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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 795 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SERVELLO GAETANO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to PAONESSA ELISABETTA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
, operaio edile specializzato presso la “Villa dei Gerani gestione” srl dal Parte_1
2.06.1993 al 31.12.2007, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale, e dei conseguenti benefici di legge, per aver sviluppato alcune patologie alla colonna vertebrale1 con riduzione della integrità psico fisica di almeno l'8% a causa delle pesanti attività svolte e delle posture mantenute. Rappresentava di essersi occupato ogni giorno del carico e scarico di materiale edile, del trasporto di sacchi pesanti di cemento, sottoponendo il suo corpo a sforzi notevoli e ripetuti nel tempo.
Pertanto, per mezzo del patronato INCA, in data 03.04.2007 faceva istanza all' di CP_1
riconoscimento della malattia professionale ma l'ente in data 31.01.2008 comunicava di aver archiviato il procedimento. A tale comunicazione faceva seguito un ricorso amministrativo, respinto dall' . Pt_2
Nella resistenza dell' assunta la prova testimoniale ed espletate due ctu medico-legali, il CP_1
tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ha ritenuto che, in caso di malattie non tabellate, ricada sul ricorrente l'onere di provare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia presentata e che il non aveva fornito tale Pt_1
prova.
Ha rilevato che la prima ctu del dott. aveva escluso il nesso eziologico e che la Per_1
seconda espletata dalla dott.ssa era superflua e non rilevante ai fini della decisione PE
stante la ritenuta carenza in punto di allegazioni e di prova.
Ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nell'appello il afferma di aver allegato e provato tutti i fatti costitutivi del diritto Pt_1
fatto valere con il ricorso introduttivo, dando particolare rilievo:
- alle osservazioni medico- legali alla C.T.U. del Dott. redatte dal Persona_3
consulente di parte, Dott. . Il Dott. ha evidenziato che le Persona_4 Per_4
condizioni di rischio da prendere in considerazione secondo la circolare nr 25 CP_1 del 15.04.2004 ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia sono proprio: 1) le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
2) la movimentazione manuale di carichi che impegnano il distretto lombo sacrale. Fattori questi facilmente riscontrati nel caso di specie.
- alle risultanze della C.T.U. medico-legale redatta dalla Dott.ssa in Persona_5
sede di rinnovo della relazione di perizia che ha riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia dell'appellante e l'attività lavorativa ma che il giudice di prime cure ha deciso di disattendere considerandola non rilevante ai fini della decisone
- alle risultanze delle prove testimoniali. Tutti i testi hanno, infatti, confermato che: a) dal 2/06/1993 ( data di sua assunzione) al 31/12/2007 ( data di cessazione del rapporto di lavoro) l'appellante ha lavorato alle dipendenze della “ Villa dei Gerani S.r.l.” con la qualifica di operaio specializzato, svolgendo per circa 15 anni lavori di muratura ( esecuzioni di muri, pavimenti ed intonaci), trasportando, sollevando e spostando continuamente materiali pesanti, utilizzando attrezzature, di vario tipo, quali badili,
Pag. 2 di 5 scale, ecc. ed assumendo delle posizioni incongrue e cagionevoli per il suo stato di salute;
b) l'esecuzione di dette attività lavorative e l' utilizzazione delle succitate attrezzature avvenivano in modo continuo e costante e che, addirittura, molte volte l'odierno appellante andava a lavorare anche di domenica e di notte.
Chiede, pertanto, l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio l' reitera quanto già dedotto in primo grado e chiede la CP_1
conferma della sentenza, ribadendo la nullità della seconda perizia della dott.ssa in PE quanto “solo dal contenuto delle note di trattazione scritta depositate da controparte in data
12/01/2022, la difesa dell' ha appreso che il perito avrebbe depositato relazione CP_1
peritale. A quella data infatti, nel processo civile telematico non vi era traccia di tale deposito e pertanto è stata tempestivamente eccepita l'inesistenza e/o nullità. Solo in data
31/01/22 tale perizia risulta essere stata depositata dal CTU D.ssa la quale tuttavia PE
non ha mai inviato a parte resistente tramite pec né la bozza per le osservazioni, né
l'elaborato definitivo con conseguente nullità della relazione peritale d'ufficio e violazione del contraddittorio. Da un riscontro delle ricevute allegate al processo telematico, agevolmente verificabile, risulta che sia la bozza che la relazione peritale definitiva sono state erroneamente inviate all'indirizzo inesistente invece che a Email_1
quello nonostante in memoria di costituzione sia stato Email_2 correttamente riportato sia l'indirizzo di posta ordinaria che quella certificata.
Ne sostiene comunque l'erroneità in quanto la dott.ssa ha concluso che “il sig. PE
, a seguito della prolungata attività lavorativa come operaio Persona_6
specializzato, ha sviluppato una sindrome degenerativa della colonna vertebrale di origine professionale (Tab. n° 23 nuove Tab. delle malattie professionali in industria e agricoltura di cui al d.m. 9.4.2008)”, ma la patologia di “spondilodiscoartrosi del tratto cervicale e lombare” non risulta annoverata nell'elenco di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e
Politiche sociali del 9 aprile 2008, come contrariamente asserito dal CTU.
Disposta ed espletata ctu medico-legale, a seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
Occorre premettere che considerati gli esiti contrastanti delle pregresse ctu medico-legali e la sussistenza dei profili di nullità denunciati dall' in relazione alla seconda perizia, il Pt_2
Collegio ha disposto una ulteriore indagine peritale.
Pag. 3 di 5 Il ctu nominato dott. - con procedimento logico ed immune da vizi - dopo avere Per_7 evidenziato che “protrusione discale ed ernia del disco non sono la stessa cosa, operando gli opportuni distinguo” - ha accertato che “Il Sig. è affetto da: Segni Parte_1
radiografici di spondilodiscoartrosi cervico - lombo - sacrale con protrusioni discali L3 - L4
e L4 - L5 in assenza di limitazione funzionale” ed ha escluso che” alle affezioni denunciate possa riconoscersi natura tecnopatica”, riconducendo “il quadro clinico a un normale processo di degenerazione dovuto all'età anagrafica” e sottolineando che “alla modestia del quadro anatomico rilevato dalla documentazione sanitaria esaminata ha fatto concordemente riscontro in occasione delle operazioni di consulenza un quadro clinico di normalità, come evidenziato dal mancato rilievo di spinalgia pressoria e di eventuali deficit funzionali a carico dei vari tratti della colonna, in assenza di contratture a carico delle masse muscolari paravertebrali”.
Ha fornito esaurienti chiarimenti ai rilievi, evidenziando che “Ad abundantiam, non sono emersi nemmeno segni di ordine neurologico, come dimostrato dalla normalità dell'esame neurologico praticato, ad inequivocabile dimostrazione della estrema modestia della situazione presentata a carico della colonna vertebrale (cfr. Esame Obiettivo), in assenza di convincenti elementi documentali di esposizione a rischio per posture incongrue e movimentazione manuale di carichi per lungo periodo tenuto conto della prevalente attività di manutenzione e di piccole riparazioni svolte presso la Casa di Cura “Villa dei Gerani” di
Vibo Valentia dove il periziando ha lavorato dal 2.06.1993 al 31.12.2007, come si rileva chiaramente dal questionario redatto in data 23.04.2009 dai responsabili della suddetta struttura sanitaria, e tenuto conto, per quanto riguarda il periodo precedente, che manca qualsiasi documentazione “ufficiale” che ci informi sul tipo di attività lavorativa svolta dal periziando durante la sua permanenza in Svizzera nonché del breve periodo compreso tra il gennaio 1986 ed il 31.10.1992 in cui, peraltro, il periziando ha svolto non solo attività di muratore ma anche di guardia giurata, come si rileva dalla certificazione medica di malattia redatta dal Dr. in data 2.03.2007, dovendosi, pertanto, Persona_8 ragionevolmente concludere che quanto di patologico presentato dall'assicurato a carico del rachide non riconosce natura tecnopatica, in accordo, pertanto, con le conclusioni a cui era giunto il C.T.U. di primo grado, Dr. .. Persona_3
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, e quelle relative all'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto, seguono la soccombenza.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 3.8.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 551/2022 , così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori di legge;
3) pone le spese relative all'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'appellante;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Rettilineizzazione della normale lordosi del tratto lombare della colonna. Riduzione in spessore da condrosi discale con attenuazione della normale intensità di segnale, nelle scansioni a TR-lungo, dei dischi intersomatici
L3-L4 e L4-L5 in relazione a fenomeni di disidratazione. Il disco intersomatico L4-L5 presenta accentuata protusione del contorno posteriore in sede paramediana sinistra, con parziale impegno intraforaminale, da riferire ad ernia discale sublegamentaria;
analoga protusione paramediana sinistra del margine posteriore del disco L3- L4; artrosi interapofisaria con ipertrofia degenerativa dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli;
modica stenosi del canale fra L4e L5”
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 795 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SERVELLO GAETANO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to PAONESSA ELISABETTA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
, operaio edile specializzato presso la “Villa dei Gerani gestione” srl dal Parte_1
2.06.1993 al 31.12.2007, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale, e dei conseguenti benefici di legge, per aver sviluppato alcune patologie alla colonna vertebrale1 con riduzione della integrità psico fisica di almeno l'8% a causa delle pesanti attività svolte e delle posture mantenute. Rappresentava di essersi occupato ogni giorno del carico e scarico di materiale edile, del trasporto di sacchi pesanti di cemento, sottoponendo il suo corpo a sforzi notevoli e ripetuti nel tempo.
Pertanto, per mezzo del patronato INCA, in data 03.04.2007 faceva istanza all' di CP_1
riconoscimento della malattia professionale ma l'ente in data 31.01.2008 comunicava di aver archiviato il procedimento. A tale comunicazione faceva seguito un ricorso amministrativo, respinto dall' . Pt_2
Nella resistenza dell' assunta la prova testimoniale ed espletate due ctu medico-legali, il CP_1
tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ha ritenuto che, in caso di malattie non tabellate, ricada sul ricorrente l'onere di provare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia presentata e che il non aveva fornito tale Pt_1
prova.
Ha rilevato che la prima ctu del dott. aveva escluso il nesso eziologico e che la Per_1
seconda espletata dalla dott.ssa era superflua e non rilevante ai fini della decisione PE
stante la ritenuta carenza in punto di allegazioni e di prova.
Ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nell'appello il afferma di aver allegato e provato tutti i fatti costitutivi del diritto Pt_1
fatto valere con il ricorso introduttivo, dando particolare rilievo:
- alle osservazioni medico- legali alla C.T.U. del Dott. redatte dal Persona_3
consulente di parte, Dott. . Il Dott. ha evidenziato che le Persona_4 Per_4
condizioni di rischio da prendere in considerazione secondo la circolare nr 25 CP_1 del 15.04.2004 ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia sono proprio: 1) le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
2) la movimentazione manuale di carichi che impegnano il distretto lombo sacrale. Fattori questi facilmente riscontrati nel caso di specie.
- alle risultanze della C.T.U. medico-legale redatta dalla Dott.ssa in Persona_5
sede di rinnovo della relazione di perizia che ha riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia dell'appellante e l'attività lavorativa ma che il giudice di prime cure ha deciso di disattendere considerandola non rilevante ai fini della decisone
- alle risultanze delle prove testimoniali. Tutti i testi hanno, infatti, confermato che: a) dal 2/06/1993 ( data di sua assunzione) al 31/12/2007 ( data di cessazione del rapporto di lavoro) l'appellante ha lavorato alle dipendenze della “ Villa dei Gerani S.r.l.” con la qualifica di operaio specializzato, svolgendo per circa 15 anni lavori di muratura ( esecuzioni di muri, pavimenti ed intonaci), trasportando, sollevando e spostando continuamente materiali pesanti, utilizzando attrezzature, di vario tipo, quali badili,
Pag. 2 di 5 scale, ecc. ed assumendo delle posizioni incongrue e cagionevoli per il suo stato di salute;
b) l'esecuzione di dette attività lavorative e l' utilizzazione delle succitate attrezzature avvenivano in modo continuo e costante e che, addirittura, molte volte l'odierno appellante andava a lavorare anche di domenica e di notte.
Chiede, pertanto, l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio l' reitera quanto già dedotto in primo grado e chiede la CP_1
conferma della sentenza, ribadendo la nullità della seconda perizia della dott.ssa in PE quanto “solo dal contenuto delle note di trattazione scritta depositate da controparte in data
12/01/2022, la difesa dell' ha appreso che il perito avrebbe depositato relazione CP_1
peritale. A quella data infatti, nel processo civile telematico non vi era traccia di tale deposito e pertanto è stata tempestivamente eccepita l'inesistenza e/o nullità. Solo in data
31/01/22 tale perizia risulta essere stata depositata dal CTU D.ssa la quale tuttavia PE
non ha mai inviato a parte resistente tramite pec né la bozza per le osservazioni, né
l'elaborato definitivo con conseguente nullità della relazione peritale d'ufficio e violazione del contraddittorio. Da un riscontro delle ricevute allegate al processo telematico, agevolmente verificabile, risulta che sia la bozza che la relazione peritale definitiva sono state erroneamente inviate all'indirizzo inesistente invece che a Email_1
quello nonostante in memoria di costituzione sia stato Email_2 correttamente riportato sia l'indirizzo di posta ordinaria che quella certificata.
Ne sostiene comunque l'erroneità in quanto la dott.ssa ha concluso che “il sig. PE
, a seguito della prolungata attività lavorativa come operaio Persona_6
specializzato, ha sviluppato una sindrome degenerativa della colonna vertebrale di origine professionale (Tab. n° 23 nuove Tab. delle malattie professionali in industria e agricoltura di cui al d.m. 9.4.2008)”, ma la patologia di “spondilodiscoartrosi del tratto cervicale e lombare” non risulta annoverata nell'elenco di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e
Politiche sociali del 9 aprile 2008, come contrariamente asserito dal CTU.
Disposta ed espletata ctu medico-legale, a seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
Occorre premettere che considerati gli esiti contrastanti delle pregresse ctu medico-legali e la sussistenza dei profili di nullità denunciati dall' in relazione alla seconda perizia, il Pt_2
Collegio ha disposto una ulteriore indagine peritale.
Pag. 3 di 5 Il ctu nominato dott. - con procedimento logico ed immune da vizi - dopo avere Per_7 evidenziato che “protrusione discale ed ernia del disco non sono la stessa cosa, operando gli opportuni distinguo” - ha accertato che “Il Sig. è affetto da: Segni Parte_1
radiografici di spondilodiscoartrosi cervico - lombo - sacrale con protrusioni discali L3 - L4
e L4 - L5 in assenza di limitazione funzionale” ed ha escluso che” alle affezioni denunciate possa riconoscersi natura tecnopatica”, riconducendo “il quadro clinico a un normale processo di degenerazione dovuto all'età anagrafica” e sottolineando che “alla modestia del quadro anatomico rilevato dalla documentazione sanitaria esaminata ha fatto concordemente riscontro in occasione delle operazioni di consulenza un quadro clinico di normalità, come evidenziato dal mancato rilievo di spinalgia pressoria e di eventuali deficit funzionali a carico dei vari tratti della colonna, in assenza di contratture a carico delle masse muscolari paravertebrali”.
Ha fornito esaurienti chiarimenti ai rilievi, evidenziando che “Ad abundantiam, non sono emersi nemmeno segni di ordine neurologico, come dimostrato dalla normalità dell'esame neurologico praticato, ad inequivocabile dimostrazione della estrema modestia della situazione presentata a carico della colonna vertebrale (cfr. Esame Obiettivo), in assenza di convincenti elementi documentali di esposizione a rischio per posture incongrue e movimentazione manuale di carichi per lungo periodo tenuto conto della prevalente attività di manutenzione e di piccole riparazioni svolte presso la Casa di Cura “Villa dei Gerani” di
Vibo Valentia dove il periziando ha lavorato dal 2.06.1993 al 31.12.2007, come si rileva chiaramente dal questionario redatto in data 23.04.2009 dai responsabili della suddetta struttura sanitaria, e tenuto conto, per quanto riguarda il periodo precedente, che manca qualsiasi documentazione “ufficiale” che ci informi sul tipo di attività lavorativa svolta dal periziando durante la sua permanenza in Svizzera nonché del breve periodo compreso tra il gennaio 1986 ed il 31.10.1992 in cui, peraltro, il periziando ha svolto non solo attività di muratore ma anche di guardia giurata, come si rileva dalla certificazione medica di malattia redatta dal Dr. in data 2.03.2007, dovendosi, pertanto, Persona_8 ragionevolmente concludere che quanto di patologico presentato dall'assicurato a carico del rachide non riconosce natura tecnopatica, in accordo, pertanto, con le conclusioni a cui era giunto il C.T.U. di primo grado, Dr. .. Persona_3
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, e quelle relative all'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto, seguono la soccombenza.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 3.8.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 551/2022 , così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori di legge;
3) pone le spese relative all'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'appellante;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Rettilineizzazione della normale lordosi del tratto lombare della colonna. Riduzione in spessore da condrosi discale con attenuazione della normale intensità di segnale, nelle scansioni a TR-lungo, dei dischi intersomatici
L3-L4 e L4-L5 in relazione a fenomeni di disidratazione. Il disco intersomatico L4-L5 presenta accentuata protusione del contorno posteriore in sede paramediana sinistra, con parziale impegno intraforaminale, da riferire ad ernia discale sublegamentaria;
analoga protusione paramediana sinistra del margine posteriore del disco L3- L4; artrosi interapofisaria con ipertrofia degenerativa dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli;
modica stenosi del canale fra L4e L5”