Art. 23.
La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, costituita come e' stabilito dall' art. 35 della legge 6 marzo 1904, n. 88 , esaminera' i bilanci tecnici, ed occorrendo, proporra' al ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.
La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, costituita come e' stabilito dall' art. 35 della legge 6 marzo 1904, n. 88 , esaminera' i bilanci tecnici, ed occorrendo, proporra' al ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.