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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5549 - 2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. FISCHETTI Parte_1
FRANCESCA;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv.VIVENZIO Controparte_1
IOLANDA;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/12/2024, Parte_1
premesso di aver contratto in data 24/07/2006 matrimonio in
Pulsano con che della loro unione erano Controparte_1
nati i figli il 22.09.2006 e Persona_1 Persona_2
il 17.01.2009, chiedeva pronunziarsi la separazione dal
[...]
coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Le parti congiuntamente depositavano telematicamente in data
05.03.2025 accordo di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale stipulato in data 26.02.2025, con contestuale istanza di trattazione scritta per la successiva udienza. Con decreto del 11.03.2025 questo Tribunale disponeva che l'udienza del 02.04.2025 si tenesse in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che le parti in data 13.03.2025 hanno depositato telematicamente note scritte con cui confermavano e si riportavano integralmente all'accordo del 26.02.2025 e depositato telematicamente in data 05.03.2025, inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] , e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...] , uniti in
[...]
matrimonio in Pulsano il 24/07/2006 , con atto trascritto nell'apposito registro al n. 3, parte I, anno 2006 ;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in conformità a Controparte_1 Parte_1
quelle concordate e trasfuse nell'accordo del 26.02.2025
depositato telematicamente in data 05.03.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 02/04/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi