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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9726/2014 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Vincenzo Gualano, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
appellante
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emma Lucera, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 12.1.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione in appello del 15.12.2014, ha impugnato la sen- Parte_1
tenza n. 217/2014 emessa dal Giudice di Pace di Lucera in data 31.7.2014, con cui la (al- CP_1
1 lora ) è stata condannata al pagamento della somma di € 1.047,73 (oltre interes- Controparte_2 si dalla data del sinistro) in favore dell'odierna appellante, nell'ambito del giudizio promosso con azione diretta di risarcimento ex art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia assicuratri- ce.
La vicenda trae origine dal sinistro stradale occorso il 20.7.2012, all'intersezione tra via Normardia
e via D'Amaro a San Nicandro Garganico, tra la Fiat Punto targata CW122FG, di proprietà della e condotta da , e la Ford Fiesta targata CB032JH, di proprietà del Parte_1 Persona_1 CP_3
e condotta da .
[...] Persona_2
Il Giudice di prime cure, dopo aver estromesso dal giudizio , in quanto considera- Controparte_3 to litisconsorte non necessario né facoltativo, ha dichiarato quest'ultimo e la correspon- Parte_1
sabili del sinistro, rispettivamente nella misura del 35% e del 65%; pertanto, a fronte di un danno complessivo accertato di € 2.993,50, incluso il fermo tecnico della Fiat Punto, ha condannato l'assicurazione a risarcire l'importo di € 1.047,73 all'odierna appellante, negando il rimborso delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, ritenendola erronea nella parte in cui ha accertato che il conducente del veicolo Fiat Punto non ha tenuto la destra della propria carreggiata (essendosi l'incidente verificato- si al centro dell'intersezione stradale) e procedeva a velocità non moderata.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha denunciato il mancato riconoscimento del danno derivante dagli esborsi sostenuti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale.
La ha, quindi, chiesto che sia dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente Parte_1 del veicolo Ford Fiesta e che la sia condannata al pagamento dell'ulteriore somma di € CP_1
2.205,77, a titolo di risarcimento del danno comprensivo delle spese per il fermo tecnico e per l'attività stragiudiziale;
in via subordinata, ha chiesto che sia dichiarata la responsabilità prevalente del o, in via ulteriormente gradata, la responsabilità quantomeno paritaria, con conseguente Per_2
graduazione delle somme da corrispondere;
il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, previa detrazione di quanto già corrisposto con sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.4.2015, si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, non avendo l'appellante fornito la Controparte_4
prova della responsabilità esclusiva, preponderante o paritaria del con vittoria delle spese Per_2
di lite del presente grado.
2 II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa, dopo una serie di rinvii, già concessi i termini per il deposito di brevi note conclusive, è pervenuta all'udienza del 20.2.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Preliminarmente, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato alla scrivente in data 2.10.2024.
Sempre in via preliminare e assorbente, deve essere rilevata d'ufficio la nullità processuale invalidante l'intero giudizio di primo grado (e, di conseguenza, la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Lucera, con la sentenza gravata, ha estromesso il re- sponsabile civile , sul presupposto che lo stesso non fosse litisconsorte necessario Controparte_3
né facoltativo.
Il giudizio di primo grado trae origine dall'azione diretta di risarcimento promossa ex art. 149 cod. ass. da nei confronti di su istanza della compagnia con- Parte_1 Controparte_4 venuta, il GdP ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , in qualità di CP_3 proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma questi è stato poi successivamente estro- messo dal Giudice subentrato nella titolarità della causa.
Pertanto, è necessario accertare se il proprietario del veicolo danneggiante, individuato ai sensi dell'art. 2054 c.c., sia litisconsorte necessario nel giudizio tra il proprietario del veicolo dan- neggiato e la propria assicurazione, e tanto al fine di disporre l'eventuale rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale intende dare continuità, ritiene che, nel caso di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. proposto dal danneggiato contro il proprio assi- curatore, ricorra il litisconsorzio necessario del responsabile civile (Cass. 21896/2017; Cass.
9188/2018; Cass. 7755/2020; Cass. 14466/2020).
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che: “in materia di assicurazione obbligato- ria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diret- to di cui all'art. 149 del d. Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamen- te a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto” (Cass. Civ n. 21896/2017, Cass.
Civ. n. 9188/2018; Cass. Civ. n. 15404/2018).
3 Sebbene la legge non faccia menzione del litisconsorzio nel caso di risarcimento diretto alla propria assicurazione (art. 149 cod. ass.) come, invece, avviene nel caso dell'azione diretta verso l'assicurazione del responsabile (art. 144, 3 co., cod. ass.), la giurisprudenza di legittimità ha ritenu- to di applicare analogicamente quanto disposto in materia di azione diretta anche al risarcimento di- retto, stante l'eadem ratio delle due ipotesi (Cass. Civ. n. 14466/2020), posto che anche l'azione ri- volta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto ex art. 149 cod. ass. presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno
(al pari dell'azione ex art. 144 cod. ass.) e che tale accertamento – oggetto della domanda giudizia- le, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Tale principio è stato ribadito anche della recentissima giurisprudenza di legittimità: “la configura- bilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art.
149 codice delle assicurazioni è anzitutto confermata dal comma 6 della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;
tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già og- getto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato” (Cass. Civ. n. 4994/2023).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, il , in qualità di proprietario CP_3
della Ford Fiesta coinvolta nel sinistro per cui vi è causa, va qualificato come litisconsorte ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e, quindi, parte necessaria del giudizio risarcitorio.
È opportuno rammentare che il Giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado in una serie di casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c..
In particolare, la rimessione avviene quando il Giudice d'appello: - ritiene sussistente la giurisdizio- ne del giudice ordinario, invece negata dal primo giudice;
- dichiara nulla la notificazione della cita- zione introduttiva;
- riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddit- torio o non doveva essere estromessa una parte;
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c.; - riforma la sentenza che ha dichiarato erroneamente l'estinzione del processo di primo grado a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c..
Nella specie sussiste, per i motivi su esposti, la terza di tali situazioni, ovverosia l'illegittima estromissione dal giudizio di un soggetto qualificato come litisconsorte necessario.
Tale difetto di contraddittorio – impedendo alla sentenza di conseguire la propria utilità intrinseca nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, frustrando la ratio dell'art. 102 c.p.c. e impedendo all'estromesso di impugnare autonomamente la decisione – è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato
4 e grado del processo e comporta la pronuncia di nullità della sentenza impugnata per la lesione del principio del contraddittorio costituzionalmente garantito ex artt. 3, 24 e 111 Cost., con rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, 1 comma, c.p.c..
Mette conto precisare che deve escludersi che si sia formato il giudicato implicito sulla non integrità del contraddittorio, avendo il responsabile civile sempre interesse a partecipare al processo in cui si discute del danno da lui cagionato, atteso che con il suo intervento potrebbe incidere sull'entità del danno di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso l'assicuratore (Cass. Civ.
n. 11215/2019; Cass. Civ. n. 9112/2014; Cass. Civ. n. 26041/2005).
Va, infine, dato atto che non è stato sollevato il contraddittorio tra le parti in merito al rilievo officioso della predetta nullità, poiché l'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, sic- ché incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni po- tenziale sviluppo del potere ufficioso (Cass. Civ. n. 11269/2023; Cass. Civ. n. 15019/2016).
IV.- La particolarità della vicenda e il rilievo officioso della violazione del principio del con- traddittorio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'impugnazione, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la nullità della sentenza n. 217/2014 emessa in data 31.7.2014 dal Giudice di Pace di Lucera (ex Apricena) e, per l'effetto, RIMETTE la causa al Giudice di Pace di Lucera, in diversa composizione, davanti al quale dovrà essere riassunta nel termine di legge;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Foggia, 20.2.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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