Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
La disposizione di cui al comma secondo-bis dell'art. 41 bis della L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) - relativa alla rinnovazione della sospensione delle regole di trattamento penitenziario - non comporta un inversione dell'onere della prova a carico del detenuto circa l'assenza di contatti con associazioni criminali, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, deve dare congrua motivazione in ordine al convincimento circa gli elementi dai quali risulti che la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno. In particolare, una volta verificata con sentenza passata in giudicato l'affiliazione di un detenuto a "Cosa Nostra" e la sua posizione apicale, la permanenza del vincolo associativo può ritenersi connaturata all'ontologia di tale associazione, in quanto è legittimo dedurre - purché sia data rigorosa motivazione circa la mancanza di elementi atti a dimostrare il venire meno della capacità di collegamento con l'organizzazione criminale - che l'ordinario regime detentivo risulti inidoneo ad interrompere tale capacità di collegamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2005, n. 43450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43450 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/11/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3878
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017165/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA PP N. IL 27/06/1961;
avverso ORDINANZA del 11/03/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
Letta la requisitoria del P.G. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 11 marzo 2005, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste respingeva il reclamo proposto dal detenuto AV PO avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 17 dicembre 2004 con cui era stata prorogata la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, O.P.. Osservava il Tribunale che PO AV è attualmente detenuto in espiazione di pena in virtù delle seguenti sentenze definitive:
- Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, 7 aprile 2000, condanna all'ergastolo per la strage di Capaci;
- Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, 7 febbraio 2002, condanna all'ergastolo per la strage di via D'Amelio;
- Corte di Assise di Appello di Firenze, 13 febbraio 2001, condanna all'ergastolo per strage in concorso ed altro;
- Corte di Assise di Appello di Palermo, 13 febbraio 2001, condanna all'ergastolo per associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso in omicidio aggravato ed altro;
- Corte di Appello di Palermo, 2 febbraio 2001, condanna a 12 anni di reclusione per estorsione aggravata continuata in concorso, aggravata dalla natura mafiosa del delitto.
Oltre a queste cinque sentenze definitive il Tribunale menzionava un'ulteriore condanna all'ergastolo - non definitiva - irrogata al AV dalla Corte di Assise di Appello di Palermo con sentenza del 20 novembre 2003 per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Il Tribunale vagliava quindi il decreto ministeriale, nonché la recente documentazione informativa offerta dai vari enti istituzionali di riferimento, argomentando, tra l'altro, che proprio in base alle suddette sentenze definitive fosse giustificata la definizione del AV come "killer spietato" (coniata dalla Dna e dalla Dda) tra l'altro responsabile "di plurimi episodi di strage finalizzati ad incidere sulle scelte di politica criminale dello Stato". Inoltre, sulla base delle notizie fornite nelle relazioni informative, e in particolare da quelle della Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale di Palermo, argomentava che si dovesse ritenere il AV PO tuttora ai vertici della cosca di Palermo-Brancaccio dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" (pacificamente operativa a tutt'oggi), alle dirette dipendenze di DO EN - capo indiscusso di "Cosa Nostra" e latitante da oltre quaranta anni - e tuttora capace di mantenere collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e con gli altri affiliati liberi e detenuti.
Avverso l'ordinanza propone ricorso la difesa del condannato, deducendo l'erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis e la mancanza di motivazione, assumendo che la persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, posta a base della proroga, sarebbe stata affermata dal Tribunale sulla base di supposizioni e di un giudizio presuntivo non convalidato da elementi concreti, quindi sulla base di una motivazione apparente. Il ricorso è infondato.
È il caso di osservare, preliminarmente, che la Corte costituzionale, con numerose decisioni (nn. 349/1993, 410/1993, 332/1994, 351/1996, 376/1997 e, più recentemente, 417/2004), ha chiarito che l'art. 41 bis, comma 2, O.P. non è costituzionalmente illegittimo, in quanto sia interpretato nel senso della piena sindacabilità ad opera del giudice ordinario - e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 41 bis, comma 2 quinquies, O.P. - dei decreti ministeriali sia di applicazione che di proroga del regime detentivo speciale, vuoi sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, vuoi sotto il profilo del rispetto, nel contenuto delle singole misure restrittive, dei limiti del potere ministeriale. Di talché, non solo i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza per l'effettivo pericolo scaturente dalla permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, ma anche i decreti di proroga devono essere sostenuti da un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta di inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte.
Ritiene il Collegio che, così interpretata, la disposizione dell'art. 41 bis, comma 2 bis, (laddove consente la rinnovazione della misura "purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno") sia pienamente conforme al dettato costituzionale, dato che nessun limite può essere frapposto al sindacato giurisdizionale "pieno" sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione. E in questa prospettiva, infatti, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, è tenuto a valutare gli elementi indicati nel decreto ministeriale e a sottoporli ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati recenti e realmente significativi sul non essere venuta meno la capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (cfr., nella parte di motivazione non massimata, Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 2004, c.c. 26 gennaio 2004, Zara, CED-228049; nonché, più recentemente, Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2004, c.c. 3 febbraio 2005, Marchese, CED - 230743).
Questa Corte ha altresì tenuto a precisare e sottolineare - in particolare in due decisioni della prima metà del 2004 - che l'inciso di cui allo stesso art. 41 bis, comma 2 bis ("purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta una inversione dell'onere della prova a carico del detenuto, in quanto rimane intatto l'obbligo del Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, di dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa il permanere di tale capacità, vale a dire circa gli elementi da cui risulti che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali non è venuto meno (Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2004, c.c. 26 gennaio 2004, Madonia, CED - 227117; Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2004, c.c. 4 marzo 2004, Di Martino, CED - 227975).
Le riflessioni sopra sviluppate hanno trovato piena conferma nella recentissima ordinanza 23 dicembre 2004, n. 417, della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, come modificato dalla L. n. 279 del 2002,
ha precisato che ogni provvedimento di proroga "deve contenere un'autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire", che le modifiche apportate dalla legge del 2002 alla disciplina della proroga del regime differenziato devono essere interpretate in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, e che - conformemente alla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto - l'inciso di cui al comma 2 bis ("purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta una inversione dell'onere della prova.
Ciò detto, non può sottacersi che, una volta verificata con sentenza passato in giudicato l'affiliazione di un detenuto - in posizione apicale - a un'associazione mafiosa di vaste proporzioni e caratterizzata da un antico e profondo radicamento su un ampio territorio (quale è notoriamente "Cosa Nostra"), la permanenza del vincolo associativo può ritenersi in qualche misura connaturata alla ontologia di tale associazione, con quanto è lecito inferirne - pur sempre con rigorosa motivazione sul punto della mancanza di elementi atti a dimostrare il venir meno della capacità di collegamento - in ordine alla inidoneità di un ordinario regime detentivo ad interrompere, di per sè solo, quella capacità di collegamento. In altri termini, ove non emerga aliunde che la capacità del detenuto di collegarsi con ambienti criminali sia venuta meno, i provvedimenti ex art. 41 bis O.P. debbono contenere congrua motivazione in ordine al non risultare che la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminosa sia venuta meno. Orbene, va riconosciuto che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, nel caso di specie, ha sottoposto ad adeguato vaglio critico i dati fattuali idonei a sorreggere l'apprezzamento di attuale permanenza del vincolo di affiliazione e di concreta capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione mafiosa "Cosa Nostra". Così, del tutto logicamente il Tribunale di Sorveglianza ha fatto riferimento alle ordinanze di custodia cautelare emesse nel luglio del 1999 a carico del AV e di diversi altri soggetti, in quanto è risultato che il AV, almeno fino alla primavera del 1999, ha continuato a gestire dal carcere gli affari della "famiglia". A fronte di questa circostanza - evidentemente significativa di una capacità molto spiccata del AV di mantenere collegamenti con il suo ambiente criminale - correttamente il Tribunale ha argomentato che non vi è nessun elemento atto a far ritenere che tale capacità possa essere venuta meno.
È appena il caso di aggiungere che, in tema di regime carcerario differenziato, nella nozione di violazione di legge (per cui soltanto è proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, a norma dell'art. 41 bis, comma 2 sexies, O.P.) deve farsi rientrare la vera e propria mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2004, c.c. 14 novembre 2003, Ganci, CED - 226628). E non è certamente questo il caso dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005