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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2461/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE CI, Presidente
IR AN, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6890/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240055832677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/ACCOGLIMENTO CON SPESE
Resistente/RIGETTO CON SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020240055832677000, notificata in data 12 febbraio 2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica regionale, riferita all'annualità 2017, per un importo complessivo pari a euro 7.645,00, riconducibili complessivamente a 23 veicoli.
Il ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza della pretesa tributaria esclusivamente con la notifica della cartella di pagamento, contestando la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del tributo e la decadenza dell'azione di riscossione. Ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, dichiarando di avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si sono costituite entrambe le parti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure afferenti alla fase di accertamento del tributo, sostenendo che eventuali vizi relativi alla notifica degli atti presupposti e alla prescrizione sarebbero imputabili esclusivamente all'ente impositore. Nel merito, ha dedotto la regolarità della notifica della cartella e l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutività, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Campania si è costituita resistendo al ricorso ed ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità delle censure di merito, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che gli avvisi di accertamento posti a base della cartella sarebbero stati regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Nel merito, la Regione ha rappresentato che, con riferimento all'annualità 2017, sarebbero stati notificati al contribuente atti di accertamento nell'anno 2020, nonché successivi atti nell'anno 2023, idonei a interrompere il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L.
n. 53/1983. A sostegno di tale assunto, ha prodotto prospetti riepilogativi e documentazione attestante le notifiche, alcune delle quali effettuate con esito di compiuta giacenza o di rifiuto del plico.
La Regione ha inoltre sostenuto la validità delle notifiche eseguite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiamando la disciplina del servizio postale ordinario e la giurisprudenza di legittimità in materia, concludendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella di pagamento, lamentando la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania emerge che, per tutte le 23 posizioni tributarie relative all'annualità 2017, sono stati emessi e spediti avvisi di accertamento nell'anno
2020, nonché successivi atti nell'anno 2023, regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le notifiche risultano perfezionate con esiti di compiuta giacenza ovvero di rifiuto del plico, eventi che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, attestano l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e determinano il perfezionamento della notifica, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo mediante la prova, non fornita nel caso di specie, che il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto (Cass., sez. VI-5, ord. 18 marzo 2022, n. 8895; Cass., sez. V, ord. 12 dicembre 2023, n. 34765; Cass., sez. V, ord. 29 dicembre 2023, n. 36334).
È infondata anche l'eccezione di prescrizione della tassa automobilistica regionale giacchè il termine triennale risulta tempestivamente interrotto dalla notifica degli avvisi di accertamento effettuata nell'anno
2020, nonché dai successivi atti notificati nell'anno 2023, prima del maturare di un nuovo termine prescrizionale.
Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 12 febbraio 2025, il diritto dell'ente impositore alla riscossione del tributo non risultava prescritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidATE in euro 1.000,00 per ciascuno degli uffici costituiti, oltre accessori di legge .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.000,00 perciascuno degli uffici costituiti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE CI, Presidente
IR AN, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6890/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240055832677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/ACCOGLIMENTO CON SPESE
Resistente/RIGETTO CON SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020240055832677000, notificata in data 12 febbraio 2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica regionale, riferita all'annualità 2017, per un importo complessivo pari a euro 7.645,00, riconducibili complessivamente a 23 veicoli.
Il ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza della pretesa tributaria esclusivamente con la notifica della cartella di pagamento, contestando la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del tributo e la decadenza dell'azione di riscossione. Ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, dichiarando di avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si sono costituite entrambe le parti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure afferenti alla fase di accertamento del tributo, sostenendo che eventuali vizi relativi alla notifica degli atti presupposti e alla prescrizione sarebbero imputabili esclusivamente all'ente impositore. Nel merito, ha dedotto la regolarità della notifica della cartella e l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutività, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Campania si è costituita resistendo al ricorso ed ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità delle censure di merito, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che gli avvisi di accertamento posti a base della cartella sarebbero stati regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Nel merito, la Regione ha rappresentato che, con riferimento all'annualità 2017, sarebbero stati notificati al contribuente atti di accertamento nell'anno 2020, nonché successivi atti nell'anno 2023, idonei a interrompere il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L.
n. 53/1983. A sostegno di tale assunto, ha prodotto prospetti riepilogativi e documentazione attestante le notifiche, alcune delle quali effettuate con esito di compiuta giacenza o di rifiuto del plico.
La Regione ha inoltre sostenuto la validità delle notifiche eseguite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiamando la disciplina del servizio postale ordinario e la giurisprudenza di legittimità in materia, concludendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella di pagamento, lamentando la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania emerge che, per tutte le 23 posizioni tributarie relative all'annualità 2017, sono stati emessi e spediti avvisi di accertamento nell'anno
2020, nonché successivi atti nell'anno 2023, regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le notifiche risultano perfezionate con esiti di compiuta giacenza ovvero di rifiuto del plico, eventi che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, attestano l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e determinano il perfezionamento della notifica, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo mediante la prova, non fornita nel caso di specie, che il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto (Cass., sez. VI-5, ord. 18 marzo 2022, n. 8895; Cass., sez. V, ord. 12 dicembre 2023, n. 34765; Cass., sez. V, ord. 29 dicembre 2023, n. 36334).
È infondata anche l'eccezione di prescrizione della tassa automobilistica regionale giacchè il termine triennale risulta tempestivamente interrotto dalla notifica degli avvisi di accertamento effettuata nell'anno
2020, nonché dai successivi atti notificati nell'anno 2023, prima del maturare di un nuovo termine prescrizionale.
Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 12 febbraio 2025, il diritto dell'ente impositore alla riscossione del tributo non risultava prescritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidATE in euro 1.000,00 per ciascuno degli uffici costituiti, oltre accessori di legge .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.000,00 perciascuno degli uffici costituiti.