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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3822/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3822/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/04/2025 da nata a [...] il [...] con gli avv.ti Emanuela Giuliani, Marcello Parte_1
Bernarduzzi e Isidoro di Giovanni
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Marzia Nardelotto Parte_2
ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti a Noventa
Padovana in data 16 giugno 2007 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Noventa Padovana, Atto n. 6, parte 1, anno 2007), ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni:
1) i Signori e contribuiranno in egual misura alle spese ordinarie Parte_1 Parte_2 per il mantenimento del figlio sino a che questi non raggiungerà l'indipendenza Per_1 economica, ivi comprese le spese per l'abbigliamento che verranno sostenute dalla GN
, previo accordo fra i genitori e rimborsate al genitore anticipatario nella misura Parte_2
del 50% sino alla concorrenza del limite massimo mensile di € 100,00. Eventuali spese per abbigliamento eccedenti il summenzionato limite e sostenute da uno dei genitori resteranno a carico del medesimo. Le corresponsioni di denaro periodiche o una tantum a favore di Per_1 saranno rimesse alla discrezionalità di ciascun genitore, che se ne assumerà l'intero onere senza pretesa di rimborso. 2) Le spese straordinarie a favore del figlio di seguito elencate saranno ripartite per il Per_1
65% a carico del padre e per il restante 35% a carico della madre : Parte_1 Parte_2
-tasse universitarie;
-spese per libri e cancelleria;
-spese per mezzi di trasporto pubblico necessari al raggiungimento dell'università (tram e corriera); -visite mediche;
-spese di farmacia;
-spese per le vacanze, -spese per l'ottenimento e il rilascio della patente di guida;
- spese per attività sportiva;
-spese per la partecipazione a concerti, -spese di ricarica telefonica.
Le spese per le vacanze e per partecipazione a concerti saranno concordate tra i genitori.
Resta salva la facoltà delle parti di richiedere la modifica e la revisione dei presenti accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c, al mutare delle rispettive condizioni economiche o ricorrendo ulteriori, sopravvenuti e giustificati motivi
3) I Signori e dichiarano di essere autosufficienti ed Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.06.2007 in Noventa Padovana, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Noventa Padovana al n. 6, Parte I dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di
Padova all'udienza del 14.02.2008 e la separazione è stata omologata con decreto del
29.02.2008 depositato in cancelleria il 05.03.2008.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Noventa Padovana al n. 6, Parte I dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3822/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/04/2025 da nata a [...] il [...] con gli avv.ti Emanuela Giuliani, Marcello Parte_1
Bernarduzzi e Isidoro di Giovanni
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Marzia Nardelotto Parte_2
ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti a Noventa
Padovana in data 16 giugno 2007 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Noventa Padovana, Atto n. 6, parte 1, anno 2007), ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni:
1) i Signori e contribuiranno in egual misura alle spese ordinarie Parte_1 Parte_2 per il mantenimento del figlio sino a che questi non raggiungerà l'indipendenza Per_1 economica, ivi comprese le spese per l'abbigliamento che verranno sostenute dalla GN
, previo accordo fra i genitori e rimborsate al genitore anticipatario nella misura Parte_2
del 50% sino alla concorrenza del limite massimo mensile di € 100,00. Eventuali spese per abbigliamento eccedenti il summenzionato limite e sostenute da uno dei genitori resteranno a carico del medesimo. Le corresponsioni di denaro periodiche o una tantum a favore di Per_1 saranno rimesse alla discrezionalità di ciascun genitore, che se ne assumerà l'intero onere senza pretesa di rimborso. 2) Le spese straordinarie a favore del figlio di seguito elencate saranno ripartite per il Per_1
65% a carico del padre e per il restante 35% a carico della madre : Parte_1 Parte_2
-tasse universitarie;
-spese per libri e cancelleria;
-spese per mezzi di trasporto pubblico necessari al raggiungimento dell'università (tram e corriera); -visite mediche;
-spese di farmacia;
-spese per le vacanze, -spese per l'ottenimento e il rilascio della patente di guida;
- spese per attività sportiva;
-spese per la partecipazione a concerti, -spese di ricarica telefonica.
Le spese per le vacanze e per partecipazione a concerti saranno concordate tra i genitori.
Resta salva la facoltà delle parti di richiedere la modifica e la revisione dei presenti accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c, al mutare delle rispettive condizioni economiche o ricorrendo ulteriori, sopravvenuti e giustificati motivi
3) I Signori e dichiarano di essere autosufficienti ed Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.06.2007 in Noventa Padovana, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Noventa Padovana al n. 6, Parte I dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di
Padova all'udienza del 14.02.2008 e la separazione è stata omologata con decreto del
29.02.2008 depositato in cancelleria il 05.03.2008.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Noventa Padovana al n. 6, Parte I dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari