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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00913/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Giulio Romano, 14;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Mantova, e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 870/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti.
-ritenuto che l’appello cautelare appare fondato con riguardo alla mancanza di effetto preclusivo di cause ostative attribuibili esclusivamente al datore di lavoro (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1045/2025);
- considerata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, derivante dall’esecuzione del decreto gravato nel primo grado del giudizio cautelare;
-ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare debba essere accolta e che sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1401/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'appello cautelare in primo grado.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dalla Amministrazione appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
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