualificatosi -in denuncia (v. doc.3 di parte attrice)- anche soggetto di fatto preposto al controllo dei terreni de quibus per conto della proprietaria, nonché marito di quest'ultima (v. pag.3 dell'atto di citazione, con conseguente inferibile inattendibilità dovuta a interesse di fatto sull'evento), all'udienza del 9.10.25 [v. relativo verbale, in cui si legge:
<<....cap 1. della seconda memoria di parte attrice (“Vero che in data 08.11.21 ignoti si introducevano nel terreno condotto in locazione da sito in Ozieri ed irrigavano Parte_1 tutto il terreno coltivato con del diserbante chimico sistemico”) dichiara: <si è vero, ero lì, lo so perché eseguo le lavorazioni agricole al tempo dei fatti e tutt'ora su quel terreno, in quanto r.l.p.t. della società agricola sa' raighina, affittuaria del terreno di proprietà persona_2 non ho visto personalmente persone che si introducevano nel irrigavano col
[...] diserbante ma ho trovato le taniche ADR per forza ignoti sono entrati perché prima le taniche non c'erano ed ho anche trovato la saracinesca dell'acqua aperta ADR ho trovato le taniche pagina 3 di 5 Perso accanto alla saracinesca dell'acqua il terreno si estende per 70 ettari e Parte_1 aveva all'epoca dei fatti in affitto 15 ettari, mentre la mia azienda aveva la restante parte ADR io non usavo la saracinesca dell'acqua suddetta era all'interno del terreno che aveva in affitto l'attrice. Nella porzione da me lavorata ce ne erano delle altre (saracinesche) ADR io pago Perso regolarmente l'affitto alla proprietà il mio contratto è scritto e registrato>>...>>] non è idonea a provare i fatti allegati da parte attrice.
La presenza di una tanica asseritamente contenente il diserbante vicino all'impianto di irrigazione non è elemento idoneo a comprovare a) la irrigazione di diserbante chimico su tutta la piantagione b) che ciò sia stato effettuato da parte di terzi non autorizzati –inferenza, peraltro, integrante una doppia presunzione: fatto noto=tanica, doppio fatto ignoto: a) (elemento, peraltro, valutativo di cui infra) e b)- e la sua inutilizzabilità a causa dell'effettiva presenza del predetto prodotto chimico, essendo quest'ultima, peraltro, circostanza valutativa [non idoneamente provata neppure dalla perizia di parte in atti, avvenuta a distanza di due anni dai fatti, a fronte di perizia di segno contrario svolta da parte convenuta e parimenti confermata in punto di an da speculare teste di parte convenuta (con conseguente neutralizzazione della testimonianza di parte attrice in parte qua)].
La circostanza del prelievo suddetto da parte della IA (strumentale alla suddetta analisi di laboratorio per conto di “previo contatto telefonico con l'assicurato ed alla presenza CP_1 di un incaricato dello stesso” (v. comparsa di costituzione della convenuta) non risulta specificamente e tempestivamente contestata da parte attrice [che si limita ad allegare, in prima memoria, suggestivamente, quanto segue: <e' dunque evidente che le analisi fatte eseguire da che non hanno rilevato alcuna anomalia, non possono che avere riguardato CP_1 esclusivamente le piante stoccate in magazzino, laddove quelle raccolte nel campo sono state successivamente analizzate da un laboratorio incaricato da (il laboratorio Ambra Parte_1 in data 11.07.23, come da referto allegato alla perizia del dott. il quale ha rilevato la Per_1 presenza del diserbante che ne ha provocato la moria. Controparte asserisce che le analisi fatte eseguire da hanno riguardato campioni prelevati in assenza di contraddittorio ma Parte_1 tace del fatto che le analisi fatte eseguire dal Laboratorio incaricato dalla IA hanno riguardato le piante stoccate in magazzino che erano perfettamente sane...>>].
Tale comportamento extraprocessuale e processuale dell'attrice è, dunque, rilevante ex art. 116 c.p.c., al fine di una libera valutazione giudiziale delle evidenze in atti nel senso di maggiore attendibilità delle risultanze delle analisi svolte dalla IA, rispetto a quelle successivamente effettuate dall'attrice in assenza di contraddittorio con la controparte ed a distanza notevole di tempo dai fatti e dal prelievo congiunto (rimane, infatti, oggettivamente indimostrato che <<..le piante analizzate nel 2023 dal Laboratorio Ambra erano quelle presenti nel campo al momento del sinistro>>, diversamente da quanto asserto in prima memoria dall'attrice).
7. Parimenti, anche la denuncia in atti non è idonea prova dell'evento (diffusione di diserbante chimico su tutta la piantagione per opera di terzi/atto vandalico) sia in quanto atto di parte cui non ha fatto seguito alcun accertamento da parte delle Autorità, sia in quanto atto presentato da soggetto non legittimato.
8. Parte attrice, a fronte di anomalie emergenti dai suddetti indizi gravi, precisi e concordanti forniti con prova logica da parte convenuta (che altresì evidenzia il particolare periodo dell'anno in cui il fatto sarebbe avvenuto, ovverosia, novembre, mese in cui il raccolto avrebbe dovuto già essere avvenuto secondo l'id quod plerumque accidit invocato da tale parte), non ha fornito idonea evidenza contraria così mancando di soddisfare all'onere della (contro)prova su di essa incombente ex art. 2697 c.c.. pagina 4 di 5 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., in base a valori medi sia per la fase di mediazione che per le prime tre fasi di giudizio (ritenendo, vista l'attività difensiva in concreto svolta) di assorbire nella terza anche la quarta fase.
10. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
CO , in persona del l.r.p.t., a rimborsare a in Parte_2 Controparte_1 persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 10.858,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed il 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 23 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5