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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE Proc. R.G. 2597 /2024 avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siena (SI), Strada Montecchio a Ginestreto n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Pellegrini
(C.F. e dall'Avv. Irene Margherita Gonnelli (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Siena (SI), Via Giuseppe
Garibaldi n. 29, come da procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._4 in Strada Cassia Nord n.
5 - Interno: 2, Siena (SI), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Federica
Pagni (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Siena (SI), V.le Emanuele II n .28, come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 06.08.2024)
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni congiunte delle parti: emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso consensuale, depositato in data 03.07.2024, i coniugi ricorrenti e Parte_1 Pt_2 hanno presentato domanda di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
I ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio il 30.08.2003 in Siena (SI), trascritto nei
Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 71, parte 2, serie A, anno 2003.
Dal matrimonio sono nati due figli: il primo, (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._6
Siena (SI) il 19.10.2005 e residente in [...] - Interno: 2, Siena (SI), maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
il secondo, (C.F. ), nato Parte_3 C.F._7
a Siena (SI) il 15.05.2007 e residente in [...] - Interno: 2, Siena (SI), ancora minorenne.
Con sentenza parziale n. 152/2024, pubblicata in data 11/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di domanda non procedibile prima della decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
898/1970, con fissazione dell'udienza cartolare dell'11/06/2025.
Ciò premesso, sentita la Giudice istruttrice all'esito dell'udienza per la comparizione delle parti sostituita, su richiesta delle stesse, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 ter e 473- bis.51 c.p.c., va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti il 30.08.2003 a Siena (SI), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 71, parte 2, serie A, anno 2003.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la accertata mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L.
898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970, dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a questo Tribunale nel procedimento di omologa della separazione personale ed entrambi i coniugi hanno confermato nelle note cartolari depositate in atti che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Il Collegio ritiene che le conclusioni formulate dalle parti siano conformi agli interessi delle medesime, oltre che non contrarie alle disposizioni imperative di legge, né al superiore interesse della prole minorenne.
2 Si precisa, in proposito, che il reciproco assenso concordato fra i coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti è da intendersi come privo di efficacia non essendo più necessario, anche in presenza di figli minori, ai sensi dell'art. 20 D.L. 13 giugno 2023 n. 69.
In definitiva, non essendovi rilievi ostativi all'accoglimento della domanda da parte del pubblico ministero (v. parere favorevole del 05/03/2025), che non ha rassegnato conclusioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunciata alle condizioni di cui al ricorso, confermate nelle note presentate entro il termine assegnato (11/06/2025).
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 474 bis.51 c.p.c. e 2, 3 4 e 5 L. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra Pt_1
n data 30/08/2003 a Siena (SI), trascritto nei Registri dello stato
[...] Parte_2 civile del predetto Comune al n. 71, parte 2, serie A, anno 2003, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, come confermate nelle note di udienza e di seguito riportate:
“
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza e fermo il vicendevole obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio domicilio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli e Per_1 Pt_3
2. Il Sig. vivrà nell'immobile da lui acquistato in data 27.07.2022, distinto al Catasto Pt_1
Fabbricati del Comune di Siena, Foglio 111, Particella 641, sub 1, e situato in Siena, Strada Da
Montecchio a Ginestreto n.
4. La Sig.ra vivrà nella casa coniugale, nell'immobile di Pt_2 proprietà del padre sig. situato in Siena, Strada Cassia Nord n.
5 - Interno: 2, Persona_2 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Siena, Foglio 11, Particella 383, Sub 6, Cat. A/7 e relative pertinenze.
3. Il figlio verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, con cui Pt_3 manterrà la residenza anagrafica.
4. Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 con la madre presso la casa familiare in Siena, Strada Cassia Nord n.
5 - Interno: 2 e comunque, con la massima libertà e flessibilità, deciderà di dimorare dove preferisce, secondo le modalità e la frequenza degli incontri che vorrà porre in essere con ciascuno dei genitori.
5. Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_3 in pari grado la responsabilità genitoriale sul medesimo. In ragione di tale affidamento condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione del figlio
3 e dovranno pertanto consultarsi per qualsiasi decisione che riguardi la formazione, Pt_3
l'istruzione e la salute dello stesso. Sarà cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione di e rendersi partecipi delle attività svolte dal figlio nel tempo libero, concordandone i Pt_3 tempi e i modi. Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda educazione, formazione, istruzione e salute del figlio saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto Pt_3 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale sarà il figlio, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di con l'altro genitore e Pt_3 con la rispettiva famiglia d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere il minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare al figlio possibili conflitti di lealtà.
6. Fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la frequentazione del figlio sarà Pt_3 tendenzialmente paritaria tra il padre e la madre, senza predeterminazione di giorni fissi per gli incontri, ma lasciando massima libertà al ragazzo, considerata l'età.
7. maggiorenne, sarà libero di frequentare il padre, come ritiene più opportuno. Tali Per_1 condizioni sono da applicarsi anche in occasione delle vacanze e delle festività di ogni tipo.
8. Con riguardo al mantenimento ordinario di il Sig. verserà alla Sig. Pt_3 Pt_1 Pt_2
l'importo mensile di € 200,00; dal mese successivo a quello in cui compirà la maggiore Pt_3 età, Il Sig. verserà € 200,00 mensili, suddivisi in € 150,00 alla madre ed € 50,00 a Pt_1 Pt_3 sulla carta di quest'ultimo, che verrà fatta emettere. Con riguardo, invece, al mantenimento ordinario di il Sig. verserà la somma di € 200,00 mensili, suddivisi in € 150,00 alla Per_1 Pt_1 madre ed € 50,00 a sulla carta di quest'ultimo. Dal mese successivo a quello in cui Per_1 ciascuno dei figli lascerà la casa familiare, anche per studiare fuori sede, il mantenimento di quel figlio verrà versato integralmente e direttamente a quest'ultimo.
9. Le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascun genitore, con applicazione integrale dell'Allegato B al Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, che si allega come doc. 14.
10. Il Sig. tornerà a riprendere possesso del motociclo targa BW99360, di cui è formalmente il Pt_1 proprietario, prelevandolo dalla casa familiare in cui ad ora si trova.
11. L'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_2
12. Le detrazioni, ove esistenti, spetteranno ai coniugi in misura del 50% ciascuno.
13. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
4 14. Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per il figlio . Pt_3
Con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Così deciso dal Tribunale di Siena nella camera di consiglio del 24/06/2025 su relazione della
Dott.ssa Lisi.
La giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Paolo Bernardini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE Proc. R.G. 2597 /2024 avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siena (SI), Strada Montecchio a Ginestreto n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Pellegrini
(C.F. e dall'Avv. Irene Margherita Gonnelli (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Siena (SI), Via Giuseppe
Garibaldi n. 29, come da procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._4 in Strada Cassia Nord n.
5 - Interno: 2, Siena (SI), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Federica
Pagni (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Siena (SI), V.le Emanuele II n .28, come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 06.08.2024)
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni congiunte delle parti: emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso consensuale, depositato in data 03.07.2024, i coniugi ricorrenti e Parte_1 Pt_2 hanno presentato domanda di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
I ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio il 30.08.2003 in Siena (SI), trascritto nei
Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 71, parte 2, serie A, anno 2003.
Dal matrimonio sono nati due figli: il primo, (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._6
Siena (SI) il 19.10.2005 e residente in [...] - Interno: 2, Siena (SI), maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
il secondo, (C.F. ), nato Parte_3 C.F._7
a Siena (SI) il 15.05.2007 e residente in [...] - Interno: 2, Siena (SI), ancora minorenne.
Con sentenza parziale n. 152/2024, pubblicata in data 11/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di domanda non procedibile prima della decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
898/1970, con fissazione dell'udienza cartolare dell'11/06/2025.
Ciò premesso, sentita la Giudice istruttrice all'esito dell'udienza per la comparizione delle parti sostituita, su richiesta delle stesse, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 ter e 473- bis.51 c.p.c., va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti il 30.08.2003 a Siena (SI), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 71, parte 2, serie A, anno 2003.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la accertata mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L.
898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970, dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a questo Tribunale nel procedimento di omologa della separazione personale ed entrambi i coniugi hanno confermato nelle note cartolari depositate in atti che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Il Collegio ritiene che le conclusioni formulate dalle parti siano conformi agli interessi delle medesime, oltre che non contrarie alle disposizioni imperative di legge, né al superiore interesse della prole minorenne.
2 Si precisa, in proposito, che il reciproco assenso concordato fra i coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti è da intendersi come privo di efficacia non essendo più necessario, anche in presenza di figli minori, ai sensi dell'art. 20 D.L. 13 giugno 2023 n. 69.
In definitiva, non essendovi rilievi ostativi all'accoglimento della domanda da parte del pubblico ministero (v. parere favorevole del 05/03/2025), che non ha rassegnato conclusioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunciata alle condizioni di cui al ricorso, confermate nelle note presentate entro il termine assegnato (11/06/2025).
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 474 bis.51 c.p.c. e 2, 3 4 e 5 L. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra Pt_1
n data 30/08/2003 a Siena (SI), trascritto nei Registri dello stato
[...] Parte_2 civile del predetto Comune al n. 71, parte 2, serie A, anno 2003, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, come confermate nelle note di udienza e di seguito riportate:
“
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza e fermo il vicendevole obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio domicilio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli e Per_1 Pt_3
2. Il Sig. vivrà nell'immobile da lui acquistato in data 27.07.2022, distinto al Catasto Pt_1
Fabbricati del Comune di Siena, Foglio 111, Particella 641, sub 1, e situato in Siena, Strada Da
Montecchio a Ginestreto n.
4. La Sig.ra vivrà nella casa coniugale, nell'immobile di Pt_2 proprietà del padre sig. situato in Siena, Strada Cassia Nord n.
5 - Interno: 2, Persona_2 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Siena, Foglio 11, Particella 383, Sub 6, Cat. A/7 e relative pertinenze.
3. Il figlio verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, con cui Pt_3 manterrà la residenza anagrafica.
4. Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_1 con la madre presso la casa familiare in Siena, Strada Cassia Nord n.
5 - Interno: 2 e comunque, con la massima libertà e flessibilità, deciderà di dimorare dove preferisce, secondo le modalità e la frequenza degli incontri che vorrà porre in essere con ciascuno dei genitori.
5. Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_3 in pari grado la responsabilità genitoriale sul medesimo. In ragione di tale affidamento condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione del figlio
3 e dovranno pertanto consultarsi per qualsiasi decisione che riguardi la formazione, Pt_3
l'istruzione e la salute dello stesso. Sarà cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione di e rendersi partecipi delle attività svolte dal figlio nel tempo libero, concordandone i Pt_3 tempi e i modi. Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda educazione, formazione, istruzione e salute del figlio saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto Pt_3 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale sarà il figlio, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di con l'altro genitore e Pt_3 con la rispettiva famiglia d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere il minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare al figlio possibili conflitti di lealtà.
6. Fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la frequentazione del figlio sarà Pt_3 tendenzialmente paritaria tra il padre e la madre, senza predeterminazione di giorni fissi per gli incontri, ma lasciando massima libertà al ragazzo, considerata l'età.
7. maggiorenne, sarà libero di frequentare il padre, come ritiene più opportuno. Tali Per_1 condizioni sono da applicarsi anche in occasione delle vacanze e delle festività di ogni tipo.
8. Con riguardo al mantenimento ordinario di il Sig. verserà alla Sig. Pt_3 Pt_1 Pt_2
l'importo mensile di € 200,00; dal mese successivo a quello in cui compirà la maggiore Pt_3 età, Il Sig. verserà € 200,00 mensili, suddivisi in € 150,00 alla madre ed € 50,00 a Pt_1 Pt_3 sulla carta di quest'ultimo, che verrà fatta emettere. Con riguardo, invece, al mantenimento ordinario di il Sig. verserà la somma di € 200,00 mensili, suddivisi in € 150,00 alla Per_1 Pt_1 madre ed € 50,00 a sulla carta di quest'ultimo. Dal mese successivo a quello in cui Per_1 ciascuno dei figli lascerà la casa familiare, anche per studiare fuori sede, il mantenimento di quel figlio verrà versato integralmente e direttamente a quest'ultimo.
9. Le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascun genitore, con applicazione integrale dell'Allegato B al Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, che si allega come doc. 14.
10. Il Sig. tornerà a riprendere possesso del motociclo targa BW99360, di cui è formalmente il Pt_1 proprietario, prelevandolo dalla casa familiare in cui ad ora si trova.
11. L'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_2
12. Le detrazioni, ove esistenti, spetteranno ai coniugi in misura del 50% ciascuno.
13. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
4 14. Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per il figlio . Pt_3
Con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Così deciso dal Tribunale di Siena nella camera di consiglio del 24/06/2025 su relazione della
Dott.ssa Lisi.
La giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Paolo Bernardini
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