Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/06/2025, n. 11161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11161 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2019, proposto da Sgr Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Crisci in Roma, piazza Verdi n. 9;
nei confronti
Gruppo Società Gas MI, controinteressato intimato non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. GSE/P20180105033 del 23 novembre 2018, comunicato in pari data, con il quale il GSE ha rigettato la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0033800040916R020#1 volta alla verifica e certificazione dei risparmi collegati al progetto di efficienza energetica di cui alla medesima richiesta, ai fini del successivo rilascio di Certificati Bianchi, nonché di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;
e condanna al rilascio, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., del provvedimento di accoglimento della predetta RVC n. 0033800040916R020#1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Gruppo S.G.R. risulta essere il soggetto affidatario del servizio pubblico locale di teleriscaldamento nel territorio comunale di MI, a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica ed in forza del conseguente contratto di affidamento del servizio stipulato con il Comune di MI.
In data 13 dicembre 2016 SGR Servizi S.p.A. (di seguito “SGR Servizi”) presentava Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0033800040916R020 relativa a tre interventi di risparmio energetico, consistenti in particolare nell’installazione di sistemi centralizzati di produzione del calore con unità nuove e di ultima generazione presso le centrali termiche delle reti di teleriscaldamento poste al servizio dei comparti PE FA di MI (scheda di rendicontazione dell’intervento n. 1 - doc. n. 4), PE IE di MI (scheda di rendicontazione dell’intervento n. 2 - doc. n. 4) e TE (scheda di rendicontazione dell’intervento n. 3 - doc. n. 4) per il periodo di rendicontazione 01.01.2016 – 30.11.2016. La RVC così presentata e sottomessa ad istruttoria in data 13 dicembre 2016 veniva accolta dal GSE.
Con la RVC n. 0033800040916R020#1, in data 9 maggio 2018, SGR Servizi s.p.a., sempre con riferimento al progetto analitico di cui sopra, inoltrava al GSE la seconda richiesta di rilascio di TEE per un ammontare di 90 TEE per il periodo di rendicontazione 01.12.2016 – 30.11.2017. Successivamente, in data 5 luglio 2018, il GSE inoltrava a SGR Servizi una richiesta di integrazione. SGR Servizi, allora, inoltrava al GSE le integrazioni richieste in data 31 luglio 2018.
In seguito il GSE comunicava alla Società istante preavviso di rigetto della RVC n. 0033800040916R020#1 con la seguente motivazione: “ la RVC in oggetto non risulta conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto:
1. non è presente l’autodichiarazione sottoscritta dal cliente partecipante e acquisita in sede di presentazione della prima richiesta, corrispondente alla RVC n. 0033800040916R020;
2. per gli interventi n. 1 e 2 di cui alla Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi, la documentazione fornita non consente di comprovare la data di prima attivazione dichiarata. Inoltre si rappresenta che non è stata fornita idonea documentazione atta a giustificare l’incongruenza tra la data riportata nelle fatture di acquisto e la data di installazione dichiarata. Si specifica infine che, relativamente all’intervento n. 1, il verbale di verifica INAIL (Vedi Allegato 7 – Collaudo INAIL CT Mar) riporta come data di installazione l’anno 2013;
3. per gli interventi n. 1 e 2, la documentazione non consente di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in relazione al rendimento di generazione minimo sia a carico nominale che a carico parziale ”.
SGR Servizi presentava, allora, nei termini e secondo le modalità specificate nel detto preavviso, le proprie Osservazioni.
In data 23 novembre 2018 il GSE adottava il provvedimento di rigetto della RVC n. 0033800040916R020#1, con la seguente motivazione:
“ dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto:
1. non è stata fornita documentazione rilasciata dai clienti partecipanti tramite cui sia possibile verificare che:
a. l’accordo contrattuale è vigente a far data dalla presentazione della prima richiesta;
b. il cliente partecipante vanta il diritto sul bene (proprietario, affittuario, ecc.) a far data dalla presentazione della prima richiesta;
c. il cliente partecipante non ha richiesto ulteriori contributi economici non cumulabili con i Certificati Bianchi per il medesimo intervento, impegnandosi a non richiederne in futuro;
d. il cliente partecipante non ha riconosciuto ad alcun altro soggetto il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi relativamente agli interventi oggetto del progetto.
In particolare, si rappresenta che la società GRUPPO SOCIETA’ GAS RIMINI S.P.A., firmataria delle dichiarazioni di atto notorio trasmesse con la comunicazione del 12/10/2018, non risulta essere il cliente partecipante bensì il gestore delle reti di teleriscaldamento presso cui sono stati realizzati gli interventi di cui alla RVC in oggetto, secondo quanto previsto dal Contratto di “Affidamento della gestione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e progettazione, realizzazione e gestione del futuro impianto a servizio del P.E.E.P. FA” stipulato con il Comune di MI in data 08/10/2010;
2. dalla documentazione fornita, risulta che il progetto non soddisfa l’art. 6 comma 2 del sopracitato decreto, il quale stabilisce che accedono al meccanismo dei certificati bianchi le richieste la cui data di prima attivazione sia antecedente al massimo 12 mesi rispetto alla data di inizio del primo periodo di riferimento. Infatti, per l’intervento n. 1 di cui alla Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi, risulta che l’impianto è stato collaudato in data 28/07/2014 (Vedi “Allegato 3” alla comunicazione del 12/10/2018) e la data di inizio periodo di monitoraggio risulta essere il 01/01/2016;
3. non è stata fornita idonea documentazione necessaria ai controlli antimafia relativamente al soggetto proponente poiché la documentazione da Voi trasmessa risulta incompleta e/o non conforme ovvero la dichiarazione di esenzione risulta non pertinente, ovvero l’informazione antimafia inerente la documentazione da Voi trasmessa ha superato i termini di validità ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i ”.
Il suddetto, con ricorso depositato il 15 febbraio 2019 e ritualmente notificato, veniva impugnato per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 -bis della Legge n. 241/1990: illegittimità del provvedimento di rigetto fondato su ragioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di preavviso.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 dell’Allegato A alla Deliberazione 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, recante “Linee Guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: contrasto del provvedimento con le risultanze dell’istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, recante “Determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”. Errata applicazione dei chiarimenti forniti dal GSE nella sezione “Quali requisiti devono avere i progetti presentati attraverso la metodologia analitica o standardizzata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 28/2012 (RVC – S o RVC- A)?” (doc. n. 17). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 dell’Allegato A alla Deliberazione 27 ottobre 2011 – EEN 9/11. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, nonchè per travisamento dei fatti.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e ss. nonché dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
Si è costituito il GSE osservando che: il contenuto del preavviso di rigetto e del provvedimento impugnato è sovrapponibile quanto ai documenti che non sono stati depositati dalla ricorrente in seguito a preavviso; la documentazione antimafia non è stata depositata e ciò vale di per sé a giustificare il rigetto della richiesta; la qualifica del ricorrente è quella di “cliente proponente” e non quella di “cliente partecipante” rispetto a cui il GSE aveva richiesto documentazione; la documentazione prodotta in merito al titolo di legittimazione del ricorrente non è sufficiente atteso che la società ha depositato solo il modulo di adesione al progetto di risparmio energetico ma non un accordo contrattuale o un contratto di locazione degli immobili; la reale data di prima attivazione debba necessariamente essere individuata nel collaudo avvenuto il 28.07.2014, poiché in tale data l’impianto è entrato in funzione per la prima volta, iniziando così a permettere al cliente di beneficiare dei risparmi energetici; la documentazione antimafia doveva essere prodotta con riguardo al cliente partecipante e non al cliente proponente; inoltre la ricorrente ha atteso fino al successivo 29 ottobre per creare la nuova pratica antimafia sul portale dedicato, superando di due giorni il termine ex art. 10 bis della L. 241/1990 indicatole dal GSE.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, non si ravvisa il dedotto contrasto tra le contestazioni di cui al preavviso e le motivazioni del provvedimento finale. Invero, a ben vedere, il provvedimento finale è il naturale sviluppo del preavviso di rigetto poichè:
1) "l'autodichiarazione sottoscritta dal cliente" di cui al preavviso di rigetto altro non è che "la documentazione rilasciata dai clienti partecipanti tramite cui sia possibile verificare che ...";
2) "la documentazione fornita non consente di comprovare la data di prima attivazione dichiarata" altro non è che il riferimento al fatto che l'attivazione coincide con il collaudo (28 luglio 2014) e non con le verifiche successive;
3) "al fine di potere trasmettere i documenti previsti alle Prefetture competenti ... il GSE richiede all'operatore la compilazione e la trasmissione delle seguenti comunicazioni" altro non è che "la documentazione necessaria ai controlli antimafia relativamente al soggetto proponente poiché la documentazione da Voi trasmessa risulta incompleta e/o non conforme ovvero la dichiarazione di esenzione".
Non si riscontra, pertanto, la contestata violazione delle garanzie procedimentali, stante la coerenza e consequenzialità logica fra il preavviso di rigetto e il successivo provvedimento sfavorevole.
A questo proposito deve essere evidenziato che l’art. 1, comma 1, delle Linee Guida - Allegato A alla Deliberazione 27 ottobre 2011 – EEN 9/11 afferma che: “Il cliente partecipante è colui presso il quale viene realizzato almeno un intervento, che beneficia dei risparmi energetici conseguiti. Ad esempio, può essere cliente partecipante il proprietario dell’immobile o il locatario che ha effettuato l’intervento. Non possono essere ritenuti clienti partecipanti: (i) la società di costruzioni o le società immobiliari, se non proprietarie dei fabbricati, e comunque solo qualora ne abbiano sostenuto le relative spese (tale fattispecie deve essere accertata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445); (ii) il rivenditore o l’installatore di dispositivi oggetto delle schede (esempio: caldaie, inverter, motori, ect.); (iii) le SSE (o ESCO)”;
- l’art. 10, lett. t), fornisce “chiarimenti per la presentazione dei progetti del GSE” e definisce le SSE quale “società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato”.
La lettura delle predette disposizioni permette di chiarire che la SGR Servizi S.p.A. è il “cliente proponente” che ha presentato il progetto e la RVC per conto del cliente partecipante, ma non è il cliente partecipante perché:
-- l’art. 10, lett. t) consente di ricomprendere la SGR tra le SSE;
-- l’art. 1, comma 1, delle Linee Guida - Allegato A alla Deliberazione 27 ottobre 2011 – EEN 9/11 esclude dal novero dei clienti partecipanti le SSE e quindi la SGR.
Tale chiarimento consente di ritenere altresì infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che la totale assenza della documentazione di cui sopra, riferita ai soggetti realmente identificabili come “partecipanti”, rappresenta di per sé un motivo giustificativo del rigetto definitivo del GSE. Secondo ormai costante giurisprudenza, infatti, «anche senza considerare l’omissione delle ulteriori informazioni e documentazioni richieste dal GSE, la mancanza della suddetta documentazione [autodichiarazioni sottoscritte dai clienti, corredate da relativo documento di identità] è già di per sé
sufficiente a giustificare il provvedimento di revoca/decadenza impugnato, poiché, pur non concernendo la verifica di elementi “sostanziali” degli interventi oggetto delle RVC, inerisce un presupposto necessario per il rilascio delle stesse e l’erogazione dei TEE. Alla mancata integrazione documentale, consegue, per un verso, l’assenza di dimostrazione di alcuni presupposti per l’accoglimento della domanda, per altro verso, l’impossibilità di procedere ad una completa verifica da parte del GSE della conformità ed idoneità del progetto presentato dalla società ricorrente alla concessione degli incentivi» (sent. Tar Lazio – Roma, n. 18177/2024).
Merita, a questo punto, di essere altresì evidenziato come il provvedimento in esame risulti atto plurimotivato. In tali casi, quindi, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice. (Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2025, n.2373).
Ad ogni modo, privi di fondamento appaiono altresì gli ulteriori motivi di ricorso.
Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 65631/2012 deve osservarsi che l’art. 1 dell’allegato A alla deliberazione sopra citata afferma espressamente che «data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili. Ebbene, l’impianto di cui all’intervento n. 1, la cui posa in opera si è conclusa nel 2014, è stato interessato da un primo collaudo, in data 28.07.2014, e successivamente di un collaudo INAIL avvenuto il 13.01.2015. Ai fini di interesse, pertanto, il collaudo effettuato il 28.07.2014 coincide con la data di prima attivazione dell’impianto, ossia con il momento nel quale il cliente ha cominciato a beneficiare dei risparmi energetici.
Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso, infine, deve essere ribadito, in primo luogo, che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – la documentazione antimafia era già stata domandata nel corso del preavviso di rigetto non con riferimento al cliente proponente ma al cliente
Partecipante. Ciononostante, parte ricorrente, come dimostrato per tabulas e dichiarato nelle stesse memorie di replica, non ha provveduto tempestivamente a depositare la documentazione richiesta.
Inoltre, quanto all’asserita violazione dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011 da parte del GSE, si evidenzia come la norma citata consenta, ove il progetto riguardi «i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro», di non depositare la “dichiarazione antimafia”, essendo sufficiente la “dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia” presente peraltro sul sito GSE nella sezione «denominata “Documentazione Antimafia” (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/)» cui fa espresso rimando il preavviso di rigetto. In sintesi, nel caso in cui il valore complessivo di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 non superi i 150.000 euro, è sufficiente che il cliente partecipante trasmetta la dichiarazione di esenzione comunicando le ragioni che la giustificano. Anche tale dichiarazione di esenzione non risulta esser stata tempestivamente inoltrata all’Amministrazione.
Per tutte le ragioni illustrate il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO