Articolo 111 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 110Articolo 111 bis
Versione
15 maggio 1975
Art. 111.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.

Entrata in vigore il 15 maggio 1975