Articolo 853 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 828 bisArticolo 826
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9 ottobre 2010
Art. 853. Revoca del grado 1. Il grado e' soggetto a revoca se il militare al quale e' stato conferito non presta giuramento di fedelta', prima di assumere servizio. 2. La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010