CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n . 7038 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Roma, via Belisario n. 8, presso lo studio dell'avv. Marco Giannone
( , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3
in Roma, piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell'avv. Angelo Petrone
pag. 1 di 11 ( , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 11625 /2021
pubblicata il 6.7.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di mutuo ).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza .
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8161/2013
del 17.4.2013 il Tribunale di Roma ingiungeva a il Parte_1
pagamento, in favore in favore di della somma di € CP_1
352.580,48 (di cui € 325.000,00 per sorte ed € 27.580,48 per Per_1
interessi di mora ), oltre successivi interessi di mora e spese processuali, a titolo di restituzione di somma data a mutuo , in forza di due scritture private ricognitive in data 30.9.2 010 e 29.12.2011.
Con atto di citazione notificato il 31.5.2013 il proponeva Pt_1
opposizione, disconoscendo pre liminarmente le due scritture private;
nel merito, contestava la pretesa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Instaurato il contraddittorio, il G.I. negava l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'avv. Luigi Principato richiesta dalla parte opposta e disponeva consulenza tecnica di ufficio grafologica;
quindi, dichiarata pag. 2 di 11 inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente all'udienza del
7.11.2019, decideva la causa con sentenza n. 11625/2021, rigettando l'opposizione.
§ 2. – Avverso tale sentenza il ha proposto appello con atto di Pt_1
citazione notificato il 26.11.2021 , articolato in due motivi, e ha concluso affinché , previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, sia revocato o dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo , rigettando la pretesa creditoria avversa .
§ 3. – Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, instando per il suo rigetto.
§ 4. – Alla prima udienza è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c.
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 23.6.2025 è stata fissata l'udienza per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza il difensore della parte appellante ha chiesto l'accoglimento dell'istanza depositata il 2.7.2025, chiedendo di essere autorizzato a presentare la querela di falso e disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare l'abusivo riempimento delle scritture private per cui è causa.
Infine, le parti hanno p recisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, al termine, la Corte ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
pag. 3 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Con il primo motivo di appello (rubricato «Illegittimità della sentenza: violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2730 e 2732 c.c.;
nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione e prova della traditio delle somme presuntamente mutuate ») si contesta la sentenza gravata laddove ha qualificato la scrittura pr ivata del 30.9.2010, non già come mera ricognizione di debito (che investe la sola posizione debitoria ed eventualmente il relativo titolo, senza ammissione dei fatti costitutivi della posizione stessa ), ma come vera e propria confessione stragiudiziale ex art. 2730 c.c. e ss., stante il riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di € 325.000,00 e quindi di un fatto a sé sfavorevole.
Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto accertare l'allegazione dell'esistenza di un rapporto di mutuo e, a fronte della assenza di allegazione e prova della concessione della materiale disponibilità delle somme in favore della parte mutuataria, dichiarare l'inesistenza o l'invalidità del contratto di mutuo, non attribuendo alla scrittura privata prodotta l'efficacia di confessione stragiudiziale.
Quanto alla scrittura del 29.12.2011 , integrativa e modificativa della precedente, critica la qualificazione data dal primo giudice come confessione stragiudiziale, deducendo che dalla lettura complessiva della stessa si evince rebbe che la ha “erogato” un mutuo, non già che CP_1
lo stesso sia stato materialmente liquidato e versato al «Si Pt_1
rappresenta, in altri termini, la volontà di concedere un finanziamento, ma non si attesta il materiale versamento delle relative somme. Anche sul piano pag. 4 di 11 contenutistico e sostanziale, dunque, il documento non può avere valore confessorio rispetto alla circostanza dell'avvenuto trasferimento delle somme, essendo riferito esclusivamente alla volontà di erogazione del mutuo, non anche all'esecuzione concreta di tale volontà astratta.»
L'appellante aggiunge che la presunta confessione è versata nella premessa di una scrittura privata ricognitiva di un debito (in questo senso è
chiara la portata dell'art. 1) ed è ad essa funzionale: ciò priverebbe la dichiarazione di quell'animus confitendi che ne è carattere imprescindibile,
come la Suprema Corte ha esplicitamente chiarito nell'ipotesi in cui dichiarazioni siano versate nel contesto di una transazione (cfr. Cass.
19.6.2015 n. 12691 ).
Il giudice di prime cure, quindi, avrebbe condannato il al Pt_1
pagamento dell'importo di € 325.000,00, oltre interessi, senza che la mutuante sia stata in grado di offrire allegazione e prova in CP_1
ordine all'effettivo versamento di tale importo, sebbene il mutuo sia un contratto reale.
L'appellante osserva, da ultimo, che il principio secondo cui la scrittura ricognitiva di debito determin a l'inversione dell'onere della prova sarebbe da conciliare con il principio di disponibilità della prova;
ne consegue che,
non potendo il mutuatario provare la circostanza negativa di non avere ricevuto denaro da l mutuante, spetterebbe a quest'ultimo, in caso di contestazione, provare , quanto meno, la validità e l'efficacia del titolo del pagamento, ossia del contratto di mutuo;
prova nella specie non dat a dalla
. CP_1
pag. 5 di 11 Il motivo è infondato , condividendosi del tutto le complete e puntuali argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, in quanto basate su un'attenta lettura e una corretta interpretazione dei documenti prodotti, alla luce dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. se, in linea di principio,
si deve escludere la natura confessoria di una promessa di pagamento anche se titolata, poiché, consistendo essa in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza, tuttavia è possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale.
Ferma restando, quindi, la distinzione concettuale e sostanziale delle figure, non si può escludere che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito) coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale, e qualora ciò risulti,
poiché la confessione (in ipotesi concernente l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (s ull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa),
salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza ( v.
tra le tante, Cass. ord. 20.10.2020 n. 22783; Cass. ord.
5.10.2017 n. 23246;
Cass. 31.7.2012 n. 13686; Cass. 13.1.1997 n. 259).
pag. 6 di 11 Nella specie, entrambe le scritture private poste a fondamento della pretesa creditoria fatta valere dalla (datate 30.9.2010 e CP_1
29.12.2011) contengono nelle premesse il chiaro ed espresso riconoscimento da parte del dell'avvenuta erogazione di un mutuo pari a Pt_1
325.000,00, da intendere non già come semplice valutazione della forma giuridica del rapporto, ma come dichiarazione di scienza avente ad oggetto un fatto avvenuto sfavorevo le al dichiarante e favorevole alla controparte,
consistito nell'effettiva dazione di tale somma da parte della e CP_1
della correlata ricezione da parte del medesimo . Accanto al riconoscimento di debito (che investe il capitale e interessi di mora in misura superiore a quella legale) e all'impegno alla restituzione, vi è dunque una vera e propria confessione stragiudiziale circa il materiale versamento del denaro , che dispensa la dal provare il fatto costitutivo del mutuo e priva il CP_1
della facoltà di prova contraria. Pt_1
Non pertinente appare il richiamo alla pronuncia citata dall'appellante
(Cass. n. 12691/2015), che si riferisce ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, ossia alle ammissioni contenute nelle reciproche concessioni di un atto di transazione , per le quali si esclude la natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, poiché non integrano dichiarazion i di scienza che sia no fini a loro stesse , ma s'inseriscono nel contenuto del contratto transattivo e sono strumentali rispetto al raggiungimento dello scopo di questo.
Reputa, infine, la Corte che, anche a volere inquadrare le due scritture in termini di riconoscimento di debito e promessa di pagamento, opererebbe pag. 7 di 11 la previsione dell'art. 1988 c.c., non interpretabile nel senso indicato dall'appellante, posto che tali negozi, per pacifica giurisprudenza,
determina no un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione e il promissario l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido ,
o si è estinto;
onere cui il non ha assolto, in quanto non ha Pt_1
articolato istanze istruttorie né ha forn ito valide giustificazioni alternative all'avvenuto incasso dell 'assegno del del 29.9.2010 Controparte_2
dell'importo di € 135.000,00 emesso all'ordine della (doc. 4 fasc. CP_1
monitorio).
§ 2. – Con il secondo motivo di appello si contesta la parte della sentenza in cui sono state condivise le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, nonostante l'ausiliare del giudice non abbia ritenuto di rispondere alle osservazioni del consulente di parte del sulla dubbia autenticità Pt_1
dei documenti sottoposti a verifica, le cui sottoscrizioni risultavano vergate anteriormente alla scrittura stampata (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale) . Si
chiede, pertanto, un'integrazione alla consulenza tecnica atta a verificare questa circostanza rimasta senza risposta da parte dell'ausiliare e del giudice di primo grado , con ogni conseguenza di legge: «l'atto ricognitivo del debito, infatti, oltre a presentare errori macroscopici, abrasioni, e cancellature, sarebbe stato riempito ad hoc, e successivamente, alla presunta sottoscrizione del sig. si tratta di documenti evidentemente Pt_1
artefatti, rispetto al quale è stato precluso all'opponente di offrire la prova pag. 8 di 11 del falso, essendo stata dichiarata inammissibile anche la querela successivamente proposta all'udienza del 7.11.2019 per la quale ci si riserva la riproposizione anche in questa sede.»
La doglianza è priva di pregio.
L'appellante, pur non avendo impugnato specificamente il capo della sentenza che , con ampia e articolata motivazione, ha ribadito la correttezza della declaratoria di inammissibilità ex art. 221 c.p.c. della querela di falso presentata dal con riferimento alla scrittura privata del 29.12.2011 e Pt_1
all'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco (punto 4 della sentenza), contenuto nell'ordinanza depositata il 23.1.2020, da un lato,
critica la mancata risposta da parte del consulente tecnico di ufficio sulle osservazioni mosse dal consulente di parte sul punto, pur essendo il tema estraneo all'oggetto del giudizio (riferibilità delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture alla mano del – v. risposte alle osservazioni Pt_1
critiche, pp. 23 e 24 della relazione ); dall'altro, lamenta, del tutto genericamente , l'impossibilità di provare le circostanze necessarie per giungere ad una corretta ricostruzione della vicenda.
Va dichiarata inammissibile, da ultimo, la querela di falso avente ad oggetto la scrittura privata del 29.12.2011 proposta dal all'odierna Pt_1
udienza, con la quale il medesimo si è limitato a riprendere la querela di falso già presentata in primo grado (all'udienza del 7.11.2019), senza prospettare nuovi elementi di prova o contestare la veridicità del documento in relazione ad altri aspett i;
querela che è stata dichiarata inammissibile , nel corso del giudizio, con ordinanza del 23.1.2020, ripresa e condivisa nella pag. 9 di 11 sentenza impugnata, con motivazione che non è stata oggetto di specific he censure, come già osservato in relazione al secondo motivo di appello .
Detta conclusione rende superfluo anche verificare la corretta proposizione della querela, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., che richiede la presentazione personale o a mezzo di procuratore speciale.
§ 3. – In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante,
secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, applicando i parametri di cui D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, in complessivi € 20.119,00 per compensi (€
4.389,00 per fase di studio;
€ 2.552,00 per fase introduttiva;
5.880,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 7.298,00 per fase decisionale ).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11625 /2021 pubblicata il 6.7.2021 , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Parte_1
pag. 10 di 11 3. – condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1
favore di , che liquida in € 20.119,00 per compensi, oltre al CP_1
rimborso di spese forfettarie , Iva e Cpa, come per legge;
4. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
pag. 11 di 11