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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2087/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16970/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900839
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced System S.p.a. - 03743021218
elettivamente domiciliato presso Via Napoli 159 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250048173300061376040 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2137/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 20250048173300061376040 di
€ 1.466,89 a titolo di omesso pagamento IMU per gli anni 2015,2017 dovuta al Comune di Marano di
Napoli, notificatale in data 18 agosto 2025 da R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di imprese) composto da Municipia Spa (mandataria) in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.I. P.IVA_1, con sede in Trento (TN) Indirizzo_1, pec: Email_4, e Società_1 (mandante) P.Iva 03743021218 in persona del legale rapp.te p.t., Indirizzo_2, Casalnuovo di Napoli (NA) pec: Email_5 ,con sede detto raggruppamento presso l'ufficio locale di Marano di Napoli, Indirizzo_3.
La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici citati dalla cartella e la conseguente maturata prescrizione, specificando di risiedere Pisa, alla Indirizzo_4 dal 03/09/2023 e che precedentemente risiedeva a Villaricca a far data dal 24/09/2007
Si è costituto l'R.T.I. predetto, chiedendo il rigetto del ricorso per intervenuta notifica degli accertamenti esecutivi di cui alla intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto la documentazione prodotta da RTI in nulla contiene riferimenti agli avvisi di accertamento IMU 2015 n. 3708 e IMU 2017 n. 1879 ed è sostanzialmente incomprensibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 179,00 per la fas di studio, € 105 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase istruttoria, e 179,00 per la fase decisionale per un totale di € 552,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori
P.Q.M.
Annulla l'intimazione di pagamento n° 20250048173300061376040 e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 552,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori
Napoli, 5.2.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16970/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900839
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced System S.p.a. - 03743021218
elettivamente domiciliato presso Via Napoli 159 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250048173300061376040 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2137/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 20250048173300061376040 di
€ 1.466,89 a titolo di omesso pagamento IMU per gli anni 2015,2017 dovuta al Comune di Marano di
Napoli, notificatale in data 18 agosto 2025 da R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di imprese) composto da Municipia Spa (mandataria) in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.I. P.IVA_1, con sede in Trento (TN) Indirizzo_1, pec: Email_4, e Società_1 (mandante) P.Iva 03743021218 in persona del legale rapp.te p.t., Indirizzo_2, Casalnuovo di Napoli (NA) pec: Email_5 ,con sede detto raggruppamento presso l'ufficio locale di Marano di Napoli, Indirizzo_3.
La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici citati dalla cartella e la conseguente maturata prescrizione, specificando di risiedere Pisa, alla Indirizzo_4 dal 03/09/2023 e che precedentemente risiedeva a Villaricca a far data dal 24/09/2007
Si è costituto l'R.T.I. predetto, chiedendo il rigetto del ricorso per intervenuta notifica degli accertamenti esecutivi di cui alla intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto la documentazione prodotta da RTI in nulla contiene riferimenti agli avvisi di accertamento IMU 2015 n. 3708 e IMU 2017 n. 1879 ed è sostanzialmente incomprensibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 179,00 per la fas di studio, € 105 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase istruttoria, e 179,00 per la fase decisionale per un totale di € 552,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori
P.Q.M.
Annulla l'intimazione di pagamento n° 20250048173300061376040 e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 552,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori
Napoli, 5.2.2026