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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4708/2023 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
71, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Iannone ed elettivamente domiciliata in Mercato San
Severino (SA) in Corso Diaz n. 209 presso lo studio del legale di fiducia
Ricorrente
E
, nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1
difesa di fiducia dall'avvocato Filomena Parrilli, elettivamente domiciliata in Giffoni Valle Piana
(SA), alla Via Angelo Russomando n.36, presso lo studio del difensore
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31 agosto 2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della signora con qualifica di colf Controparte_1
dal 5.2.2016 al 2.10.2018, per quattro ore al giorno esclusi sabato e festivi, senza tuttavia regolare contratto ma con una retribuzione pari a 7 euro l'ora corrisposta in contanti;
che l'attività lavorativa veniva effettuata a vantaggio e sotto la direzione della presso la residenza di quest'ultima CP_1
in Salerno, e consisteva principalmente nel disbrigo di faccende domestiche quali ad esempio la pulizia ed il riassetto della casa, bucato , stiro , cucina e quant'altro necessario;
che le predette mansioni sarebbero state ascrivibili alla qualifica di Colf livello C del ccnl di categoria;
lamentava di non aver mai percepito le spettanze relative il tfr, le ferie, le festività e la tredicesima;
tanto esposto parte ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di condannare parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 4.315,33, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria o alla somma che ritenuta di giustizia;
in via istruttoria chiedeva l'escussione dei testi sig.ra Tes_1
e , nonché C.T.U. contabile, qualora ritenuta opportuna.
[...] Testimone_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio , si costituiva in giudizio parte resistente, la quale innanzitutto chiedeva che il ricorso venisse dichiarato nullo sia perché la ricorrente nello stesso non forniva validi documenti atti ad identificarla, né a documentare la sua residenza e a giustificare la sua presenza in Italia, sia perché allo stesso ricorso non era allegato il CCNL relativo al periodo cui si riferiva la pretesa della ricorrente;
in subordine osservava comunque che anche nell'ipotesi in cui si fosse istaurato il rapporto di lavoro contestato, la paga ricevuta della ricorrente, pari a 7 euro l'ora, sarebbe stata comunque maggiore di quella prevista dal CCNL, pari infatti a 4,54 euro l'ora; eccepiva in ulteriore subordine l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati. Chiedeva infine, nel caso venisse ammessa la prova testimoniale, di essere ammessa alla prova contraria.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite , sulle conclusioni rassegnate in atti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
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Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Tale pronuncia , come è evidente , affronta il merito della domanda proposta superando l'eccezione di nullità preliminarmente sollevata dalla parte convenuta nella memoria difensiva .
Riguardo alla carenza di elementi atti ad identificare la ricorrente , importa rilevare che il dettato dell'art. 414 del codice di procedura civile, recante in rubrica “Forma della domanda”, individua il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in materia di lavoro. Il disposto normativo prevede invero che “…La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto;
se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato , il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione…”.
Ebbene , nella specie non è in discussione che la ricorrente abbia indicato nel ricorso introduttivo i propri dati anagrafici e tanto è sufficiente per la validità dell'atto . Va rilevato , tra l'altro , che era stata prodotta , all'atto del deposito del ricorso , anche copia del passaporto rilasciato alla ricorrente nell'anno 2013 recante la fotografia della intestataria del documento . In ogni caso , a seguito della eccezione sollevata dalla controparte , la ricorrente ha prodotto anche il permesso di soggiorno rilasciatole per lo svolgimento di lavoro subordinato .
Questo non significa che la posizione della ricorrente sul territorio nazionale sia stata sempre regolare
, ma comunque ciò non incide sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio che , come abbiamo detto , contiene sufficienti elementi per individuare la parte ricorrente .
Non rileva , inoltre , ai fini della validità dell'atto introduttivo del giudizio la circostanza che la ricorrente abbia prodotto , nel proprio fascicolo di parte , un contratto collettivo successivo al periodo oggetto di causa .
Allo scopo, si deve richiamare il principio più volte affermato dalla S.C., secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione
“attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. 2519/99; Cass. civ. 817/99; Cass. civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98; Cass. civ., 1740/1991; Cass. civ. 1366/86; Cass. civ. 8456/87; Cass. civ. 2328/89; Cass. civ. 3480/89).
Nel rito del lavoro, infatti , per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese
( Cass.Sez. Lav. n.11318/1994 ; S.U. n.6140/1993; Cass. Sez. Lav. n.817/1999; Cass. Sez. Lav.
n.9977/2002; Cass. Sez. Lav. n.6680/2002; Cass. Sez. Lav. n.41/2003).
E , nel caso che ci occupa, possiamo affermare che il ricorso introduttivo contiene sufficienti elementi per dare concretezza alla domanda proposta dalla ricorrente . Nel ricorso , infatti , ci viene indicato il periodo lavorativo e le mansioni espletate dalla lavoratrice;
ci viene detto anche quanto la ricorrente percepiva e viene altresì prodotto il contratto collettivo invocato , anche se riferito ad anni diversi da quelli oggetto di causa , ma comunque sufficiente a consentire alla controparte una idonea difesa .
Ma se la domanda proposta dalla signora è sicuramente ammissibile , nel merito , tuttavia Parte_1
, essa è infondata e ciò sostanzialmente per un difetto di allegazioni che impedisce anche di accedere alla richiesta di prova testimoniale per come articolata in ricorso. In altre parole , si può provare soltanto ciò si che è allegato . Se manca l'allegazione, la prova è, prima ancora che irrilevante, impossibile, come ha rilevato la Corte di cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 11353/2004:
"il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo".
Ebbene , nel caso di specie , il ricorso appare lacunoso innanzitutto sotto il profilo delle allegazioni relative agli orari di lavoro osservati dalla lavoratrice .
La ricorrente , infatti , si limita ad affermare di aver lavorato 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì ,ma quale fosse l'orario di inizio e di fine giornata lavorativa non è dato sapere . La ricorrente, in definitiva
, non solo non dice a quale ora cominciava a lavorare , ma non dice alcunchè neppure sulla variabilità dell'orario lavorativo .
Ed è una deficienza non di poco conto dal momento che l'attività lavorativa è contestata dalla controparte e dovrebbe trovare conferma nella istruttoria testimoniale .
Non è possibile infatti chiedere al teste “ vero è che l'orario di lavoro era di 4 ore al giorno senza alcuna specificazione di tale orario . Non è dato sapere, in definitiva , se la ricorrente lavorava di mattina , di pomeriggio , di notte , se lavorava con un orario spezzato , se effettuava pause durante la giornata . E proprio l'assenza di questi elementi minimi impedisce di verificare le ragioni per cui il teste sarebbe a conoscenza della suddetta circostanza e , soprattutto , valutarne l'attendibilità .
E tanto già basterebbe al rigetto del ricorso per difetto di allegazioni . Ma lo stesso difetto di allegazioni è riscontrabile anche con riferimento alle ferie di cui la ricorrente chiede la indennità sostitutiva .
Non è possibile infatti accedere ad una richiesta di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute quando la ricorrente nulla deduce circa il mancato godimento delle ferie .
Ma il ricorso risulta carente anche riguardo alle mansioni espletate e al livello di inquadramento richiesto . La ricorrente , infatti , si limita ad affermare di essersi occupata delle faccende domestiche
, della pulizia e riassetto della casa , del bucato , stiro , cucina e quant'altro necessario , sostenendo che le predette mansioni sarebbero ascrivibili alla qualifica di Colf livello C del ccnl allegato , ma omette completamente di riportare la declaratoria professionale del livello rivendicato impedendo in tal modo al giudice di effettuare il raffronto tra le mansioni asseritamente svolte e quelle corrispondenti al livello rivendicato .
Va aggiunto , tra l'altro , che a tale difetto di allegazioni non è possibile ovviare neppure attraverso le circostanze di fatto articolate nella prova testimoniale o attraverso la documentazione allegata .
Anche a voler ritenere , infatti , che il ricorso introduttivo possa essere integrato dalla documentazione prodotta in atti ,e ritenere quindi di poter sopperire alle deficienze deduttive attraverso le declaratorie professionali comunque rinvenibili nel contratto collettivo presente nel fascicolo attoreo , ciò non di meno i fatti che la ricorrente chiede di poter provare attraverso testimoni sono poco utili ai fini che ci occupano .
La ricorrente , infatti , deduce e chiede di provare di essersi occupata della faccende domestiche;
sennonché tale circostanza , mentre è già utile ad escludere che la stessa possa ambire all'inquadramento nel livello C rivendicato in ricorso , non fornisce tuttavia sufficienti elementi per una sicura ascrivibilità di dette mansioni al livello A piuttosto che al livello B .
Per quanto riguarda il livello C , infatti , il contratto prodotto in atti riferisce che appartengono a questo livello gli “ assistenti familiari che in possesso di specifiche conoscenze di base , sia teoriche che tecniche , relative allo svolgimento dei compiti assegnati , operano con totale autonomia e responsabilità “ , e , a titolo esemplificativo , afferma che appartiene a tale livello il cuoco che svolge mansioni di preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina , nonché di approvvigionamento delle materie prime .
Ma di tutto questo non vi è traccia nel ricorso introduttivo .
Abbiamo detto , infatti , che la ricorrente si limita ad affermare di essersi occupata delle faccende domestiche , ma nulla viene dedotto sul livello di autonomia e responsabilità nelle attività espletate .
Non sappiamo se la ricorrente era da sola in casa quando svolgeva l'attività di pulizia e riassetto della casa o se operasse sotto il controllo costante della datrice di lavoro . Ed invero , soltanto laddove si ritenesse possibile sopperire alle deficienze deduttive del ricorso , esaminando comunque le declaratorie professionali rinvenibili nel fascicolo attoreo - possibilità , si ribadisce , non esperibile a parere di questo giudicante -, la descrizione delle mansioni svolte consentirebbe al più l'inquadramento nel livello B .
Quanto siamo venuti dicendo appare particolarmente importante perché la ricorrente dà per scontato che quanto percepito a titolo di paga oraria fosse esattamente corrispondente a quanto dovuto a termini del contratto , sicchè, ella sarebbe rimasta creditrice unicamente della tredicesima mensilità
, delle ferie non godute , delle festività e del trattamento di fine rapporto .
Ma così non è .
La funzione del CCNL di dettare dei minimi economici e normativi validi per tutti i lavoratori di un certo settore è garantita, in quasi tutti gli ordinamenti che prevedono l'istituto, da specifiche procedure volte a estendere le norme collettive a tutti i soggetti (datori e prestatori) operanti in un dato settore.
Una disciplina di questo tipo non è però mai stata introdotta nel sistema giuridico italiano, sebbene l'art. 39 della Costituzione prevedesse che i sindacati, previo espletamento di una procedura di registrazione, potessero "rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce". La norma costituzionale restò tuttavia priva di attuazione per la resistenza delle stesse organizzazioni sindacali, le quali temevano, nel clima politico del secondo dopoguerra, che la procedura di registrazione prevista dall'art. 39 consentisse allo Stato un eccessivo controllo sulla loro attività..Di conseguenza, l'unico CCNL che le parti collettive sono oggi in grado di concludere altro non è che un contratto atipico (art. 1322 c.c.) disciplinato dalle norme sui contratti in generale (art. 1321 c.c.) e le norme collettive trovano pertanto applicazione, quantomeno in linea di stretto diritto, nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) che hanno stipulato il contratto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 1175/1993) , i contratti collettivi di lavoro o altri accordi sindacali comunque validi su scala nazionale, assumono efficacia erga omnes, ovvero per tutti i lavoratori, soltanto se sono recepiti in un Decreto del
Presidente della Repubblica o altro atto normativo.
Diversamente da questi, il contratto collettivo non persegue in linea di principio l'interesse pubblico e il bene comune, ma interessi privati. È, infatti, emanazione di soggetti di diritto privato, quali i sindacati e le associazioni datoriali, che hanno lo scopo di tutelare l'interesse di due parti che, pur rilevanti, non sono l'intera società civile, e che può differerire da quello collettivo, senza che necessariamente i due finiscano col perseguire il bene comune.
L'assenza di una disciplina specifica ha causato non pochi inconvenienti, della cui soluzione si è fatta storicamente carico in massima parte la giurisprudenza che ha esteso l'applicabilità del contratto collettivo di diritto comune seguendo varie strade . La principale operazione giurisprudenziale fa leva sull'art. 36 della Costituzione, norma che riconosce il diritto a una retribuzione "sufficiente" ad assicurare "un'esistenza libera e dignitosa" a tutti i lavoratori e alle loro famiglie. I giudici affermarono l'immediata applicabilità del precetto costituzionale anche nei rapporti tra privati, e interpretarono il concetto di "retribuzione sufficiente" facendo riferimento ai minimi tariffari previsti dai CCNL, applicando di fatto tali disposizioni contrattuali anche ai rapporti di lavoro intercorrenti tra soggetti non iscritti alle organizzazioni sindacali. Tale orientamento giurisprudenziale, a tutt'oggi sostanzialmente immutato, preclude ai datori di lavoro non iscritti di retribuire i dipendenti in misura minore rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
I giudici affermarono successivamente che il datore di lavoro iscritto a un'associazione stipulante ha sempre l'obbligo di applicare il CCNL nei confronti di tutti i suoi dipendenti, quindi anche a quelli non iscritti al sindacato (Cassazione, 13.08.1997, n. 7566).
La giurisprudenza ritenne infine che il contratto collettivo dovesse essere applicato nella sua interezza e a tutti i dipendenti ogni qual volta il datore vi avesse aderito, esplicitamente (per es. rinviando alla disciplina del CCNL nella lettera di assunzione) o implicitamente (per es. applicando istituti e norme significative del contratto collettivo).
Ma , nel caso che ci occupa , non è emerso in alcun modo che la signora fosse Controparte_1
tenuta ad applicare il Contratto collettivo indicato in ricorso sicché di tale contratto si potrebbe tener conto solo ai fini della individuazione dell'equa retribuzione ex art. 36 Cost., con il che ne consegue che nessuna differenza retributiva sarebbe maturata in favore della ricorrente .
Infatti , anche laddove si fosse ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata in ricorso e anche laddove avesse trovato conferma la circostanza che la ricorrente ha lavorato per l'intero periodo dedotto in ricorso per 4 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana , dovremmo concludere che la ricorrente ha percepito una retribuzione oraria di gran lunga superiore a quella prevista contrattualmente , sicchè tale importo coprirebbe anche le somme spettanti alla lavoratrice a titolo di tredicesima mensilità , festività e trattamento di fine rapporto , vale a dire quelle voci che , ai sensi dell'art. 36 Cost , contribuiscono alla individuazione della giusta retribuzione .
Il livello di inquadramento spettante , tenuto conto delle mansioni descritte e della declaratoria professionale risultante dal CCNL prodotto , non sarebbe infatti superiore al livello B , sicchè , tenendo conto della paga oraria prevista dal contratto per il suddetto livello , nell'anno 2016 la ricorrente avrebbe percepito € 1.240,8 più di quello che le sarebbe spettato;
importo che finirebbe per coprire anche l'eventuale credito maturato a titolo di tredicesima mensilità , festività e trattamento di fine rapporto . Ma alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento agli anni successivi , atteso che la paga prevista contrattualmente è rimasta inferiore a quella asseritamente pagata dalla resistente , sicchè per l'anno 2017 la ricorrente avrebbe percepito per l'attività svolta una somma superiore a quella spettante per € 1.362, 24 ,remunerativa , quindi, delle somme eventualmente maturate dalla lavoratrice a titolo di tredicesima mensilità , festività e t.f.r. E lo stesso è a dirsi per l'anno 2018 , quando la ricorrente avrebbe percepito quale paga oraria un importo di € 990,72 in più rispetto alla paga prevista contrattualmente .
Nel corso dell'intero periodo lavorativo , dunque , la ricorrente avrebbe percepito compensi sempre superiori a quelli previsti dal CCNL , ampiamente remunerativi anche delle voci eventualmente non corrisposte , come la tredicesima mensilità , le festività e il t.f.r. , sicchè , dovendo fare applicazione dell'art. 36 della Costituzione , null'altro è possibile riconoscere in suo favore .
Il ricorso , per come proposto , va pertanto interamente rigettato .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 849,00
, oltre Iva e Cap come per legge .
Salerno 12 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio