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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
FA AN in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Italo NI - – e C.F._2
AN NN SA GN - -, C.F._3
ATTORE
e
- -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CP_2
LV - -, C.F._4
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4 8 2020, agiva in Parte_1 giudizio per far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella causazione dei danni al locale deposito di sua proprietà sito in , alla via S. CP_1
Pietro n. 45 angolo vico II, identificato in catasto al foglio 29, particella n. 1401, sub. 7, in conseguenza di fenomeni infiltrativi.
Chiedeva la condanna dell'ente al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento per il pregiudizio subìto.
Riferiva che il locale deposito, posto al piano terra del fabbricato, con accesso da
Via San Pietro, era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dai muri perimetrali, in particolare quelli confinanti con Via San Pietro Vico II, che avevano determinano diversi allagamenti al suo interno.
Precisava che:
- la via adiacente all'abitazione si sostanzia in una lunga serie di scalini che conduce alla parte alta del Comune di e rappresenta un punto di raccordo tra le CP_1 abitazioni ubicate in via S. Pietro e il centro urbano della cittadina irpina;
- da detta strada è possibile accedere al locale terraneo di sua proprietà.
Deduceva che:
- la scalinata confinante con la muratura perimetrale del fabbricato era stata interessata da ingenti infiltrazioni a causa delle acque piovane che defluivano dagli scalini limitrofi;
- la zona dell'immobile più colpita dai fenomeni di umidità ed infiltrazioni era stata quella delle pareti poste a diretto contatto con la via S. Pietro;
- nel corso della primavera dell'anno 2016, le infiltrazioni erano diventate di tale intensità da rendere insalubre ed invivibile l'immobile al punto da costringerlo a praticare dei fori per permettere lo scolo esterno dell'acqua;
- aveva chiesto più volte all'amministrazione di adoperarsi per eliminare i fenomeni infiltrativi lamentati senza ottenere riscontro.
Aggiungeva, poi, che il perito da lui incaricato aveva confermato che le infiltrazioni erano provocate dalle acque reflue che si riversano lungo la superficie della scalinata confinante con il perimetro del fabbricato.
2 Asseriva, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto nella causazione dei danni provocati all'immobile di sua proprietà, poiché le infiltrazioni si erano verificate a causa della non adeguata regimentazione delle acque della strada comunale da parte dello stesso. Rilevava pure che tali fenomeni avevano limitato il godimento dell'immobile e comportato una perdita del suo valore.
Concludeva per l'accoglimento delle domande.
Si costitutiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda.
Deduceva che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta, in quanto nella vicenda aveva tenuto un comportamento diligente e adottato ogni accorgimento utile ad evitare i pregiudizi lamentati dal . Parte_1
Riferiva che sulla strada oggetto di causa aveva provveduto al rifacimento della pavimentazione e della fogna, nonché all'apposizione di chiusini di raccolta delle acque meteoriche.
Sosteneva, quindi, che per accertare le cause delle infiltrazioni occorreva verificare se la proprietà attorea era stata interessata da opere di impermeabilizzazione, in particolare tra il muro interessato dalle infiltrazioni e la strada comunale, idonee ad intercettare e veicolare altrove acque che anche naturalmente potevano trovarsi nel sottosuolo o ivi permearvi per altre vie.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio venivano esperiti gli opportuni accertamenti tecnici.
La domanda è da accogliere.
Preliminarmente, c'è da dire che, in caso di danni derivanti da infiltrazione d'acqua, l'art. 2051 c.c. stabilisce che la responsabilità per il danno cagionato è di colui che detiene la custodia del bene.
Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre la sussistenza del rapporto con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
Incombe, poi, sull'attore la dimostrazione del nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode l'onere della prova liberatoria, consistente nell'individuazione di un fattore estraneo idoneo ad interrompere tale nesso causale.
3 Nel caso di specie, occorre rilevare quanto segue.
Dalle risultanze processuali si evince che le infiltrazioni nel locale deposito del e i danni si sono verificati in conseguenza della cattiva manutenzione Parte_1 della strada comunale da parte dell'ente convenuto.
Il consulente tecnico di ufficio a seguito del sopralluogo effettuato sui luoghi di causa e agli accertamenti esperiti, ha rilevato che:
- in corrispondenza della parete perimetrale del locale deposito vi sono evidenti segni di infiltrazioni di acqua meteorica;
4 - la griglia di raccolta delle acque meteoriche posta sulla stradina e collegata ad un tubo di diametro pari a 10 cm, che aveva la funzione di trasportare sottotraccia l'acqua, era completamente otturata da detriti sabbiosi, terra ed erba;
- la griglia e il tubo, per tipologia e caratteristiche, risultavano sottodimensionati e non idonei all'uso cui erano destinati.
5 6 In sede di indagini, poi, il tecnico incaricato ha eseguito una prova di allagamento della pluviale presente vicino all'immobile di parte attrice mediante l'afflusso di acqua a pressione. Dalla verifica è stato appurato che l'acqua incanalata non fuoriusciva dall'altra parte della tubazione e di conseguenza che essa si disperdeva proprio in corrispondenza della parete di parte attrice dove si sono verificate le infiltrazioni.
Nell'elaborato peritale si legge: “… la causa delle infiltrazioni è attribuibile al tubo di scarico sottotraccia. Lo stesso, infatti, pur non raccogliendo l'acqua della griglia otturata, raccoglie a pieno, l'acqua meteorica proveniente dai tetti che affacciano su Vico II. Così come appurato in fase di saggio, l'acqua pompata nel tubo di scarico, non fuoriusciva dall'altra parte e non riempiva neanche il tubo. Circostanza che evidenzia un distaccamento/rottura dello scarico sottotraccia con successiva infiltrazione in corrispondenza della parete confinante con Via San Pietro Vico II”.
7 In buona sostanza, il consulente ha accertato che la causa delle infiltrazioni al locale deposito dell'attore è da attribuire alla rottura o al distacco del tubo di scarico deputato alla raccolta e al deflusso dell'acqua meteorica.
Tali risultanze sono da condividere. In effetti, con la prova di allagamento della pluviale si è verificato che l'acqua non fuoriesce dall'altra parte della tubazione e che la stessa si disperde in corrispondenza della parete esterna del fabbricato attoreo, attinto dalle copiose infiltrazioni.
Dallo schema ora riportato, elaborato dall'ausiliario, emerge come la griglia e il tubo di gronda che raccoglie l'acqua dai tetti sono proprio a ridosso dei locali attorei ed appare chiaro come al tubo che si diparte dalla griglia e cammina per alcuni metri sotto la superficie della stradina fosse stata attribuita - da chi ivi ha posizionato griglia e tubo
- proprio la funzione di bypassare i locali attorei, evidentemente infiltrati da tempo dall'acqua della strada.
Lo schema detto, che evidenzia la posizione della griglia, del tubo di gronda e del tubo avente funzione bypassante (e in particolare dell'entrata e dell'uscita di quest'ultimo) rispetto ai locali attorei rende ragione della superfluità dell'approfondimento volto ad individuare il preciso punto di rottura o distacco del tubo 8 bypassante inizialmente proposto dallo stesso ausiliario e ancora ritenuto indispensabile dal convenuto. Il tubo fu posizionato sotto la stradina nel tratto che costeggia la CP_1 proprietà attorea. Le indagini hanno accertato che esso riceve le acque a monte ma non le porta a valle, perdendole durante il tragitto, tragitto che equivale all'estensione dei locali dell'attore.
È da ritenere dimostrato dunque il nesso eziologico fra la cosa, la stradina comunale, e l'evento dannoso, le infiltrazioni nei locali attorei.
Ne consegue che i danni subiti dal a causa dei fenomeni infiltrativi Parte_1 provenienti dalla strada comunale sono da ascriversi all'ente locale e devono essere risarciti.
Del resto, il neppure ha contestato in modo specifico i fatti Controparte_1
e, comunque, non ha fornito la prova liberatoria, consistente nell'individuazione di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso causale. CP_ Tirando le fila, è da dichiararsi la responsabilità dell' convenuto nella causazione dei fatti di causa, in quanto lo stesso non ha provveduto all'adeguata manutenzione della strada comunale, in violazione dei suoi obblighi di custode del bene. Ne consegue, che esso Ente è tenuto ad eliminare le infiltrazioni di acqua riscontrate.
Quanto alla quantificazione dei danni, occorre rilevare quanto segue.
Il consulente ha osservato che per risanare l'immobile attoreo sono necessari lavori di manutenzione straordinaria, quali lo scavo perimetrale del fabbricato in prossimità della parete del locale oggetto di infiltrazioni, le opere di rifacimento delle pareti controterra, i rappezzi dell'intonaco esterno e la tinteggiatura. Dette risultanze sono sostanzialmente da condividere.
Anche il danno per la mancata riduzione delle possibilità di utilizzo del bene deve essere riconosciuto. Gli accertamenti peritali e in particolare la produzione fotografica comprova la riduzione d'uso in discorso.
Orbene, il Tribunale, tenuto conto del verosimile stato dei locali danneggiati al momento del verificarsi delle infiltrazioni, delle indagini del consulente tecnico, dell'estensione e dell'entità dei pregiudizi subiti, dell'andamento del valore della moneta, degli interessi e degli altri indici economici rilevanti, ritiene congruo
9 riconoscere all'attore per i danni subiti la somma, già liquidata all'attualità, di euro
12.000,00.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate. La consulenza tecnica di ufficio va posta definitivamente a carico del convenuto e si liquida come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 delle infiltrazioni per cui è causa e lo condanna ad eliminarle;
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 12.000,00;
[...]
3) condanna il a pagare all'attore le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 300,00 per esborsi ed euro 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati Italo
NI e AN NN SA GN, dichiaratisi antistatari;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso, in Avellino, lì 27 12 2025.
IL GIUDICE
FA AN
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