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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1455/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EL Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1455/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VERDINI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FRATTINI ELENA e Avv. SILVIA DALLASTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “scioglimento del matrimonio”
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) legge n. 898/1970 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
, contratto in Marocco, in data 26.08.2000, e successivamente trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Angera in regime di separazione dei beni (Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.3), omologando con sentenza tutte le condizioni che di seguito si riportano:
1. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Taino (VA), Piazza Patrioti 2; 2.
pagina 1 di 5 disporre che il padre possa tenere con sé i figli minori: infrasettimanalmente, per un pomeriggio a settimana (salvo diverso accordo da individuarsi in quello del venerdì) dalle ore 15.30 alle ore 19.30; - ogni weekend, per un giorno a scelta tra il sabato e la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 16.30; - durante le vacanze di Natale, alternandosi di anno in anno con la madre, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio, e il 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, alternandosi di anno in anno con la madre, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
3. disporre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 Per_ contribuire al mantenimento dei figli e , fino alla loro indipendenza economica, Per_1 mediante il versamento, in favore della sig.ra della somma di euro 600,00 mensili CP_1
(300 euro a figlio) a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
4. disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
;
5. disporre, ove ritenuto necessario, la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi.
[...]
Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti. In ogni caso, ordinare le annotazioni come per legge e relative incombenze all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Angera, ed altresì ordinare alla Cancelleria dell'intestato Tribunale, in virtù della notifica dell'emananda sentenza di divorzio, e decorsi i termini per l'impugnazione, il rilascio di attestazione che la stessa sia divenuta definitiva, irrevocabile, e che non esiste contro la sentenza nessuna opposizione, impugnazione, né in appello, né ricorso in Cassazione, al fine di ottenere il riconoscimento del divorzio in Marocco (exequatur), ed aggiornare il proprio stato civile nel Paese d'origine”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
, esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio, in data 26.08.2000, in Marocco con la sig.ra CP_1
successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera
[...]
(Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.11);
• dalla loro unione sono nati i figli e (nati a Varese, il 07.04.2009); Per_1 Persona_2
• i coniugi si erano separati a seguito di procedimento contenzioso conclusosi con sentenza n. 358/2024 del 29.03.2024, emessa dal Tribunale di Varese;
• la separazione si protraeva ininterrottamente per oltre un anno dalla sentenza di separazione e doveva ritenersi venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
quanto alle condizioni del divorzio, chiedeva la conferma di quanto disposto nella sentenza di separazione e per l'effetto dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto già stabilito e riportato in ricorso;
con la sola richiesta di ridurre il contributo al mantenimento a carico del padre per i figli a €. 500,00=, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Il
pagina 2 di 5 tutto disponendo, ove ritenuto necessario, la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali al fine di verificare la possibilità di ampliare le frequentazioni padre/figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/07/2025 si costituiva in giudizio
[...]
, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti Controparte_1 con conferma dell'affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto già statuito nella sentenza di separazione (nonostante una più ridotta, nella pratica, frequentazione tra il padre e i figli). Quanto agli aspetti economici, chiedeva di aumentare il contributo a carico del padre nell'importo di €. 700,00= mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. AU al 100% a favore della madre.
Con istanza depositata in data 7/11/2025, i procuratori delle parti chiedevano di sostituire l'udienza fissata per il giorno 19/11/2025 con la concessione di un termine per il deposito di note scritte avendo le parti raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte già indicate. Il Giudice, dato atto, disponeva la sostituzione dell'udienza sopra indicata con il deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori contenente la richiesta di rimessione della causa al Collegio per la decisione sulle condizioni riportate quali conclusioni congiunte, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note sino al 24/11/2025.
Depositate le note scritte congiunte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
In sede di pronuncia di separazione personale dei coniugi (entrambi marocchini e sposatisi nel loro paese di origine), il Tribunale aveva già verificato ex officio la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano sia in punto di status sia con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale.
Premesso ciò, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in data 26.08.2000, in Marocco successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.11).
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 30/06/2021 per la separazione personale.
Per quanto concerne le pronunce accessorie, le parti si sono limitate a richiedere la conferma delle condizioni che sono state decise dal Tribunale di Varese in sede di separazione, condizioni rispetto pagina 3 di 5 alle quali non c'è motivo di discostarsi – in assenza di allegazioni sopravvenute da parte dei genitori di e (entrambi nati a Varese, il 07.04.2009) – siccome già attentamente Per_1 Persona_2 valutate dal Collegio sulla base delle risultanze delle attività poste in essere dai Servizi Sociali all'epoca incaricati e pertanto ritenute adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013 (si ricorda come inizialmente i minori fossero stati affidati all'Ente ma come successivamente si sia disposto l'affido condiviso alla luce della positiva evoluzione delle dinamiche familiari riscontrate, oltre che dell'evoluzione della relazione padre/figli).
I figli devono essere pertanto affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e con le facoltà di visita sotto indicate.
Tenuto conto dell'età dei minori (ormai sedicenni), non si ritiene necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi, attività che era finalizzata in particolare per valutare la possibilità di ampliare le frequentazioni padre/figli, laddove ritenuto d'interesse per i minori, previo riscontro di un'ulteriore evoluzione della relazione.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Alla luce di ciò, deve essere disposto che il padre (che risulta aver percepito nel triennio precedente l'introduzione del giudizio un reddito medio di circa €. 25.000=, mentre la signora è percettrice solo dell'assegno di inclusione di circa €. 500= al mese per l'anno 2025) contribuisca al mantenimento dei figli minori, fino alla loro indipendenza economica, mediante il versamento, in favore della sig.ra della somma di €. 600,00 mensili (300 euro a figlio) a mezzo bonifico bancario CP_1 entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'AU potrà essere percepito al 100% dalla madre.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1 (C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio contratto in C.F._2 data 26.08.2000, in Marocco, successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.11);
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) AFFIDA i figli minori, e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente presso l'abitazione della madre;
4) DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli minori:
- infrasettimanalmente, per un pomeriggio a settimana (salvo diverso accordo da individuarsi in quello del venerdì) dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- ogni weekend, per un giorno a scelta tra il sabato e la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 16.30;
pagina 4 di 5 - durante le vacanze di Natale, alternandosi di anno in anno con la madre, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio, e il 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, alternandosi di anno in anno con la madre, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
5) DISPONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli e , fino alla loro indipendenza economica, mediante il versamento, in Per_1 favore della sig.ra della somma di euro 600,00 mensili (300 euro a figlio) a CP_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
[...] 7) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EL Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EL Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1455/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VERDINI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FRATTINI ELENA e Avv. SILVIA DALLASTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “scioglimento del matrimonio”
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) legge n. 898/1970 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
, contratto in Marocco, in data 26.08.2000, e successivamente trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Angera in regime di separazione dei beni (Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.3), omologando con sentenza tutte le condizioni che di seguito si riportano:
1. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Taino (VA), Piazza Patrioti 2; 2.
pagina 1 di 5 disporre che il padre possa tenere con sé i figli minori: infrasettimanalmente, per un pomeriggio a settimana (salvo diverso accordo da individuarsi in quello del venerdì) dalle ore 15.30 alle ore 19.30; - ogni weekend, per un giorno a scelta tra il sabato e la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 16.30; - durante le vacanze di Natale, alternandosi di anno in anno con la madre, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio, e il 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, alternandosi di anno in anno con la madre, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
3. disporre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 Per_ contribuire al mantenimento dei figli e , fino alla loro indipendenza economica, Per_1 mediante il versamento, in favore della sig.ra della somma di euro 600,00 mensili CP_1
(300 euro a figlio) a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
4. disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
;
5. disporre, ove ritenuto necessario, la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi.
[...]
Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti. In ogni caso, ordinare le annotazioni come per legge e relative incombenze all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Angera, ed altresì ordinare alla Cancelleria dell'intestato Tribunale, in virtù della notifica dell'emananda sentenza di divorzio, e decorsi i termini per l'impugnazione, il rilascio di attestazione che la stessa sia divenuta definitiva, irrevocabile, e che non esiste contro la sentenza nessuna opposizione, impugnazione, né in appello, né ricorso in Cassazione, al fine di ottenere il riconoscimento del divorzio in Marocco (exequatur), ed aggiornare il proprio stato civile nel Paese d'origine”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
, esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio, in data 26.08.2000, in Marocco con la sig.ra CP_1
successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera
[...]
(Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.11);
• dalla loro unione sono nati i figli e (nati a Varese, il 07.04.2009); Per_1 Persona_2
• i coniugi si erano separati a seguito di procedimento contenzioso conclusosi con sentenza n. 358/2024 del 29.03.2024, emessa dal Tribunale di Varese;
• la separazione si protraeva ininterrottamente per oltre un anno dalla sentenza di separazione e doveva ritenersi venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
quanto alle condizioni del divorzio, chiedeva la conferma di quanto disposto nella sentenza di separazione e per l'effetto dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto già stabilito e riportato in ricorso;
con la sola richiesta di ridurre il contributo al mantenimento a carico del padre per i figli a €. 500,00=, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Il
pagina 2 di 5 tutto disponendo, ove ritenuto necessario, la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali al fine di verificare la possibilità di ampliare le frequentazioni padre/figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/07/2025 si costituiva in giudizio
[...]
, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti Controparte_1 con conferma dell'affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto già statuito nella sentenza di separazione (nonostante una più ridotta, nella pratica, frequentazione tra il padre e i figli). Quanto agli aspetti economici, chiedeva di aumentare il contributo a carico del padre nell'importo di €. 700,00= mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. AU al 100% a favore della madre.
Con istanza depositata in data 7/11/2025, i procuratori delle parti chiedevano di sostituire l'udienza fissata per il giorno 19/11/2025 con la concessione di un termine per il deposito di note scritte avendo le parti raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte già indicate. Il Giudice, dato atto, disponeva la sostituzione dell'udienza sopra indicata con il deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori contenente la richiesta di rimessione della causa al Collegio per la decisione sulle condizioni riportate quali conclusioni congiunte, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note sino al 24/11/2025.
Depositate le note scritte congiunte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
In sede di pronuncia di separazione personale dei coniugi (entrambi marocchini e sposatisi nel loro paese di origine), il Tribunale aveva già verificato ex officio la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano sia in punto di status sia con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale.
Premesso ciò, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in data 26.08.2000, in Marocco successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.11).
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 30/06/2021 per la separazione personale.
Per quanto concerne le pronunce accessorie, le parti si sono limitate a richiedere la conferma delle condizioni che sono state decise dal Tribunale di Varese in sede di separazione, condizioni rispetto pagina 3 di 5 alle quali non c'è motivo di discostarsi – in assenza di allegazioni sopravvenute da parte dei genitori di e (entrambi nati a Varese, il 07.04.2009) – siccome già attentamente Per_1 Persona_2 valutate dal Collegio sulla base delle risultanze delle attività poste in essere dai Servizi Sociali all'epoca incaricati e pertanto ritenute adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013 (si ricorda come inizialmente i minori fossero stati affidati all'Ente ma come successivamente si sia disposto l'affido condiviso alla luce della positiva evoluzione delle dinamiche familiari riscontrate, oltre che dell'evoluzione della relazione padre/figli).
I figli devono essere pertanto affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e con le facoltà di visita sotto indicate.
Tenuto conto dell'età dei minori (ormai sedicenni), non si ritiene necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi, attività che era finalizzata in particolare per valutare la possibilità di ampliare le frequentazioni padre/figli, laddove ritenuto d'interesse per i minori, previo riscontro di un'ulteriore evoluzione della relazione.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Alla luce di ciò, deve essere disposto che il padre (che risulta aver percepito nel triennio precedente l'introduzione del giudizio un reddito medio di circa €. 25.000=, mentre la signora è percettrice solo dell'assegno di inclusione di circa €. 500= al mese per l'anno 2025) contribuisca al mantenimento dei figli minori, fino alla loro indipendenza economica, mediante il versamento, in favore della sig.ra della somma di €. 600,00 mensili (300 euro a figlio) a mezzo bonifico bancario CP_1 entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'AU potrà essere percepito al 100% dalla madre.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1 (C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio contratto in C.F._2 data 26.08.2000, in Marocco, successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (Anno 2011 – Parte II – Serie C – N.11);
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) AFFIDA i figli minori, e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente presso l'abitazione della madre;
4) DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli minori:
- infrasettimanalmente, per un pomeriggio a settimana (salvo diverso accordo da individuarsi in quello del venerdì) dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- ogni weekend, per un giorno a scelta tra il sabato e la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 16.30;
pagina 4 di 5 - durante le vacanze di Natale, alternandosi di anno in anno con la madre, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio, e il 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, alternandosi di anno in anno con la madre, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
5) DISPONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli e , fino alla loro indipendenza economica, mediante il versamento, in Per_1 favore della sig.ra della somma di euro 600,00 mensili (300 euro a figlio) a CP_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
[...] 7) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EL Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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