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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5843/21 R.G..
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Santa CHINDEMI per delega dell'avv. Maurilio
SCAFIDI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5843 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...]
Castelli, n. 284, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, via E. C.F._1
Lombardo Pellegrino, n. 29, presso lo studio dell'avv. Simona ARASI del Foro di Messina che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
, succeduto al Controparte_1 [...]
, con sede in Messina, C.da Scoppo, P. iva in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. , Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maurilio SCAFIDI del Foro di Messina, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Prof. Angelo Falzea & Associati sito in Messina, Corso
Vittorio Emanuele II, 9 CONVENUTO
E
c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente CP_4 C.F._2 in via Marcello Malpighi, n. 26, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario
MAIO del Foro di Messina sito in Messina, via Centonze, n. 200, che la rappresenta e difende INTERVENUTA avente per OGGETTO: domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c..
2 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti del , finalizzata ad ottenere la Controparte_1
declaratoria dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., del diritto di proprietà del terreno agricolo sito in Messina, c.da “S. Corrado”, della superficie di are 07,50, facente parte dell'area censita nel NCT di Messina al foglio 112, particella 1154.
Nel giudizio ha proposto intervento autonomo ex art. 105 c.p.c. CP_4
avanzando in suo favore la medesima domanda articolata dall'attrice nei confronti del ovvero, testualmente, “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
1159 bis c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno agricolo sito in Messina, c.da “S. Corrado” della superficie di are 07,50, individuato nel
NCT di Messina al Foglio 112 Particella 1154 a favore della sig.ra , per Parte_2
aver quest'ultima mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre un ventennio alla attualità”.
Le domande articolate dall'attrice e dall'intervenuta sono inammissibili.
L'art. 1159 bis, comma 1, c.c. prevede che “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”; il 4 comma prevede che “Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale”.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.” (v. Cass. Civ. ord. n.
30251 del 20.11.2019); inoltre è stato riconosciuto che “Per l'applicazione dell'usucapione 3 TRIBUNALE di MESSINA speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis cod. civ. non é applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 cod. civ., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.” (v.
Cass. Civ., sent. n. 8778 del 13.04.2010).
Orbene, premesso che il Comune di Messina non è un comune classificato come montano bensì semi montano, in ogni caso il non superamento della soglia del reddito dominicale del terreno in questione, oggi quantificata in € 180,76, consente l'applicazione della normativa speciale.
Tuttavia, non sussiste nel caso in esame uno dei requisiti previsti dall'art. 1159 bis
c.c., ovvero la presenza di un fabbricato annesso ai fondi rustici oggetto di causa la cui mancanza determina l'inammissibilità della domanda di usucapione speciale per assenza di una condizione dell'azione.
Infatti, “L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art.
1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.” (v. Cass. Civ., ord. n. 30251 del 20.11.2019; ord. n. 7543 del 2011; ord. n. 36626/22).
Il principio forgiato da questi arresti giurisprudenziali appare più aderente al dato testuale della norma rispetto a quello, pur autorevole ma molto datato, coniato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 10301/93), emergendo dalle predette massime che 4 TRIBUNALE di MESSINA l'esistenza di un fabbricato costituisce un esplicito e specifico requisito della domanda pacificamente ed univocamente ripreso da tutte le pronunce successive.
Ritiene, infatti, il Tribunale che, proprio la considerazione che l'istituto in esame può essere utilizzato soltanto per l'usucapione di “…un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva…” e non per aree di così limitata estensione “…che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva…”, rende preferibile l'interpretazione che ritiene necessaria la presenza di un fabbricato in ragione del legame funzionale con l'esercizio di attività agricole organizzate che richiedano la presenza anche di strutture necessarie alla coltivazione o al soddisfacimento dei bisogni del coltivatore (casa colonica, rimessa e deposito di attrezzi e macchinari, ecc.).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste, pertanto, solidalmente a carico di e della terza intervenuta calcolate ai sensi Parte_1 CP_4 dell'art. 15 c.p.c. e liquidate in favore del Controparte_1
in complessivi € 700,00 per onorari di cui € 150,00 per la fase di studio, €
[...]
150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
e della terza intervenuta Controparte_1 CP_4
1) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di declaratoria di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. articolata sia da che Parte_1 dall'intervenuta nei confronti del CP_4 Controparte_1
;
[...]
2) condanna e la terza intervenuta in Parte_1 CP_4
solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del
[...]
che liquida in complessivi € 700,00 per onorari di cui € Controparte_1
5 TRIBUNALE di MESSINA 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5843/21 R.G..
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Santa CHINDEMI per delega dell'avv. Maurilio
SCAFIDI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5843 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...]
Castelli, n. 284, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, via E. C.F._1
Lombardo Pellegrino, n. 29, presso lo studio dell'avv. Simona ARASI del Foro di Messina che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
, succeduto al Controparte_1 [...]
, con sede in Messina, C.da Scoppo, P. iva in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. , Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maurilio SCAFIDI del Foro di Messina, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Prof. Angelo Falzea & Associati sito in Messina, Corso
Vittorio Emanuele II, 9 CONVENUTO
E
c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente CP_4 C.F._2 in via Marcello Malpighi, n. 26, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario
MAIO del Foro di Messina sito in Messina, via Centonze, n. 200, che la rappresenta e difende INTERVENUTA avente per OGGETTO: domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c..
2 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti del , finalizzata ad ottenere la Controparte_1
declaratoria dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., del diritto di proprietà del terreno agricolo sito in Messina, c.da “S. Corrado”, della superficie di are 07,50, facente parte dell'area censita nel NCT di Messina al foglio 112, particella 1154.
Nel giudizio ha proposto intervento autonomo ex art. 105 c.p.c. CP_4
avanzando in suo favore la medesima domanda articolata dall'attrice nei confronti del ovvero, testualmente, “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
1159 bis c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno agricolo sito in Messina, c.da “S. Corrado” della superficie di are 07,50, individuato nel
NCT di Messina al Foglio 112 Particella 1154 a favore della sig.ra , per Parte_2
aver quest'ultima mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre un ventennio alla attualità”.
Le domande articolate dall'attrice e dall'intervenuta sono inammissibili.
L'art. 1159 bis, comma 1, c.c. prevede che “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”; il 4 comma prevede che “Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale”.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.” (v. Cass. Civ. ord. n.
30251 del 20.11.2019); inoltre è stato riconosciuto che “Per l'applicazione dell'usucapione 3 TRIBUNALE di MESSINA speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis cod. civ. non é applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 cod. civ., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.” (v.
Cass. Civ., sent. n. 8778 del 13.04.2010).
Orbene, premesso che il Comune di Messina non è un comune classificato come montano bensì semi montano, in ogni caso il non superamento della soglia del reddito dominicale del terreno in questione, oggi quantificata in € 180,76, consente l'applicazione della normativa speciale.
Tuttavia, non sussiste nel caso in esame uno dei requisiti previsti dall'art. 1159 bis
c.c., ovvero la presenza di un fabbricato annesso ai fondi rustici oggetto di causa la cui mancanza determina l'inammissibilità della domanda di usucapione speciale per assenza di una condizione dell'azione.
Infatti, “L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art.
1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.” (v. Cass. Civ., ord. n. 30251 del 20.11.2019; ord. n. 7543 del 2011; ord. n. 36626/22).
Il principio forgiato da questi arresti giurisprudenziali appare più aderente al dato testuale della norma rispetto a quello, pur autorevole ma molto datato, coniato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 10301/93), emergendo dalle predette massime che 4 TRIBUNALE di MESSINA l'esistenza di un fabbricato costituisce un esplicito e specifico requisito della domanda pacificamente ed univocamente ripreso da tutte le pronunce successive.
Ritiene, infatti, il Tribunale che, proprio la considerazione che l'istituto in esame può essere utilizzato soltanto per l'usucapione di “…un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva…” e non per aree di così limitata estensione “…che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva…”, rende preferibile l'interpretazione che ritiene necessaria la presenza di un fabbricato in ragione del legame funzionale con l'esercizio di attività agricole organizzate che richiedano la presenza anche di strutture necessarie alla coltivazione o al soddisfacimento dei bisogni del coltivatore (casa colonica, rimessa e deposito di attrezzi e macchinari, ecc.).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste, pertanto, solidalmente a carico di e della terza intervenuta calcolate ai sensi Parte_1 CP_4 dell'art. 15 c.p.c. e liquidate in favore del Controparte_1
in complessivi € 700,00 per onorari di cui € 150,00 per la fase di studio, €
[...]
150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
e della terza intervenuta Controparte_1 CP_4
1) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di declaratoria di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. articolata sia da che Parte_1 dall'intervenuta nei confronti del CP_4 Controparte_1
;
[...]
2) condanna e la terza intervenuta in Parte_1 CP_4
solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del
[...]
che liquida in complessivi € 700,00 per onorari di cui € Controparte_1
5 TRIBUNALE di MESSINA 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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