Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Dott. Antonio Buccaro Presidente, relatore
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 702/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO Parte_1 C.F._1
LISCIO, elettivamente domiciliato in Viale Di Levante, 67 (71042) CERIGNOLA, presso il difensore avv. MARIO LISCIO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAVERIO PIZZI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in S.P. 62 (71042) CERIGNOLA, presso il difensore avv. SAVERIO PIZZI
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.02.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 01.06.1996 in San Ferdinando di Puglia (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 23 Parte
II, Serie A), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
pagina 1 di 7
[...]
(il 12.09.2004), (il 09.11.2009) e (il 14.07.2013); Persona_1 Persona_2 Persona_3 che, con provvedimento del Tribunale di Foggia del 04.10.2016, veniva omologata la separazione personale consensuale, che veniva annotata nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia in data 12.10.2016; che, in virtù dei patti di separazione, la casa familiare veniva assegnata alla moglie, che avrebbe continuato ad abitarla assieme ai figli;
che i figli, sebbene collocati presso la madre, venivano affidati congiuntamente a entrambi i coniugi;
inoltre, egli si era impegnato a corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di € 800,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del 18 Marzo 2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
pertanto, poiché dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, gli stessi avevano vissuto separatamente, senza ripresa - neppure temporanea - della convivenza, ha chiesto al Giudicante pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, con integrale conferma delle suesposte condizioni, ivi comprese quelle sull'affido e sul mantenimento dei figli.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio ma si è opposta all'accoglimento dell'avversa richiesta tesa a confermare integralmente le condizioni della separazione omologata in data 04.10.16, ovvero di mantenere invariato il mantenimento a favore dei figli.
La ricorrente, infatti, ha innanzitutto rilevato uno squilibrio economico rispetto al marito, tale da giustificare la richiesta di un assegno divorzile in suo favore, pari ad euro 300,00 mensili.
Inoltre, ha evidenziato la necessità di rideterminare il quantum dell'assegno di mantenimento dei tre figli, poiché insufficiente a fronte delle aumentate esigenze degli stessi legate all'età, nella misura di euro 1200,00 (400,00 euro per ciascun figlio).
Quanto, invece, all'affidamento dei figli, la chiede confermarsi l'affidamento congiunto, con CP_1 collocamento prevalente presso di sé di tutti e tre i figli.
Fallito il tentativo di conciliazione espletato in data 27.05.21, con ordinanza del 20.06.21, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ed invitava le parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a trasformare il giudizio in divorzio congiunto alle condizioni stabilite nella predetta ordinanza. A siffatta proposta aderiva esclusivamente il ricorrente.
All'udienza del 08.02.23 veniva espletato l'interrogatorio formale della e alle udienze del CP_1 08.11.23 e 08.05.24 si procedeva all'ascolto dei testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.24 sulle contrapposte conclusioni delle parti e su parere conforme del P.M., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta da è Parte_1 parzialmente fondata.
§ La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve ritenersi accertata la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, integrata dal venir meno di ogni forma di affectio coniugalis, resa manifesta dalla cessazione della coabitazione dei coniugi sin dal tempo della separazione personale e dalla mai sopita conflittualità che ha caratterizzato fin ora il giudizio. Il fallimento del tentativo di conciliazione nella pagina 2 di 7 fase presidenziale, la mancata adesione della resistente alla proposta di convertire il giudizio in divorzio consensuale e le conclusioni ribadite in ogni successivo momento del giudizio ne costituiscono ulteriore conferma.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Pertanto, a fronte della indisponibilità dei coniugi a conciliarsi, nonché della impossibilità degli stessi di ricostruire la comunione materiale e spirituale sulla quale il matrimonio si fonda, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
§ Assegno divorzile
La resistente ha chiesto la corresponsione in suo favore dell'assegno divorzile, nella misura di € 300,00 mensili.
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la pagina 3 di 7 misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11.07.2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Nel caso in esame, nel costituirsi in giudizio, la resistente lamentava una diseguaglianza economica rispetto al marito, poiché disoccupata, con scarse prospettive di lavoro, stante la stagionalità del suo impiego in qualità di bracciante agricola.
Nelle more del giudizio e, in particolare, all'udienza per l'interrogatorio formale dell'08.02.23, la confermava di percepire reddito in qualità di bracciante agricolo, oltre alla disoccupazione CP_1 annuale.
Ciò posto, analizzando le ulteriori circostanze, è emerso che la attualmente è nel godimento CP_1 della casa familiare, di sua proprietà, e che non vi è contestazione in merito alla possibilità che continui ad abitarla insieme ai figli, facendo uso di tutti i beni mobili e suppellettili ivi contenuti. Lo , Parte_1 invece, sin dai tempi della separazione, ha lasciato la casa familiare per trovare alloggio presso l'abitazione dei propri genitori.
pagina 4 di 7 La circostanza per cui la resistente attualmente affronta le spese necessarie a soddisfare le esigenze abitative non costituisce, pertanto, circostanza sopravvenuta inidonea a modificare in maniera decisiva il reciproco assetto economico delle parti, integrando, eventualmente, solo un elemento da considerare insieme agli altri al fine della verifica delle condizioni economiche di entrambi e del raggiungimento di una equilibrata ripartizione delle risorse disponibili.
Dunque, poiché la resistente ha confermato la possibilità concreta e attuale di procurarsi i mezzi per il suo sostentamento, non trova giustificazione l'attribuzione di un assegno divorzile in suo favore, venendo a difettare uno dei requisiti cardine a fondamento di detta richiesta.
Pertanto, stante la piena capacità lavorativa della nulla le è dovuto a titolo di assegno divorzile. CP_1
§ Assegno di mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole, occorre premettere che secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2004, n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Di recente, gli sono nuovamente intervenuti in tema di mantenimento dovuto ai figli divenuti CP_2 maggiorenni, affermando che “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”(cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Il concetto di indipendenza economica è stato oggetto di specificazione giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n.
27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008).
Il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (Cass. n.2858/2016; Cass. n. 7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall'altro, consente di affermare che l'obbligo continua a vigere se il figlio svolge un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisce una prospettiva di continuità (Cass. n. 8227/2009). Per_ Ebbene, nel caso di specie, e sono minorenni e proseguono i rispettivi percorsi di studi. Per_3
pagina 5 di 7 invece, risulta assunta a tempo determinato in qualità di bracciante agricola presso Persona_1 l'azienda familiare “Gianfrutta” s.r.l.s., con reddito mensile di euro 710,56 circa. Per_ Posto, dunque, che e hanno diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori stante la Per_3 minore età, può dirsi economicamente indipendente. Persona_1
Infatti, conformemente agli orientamenti più recenti della Suprema Corte di Cassazione, un contratto a termine rappresenta un ingresso per il figlio nel mondo del lavoro e dimostra la capacità dello stesso di mantenersi e, quindi, di essere economicamente indipendente (Cass. ord. n. 3769 dell'08 Febbraio 2023; Cass. sent. n. 40282/2021).
Pertanto, ella non avrà diritto al mantenimento da parte del padre. Per_ Quanto, invece, al mantenimento del padre per e esso sarà pari ad euro 800,00 mensili Per_3 (400,00 euro per ciascuno). L'incremento, in questo caso, trova giustificazione nelle esigenze sopraggiungenti in età adolescenziale.
In materia di mantenimento del figlio adolescente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. ord. n. 11724/2023; Cass. sent. n. 13664/2022).
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle disponibilità economiche del ricorrente, egli sarà tenuto a Per_ versare l'importo complessivo di € 700,00 a titolo di mantenimento dei due figli e (€ Per_3
350,00 per ciascuno), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, fermo restando quanto già stabilito in sede di separazione personale dei coniugi in ordine alla contribuzione del padre alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%.
Poiché l'affido dei figli è congiunto, l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% a ciascun genitore.
§ Affidamento dei figli minori conferma quanto già stabilito in sede di separazione personale dei coniugi in riferimento Per_4 Per_ all'affido congiunto dei minori e con collocamento prevalente presso la madre, nonché Per_3 dell'obbligo dei coniugi di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il minore e disgiuntamente quelle inerenti all'ordinaria amministrazione.
Per quanto attiene, invece, al diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, è opportuno precisare che, benché corrisponda all'interesse superiore dei figli minori favorire gli incontri con il genitore non collocatario, in linea con il diritto di ciascun figlio alla bigenitorialità, ovverosia al diritto dei figli a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, nonché di intrattenere salde ed equilibrate relazioni affettive con gli stessi, è altrettanto vero che il diritto di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure in forma indiretta, essendo l'esercizio di tale diritto subordinato esclusivamente alla sua volontà (Cass. ord. n. 6471/2020).
Fatta questa doverosa premessa, merita conferma quanto già stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 20.06.21, ovverosia: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì, il giovedì ed il pagina 6 di 7 sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
§ Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...] celebrato in data 01.06.96 in San Ferdinando di Puglia (Atto n. 23, Parte II Serie A del CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Ferdinando di Puglia, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione la relativa annotazione;
Per_
• Conferma l'affido congiunto dei figli e con collocamento prevalente presso la Per_3 madre e con diritto di visito del padre, così come meglio illustrato nella parte motiva del predetto provvedimento;
• Revoca l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria nell'interesse della figlia
[...]
; Persona_1
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, per Parte_1 Per_ l'importo complessivo di € 700,00 mensili per e da versarsi entro il giorno 5 di Per_3 ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni del costo della vita accertate dagli indici ISTAT, su conto intestato alla madre con la quale convivono;
spese straordinarie e Auu al 50%;
• Pone le spese del giudizio a carico della resistente, liquidandole in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Foggia nel 24 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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