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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 559 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FOTI NANCY, come da procura in C.F._1
atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TORRE BARBERA CARMELO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA (ME) il 21/07/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 25/04/2012, il figlio Persona_1
e in data 19/07/2013 ;
[...] Controparte_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I figli e saranno affidati Persona_1 CP_2
ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre.
3. La casa ove risiedono i coniugi, con regolare contratto di locazione, è assegnata alla moglie che ivi abiterà unitamente ai figli minori.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. 5.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti istruzione, educazione e salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali dei minori, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
6. Ai fini anagrafici e come collocamento principale i minori saranno iscritti presso il domicilio di
[...]
, nell'abitazione familiare, sita in Salita Montepiselli n. 5, Messina.
7. Sulle Parte_1
condizioni inerenti la prole minorenne, nonché sugli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, si produce in un documento separato ed allegato il piano genitoriale (All. n. 4).
8. Il marito verserà quale contributo mensile per i figli l'importo di € 125,00 (centoventicinque) cadauno e così complessivamente € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul Conto Postale con codice iban n. [...] intestato ad con decorrenza dal mese successivo al decreto di omologa, con Controparte_3
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9. Il marito verserà quale contributo per il mantenimento della moglie l'importo di € 50,00 (cinquanta) entro il giorno 5 di ogni mese, sul Conto Postale con codice iban n.
[...] intestato ad , con decorrenza dal mese Controparte_3
successivo al decreto di omologa, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. 10. Le spese straordinarie, previamente concordate
(mediche, scolastiche, per sport, per vacanze ecc..) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%”.
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
21/07/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II, serie
A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 559 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FOTI NANCY, come da procura in C.F._1
atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TORRE BARBERA CARMELO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA (ME) il 21/07/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 25/04/2012, il figlio Persona_1
e in data 19/07/2013 ;
[...] Controparte_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I figli e saranno affidati Persona_1 CP_2
ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre.
3. La casa ove risiedono i coniugi, con regolare contratto di locazione, è assegnata alla moglie che ivi abiterà unitamente ai figli minori.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. 5.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti istruzione, educazione e salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali dei minori, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
6. Ai fini anagrafici e come collocamento principale i minori saranno iscritti presso il domicilio di
[...]
, nell'abitazione familiare, sita in Salita Montepiselli n. 5, Messina.
7. Sulle Parte_1
condizioni inerenti la prole minorenne, nonché sugli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, si produce in un documento separato ed allegato il piano genitoriale (All. n. 4).
8. Il marito verserà quale contributo mensile per i figli l'importo di € 125,00 (centoventicinque) cadauno e così complessivamente € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul Conto Postale con codice iban n. [...] intestato ad con decorrenza dal mese successivo al decreto di omologa, con Controparte_3
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9. Il marito verserà quale contributo per il mantenimento della moglie l'importo di € 50,00 (cinquanta) entro il giorno 5 di ogni mese, sul Conto Postale con codice iban n.
[...] intestato ad , con decorrenza dal mese Controparte_3
successivo al decreto di omologa, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. 10. Le spese straordinarie, previamente concordate
(mediche, scolastiche, per sport, per vacanze ecc..) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%”.
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
21/07/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II, serie
A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.