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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/09/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1908/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Biagio;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, proponeva opposizione, ex art. Parte_1
445bis, sesto comma, c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 2815/2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento del proprio status di invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, censurando segnatamente la valutazione della decorrenza del predetto status.
All'esito dell'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta), la causa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando la valutazione di decorrenza della prestazione assistenziale anelata, individuata dal CTU non dal momento della presentazione della domanda amministrativa ovvero dal momento della visita svolta dalla
Commissione medica ma soltanto dal momento della consulenza tecnica preventiva del CP_1
7.012025.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di ATPO, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza -quantomeno al momento della domanda- del requisito sanitario necessario per l'erogazione della indennità di accompagnamento.
L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni della perizianda quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti e, rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Preme infatti evidenziare che il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso CTU nonché alla Certificazione Geriatrica del 3.01.2025, primo documento che attesa in maniera obiettiva l'impossibilità per l'odierna opponente di deambulare senza ausilio di terzi, al punto da necessitare di carrozzina.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata. La circostanza che il requisito sanitario richiesto sia stato acclarato con decorrenza successiva sia alle conclusioni delle operazioni medico legali in sede amministrativa sia al deposito del ricorso giudiziale di ATPO e la complessità delle questioni medico-legali sottese alla definizione del presente giudizio di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze del procedimento di ATPO n.
2815/2024, dichiarando invalida civile al 100% con diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal gennaio del 2025, con revisione entro gennaio 2027;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite sia per la fase di ATPO che per quella di merito;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel procedimento di ATPO, CP_1 già liquidate con provvedimento del 20.05.2025.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1908/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Biagio;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, proponeva opposizione, ex art. Parte_1
445bis, sesto comma, c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 2815/2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento del proprio status di invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, censurando segnatamente la valutazione della decorrenza del predetto status.
All'esito dell'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta), la causa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando la valutazione di decorrenza della prestazione assistenziale anelata, individuata dal CTU non dal momento della presentazione della domanda amministrativa ovvero dal momento della visita svolta dalla
Commissione medica ma soltanto dal momento della consulenza tecnica preventiva del CP_1
7.012025.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di ATPO, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza -quantomeno al momento della domanda- del requisito sanitario necessario per l'erogazione della indennità di accompagnamento.
L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni della perizianda quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti e, rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Preme infatti evidenziare che il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso CTU nonché alla Certificazione Geriatrica del 3.01.2025, primo documento che attesa in maniera obiettiva l'impossibilità per l'odierna opponente di deambulare senza ausilio di terzi, al punto da necessitare di carrozzina.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata. La circostanza che il requisito sanitario richiesto sia stato acclarato con decorrenza successiva sia alle conclusioni delle operazioni medico legali in sede amministrativa sia al deposito del ricorso giudiziale di ATPO e la complessità delle questioni medico-legali sottese alla definizione del presente giudizio di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze del procedimento di ATPO n.
2815/2024, dichiarando invalida civile al 100% con diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal gennaio del 2025, con revisione entro gennaio 2027;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite sia per la fase di ATPO che per quella di merito;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel procedimento di ATPO, CP_1 già liquidate con provvedimento del 20.05.2025.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
Umberto Maria Costume