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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avv. FORMICA DOMENICO VIA SILVIO Parte_1 C.F._1
PELLICO 8 62012 AN MA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ENRICO Controparte_1 C.F._2
BONAVENTURA domicilio digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.122/2023 del 14/02/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato l'Avvocato per sentirne accertare la negligenza professionale, Parte_1 CP_1
consistita nel non aver intrapreso azioni contro la resasi, secondo il , Controparte_2 Pt_1
pagina 1 di 3 responsabile di mala gestio, nel sinistro imputato (anche) al stesso, con ciò costringendolo a Pt_1
sborsare in proprio 55.865,55 euro.
L'azione che l'Avvocato avrebbe dovuto intraprendere, era diretta ad ottenere, accertata la responsabilità, la condanna della al risarcimento del danno. CP_2
L'Avvocato si è costituito eccependo la prescrizione, la inesistenza dell'incarico postulato dal e Pt_1
comunque l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale ha così deciso:
Rigetta le domande dell'attore; Dichiara compensate le spese di lite.
Ha impugnato la sentenza il Vita;
si è costituito il resistendo. CP_1
Con unico articolato motivo, il denuncia la erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella Pt_1
parte in cui il Giudice ritiene che l'attore non ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del danno da esso richiesto in conseguenza della condotta del convenuto.
Secondo l'appellante la prova del danno risiederebbe nel pagamento, a seguito di transazione che ha definito la causa pendente tra le parti (compresa l'assicurazione citata in manleva, che tuttavia non è stata parte della transazione) della somma di 55.865,55 euro.
In verità non si può dissentire dall'opinione del primo giudice per cui è detto pagamento è semplicemente il frutto di un libero accordo transattivo intervenuto tra danneggiati e danneggianti, e non può dunque essere configurato quale quantificazione dei danni da ritardato adempimento da parte della Compagnia di Assicurazione.
Ciò in quanto difetta l'accertamento giudiziale di un maggior danno rispetto a quanto pagato dalla assicurazione.
Nella transazione, peraltro, sono citati sia il già avvenuto pagamento di 300 milioni di lire, che l'offerta da parte della compagnia di assicurazione di una ulteriore somma extra massimale, rifiutata in quanto dalle parti ritenuta insufficiente al risarcimento del danno.
Non è chiarito in atti quali fossero le richieste risarcitorie dei danneggiati, per modo che in difetto di tale dato non si può stabilire che l'offerta da parte dell'assicurazione fosse del tutto insufficiente: ciò che costituisce il presupposto della mala gestio.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo (tre fasi) e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 2 di 3 P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 9.911,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge, accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avv. FORMICA DOMENICO VIA SILVIO Parte_1 C.F._1
PELLICO 8 62012 AN MA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ENRICO Controparte_1 C.F._2
BONAVENTURA domicilio digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.122/2023 del 14/02/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato l'Avvocato per sentirne accertare la negligenza professionale, Parte_1 CP_1
consistita nel non aver intrapreso azioni contro la resasi, secondo il , Controparte_2 Pt_1
pagina 1 di 3 responsabile di mala gestio, nel sinistro imputato (anche) al stesso, con ciò costringendolo a Pt_1
sborsare in proprio 55.865,55 euro.
L'azione che l'Avvocato avrebbe dovuto intraprendere, era diretta ad ottenere, accertata la responsabilità, la condanna della al risarcimento del danno. CP_2
L'Avvocato si è costituito eccependo la prescrizione, la inesistenza dell'incarico postulato dal e Pt_1
comunque l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale ha così deciso:
Rigetta le domande dell'attore; Dichiara compensate le spese di lite.
Ha impugnato la sentenza il Vita;
si è costituito il resistendo. CP_1
Con unico articolato motivo, il denuncia la erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella Pt_1
parte in cui il Giudice ritiene che l'attore non ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del danno da esso richiesto in conseguenza della condotta del convenuto.
Secondo l'appellante la prova del danno risiederebbe nel pagamento, a seguito di transazione che ha definito la causa pendente tra le parti (compresa l'assicurazione citata in manleva, che tuttavia non è stata parte della transazione) della somma di 55.865,55 euro.
In verità non si può dissentire dall'opinione del primo giudice per cui è detto pagamento è semplicemente il frutto di un libero accordo transattivo intervenuto tra danneggiati e danneggianti, e non può dunque essere configurato quale quantificazione dei danni da ritardato adempimento da parte della Compagnia di Assicurazione.
Ciò in quanto difetta l'accertamento giudiziale di un maggior danno rispetto a quanto pagato dalla assicurazione.
Nella transazione, peraltro, sono citati sia il già avvenuto pagamento di 300 milioni di lire, che l'offerta da parte della compagnia di assicurazione di una ulteriore somma extra massimale, rifiutata in quanto dalle parti ritenuta insufficiente al risarcimento del danno.
Non è chiarito in atti quali fossero le richieste risarcitorie dei danneggiati, per modo che in difetto di tale dato non si può stabilire che l'offerta da parte dell'assicurazione fosse del tutto insufficiente: ciò che costituisce il presupposto della mala gestio.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo (tre fasi) e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 2 di 3 P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 9.911,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge, accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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