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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7990 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maximilian Molfettini, presso il cui studio a Palermo, via
Ruggero Settimo n. 7, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status, rimettendo al prosieguo dell'istruttoria la trattazione delle ulteriori domande.
La domanda avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Il giudizio va rimesso sul ruolo al fine di istruire le restanti domande avanzate dalla ricorrente.
1 Ogni statuizione sulle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, riunito in camera di consiglio, non definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/04/1990 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/01/1987 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a IN (PA) il C.F._2
25/11/2014.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di IN al n.
50, parte I, dell'anno 2014).
3) Rimette le parti innanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza che definirà il giudizio la pronuncia sulle spese processuali.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA AR CO MI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7990 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maximilian Molfettini, presso il cui studio a Palermo, via
Ruggero Settimo n. 7, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status, rimettendo al prosieguo dell'istruttoria la trattazione delle ulteriori domande.
La domanda avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Il giudizio va rimesso sul ruolo al fine di istruire le restanti domande avanzate dalla ricorrente.
1 Ogni statuizione sulle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, riunito in camera di consiglio, non definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/04/1990 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/01/1987 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a IN (PA) il C.F._2
25/11/2014.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di IN al n.
50, parte I, dell'anno 2014).
3) Rimette le parti innanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza che definirà il giudizio la pronuncia sulle spese processuali.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA AR CO MI
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