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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9240 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CINZIA SANDRUCCI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato PAOLO BARTALINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23/12/2025):
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati alle seguenti Condizioni
1. il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1 Pt_1 nella misura pari ad €. 350,00 mensili da corrispondere mediante bonifico
[...] bancario entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2025, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. verserà alla CP_1 sig.ra entro e non oltre il 30.12.2025, la somma di €. 1.750,00 a titolo Parte_1 di ratei di mantenimento maturati dal mese di agosto 2025 al mese di dicembre 2025;
2. Il sig. si obbliga a pagare il 50% del residuo mutuo acceso dai CP_1 coniugi in costanza di matrimonio fino all'estinzione dello stesso, nonché a pagare per intero le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura intestata alla sig.ra fino all'estinzione del debito e si obbliga a pagare, per la quota al Pt_1 medesimo spettante quale titolare del diritto di abitazione, le rate del condominio per di cui fa parte l'appartamento della sig.ra Parte_1
3. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni altra domanda svolta nel presente giudizio con spese legali relative integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla CP_1 opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da otto mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e attengono a diritti disponibili, considerato che dalla coppia non sono nati figli.
2 4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a SAN Parte_1
MI (SI), l'08/04/1961, e , n. a MANTOVA (MN), il CP_1
23/02/1965 (matrimonio contratto a SAN MI (SI) il 30/09/2015, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN MI (SI) al n. 28, parte
1, anno 2015);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9240 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CINZIA SANDRUCCI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato PAOLO BARTALINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23/12/2025):
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati alle seguenti Condizioni
1. il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1 Pt_1 nella misura pari ad €. 350,00 mensili da corrispondere mediante bonifico
[...] bancario entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2025, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. verserà alla CP_1 sig.ra entro e non oltre il 30.12.2025, la somma di €. 1.750,00 a titolo Parte_1 di ratei di mantenimento maturati dal mese di agosto 2025 al mese di dicembre 2025;
2. Il sig. si obbliga a pagare il 50% del residuo mutuo acceso dai CP_1 coniugi in costanza di matrimonio fino all'estinzione dello stesso, nonché a pagare per intero le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura intestata alla sig.ra fino all'estinzione del debito e si obbliga a pagare, per la quota al Pt_1 medesimo spettante quale titolare del diritto di abitazione, le rate del condominio per di cui fa parte l'appartamento della sig.ra Parte_1
3. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni altra domanda svolta nel presente giudizio con spese legali relative integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla CP_1 opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da otto mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e attengono a diritti disponibili, considerato che dalla coppia non sono nati figli.
2 4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a SAN Parte_1
MI (SI), l'08/04/1961, e , n. a MANTOVA (MN), il CP_1
23/02/1965 (matrimonio contratto a SAN MI (SI) il 30/09/2015, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN MI (SI) al n. 28, parte
1, anno 2015);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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