TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis c.p.c. del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1477/2023 RG avente ad oggetto:
«Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione – superamento periodo comporto – discriminazione »
TRA
– rappresentata e difesa dagli Avvocati DE BENEDETTI Parte_1
DIANA e AZZARINI LEONELLO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli
Avvocati MIAZZI MARIA LUISA e ROSSI FRANCESCO, BISCARO
VALENTINA ed elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI, 5 35122
PADOVA,
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio ex art. 18 co. 1 L. 300/1970 e per l'effetto ordina alla resistente la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
2) condanna altresì la resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il licenziamento stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del
1 licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative quali risultanti da CUD o dichiarazioni dei redditi o buste paga ed in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal licenziamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) condanna inoltre la resistente per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
4.700 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 09/04/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
2