TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8019/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Torresan Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8019/2021 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Capra Consuelo
ATTORI contro
Controparte_1 in persona del curatore speciale avv. Antonio Pinamonti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Rilevato che l'Ill.mo Tribunale ha già accolto la domanda preliminare di nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 e c.p.c., per la società convenuta
(nominando l'Avv. Antonio Pinamonti curatore speciale della società CP_1
, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile Controparte_1 declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese e reiette:
Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 8 dichiarare invalida e/o nulla, e/o annullabile, per le ragioni esposte in atti, la decisione assunta in data 03.08.2021, quivi impugnata, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite;
In via istruttoria: sono stati dimessi i documenti da 1 a 28 indicati in atti, con espressa riserva di ulteriori produzioni e richieste istruttorie negli appositi termini di legge”.
Per parte Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- accogliere la domanda proposta dagli odierni attori, dichiarando inesistente o nulla o comunque invalida (e per l'effetto annullare) la decisione dei soci di
[...]
assunta mediante consultazione scritta il 3.8.2021, con cui è Controparte_1 stato revocato dalla carica di amministratore unico il dott. ed è Parte_2 stato nominato quale amministratore unico della società il sig. . Persona_1
Si confida che l'adesione alla domanda attorea della società, in persona del
Curatore speciale, comporterà la compensazione delle spese o, in subordine, la liquidazione in favore degli attori nei minimi ex D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato promosso da e da in Parte_1 Parte_2 qualità di amministratori della società e ha ad oggetto Controparte_1
l'impugnazione della decisione dei soci di assunta Controparte_1 mediante consultazione scritta il 3.8.2021, con cui è stato revocato dalla carica di amministratore unico ed è stato nominato quale amministratore Parte_2 unico della società . Persona_1
Deduceva parte attrice che la delibera impugnata era stata assunta con il solo voto favorevole del socio , titolare di una quota del 25% del capitale Persona_1 sociale di in conflitto di interessi con Controparte_1 [...]
, essendo l'intenzione del socio di minoranza quella Controparte_1 Persona_1
Cont
“tramite la rimozione del Dott. , di impedire che la Parte_2 promuovesse il reclamo di cui sopra verso la società – Controparte_2 partecipata ed amministrata, oggi come allora, dallo stesso sig. Persona_1 pagina 2 di 8 Cont (…) il cui accoglimento è prodromico ad assicurare alla stessa una possibilità di (parziale) ristoro dei danni sofferti a fronte degli atti distrattivi perpetrati proprio dal sig. , durante il periodo in cui è stato Amministratore Persona_1
Cont Unico della , servendosi della “scatola” . Controparte_2
Deduceva inoltre parte attrice che pur essendo stata la decisione impugnata poco dopo superata, ripristinando a far data dal 10/8/2021 nella carica di Parte_2 amministratore unico della società, in data 9/8/2021 era stato iscritto reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da verso Controparte_1
e in tale sede il Tribunale aveva sollevato la questione Controparte_2 preliminare della sussistenza della qualità di legale rappresentante di PT
, ragione per cui l'interesse all'impugnativa della delibera andava ravvisato,
[...] oltre che nella tutela della legalità sociale, anche in relazione alla rimozione dei Cont potenziali effetti negativi della delibera rispetto alla legittimazione di a proporre il giudizio di reclamo.
Deduceva che con provvedimento del 31/7/2021, reso nel giudizio n. 3814/2021
r.g. promosso da al fine di ottenere la revoca di da Persona_1 Parte_2
AU di e l'inibitoria dei diritti amministrativi del socio Controparte_1
all'epoca socio di maggioranza, titolare di una quota del 75% del CP_3
Cont capitale sociale di , il Tribunale aveva rigettato la domanda di revoca di da amministratore unico ed aveva, tuttavia, accolto la domanda di Parte_2 inibitoria dei diritti di socio di Icsani Trust, ritenendo violato il diritto di prelazione statutariamente previsto in occasione dell'acquisto delle quote sociali.
Deduceva che, sulla base di una estemporanea ed abusiva lettura di detta ordinanza,
avesse ritenuto di essere un socio unico e quindi unico legittimato a Persona_1 decidere delle sorti della gestione della società, addivenendo ad autoproclamarsi, con la decisione impugnata, amministratore unico e direttore tecnico. Egli, infatti, dopo aver prontamente notificato l'ordinanza cautelare del 31/7/2021 alla Cont controparte, in data 3/8/2021 sottoponeva ai soci di , ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 14 dello Statuto sociale e dell'art. 2479 cc, una consultazione scritta, mediante manifestazione scritta di consenso da trasmettere entro il successivo
11/8/2021, avente ad oggetto la revoca di da amministratore unico Parte_2
e la nomina di se stesso quale nuovo organo ammnistrativo. Deducevano gli attori pagina 3 di 8 che il , senza attendere il termine da lui stesso previsto, in pari data, PT assumeva la decisione qui impugnata.
Quali motivi di impugnazione gli attori allegavano:
(i) la violazione dell'art. 2479 co 1 cc, per essere stata l'assemblea convocata da un socio che non rappresentava un terzo del capitale sociale;
(ii) il difetto di convocazione, in violazione dell'art. 2479 ter co 3 cc e dell'art. 9 dello Statuto, essendo stata la decisione assunta a pochi minuti di distanza dall'invio della comunicazione di consultazione scritta e non essendo state rispettate le norme statutarie previste per la valida costituzione dell'assemblea;
(iii) la violazione del quorum costitutivo e deliberativo, allegando “l'irrilevanza dell'avvenuta interdizione al voto del socio di maggioranza, posto che i predetti quorum statutari si correlano a quote del capitale sociale, di per sé “rigide” e, quindi, da rispettarsi comunque in quanto insensibili a temporanee inibizioni del diritto di voto dell'uno o dell'altro socio, e non già al voto “degli aventi diritto”, come frainteso ad arte dal sig. nel computare da sé l'esito della sua Persona_1
“auto-decisione””;
(iv) l'adozione della delibera in conflitto in interessi.
Affermata la competenza del Tribunale adito, in ragione della inapplicabilità alla presente lite della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società, parte attrice dava atto di accingersi a depositare ricorso per la sospensione / inibitoria degli effetti della delibera impugnata e concludeva chiedendo, previa nomina di un curatore speciale, di voler “dichiarare invalida, e/o nulla, e/o annullabile la decisione assunta in data 03.08.2021, quivi impugnata, con ogni conseguente statuizione”.
Si costituiva il curatore speciale nominato nella persona dell'avv. Antonio
Pinamonti, associandosi alla ritenuta competenza del tribunale adito e rilevando, con riferimento all'interesse ad agire, che ancorché dovesse ritenersi superato il profilo connesso alla legittimazione ad agire nel giudizio di reclamo, la sopravvenuta revoca dell'amministratore non produceva effetti ex tunc e vi fosse, Cont quindi, l'interesse degli attori e della società ad agire in giudizio per il ripristino della legalità violata. Il curatore speciale nel merito riteneva fondata l'impugnazione per essere stata la delibera assunta in violazione dell'art. 2479 co 1 cc, su iniziativa di un socio titolare di meno di un terzo del capitale sociale, nonché pagina 4 di 8 per violazione dell'art. 2479 co 6 cc, per non essere stata la decisione approvata da
“una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale”, osservando che per effetto dell'inibitoria all'esercizio dei diritti di socio comminata ad con provvedimento del 30/7/2021, i diritti sociali che accedono alla quota CP_3 ceduta in violazione della prelazione continuassero a spettare al cedente C.G.F. srl.
Deduceva, inoltre, che la delibera dovesse ritenersi radicalmente nulla ovvero inesistente perché assunta “in assoluta assenza di informazione” da parte del soggetto legittimato a partecipare al procedimento decisionale, ossia C.G.F. s.r.l. e concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande attoree.
***
In via preliminare va osservato che la società convenuta ha ritenuto, concordemente agli attori, che la clausola compromissoria, prevista all'art. 22 dello statuto di non trovi applicazione nel caso di specie. Controparte_1
In mancanza di una eccezione di compromesso svolta dalla parte ai sensi della norma statutaria, la devoluzione della controversia agli arbitri, in quanto questione di merito, non può essere esaminata nel presente giudizio (ex multis Cass. n. 16071 del 10/06/2024).
Il giudizio è stato promosso da e da , Parte_1 Parte_2 rispettivamente, come da visura in atti (doc. 7), Presidente del consiglio di Cont amministrazione e amministratore delegato di e ha ad oggetto l'impugnazione della decisione assunta in data 3/8/2021, all'esito di consultazione scritta, con il Per_ solo voto favorevole del socio , di revoca dalla carica di amministratore della società di e di nomina di se stesso ad amministratore. Parte_2
Gli attori deducono che la decisione impugnata sarebbe invalida sotto molteplici profili e chiedono che ne venga dichiarata la nullità, ovvero che sia annullata o che ne venga dichiarata l'inefficacia.
La domanda così proposta è inammissibile, per carenza di interesse ad agire in capo agli attori ai sensi dell'art. 100 cpc.
Deduce, infatti, la stessa parte attrice che la decisione impugnata è stata “superata ripristinando così, seppure solo ex nunc, la situazione precedente” e che PT
a far data dal 10/8/2021 era tornato ad essere Amministratore Unico della
[...] società, per poi divenire, a seguito dell'ingresso nel consiglio di amministrazione di amministratore delegato, a far data 9/9/2021. Parte_1 pagina 5 di 8 La circostanza risulta esposta anche nella comparsa di costituzione di e CP_1 trova conferma nelle risultanze del Registro imprese, dal quale risulta essere stata Per_ iscritta in data 11/8/2021 la cessazione di dalla carica di amministratore e contestualmente la nomina di ad amministratore unico a tempo PT indeterminato, in forza di decisione del 10/8/2021.
Ritiene, quindi, il Collegio che si debba fare applicazione dell'art. 2377 co 8 cc.
Detta disposizione prevede che l'annullamento della delibera non possa avere luogo se la delibera impugnata è sostituita con altra assunta validamente e cioè presa in conformità della legge e dello statuto, e preclude quindi al giudice di pronunciarsi sulla validità della delibera impugnata, ove vi sia una delibera sostitutiva adottata nel rispetto dell'art. 2377 cc. La norma, dettata in materia di delibere annullabili, trova applicazione anche nel caso in cui le delibere siano affette da vizi di nullità, giusta il richiamo operato dall'art. 2379 cc (nullità delle deliberazioni) e si applica anche alle deliberazioni invalide delle s.r.l., in ragione del richiamo all'art. 2377 co 8 cc, contenuto nell'art. 2479 ter cc.
Occorre pertanto verificare nel caso di specie se con la delibera del 10/8/2021 si sia prodotto l'effetto sostitutivo che la legge fa conseguire all'adozione della deliberazione “presa in conformità della legge e dello statuto”.
Si tratta di questione che non è stata eccepita dalla società, ma che deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché attiene all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ossia ad una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della proposizione della domanda e per tutta la durata del processo, fino alla decisione.
Nessuna delle parti in causa ha prodotto la delibera del 10/8/2021, ma che si tratti di delibera sostitutiva di quella impugnata è fuori di dubbio, poiché presenta identità di oggetto con essa: seppur con efficacia ex nunc, la delibera sostitutiva ha, Per_ infatti, ad oggetto, specularmente alla delibera impugnata, la revoca del da Cont amministratore di e la nomina del . PT
Le parti in causa non contestano che la delibera successiva sia stata presa in conformità a norma di legge e di statuto ed anzi il curatore speciale afferma, compiendo una valutazione implicita di validità, che detta delibera “è da considerarsi ad oggi pienamente efficace”, pur dando atto dell'avvenuta Per_ impugnazione da parte del in sede arbitrale.
La contemporanea pendenza di impugnazione – da presumersi allo stato, non pagina 6 di 8 avendo null'altro dedotto le parti al riguardo - non inficia l'applicazione dell'art. 2377 co 8 cc, né impone la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di impugnativa della delibera sostitutiva, potendo la questione di validità di detta delibera, da cui dipende la sua efficacia sanante, essere risolta incidenter tantum, nel presente giudizio.
In carenza di specifica allegazione di vizi della delibera sostitutiva non si hanno elementi per poter escludere che ricorrano le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, dovendosi, di contro, evidenziare, ai fini del giudizio ex art. 2377 co 8 cc, che la società svolge delle difese incompatibili con una eventuale invalidità della delibera sostitutiva, affermando che detta delibera debba ritenersi ad oggi pienamente efficace e che non si può, ad ogni modo, prescindere dal principio dispositivo, estendendo la valutazione a vizi che neppure sono stati allegati.
Ciò posto, si ritiene che la delibera del 10/8/2021 spieghi piena efficacia sostitutiva
– ex nunc –e che conseguentemente non si possa addivenire, ai sensi dell'art. 2377 co 8 cc, ad una dichiarazione di invalidità della delibera impugnata.
L'accertamento richiesto, di dichiarare nulla ovvero annullare ovvero dichiarare inefficace la delibera del 3/8/2021, in assenza di ulteriori domande (ad esempio di natura risarcitoria), risulta, quindi, privo di alcuna utilità per gli impugnanti, essendo la delibera già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile per carenza, ab origine, di interesse ad agire in capo agli attori, essendo la sostituzione intervenuta (peraltro proprio nel senso da loro stessi voluto) prima dell'instaurazione del presente giudizio.
L'art. 2377 co 8 cc dispone che “di norma” le spese sono poste a carico della società. L'uso della locuzione “di norma” implica che si possa pervenire ad una differente regolazione delle spese al verificarsi di particolari ragioni che ne giustifichino la deroga, tra le quali va annoverata l'ipotesi di impugnazione, che oltre ad essere inammissibile per una originaria – e non sopravvenuta – carenza di interesse, sia stata oggetto di completa adesione da parte della società convenuta.
Va, pertanto, disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 7 di 8 disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree;
compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 23/07/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi
Il Presidente dott. Lisa Torresan
pagina 8 di 8