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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1731/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Massimiliano Del Parte_1
Vecchio
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Damiano ed Eleonora Coletta CP_1
Resistente
- Associazione Avvocati aderente alla rappresentata e difesa dagli CP_1 Controparte_2
avv.ti Michele Speranza ed Elena Boccanfuso
Terzo intervenuto
OGGETTO: Sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato l'11.02.2022 l'avv. , premesso di esercitare la Parte_1 professione di avvocato dell'Amministrazione convenuta presso l'Avvocatura distrettuale dell'Inail di Taranto e di Lecce, esponeva:
-di essere stato destinatario del procedimento disciplinare n. 9/2020, comunicatogli con nota del
31.03.2020 ed avente ad oggetto “Contestazione di addebiti ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/01
e delle norme disciplinari previste dagli articoli da 26 a 30 del CCNL del 6/7/1995”, con cui l' CP_1 gli contestava una serie di addebiti tra cui “A. Non si è costituito in giudizio in n. 33 cause instaurate presso il Tribunale di Taranto, assegnate specificamente alla S.V. dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, nelle quali l' è risultato contumace … B. Non ha presenziato alle udienze tenutesi CP_3
innanzi al Tribunale di Taranto, alle quali avrebbe dovuto presenziare sulla base delle disposizioni dei turni di udienza dettate dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale … C. Alle udienze del
16/9/2019 tenutesi innanzi al Tribunale di Taranto la S.V. si è tra l'altro fatta sostituire dall'avv. Pollicoro del libero foro, che non poteva assolutamente avere alcun mandato a rappresentare
l' in giudizio. D. Non ha presenziato alle udienze del 9 gennaio 2020 tenutesi presso il CP_3
Tribunale di Lecce, dove avrebbe dovuto, secondo gli accordi intercorsi, sostituire l'avv. Papalato…
E. Non ha presenziato all'udienza tenutasi il 12 febbraio 2020 innanzi alla Corte di Appello di
Taranto nella causa c/Inail r.g.n. 547/14 alla quale avrebbe dovuto presenziare sulla Controparte_4 base delle disposizioni dei turni di udienza dettate dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale”;
-che a conclusione dell'istruttoria, nella quale il ricorrente aveva depositato memorie difensive in data
27.05.2020 ed era stato ascoltato il 25.06.2020 contestando specificatamente i vari addebiti, l' CP_3
resistente aveva comunque irrogato, con nota del 9.09.2020, la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 5 giorni ossia dal 28.09.2020 al
02.10.2020.
Tanto premesso, il deducente conveniva in giudizio l' dinanzi l'adito Tribunale al fine di far CP_1 dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli con la predetta nota del 9.09.2020 e condannare la resistente al pagamento della retribuzione non percepita durante i 5 giorni di sospensione, con vittoria di spese processuali e compensi professionali.
In particolare, il deducente eccepiva la mancata preventiva affissione e/o pubblicazione del codice disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione disciplinare irrogata.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, ad adiuvandum il Sindacato cui il ricorrente è iscritto ribadendo le ragioni spiegate nel ricorso principale.
Istruita la controversia per il tramite della copiosa documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, il ricorrente eccepisce la nullità della sanzione impugnata per la mancata preventiva affissione o pubblicazione del codice disciplinare di cui alla circolare n. 56/2006 sulla base di CP_1
un richiamo al contenuto del CCNL del comparto EPNE per il quadriennio 1994-1997 relativo non ai professionisti ma al personale di una diversa area contrattuale, a suo dire, non più applicabile a seguito della sottoscrizione del CCNL 2016/2018 relativo al personale del comparto Funzioni centrali.
Sul punto, l'Amministrazione resistente ha invece evidenziato che il contratto CCNL 2016/2018 relativo al comparto funzioni centrali, invocato dal ricorrente, risulta entrato in vigore successivamente ai fatti in contestazione e, pertanto, non applicabile ratione temporis al caso di specie. Sostiene, al contrario, che la disciplina applicabile deve individuarsi nelle disposizioni contenute negli artt. 26 - 30 del CCNL 1994/97, come indicato nella lettera di contestazione degli addebiti.
Ora, nel caso di specie, il CCNL 2016/2018 relativo al comparto funzioni centrali risulta sottoscritto il 09.03.2020 e dunque successivamente ai fatti contestati dall' al ricorrente che si riferiscono CP_1 all'arco temporale dal febbraio 2019 al febbraio 2020 e dunque l'impianto normativo applicabile al caso di specie sembrerebbe quello relativo al CCNL del comparto EPNE per il quadriennio 1994-
1997 come correttamente indicato nella lettera di contestazione degli addebiti.
Secondo un principio oramai consolidato “Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (cfr. Cass. sent. n. 28741/2019).
Nel caso di specie, oggetto della sanzione disciplinare impugnata è la violazione dell'obbligo di svolgere l'attività lavorativa di avvocato con cura e diligenza, obbligo previsto dalla legge (artt. 1176 co. 2 c.c., 2104 c.c. e 2236 c.c.) e dalle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.
Appare evidente, dunque, che qualsiasi comportamento contrario a tali obblighi rappresenta condotta censurabile nei confronti del professionista (avvocato) soprattutto se inserito all'interno di una pubblica amministrazione, il che rende irrilevante ogni questione sulla previa affissione o meno del
Codice disciplinare.
*
L'odierno ricorrente impugna il provvedimento sanzionatorio sostenendo che l' avrebbe CP_3
violato il principio di immutabilità della contestazione, in quanto a suo dire prima con nota del
31.03.2020 l' gli contesta di aver determinato nei giudizi ivi elencati la contumacia dell'ente e CP_1 poi, a conclusione dell'istruttoria, con il provvedimento sanzionatorio del 9.09.2020, gli contestava solo la tardiva costituzione in giudizio.
E' pacifico e documentato che l' con missiva del 31.03.2020, ha inizialmente contestato all'avv. CP_1
puntuali inadempienze tra le quali al punto A) di “non essersi costituito in n. 33 cause Pt_1 instaurate presso il Tribunale di Taranto, … nelle quali l'Istituto è risultato contumace” (cfr. nota
31.03.2020 di contestazione degli addebiti prodotta come doc. 13 della memoria difensiva). A seguito della produzione di memorie difensive e dell'audizione del ricorrente, è poi emerso che il
09.03.2020 (qualche giorno prima della contestazione del 31.03.2021) lo stesso aveva provveduto a costituirsi tardivamente nelle 33 cause segnalate.
Pertanto, a seguito dei sopraggiunti elementi acquisiti in sede istruttoria dai quali è appunto emerso che l' non è risultato contumace in giudizio ma si è costituito tardivamente con il patrocinio CP_3 dell'avv. , l'amministrazione ha comunque deciso di comminare la sanzione conservativa della Pt_1
sospensione dal servizio di n. 5 giorni con privazione della retribuzione (cfr. nota del 09.09.2020 di definizione del procedimento disciplinare prodotta come doc. 18 della memoria difensiva).
Nel caso che ci occupa, ciò che ha caratterizzato l'addebito che ha portato all'irrogazione della sanzione conservativa è stata la presunta negligenza e la trascuratezza reiterata nella gestione dell'attività affidata all'avv. e dunque il venir meno dell'obbligo di svolgere la propria attività Pt_1
con coscienza e diligenza.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari (nella specie, licenziamento), circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato” (cfr. Cass. Civ n. 17604/2007).
Inoltre, sempre sul punto, i giudici di legittimità hanno statuito che “L'operatività del principio
d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato non preclude le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito” (cfr. Cass. Civ. 21912/2010).
Pertanto, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare finale, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore, per essere intervenuta una sostanziale modifica del fatto addebitato al lavoratore che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa.
Con il provvedimento sanzionatorio l'amministrazione, alla luce delle giustificazioni addotte dall'interessato in sede di deposito di memorie e di audizione, ha proceduto ad un diverso apprezzamento ed una diversa valutazione dei medesimi fatti, che rimangono gli stessi in relazione all'individuazione delle norme violate e non hanno determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, che anzi ha potuto far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento disciplinare.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, nel caso de quo, non sembrerebbe sussistere una modifica delle contestazioni disciplinari, dal momento che il provvedimento sanzionatorio non presuppone circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate.
*
Passando ad esaminare le singole contestazioni, il ricorrente eccepisce innanzitutto l'infondatezza della contestazione sub. A) relativa alla mancata costituzione nel termine di rito previsto dall'art. 416
c.p.c. in 33 cause, sostenendo che non si è verificata alcuna preclusione o decadenza a carico dell'amministrazione resistente, né danno erariale.
Sul punto lo stesso Ente espone che “pur avendo accertato che la S.V. si è in seguito costituito nei 33 giudizi oggetto di contestazione, in ogni caso, anche a prescindere da un eventuale danno erariale che, allo stato non sembrerebbe essersi verificato, il reiterato mancato rispetto dei termini processuali costituisce una non corretta esecuzione della prestazione professionale richiesta…” (cfr. docc. 17 e 18 della memoria difensiva).
Pertanto, è lo stesso ente a dare atto che la tardiva costituzione in giudizio non ha generato preclusioni o decadenze di sorta, né tanto meno danno erariale.
Quanto alle contestazioni sub B), D) ed E) di mancata presenza ad alcune udienze dinanzi ai Tribunali di Taranto e Lecce e dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce il ricorrente adduce come motivazione una grave carenza di personale, dimostrata con la produzione di copiosa documentazione prodotta con il ricorso e la propria condizione di salute che limitava la sua capacità di lavoro.
Quanto alla contestazione sub C) di essersi fatto sostituire dall'avv. Pollicoro del libero foro sostiene di aver chiesto la sostituzione all'udienza del 16.09.2020 dinanzi al Tribunale di Taranto per impossibilità a presenziare personalmente, in virtù dei poteri ricevuti con la procura speciale alle liti che gli consentiva, tra i vari poteri, quello di farsi sostituire alle udienze da Colleghi ai sensi dell'art. 1717 c.c. (cfr. all. t) del ricorso)
Alla luce di tali infrazioni, l' ha irrogato la sospensione dal servizio con privazione della CP_1 retribuzione per 5 giorni ai sensi dell'art. 28, comma 4 lett. b) e c) e comma 5 lett. b) del CCNL del comparto EPNE per il quadriennio 1994-1997.
Ebbene, alla luce delle prove raccolte, è emerso che il ricorrente abbia effettivamente tenuto la condotta contestatagli, ossia egli si è costituito dopo la prima udienza nelle cause elencate nella nota del 31.03.2020, non ha presenziato ad alcune udienze dinanzi ai Tribunale di Taranto e Lecce e dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce e infine si è fatto sostituire ad una udienza dall'Avv. Pollicoro del libero foro.
Pertanto, i fatti contestati sono sussistenti, ma va verificato se la sanzione applicata al ricorrente sia proporzionata alle infrazioni commesse.
Sostiene infatti il ricorrente una sproporzione tra sanzione disciplinare e infrazione atteso che l'Amministrazione non ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed, in particolare, che vi era un eccessivo carico di lavoro che non consentiva al ricorrente ed ai suoi Colleghi di svolgere proficuamente l'attività lavorativa a causa delle gravi carenze di organico, situazione di cui tutti erano al corrente alla luce delle segnalazioni effettuate da parte del coordinatore avv. Aprile e degli avvocati dell' (a titolo esemplificativo con mail del 12.10.2018 indirizzata al coordinatore Ernesto Aprile CP_1 gli avvocati dell' Diana Rotundo, Maria Rosaria Papalato, e Alessandra CP_5 Parte_1
Vinci segnalavano “la oggettiva impossibilità di garantire la regolare presenza alle udienze innanzi alla Corte di Appello e avanti al Tribunale di Lecce;
la ulteriore oggettiva impossibilità di garantire la contestuale presenza degli avvocati alle udienze preso tutti i Magistrati che nella giornata hanno udienza dinanzi a Tribunale di Taranto;
il rilevante e non più sostenibile carico di lavoro gravante su ogni avvocato…la oggettiva impossibilità per gli avvocati di potersi trovare contemporaneamente in luoghi diversi e soprattutto distanti tra di loro(…) una evidente impossibilità per gli avvocati di assolvere in modo adeguato al mandato professionale, da svolgersi nell' interesse dell' istituto, oltre alla possibile e concreta esposizione a danno erariale”; con mail del 19 ottobre 2018 indirizzata al coordinatore Ernesto Aprile l' avv Bianco Francesco segnalava “Preso atto della mail del 12 ottobre
u.s. inviata dai colleghi dell' Avvocatura Distrettuale di Lecce, fa proprio il contenuto della stessa ribadendo l' impossibilità di lavorare serenamente e proficuamente senza il pericolo e l' ansia di incorrere in ipotesi di disservizi o incolpevoli omissioni. Tanto a causa dell' enorme quantità di cause da gestire pro capite”; con mail del 8 aprile 2019 indirizzata al direttore regionale , Persona_1 ancora una volta gli avvocati dell' ribadivano “atteso l' insostenibile carico di lavoro non si CP_1 potrà umanamente garantire il normale svolgimento dell' attività legale come più volte segnalato e con le immaginabili conseguenze”; nella “Relazione organizzativa per l' Avvocatura Distrettuale di
Lecce” del 19.10.2018 l' avv Aprile denunciava che “nonostante le reiterate segnalazioni la situazione dell' enorme mole di contenzioso su Taranto, non gestibile con le unità di legali in forza all' Avvocatura Distrettuale di Lecce, non è mai stata risolta… si è in presenza di un numero enorme di pratiche per avvocato (otre 700 pratiche ciascuno) ripartite su diversi Tribunali distanti da Lecce:
102 km quello di Taranto e 36 Km quello di Brindisi. Non avendo gli avvocati dell' il dono CP_1 dell' ubiquità non è materialmente possibile presenziare alle udienze, tenuto conto che i Magistrati tengono udienza negli stessi giorni a Lecce, Brindisi e Taranto”; nella relazione indirizzata al Direttore Regionale a firma dell' avv Aprile del 11.3.2019 si parla nuovamente di “carenza di personale e impossibilità di presenziare alle udienze”).
Ne consegue che i gravissimi carichi di lavoro hanno riguardato tutti gli avvocati dell' del CP_1
distretto i quali non hanno potuto costituirsi sempre nei termini e partecipare puntualmente alle udienze. Tale ultima circostanza è pacificamente ammessa dallo stesso coordinatore Aprile che nella mail del 5.8.2020 parla di un numero superiore di contumacie a carico dell' avv . Pt_1
A ciò aggiungasi che le difese in giudizio restano affidate alla discrezionalità dell'avvocato e laddove tale attività non conduca a preclusioni o decadenze, nel caso di carichi di lavoro eccessivi, l'avvocato ben può privilegiare l'attività che risulta secondo la sua valutazione più urgente.
Tale situazione è stata confermata dal teste Avv. Alessandra Vinci la quale all'udienza del 15.06.2023 ha dichiarato “…se si trattava di udienza non rilevanti ove l'assenza non arrecava pregiudizio all'Istituto potevamo non presenziare ma questa era una valutazione che faceva ciascuno di noi.”
Invero, anche le dichiarazioni dell'Avv. Bianco sempre all'udienza del 15.06.2023 sono state conformi in tal senso: “Ricordo che l'Avv. Aprile Ernesto ci disse che si poteva non andare a Taranto quando vi sono concomitanti impegni in altri Tribunali e quando l'udienza è di poco conto(…) in questi casi potevamo anche non rispettare il turno (…) ritengo che l' avv possa aver avuto Pt_1 impegni concomitanti sia a Lecce che a Taranto”.
Inoltre, è emerso dall'istruttoria che il ricorrente non era in buone condizioni di salute tanto che con lettera del 23.10. 2019, informava che il 28.07.2019 aveva subito “una grave lesione personale da trauma del seguente tipo: cedimento con edema midollare intraspongioso della porzione superiore del soma di D12. Ampia area di alterato segnale da contusione intraspongiosa a livello delle ali sacrali. Alterazione di tipo degenerativo spondilasicoa artrosico a livello delle articolazioni interapofisarie. Nodulo di Schmorl a livello della limitante somatica inferiore di L4 e superiore di
S1. A livello dello spazio intersomatico L3-L4, L4-L5 e L5- S1 presenza di bulging discale posteriore” allegando i referti medici (cfr. all. p) del ricorso).
E' altresì presente un certificato dell'8.11.2019 con cui il ricorrente viene dichiarato “idoneo a mansione esclusivamente sedentaria”.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra effettuate, non appare corretto ritenere la condotta del ricorrente di particolare gravità (ai sensi dell' art 28 co 5 lett b ccnl cit.) in merito al contesto in cui la stessa è stata tenuta e pertanto la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente non trova giustificazione.
In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione impugnata. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo la CP_1
regola della soccombenza con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti del'
[...]
aderente alla Federazione CP_6 CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro e Parte_1 CP_1
ADERENTE ALLA , disattesa ogni diversa istanza Controparte_6 CP_2
ed eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e, per l' effetto, dichiara illegittima e annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con nota del 9.9.2020 (PD 9/2020);
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione non percepita durante i CP_1
cinque giorni di sospensione dal 28.09.2020 al 02.10.2020;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in euro CP_1
1000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1731/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Massimiliano Del Parte_1
Vecchio
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Damiano ed Eleonora Coletta CP_1
Resistente
- Associazione Avvocati aderente alla rappresentata e difesa dagli CP_1 Controparte_2
avv.ti Michele Speranza ed Elena Boccanfuso
Terzo intervenuto
OGGETTO: Sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato l'11.02.2022 l'avv. , premesso di esercitare la Parte_1 professione di avvocato dell'Amministrazione convenuta presso l'Avvocatura distrettuale dell'Inail di Taranto e di Lecce, esponeva:
-di essere stato destinatario del procedimento disciplinare n. 9/2020, comunicatogli con nota del
31.03.2020 ed avente ad oggetto “Contestazione di addebiti ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/01
e delle norme disciplinari previste dagli articoli da 26 a 30 del CCNL del 6/7/1995”, con cui l' CP_1 gli contestava una serie di addebiti tra cui “A. Non si è costituito in giudizio in n. 33 cause instaurate presso il Tribunale di Taranto, assegnate specificamente alla S.V. dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, nelle quali l' è risultato contumace … B. Non ha presenziato alle udienze tenutesi CP_3
innanzi al Tribunale di Taranto, alle quali avrebbe dovuto presenziare sulla base delle disposizioni dei turni di udienza dettate dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale … C. Alle udienze del
16/9/2019 tenutesi innanzi al Tribunale di Taranto la S.V. si è tra l'altro fatta sostituire dall'avv. Pollicoro del libero foro, che non poteva assolutamente avere alcun mandato a rappresentare
l' in giudizio. D. Non ha presenziato alle udienze del 9 gennaio 2020 tenutesi presso il CP_3
Tribunale di Lecce, dove avrebbe dovuto, secondo gli accordi intercorsi, sostituire l'avv. Papalato…
E. Non ha presenziato all'udienza tenutasi il 12 febbraio 2020 innanzi alla Corte di Appello di
Taranto nella causa c/Inail r.g.n. 547/14 alla quale avrebbe dovuto presenziare sulla Controparte_4 base delle disposizioni dei turni di udienza dettate dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale”;
-che a conclusione dell'istruttoria, nella quale il ricorrente aveva depositato memorie difensive in data
27.05.2020 ed era stato ascoltato il 25.06.2020 contestando specificatamente i vari addebiti, l' CP_3
resistente aveva comunque irrogato, con nota del 9.09.2020, la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 5 giorni ossia dal 28.09.2020 al
02.10.2020.
Tanto premesso, il deducente conveniva in giudizio l' dinanzi l'adito Tribunale al fine di far CP_1 dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli con la predetta nota del 9.09.2020 e condannare la resistente al pagamento della retribuzione non percepita durante i 5 giorni di sospensione, con vittoria di spese processuali e compensi professionali.
In particolare, il deducente eccepiva la mancata preventiva affissione e/o pubblicazione del codice disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione disciplinare irrogata.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, ad adiuvandum il Sindacato cui il ricorrente è iscritto ribadendo le ragioni spiegate nel ricorso principale.
Istruita la controversia per il tramite della copiosa documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
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Preliminarmente, il ricorrente eccepisce la nullità della sanzione impugnata per la mancata preventiva affissione o pubblicazione del codice disciplinare di cui alla circolare n. 56/2006 sulla base di CP_1
un richiamo al contenuto del CCNL del comparto EPNE per il quadriennio 1994-1997 relativo non ai professionisti ma al personale di una diversa area contrattuale, a suo dire, non più applicabile a seguito della sottoscrizione del CCNL 2016/2018 relativo al personale del comparto Funzioni centrali.
Sul punto, l'Amministrazione resistente ha invece evidenziato che il contratto CCNL 2016/2018 relativo al comparto funzioni centrali, invocato dal ricorrente, risulta entrato in vigore successivamente ai fatti in contestazione e, pertanto, non applicabile ratione temporis al caso di specie. Sostiene, al contrario, che la disciplina applicabile deve individuarsi nelle disposizioni contenute negli artt. 26 - 30 del CCNL 1994/97, come indicato nella lettera di contestazione degli addebiti.
Ora, nel caso di specie, il CCNL 2016/2018 relativo al comparto funzioni centrali risulta sottoscritto il 09.03.2020 e dunque successivamente ai fatti contestati dall' al ricorrente che si riferiscono CP_1 all'arco temporale dal febbraio 2019 al febbraio 2020 e dunque l'impianto normativo applicabile al caso di specie sembrerebbe quello relativo al CCNL del comparto EPNE per il quadriennio 1994-
1997 come correttamente indicato nella lettera di contestazione degli addebiti.
Secondo un principio oramai consolidato “Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (cfr. Cass. sent. n. 28741/2019).
Nel caso di specie, oggetto della sanzione disciplinare impugnata è la violazione dell'obbligo di svolgere l'attività lavorativa di avvocato con cura e diligenza, obbligo previsto dalla legge (artt. 1176 co. 2 c.c., 2104 c.c. e 2236 c.c.) e dalle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.
Appare evidente, dunque, che qualsiasi comportamento contrario a tali obblighi rappresenta condotta censurabile nei confronti del professionista (avvocato) soprattutto se inserito all'interno di una pubblica amministrazione, il che rende irrilevante ogni questione sulla previa affissione o meno del
Codice disciplinare.
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L'odierno ricorrente impugna il provvedimento sanzionatorio sostenendo che l' avrebbe CP_3
violato il principio di immutabilità della contestazione, in quanto a suo dire prima con nota del
31.03.2020 l' gli contesta di aver determinato nei giudizi ivi elencati la contumacia dell'ente e CP_1 poi, a conclusione dell'istruttoria, con il provvedimento sanzionatorio del 9.09.2020, gli contestava solo la tardiva costituzione in giudizio.
E' pacifico e documentato che l' con missiva del 31.03.2020, ha inizialmente contestato all'avv. CP_1
puntuali inadempienze tra le quali al punto A) di “non essersi costituito in n. 33 cause Pt_1 instaurate presso il Tribunale di Taranto, … nelle quali l'Istituto è risultato contumace” (cfr. nota
31.03.2020 di contestazione degli addebiti prodotta come doc. 13 della memoria difensiva). A seguito della produzione di memorie difensive e dell'audizione del ricorrente, è poi emerso che il
09.03.2020 (qualche giorno prima della contestazione del 31.03.2021) lo stesso aveva provveduto a costituirsi tardivamente nelle 33 cause segnalate.
Pertanto, a seguito dei sopraggiunti elementi acquisiti in sede istruttoria dai quali è appunto emerso che l' non è risultato contumace in giudizio ma si è costituito tardivamente con il patrocinio CP_3 dell'avv. , l'amministrazione ha comunque deciso di comminare la sanzione conservativa della Pt_1
sospensione dal servizio di n. 5 giorni con privazione della retribuzione (cfr. nota del 09.09.2020 di definizione del procedimento disciplinare prodotta come doc. 18 della memoria difensiva).
Nel caso che ci occupa, ciò che ha caratterizzato l'addebito che ha portato all'irrogazione della sanzione conservativa è stata la presunta negligenza e la trascuratezza reiterata nella gestione dell'attività affidata all'avv. e dunque il venir meno dell'obbligo di svolgere la propria attività Pt_1
con coscienza e diligenza.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari (nella specie, licenziamento), circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato” (cfr. Cass. Civ n. 17604/2007).
Inoltre, sempre sul punto, i giudici di legittimità hanno statuito che “L'operatività del principio
d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato non preclude le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito” (cfr. Cass. Civ. 21912/2010).
Pertanto, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare finale, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore, per essere intervenuta una sostanziale modifica del fatto addebitato al lavoratore che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa.
Con il provvedimento sanzionatorio l'amministrazione, alla luce delle giustificazioni addotte dall'interessato in sede di deposito di memorie e di audizione, ha proceduto ad un diverso apprezzamento ed una diversa valutazione dei medesimi fatti, che rimangono gli stessi in relazione all'individuazione delle norme violate e non hanno determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, che anzi ha potuto far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento disciplinare.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, nel caso de quo, non sembrerebbe sussistere una modifica delle contestazioni disciplinari, dal momento che il provvedimento sanzionatorio non presuppone circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate.
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Passando ad esaminare le singole contestazioni, il ricorrente eccepisce innanzitutto l'infondatezza della contestazione sub. A) relativa alla mancata costituzione nel termine di rito previsto dall'art. 416
c.p.c. in 33 cause, sostenendo che non si è verificata alcuna preclusione o decadenza a carico dell'amministrazione resistente, né danno erariale.
Sul punto lo stesso Ente espone che “pur avendo accertato che la S.V. si è in seguito costituito nei 33 giudizi oggetto di contestazione, in ogni caso, anche a prescindere da un eventuale danno erariale che, allo stato non sembrerebbe essersi verificato, il reiterato mancato rispetto dei termini processuali costituisce una non corretta esecuzione della prestazione professionale richiesta…” (cfr. docc. 17 e 18 della memoria difensiva).
Pertanto, è lo stesso ente a dare atto che la tardiva costituzione in giudizio non ha generato preclusioni o decadenze di sorta, né tanto meno danno erariale.
Quanto alle contestazioni sub B), D) ed E) di mancata presenza ad alcune udienze dinanzi ai Tribunali di Taranto e Lecce e dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce il ricorrente adduce come motivazione una grave carenza di personale, dimostrata con la produzione di copiosa documentazione prodotta con il ricorso e la propria condizione di salute che limitava la sua capacità di lavoro.
Quanto alla contestazione sub C) di essersi fatto sostituire dall'avv. Pollicoro del libero foro sostiene di aver chiesto la sostituzione all'udienza del 16.09.2020 dinanzi al Tribunale di Taranto per impossibilità a presenziare personalmente, in virtù dei poteri ricevuti con la procura speciale alle liti che gli consentiva, tra i vari poteri, quello di farsi sostituire alle udienze da Colleghi ai sensi dell'art. 1717 c.c. (cfr. all. t) del ricorso)
Alla luce di tali infrazioni, l' ha irrogato la sospensione dal servizio con privazione della CP_1 retribuzione per 5 giorni ai sensi dell'art. 28, comma 4 lett. b) e c) e comma 5 lett. b) del CCNL del comparto EPNE per il quadriennio 1994-1997.
Ebbene, alla luce delle prove raccolte, è emerso che il ricorrente abbia effettivamente tenuto la condotta contestatagli, ossia egli si è costituito dopo la prima udienza nelle cause elencate nella nota del 31.03.2020, non ha presenziato ad alcune udienze dinanzi ai Tribunale di Taranto e Lecce e dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce e infine si è fatto sostituire ad una udienza dall'Avv. Pollicoro del libero foro.
Pertanto, i fatti contestati sono sussistenti, ma va verificato se la sanzione applicata al ricorrente sia proporzionata alle infrazioni commesse.
Sostiene infatti il ricorrente una sproporzione tra sanzione disciplinare e infrazione atteso che l'Amministrazione non ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed, in particolare, che vi era un eccessivo carico di lavoro che non consentiva al ricorrente ed ai suoi Colleghi di svolgere proficuamente l'attività lavorativa a causa delle gravi carenze di organico, situazione di cui tutti erano al corrente alla luce delle segnalazioni effettuate da parte del coordinatore avv. Aprile e degli avvocati dell' (a titolo esemplificativo con mail del 12.10.2018 indirizzata al coordinatore Ernesto Aprile CP_1 gli avvocati dell' Diana Rotundo, Maria Rosaria Papalato, e Alessandra CP_5 Parte_1
Vinci segnalavano “la oggettiva impossibilità di garantire la regolare presenza alle udienze innanzi alla Corte di Appello e avanti al Tribunale di Lecce;
la ulteriore oggettiva impossibilità di garantire la contestuale presenza degli avvocati alle udienze preso tutti i Magistrati che nella giornata hanno udienza dinanzi a Tribunale di Taranto;
il rilevante e non più sostenibile carico di lavoro gravante su ogni avvocato…la oggettiva impossibilità per gli avvocati di potersi trovare contemporaneamente in luoghi diversi e soprattutto distanti tra di loro(…) una evidente impossibilità per gli avvocati di assolvere in modo adeguato al mandato professionale, da svolgersi nell' interesse dell' istituto, oltre alla possibile e concreta esposizione a danno erariale”; con mail del 19 ottobre 2018 indirizzata al coordinatore Ernesto Aprile l' avv Bianco Francesco segnalava “Preso atto della mail del 12 ottobre
u.s. inviata dai colleghi dell' Avvocatura Distrettuale di Lecce, fa proprio il contenuto della stessa ribadendo l' impossibilità di lavorare serenamente e proficuamente senza il pericolo e l' ansia di incorrere in ipotesi di disservizi o incolpevoli omissioni. Tanto a causa dell' enorme quantità di cause da gestire pro capite”; con mail del 8 aprile 2019 indirizzata al direttore regionale , Persona_1 ancora una volta gli avvocati dell' ribadivano “atteso l' insostenibile carico di lavoro non si CP_1 potrà umanamente garantire il normale svolgimento dell' attività legale come più volte segnalato e con le immaginabili conseguenze”; nella “Relazione organizzativa per l' Avvocatura Distrettuale di
Lecce” del 19.10.2018 l' avv Aprile denunciava che “nonostante le reiterate segnalazioni la situazione dell' enorme mole di contenzioso su Taranto, non gestibile con le unità di legali in forza all' Avvocatura Distrettuale di Lecce, non è mai stata risolta… si è in presenza di un numero enorme di pratiche per avvocato (otre 700 pratiche ciascuno) ripartite su diversi Tribunali distanti da Lecce:
102 km quello di Taranto e 36 Km quello di Brindisi. Non avendo gli avvocati dell' il dono CP_1 dell' ubiquità non è materialmente possibile presenziare alle udienze, tenuto conto che i Magistrati tengono udienza negli stessi giorni a Lecce, Brindisi e Taranto”; nella relazione indirizzata al Direttore Regionale a firma dell' avv Aprile del 11.3.2019 si parla nuovamente di “carenza di personale e impossibilità di presenziare alle udienze”).
Ne consegue che i gravissimi carichi di lavoro hanno riguardato tutti gli avvocati dell' del CP_1
distretto i quali non hanno potuto costituirsi sempre nei termini e partecipare puntualmente alle udienze. Tale ultima circostanza è pacificamente ammessa dallo stesso coordinatore Aprile che nella mail del 5.8.2020 parla di un numero superiore di contumacie a carico dell' avv . Pt_1
A ciò aggiungasi che le difese in giudizio restano affidate alla discrezionalità dell'avvocato e laddove tale attività non conduca a preclusioni o decadenze, nel caso di carichi di lavoro eccessivi, l'avvocato ben può privilegiare l'attività che risulta secondo la sua valutazione più urgente.
Tale situazione è stata confermata dal teste Avv. Alessandra Vinci la quale all'udienza del 15.06.2023 ha dichiarato “…se si trattava di udienza non rilevanti ove l'assenza non arrecava pregiudizio all'Istituto potevamo non presenziare ma questa era una valutazione che faceva ciascuno di noi.”
Invero, anche le dichiarazioni dell'Avv. Bianco sempre all'udienza del 15.06.2023 sono state conformi in tal senso: “Ricordo che l'Avv. Aprile Ernesto ci disse che si poteva non andare a Taranto quando vi sono concomitanti impegni in altri Tribunali e quando l'udienza è di poco conto(…) in questi casi potevamo anche non rispettare il turno (…) ritengo che l' avv possa aver avuto Pt_1 impegni concomitanti sia a Lecce che a Taranto”.
Inoltre, è emerso dall'istruttoria che il ricorrente non era in buone condizioni di salute tanto che con lettera del 23.10. 2019, informava che il 28.07.2019 aveva subito “una grave lesione personale da trauma del seguente tipo: cedimento con edema midollare intraspongioso della porzione superiore del soma di D12. Ampia area di alterato segnale da contusione intraspongiosa a livello delle ali sacrali. Alterazione di tipo degenerativo spondilasicoa artrosico a livello delle articolazioni interapofisarie. Nodulo di Schmorl a livello della limitante somatica inferiore di L4 e superiore di
S1. A livello dello spazio intersomatico L3-L4, L4-L5 e L5- S1 presenza di bulging discale posteriore” allegando i referti medici (cfr. all. p) del ricorso).
E' altresì presente un certificato dell'8.11.2019 con cui il ricorrente viene dichiarato “idoneo a mansione esclusivamente sedentaria”.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra effettuate, non appare corretto ritenere la condotta del ricorrente di particolare gravità (ai sensi dell' art 28 co 5 lett b ccnl cit.) in merito al contesto in cui la stessa è stata tenuta e pertanto la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente non trova giustificazione.
In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione impugnata. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo la CP_1
regola della soccombenza con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti del'
[...]
aderente alla Federazione CP_6 CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro e Parte_1 CP_1
ADERENTE ALLA , disattesa ogni diversa istanza Controparte_6 CP_2
ed eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e, per l' effetto, dichiara illegittima e annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con nota del 9.9.2020 (PD 9/2020);
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione non percepita durante i CP_1
cinque giorni di sospensione dal 28.09.2020 al 02.10.2020;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in euro CP_1
1000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa