TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA composto dai seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4102 del R.G dell'anno 2021 vertente tra:
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Stefano Andreoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Parma, via Dante Alighieri n. 3
-Attrice-
e
Avv. nella sua qualità di procuratrice speciale del defunto Controparte_1 Per_1
, giusta decreto di nomina del Presidente del Tribunale di Parma in data 26/2/2021, con
[...]
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Parma, via Goito n. 16
- Convenuta-
e
e rappresentate e difese, giusta delega in calce Controparte_2 Controparte_3 alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. Paolo Sozzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Parma, Strada Mazzini n. 6
-Terze intervenute- con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: “Dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.”
CONCLUSIONI:
All'udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1
quale curatrice speciale del defunto , assumendo di essere figlia biologica di
[...] Persona_1 quest'ultimo. L'attrice esponeva di essere nata in data [...] dalla relazione sentimentale intrapresa da con , protrattasi dal 1989 sino al 2012. Al momento della CP_4 Persona_1 nascita, la madre l'aveva denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di Parma con il nome di Pertanto, ella aveva assunto il cognome materno, non essendo stata riconosciuta Parte_1
dal padre.
In data 9/01/2012 il padre biologico era deceduto, senza lasciare eredi legittimi. Successivamente, in data 29/01/2020 era deceduta anche , madre del padre biologico, la quale aveva Persona_2 lasciato un testamento olografo pubblicato il 31/01/2020, con cui la testatrice l'aveva nominata erede/legataria, indicandola come “mia nipote figlia di mio figlio”. Per_1
Allegava la che ella, ormai maggiorenne, aveva interesse ad ottenere la dichiarazione Pt_1
giudiziale di paternità nei confronti del defunto , per far risultare la verità storica dei Persona_1
fatti e per le conseguenze giuridiche che ne sarebbero conseguite.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato ai sensi dell'art. 269 cc che era Persona_1 suo padre biologico e, per l'effetto, che fosse ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. In via istruttoria, formulava prova per testi e chiedeva che venisse disposta CTU medico-legale volta ad accertare, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche sul corpo del defunto previa esumazione dello Persona_1
stesso, la paternità di in capo all Parte_1 Per_1
Si costituiva l'avv. nominata curatrice speciale del de cuius con decreto del Controparte_5
Presidente del Tribunale di Parma in data 26/2/2021, la quale si rimetteva a giustizia sulle domande formulate dall'attrice.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e disposta ex art. 71 cpc la comunicazione degli atti al PM in sede, con comparsa di costituzione del 26/3/2023 intervenivano in giudizio e , nella loro qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
(madre di ), affini di terzo grado della defunta. Le terze intervenute assumevano che Persona_1 non vi era alcuna certezza che il defunto fosse effettivamente il padre biologico dell'attrice Per_1
e, pertanto, domandavano che l'accertamento della paternità avvenisse in conformità agli esiti dell'espletanda CTU medico-legale.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata dall'attrice e l'espletamento di una C.T.U. genetico-forense.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/3/2025, l'attrice insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo, mentre la curatrice speciale del defunto si Per_1
2 rimetteva a giustizia. Le terze intervenute e si riportavano alla Controparte_2 Controparte_3
comparsa di intervento, chiedendo che le spese di CTU fossero interamente poste a carico dell'attrice.
Indi la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di un termine ridotto di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità formulata da è fondata e, Parte_1
pertanto, merita accoglimento.
Va preliminarmente rammentato che, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate su domanda del figlio e degli altri soggetti indicati nell'art. 270 c.c. nei casi in cui è ammesso il riconoscimento del figlio.
L'art. 270 c.c. prevede espressamente l'imprescrittibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità con riferimento al figlio, in quanto espressione del diritto alla propria identità, e quindi al conseguimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica
(Cassazione Civile, Sez. I, 29/11/2016 n. 24292).
Ai sensi, poi, dell'art. 276 c.c., nel caso di decesso del presunto padre, l'azione va esercitata nei confronti degli eredi. In caso di morte del preteso genitore, legittimati passivi all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sono esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi, ai quali, in quanto portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio. Tale soluzione risponde ad una interpretazione, letterale e sistematica, dell'art. 276 cod. civ., che, nel prevedere che l'azione "deve" essere proposta nei confronti degli eredi diretti ed immediati del preteso genitore defunto, ne esclude, implicitamente, la possibilità di altri (ai quali, diversamente, resterebbe preclusa la possibilità di intervenire) e trova conferma nella nuova formulazione della norma, che contempla, in mancanza di eredi, la possibilità di agire nei confronti di un curatore nominato dal giudice (Cass. n.
10783/2014; Cass. n. 34821/2023). La posizione degli altri soggetti (ivi compreso l'altro genitore) resta regolata dal 2° co., art. 276 c.c., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda a chiunque vi abbia interesse, intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari (Cass. 3143/1994). Ne deriva la piena ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio da e , nella loro Controparte_2 Controparte_3
qualità di eredi di madre di , in quanto portatrici di un interesse Persona_2 Persona_1 contrario all'accoglimento della domanda.
Fatta questa doverosa precisazione in punto di procedibilità dell'azione, occorre evidenziare che
3 oggetto del giudizio di accertamento è il dato biologico della procreazione, mentre non assume alcun rilievo la sussistenza di una consapevole volontà di procreare (Cassazione Civile, n.
21882/2013).
La norma di cui all'art. 269 c.c., il cui fondamento è costituito dal favor veritatis, in funzione di una imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione, non pone limitazioni in ordine alla prova della paternità biologica, che può dunque essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Nondimeno, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti intimi tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non possono costituire prova della paternità naturale. Tale ultima precisazione, peraltro, non esclude che le suddette circostanze, in concorso tra loro e/o con altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal Giudice per fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale (Cassazione Civile n. 27392/2005; Cassazione Civile n.
14910/2001).
Ciò posto, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha la funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (cfr. ex plurimis,
Cassazione Civile, Sez. I, 22.09.2008 n. 23944; Cassazione Civile, Sez. I, 16.04.2008; Cassazione
Civile, Sez. I, 09.06.1995 n. 6550, nella quale era stato posto in luce che tali indagini ematologiche e genetiche consentono di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione biologica con un grado di probabilità che supera normalmente il 99%).
In relazione al caso di specie, l'istruttoria procedimentale espletata, mediante l'acquisizione della relazione di consulenza genetico-forense esperita nel corso del giudizio, nonché attraverso l'assunzione della prova testimoniale, ha confermato i fatti esposti in atto di citazione da Pt_1
.
[...]
Nel caso di specie, l'indagine genetica ha interessato l'attrice, la madre della stessa, - CP_4
soggetto estraneo al presente giudizio, che ha comunque prestato al CTU il proprio consenso al prelievo di materiale biologico - e il defunto , previa esumazione della salma, Persona_1
tumulata presso il cimitero della Villetta in Parma.
Dall'esperita indagine genetica svolta su campioni biologici prelevati dai predetti soggetti, condotta sui polimorfismi del DNA, è emerso che è il padre biologico di . Persona_1 Parte_1
Il perito incaricato dal Giudice, Dott. ha provveduto a prelevare dal cadavere Persona_3
abbondanti campioni biologici. In particolare, il prelievo ha coinvolto diverse sedi anatomiche dei resti cadaverici con la finalità di poter ottenere dati analitici relativi ad almeno due campioni.
4 Confrontando con il patrimonio genetico di (rep. 8131) i profili genetici relativi ai Parte_1
campioni 8133 e 8137 (entrambi riferibili ad ) non sono emerse incompatibilità Persona_1
genetiche. Sulla base dei dati risultanti dall'analisi dei polimorfismi del DNA sono stati ottenuti i seguenti risultati:
-probabilità di paternità (W): = : NumeroDiC_1 NumeroDiC_2
- PI: 104576.0942.
In relazione al significato da attribuire a tali determinazioni numeriche, il CTU ha precisato che un valore di W superiore al 99.99 % è generalmente accettata come espressione di una paternità biologica.
Con riferimento al valore di PI corrispondente al rapporto di verosimiglianza (likelyhood ratio), nel caso che ci riguarda il valore di LR ottenuto, estremamente elevato (compreso fra 10.000 e
1.000.000), fornisce un sostegno molto forte all'ipotesi della paternità (prima ipotesi) rispetto alla non paternità (seconda ipotesi) di nei confronti di . Persona_1 Parte_1
Pertanto, secondo il perito dott. le indagini genetiche svolte, basate sui campioni Per_3
biologici prelevati dalla salma di , hanno fornito risultati probanti, in senso positivo, Persona_1
relativamente al rapporto di paternità di nei confronti di . I Persona_1 Parte_1
consulenti tecnici di parte hanno condiviso le conclusioni raggiunte dal Dott. non Per_3
muovendo alcuna contestazione, anzi aderendo espressamente alle valutazioni espresse dal CTU.
Anche la prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio corrobora pienamente le risultanze degli espletati accertamenti genetico-forensi.
Dalle dichiarazioni rese da emerge che e hanno effettivamente Testimone_1 CP_4 Per_1 intrattenuto una relazione sentimentale e che l' aveva riferito alla predetta teste di essere il Per_1
padre di una bambina di nome Parte_1
L'altro teste escusso, , ha riferito che, durante la permanenza dell' presso il Testimone_2 Per_1
gruppo-appartamento gestito dalla Cooperativa Sirio, gli operatori di detta Cooperativa accompagnavano l' su richiesta dello stesso, a Langhirano a fare visita ad e Per_1 CP_4 alla bambina che era nata. Inoltre, la ha affermato che la madre dell' aveva cercato Tes_2 Per_1
di dissuadere il figlio dal procedere al riconoscimento della bambina.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che possa affermarsi senza dubbio alcuno che è figlia biologica di . Parte_1 Persona_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda spiegata, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di e agli ulteriori incombenti di legge. Parte_1
Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura necessaria del presente giudizio ai fini
5 dell'accertamento dello status filiationis, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Quanto alle spese di CTU, va rilevato il mancato deposito da parte del nominato perito, dott.
dell'istanza di liquidazione del compenso allo stesso spettante per le indagini peritali Per_3
espletate. Pertanto, considerato che è stato già riconosciuto a favore del dott. un acconto Per_3
di euro 1.500,00, oltre accessori di legge – evidentemente dallo stesso ritenuto sufficiente e adeguato a remunerare pienamente l'attività svolta- tale spesa deve essere posta definitivamente a carico dell'attrice, nel cui interesse è stata svolta la consulenza tecnica.
PQM
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo, nella causa n. 4102/2021 RG ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che nata a [...] il [...], è figlia biologica del defunto Parte_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Parma il 9/01/2012; Persona_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'originale dell'atto di nascita di Pt_1
, nata a [...] il [...], mandando alla Cancelleria per le formalità di rito;
[...]
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA composto dai seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4102 del R.G dell'anno 2021 vertente tra:
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Stefano Andreoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Parma, via Dante Alighieri n. 3
-Attrice-
e
Avv. nella sua qualità di procuratrice speciale del defunto Controparte_1 Per_1
, giusta decreto di nomina del Presidente del Tribunale di Parma in data 26/2/2021, con
[...]
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Parma, via Goito n. 16
- Convenuta-
e
e rappresentate e difese, giusta delega in calce Controparte_2 Controparte_3 alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. Paolo Sozzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Parma, Strada Mazzini n. 6
-Terze intervenute- con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: “Dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.”
CONCLUSIONI:
All'udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1
quale curatrice speciale del defunto , assumendo di essere figlia biologica di
[...] Persona_1 quest'ultimo. L'attrice esponeva di essere nata in data [...] dalla relazione sentimentale intrapresa da con , protrattasi dal 1989 sino al 2012. Al momento della CP_4 Persona_1 nascita, la madre l'aveva denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di Parma con il nome di Pertanto, ella aveva assunto il cognome materno, non essendo stata riconosciuta Parte_1
dal padre.
In data 9/01/2012 il padre biologico era deceduto, senza lasciare eredi legittimi. Successivamente, in data 29/01/2020 era deceduta anche , madre del padre biologico, la quale aveva Persona_2 lasciato un testamento olografo pubblicato il 31/01/2020, con cui la testatrice l'aveva nominata erede/legataria, indicandola come “mia nipote figlia di mio figlio”. Per_1
Allegava la che ella, ormai maggiorenne, aveva interesse ad ottenere la dichiarazione Pt_1
giudiziale di paternità nei confronti del defunto , per far risultare la verità storica dei Persona_1
fatti e per le conseguenze giuridiche che ne sarebbero conseguite.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato ai sensi dell'art. 269 cc che era Persona_1 suo padre biologico e, per l'effetto, che fosse ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. In via istruttoria, formulava prova per testi e chiedeva che venisse disposta CTU medico-legale volta ad accertare, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche sul corpo del defunto previa esumazione dello Persona_1
stesso, la paternità di in capo all Parte_1 Per_1
Si costituiva l'avv. nominata curatrice speciale del de cuius con decreto del Controparte_5
Presidente del Tribunale di Parma in data 26/2/2021, la quale si rimetteva a giustizia sulle domande formulate dall'attrice.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e disposta ex art. 71 cpc la comunicazione degli atti al PM in sede, con comparsa di costituzione del 26/3/2023 intervenivano in giudizio e , nella loro qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
(madre di ), affini di terzo grado della defunta. Le terze intervenute assumevano che Persona_1 non vi era alcuna certezza che il defunto fosse effettivamente il padre biologico dell'attrice Per_1
e, pertanto, domandavano che l'accertamento della paternità avvenisse in conformità agli esiti dell'espletanda CTU medico-legale.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata dall'attrice e l'espletamento di una C.T.U. genetico-forense.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/3/2025, l'attrice insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo, mentre la curatrice speciale del defunto si Per_1
2 rimetteva a giustizia. Le terze intervenute e si riportavano alla Controparte_2 Controparte_3
comparsa di intervento, chiedendo che le spese di CTU fossero interamente poste a carico dell'attrice.
Indi la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di un termine ridotto di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità formulata da è fondata e, Parte_1
pertanto, merita accoglimento.
Va preliminarmente rammentato che, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate su domanda del figlio e degli altri soggetti indicati nell'art. 270 c.c. nei casi in cui è ammesso il riconoscimento del figlio.
L'art. 270 c.c. prevede espressamente l'imprescrittibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità con riferimento al figlio, in quanto espressione del diritto alla propria identità, e quindi al conseguimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica
(Cassazione Civile, Sez. I, 29/11/2016 n. 24292).
Ai sensi, poi, dell'art. 276 c.c., nel caso di decesso del presunto padre, l'azione va esercitata nei confronti degli eredi. In caso di morte del preteso genitore, legittimati passivi all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sono esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi, ai quali, in quanto portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio. Tale soluzione risponde ad una interpretazione, letterale e sistematica, dell'art. 276 cod. civ., che, nel prevedere che l'azione "deve" essere proposta nei confronti degli eredi diretti ed immediati del preteso genitore defunto, ne esclude, implicitamente, la possibilità di altri (ai quali, diversamente, resterebbe preclusa la possibilità di intervenire) e trova conferma nella nuova formulazione della norma, che contempla, in mancanza di eredi, la possibilità di agire nei confronti di un curatore nominato dal giudice (Cass. n.
10783/2014; Cass. n. 34821/2023). La posizione degli altri soggetti (ivi compreso l'altro genitore) resta regolata dal 2° co., art. 276 c.c., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda a chiunque vi abbia interesse, intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari (Cass. 3143/1994). Ne deriva la piena ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio da e , nella loro Controparte_2 Controparte_3
qualità di eredi di madre di , in quanto portatrici di un interesse Persona_2 Persona_1 contrario all'accoglimento della domanda.
Fatta questa doverosa precisazione in punto di procedibilità dell'azione, occorre evidenziare che
3 oggetto del giudizio di accertamento è il dato biologico della procreazione, mentre non assume alcun rilievo la sussistenza di una consapevole volontà di procreare (Cassazione Civile, n.
21882/2013).
La norma di cui all'art. 269 c.c., il cui fondamento è costituito dal favor veritatis, in funzione di una imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione, non pone limitazioni in ordine alla prova della paternità biologica, che può dunque essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Nondimeno, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti intimi tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non possono costituire prova della paternità naturale. Tale ultima precisazione, peraltro, non esclude che le suddette circostanze, in concorso tra loro e/o con altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal Giudice per fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale (Cassazione Civile n. 27392/2005; Cassazione Civile n.
14910/2001).
Ciò posto, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha la funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (cfr. ex plurimis,
Cassazione Civile, Sez. I, 22.09.2008 n. 23944; Cassazione Civile, Sez. I, 16.04.2008; Cassazione
Civile, Sez. I, 09.06.1995 n. 6550, nella quale era stato posto in luce che tali indagini ematologiche e genetiche consentono di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione biologica con un grado di probabilità che supera normalmente il 99%).
In relazione al caso di specie, l'istruttoria procedimentale espletata, mediante l'acquisizione della relazione di consulenza genetico-forense esperita nel corso del giudizio, nonché attraverso l'assunzione della prova testimoniale, ha confermato i fatti esposti in atto di citazione da Pt_1
.
[...]
Nel caso di specie, l'indagine genetica ha interessato l'attrice, la madre della stessa, - CP_4
soggetto estraneo al presente giudizio, che ha comunque prestato al CTU il proprio consenso al prelievo di materiale biologico - e il defunto , previa esumazione della salma, Persona_1
tumulata presso il cimitero della Villetta in Parma.
Dall'esperita indagine genetica svolta su campioni biologici prelevati dai predetti soggetti, condotta sui polimorfismi del DNA, è emerso che è il padre biologico di . Persona_1 Parte_1
Il perito incaricato dal Giudice, Dott. ha provveduto a prelevare dal cadavere Persona_3
abbondanti campioni biologici. In particolare, il prelievo ha coinvolto diverse sedi anatomiche dei resti cadaverici con la finalità di poter ottenere dati analitici relativi ad almeno due campioni.
4 Confrontando con il patrimonio genetico di (rep. 8131) i profili genetici relativi ai Parte_1
campioni 8133 e 8137 (entrambi riferibili ad ) non sono emerse incompatibilità Persona_1
genetiche. Sulla base dei dati risultanti dall'analisi dei polimorfismi del DNA sono stati ottenuti i seguenti risultati:
-probabilità di paternità (W): = : NumeroDiC_1 NumeroDiC_2
- PI: 104576.0942.
In relazione al significato da attribuire a tali determinazioni numeriche, il CTU ha precisato che un valore di W superiore al 99.99 % è generalmente accettata come espressione di una paternità biologica.
Con riferimento al valore di PI corrispondente al rapporto di verosimiglianza (likelyhood ratio), nel caso che ci riguarda il valore di LR ottenuto, estremamente elevato (compreso fra 10.000 e
1.000.000), fornisce un sostegno molto forte all'ipotesi della paternità (prima ipotesi) rispetto alla non paternità (seconda ipotesi) di nei confronti di . Persona_1 Parte_1
Pertanto, secondo il perito dott. le indagini genetiche svolte, basate sui campioni Per_3
biologici prelevati dalla salma di , hanno fornito risultati probanti, in senso positivo, Persona_1
relativamente al rapporto di paternità di nei confronti di . I Persona_1 Parte_1
consulenti tecnici di parte hanno condiviso le conclusioni raggiunte dal Dott. non Per_3
muovendo alcuna contestazione, anzi aderendo espressamente alle valutazioni espresse dal CTU.
Anche la prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio corrobora pienamente le risultanze degli espletati accertamenti genetico-forensi.
Dalle dichiarazioni rese da emerge che e hanno effettivamente Testimone_1 CP_4 Per_1 intrattenuto una relazione sentimentale e che l' aveva riferito alla predetta teste di essere il Per_1
padre di una bambina di nome Parte_1
L'altro teste escusso, , ha riferito che, durante la permanenza dell' presso il Testimone_2 Per_1
gruppo-appartamento gestito dalla Cooperativa Sirio, gli operatori di detta Cooperativa accompagnavano l' su richiesta dello stesso, a Langhirano a fare visita ad e Per_1 CP_4 alla bambina che era nata. Inoltre, la ha affermato che la madre dell' aveva cercato Tes_2 Per_1
di dissuadere il figlio dal procedere al riconoscimento della bambina.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che possa affermarsi senza dubbio alcuno che è figlia biologica di . Parte_1 Persona_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda spiegata, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di e agli ulteriori incombenti di legge. Parte_1
Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura necessaria del presente giudizio ai fini
5 dell'accertamento dello status filiationis, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Quanto alle spese di CTU, va rilevato il mancato deposito da parte del nominato perito, dott.
dell'istanza di liquidazione del compenso allo stesso spettante per le indagini peritali Per_3
espletate. Pertanto, considerato che è stato già riconosciuto a favore del dott. un acconto Per_3
di euro 1.500,00, oltre accessori di legge – evidentemente dallo stesso ritenuto sufficiente e adeguato a remunerare pienamente l'attività svolta- tale spesa deve essere posta definitivamente a carico dell'attrice, nel cui interesse è stata svolta la consulenza tecnica.
PQM
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo, nella causa n. 4102/2021 RG ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che nata a [...] il [...], è figlia biologica del defunto Parte_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Parma il 9/01/2012; Persona_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'originale dell'atto di nascita di Pt_1
, nata a [...] il [...], mandando alla Cancelleria per le formalità di rito;
[...]
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
6