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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
GU (GE), il 23/07/1985, residente in [...], Rapallo (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CAMBONI MICHELE (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
GU (GE), il 07/06/1983, residente in [...]/4, Rapallo (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CAMBONI MICHELE (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Rapallo (GE) il 20/09/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 265/2025 del
14.03.2025 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rapallo (GE) il
20.09.2014 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• affidare i figli minorenni congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a) un fine settimana ogni due, dalle ore 19,00 del venerdì sera alle 8,00 del lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, all'asilo o dalla madre.
b) un giorno a settimana, dalle ore 19,00 alle ore 8,00 della mattina successiva con pernottamento, quando li riaccompagnerà a scuola, all'asilo o dalla madre, nei giorni da concordarsi tra i genitori con un preavviso alla madre di almeno 24 ore prima, sempre tenendo conto dei desideri e delle esigenze di asilo e/o scolastiche dei figli nonché delle esigenze anche lavorative dei genitori.
c) i figli trascorreranno le festività del Natale con un genitore ed il capodanno con l'altro, sempre con il criterio dell'alternanza e per periodi di eguale durata. Con il suddetto criterio i figli trascorreranno le festività Pasquali. I periodi suddetti dovranno essere, comunque, concordati in base alle esigenze dei figli e compatibilmente con gli impegni improrogabili dei genitori.
d) il padre durante le vacanze estive potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì alle ore
19,00 sino al mercoledì mattina alle ore 8,00, con pernottamento, quando li riaccompagnerà
a scuola, all'asilo e/o al centro estivo e/o dalla madre, sempre tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei figli e delle esigenze anche lavorative dei genitori.
e) tutte le altre festività religiose e civili seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse di e;
Per_1 Per_1
• Il Sig. corrisponderà alla Signora , entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli di € 500,00 con rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici Istat prendendo a base il mese di Giugno 2024, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli minorenni così come previste e disciplinate dal documento di orientamento/verbale della IV Sezione Civile del
Tribunale di Genova;
• I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente alla corresponsione di un contributo di mantenimento. Dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
• I coniugi si rilasciano, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 28, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
GU (GE), il 23/07/1985, residente in [...], Rapallo (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CAMBONI MICHELE (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
GU (GE), il 07/06/1983, residente in [...]/4, Rapallo (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CAMBONI MICHELE (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Rapallo (GE) il 20/09/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 265/2025 del
14.03.2025 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rapallo (GE) il
20.09.2014 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• affidare i figli minorenni congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a) un fine settimana ogni due, dalle ore 19,00 del venerdì sera alle 8,00 del lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, all'asilo o dalla madre.
b) un giorno a settimana, dalle ore 19,00 alle ore 8,00 della mattina successiva con pernottamento, quando li riaccompagnerà a scuola, all'asilo o dalla madre, nei giorni da concordarsi tra i genitori con un preavviso alla madre di almeno 24 ore prima, sempre tenendo conto dei desideri e delle esigenze di asilo e/o scolastiche dei figli nonché delle esigenze anche lavorative dei genitori.
c) i figli trascorreranno le festività del Natale con un genitore ed il capodanno con l'altro, sempre con il criterio dell'alternanza e per periodi di eguale durata. Con il suddetto criterio i figli trascorreranno le festività Pasquali. I periodi suddetti dovranno essere, comunque, concordati in base alle esigenze dei figli e compatibilmente con gli impegni improrogabili dei genitori.
d) il padre durante le vacanze estive potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì alle ore
19,00 sino al mercoledì mattina alle ore 8,00, con pernottamento, quando li riaccompagnerà
a scuola, all'asilo e/o al centro estivo e/o dalla madre, sempre tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei figli e delle esigenze anche lavorative dei genitori.
e) tutte le altre festività religiose e civili seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse di e;
Per_1 Per_1
• Il Sig. corrisponderà alla Signora , entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli di € 500,00 con rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici Istat prendendo a base il mese di Giugno 2024, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli minorenni così come previste e disciplinate dal documento di orientamento/verbale della IV Sezione Civile del
Tribunale di Genova;
• I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente alla corresponsione di un contributo di mantenimento. Dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
• I coniugi si rilasciano, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 28, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini