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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16496/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Vittoria
Caprara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16496/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1960, con il patrocinio dell'avv. CARSANA MARIA e con elezione di domicilio in VIA CICERONE,49 00193 ROMA ITALIA, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/07/1962, con il patrocinio dell'avv. RUBINETTI ANTONIO e con elezione di domicilio in VIA DELLA MAGLIANA 179 00146 ROMA, presso il difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: restituzione somme
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire condannare alla restituzione Controparte_1
delle somme da lei indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato alle parti.
Deduceva l'attore che in data 14.09.2002 aveva provveduto ad aprire, presso
[...]
, il rapporto di conto corrente n. 33349697, cointestandolo con firma CP_2
disgiunta alla moglie al fine di consentirle, per ragioni di Controparte_1
praticità, di operare su detto conto corrente;
che per tutta la durata del matrimonio la moglie non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto il conto corrente di cui sopra era stato alimentato, negli anni, esclusivamente dai redditi del marito;
che in data 14.02.2020, a causa dell'inasprimento dei rapporti tra i coniugi, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale, depositando quindi un ricorso per separazione giudiziale in data 05.06.2021. Riferiva, infine, che nel mese di ottobre 2021 era venuto a conoscenza che la sig.ra aveva prelevato, in data CP_1
02.04.2021, la somma complessiva di euro 68.000,00 dal conto corrente cointestato, effettuando un prelievo per assegno vidimato di euro 38.000,00 e un versamento integrativo polizza di euro 30.000,00.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla controparte. Deduceva, da una parte, che il denaro confluito sul conto corrente cointestato oggetto del giudizio era di proprietà di entrambi i coniugi, in quanto la signora aveva collaborato nel corso degli anni nell'attività lavorativa del marito, senza mai percepire una formale retribuzione, in virtù di un accordo tra i coniugi in forza del quale la moglie avrebbe potuto utilizzare il denaro comune versato su detto conto.
D'altra parte, la convenuta eccepiva in compensazione crediti di importo superiore alle somme di cui l'attore chiedeva la restituzione;
rappresentava, difatti, di essere stata inquadrata come coadiutore d'impresa nell'attività del marito dal 01.04.2019 al 30.11.2020, con una retribuzione complessiva di euro 18.574,42, nei fatti mai corrisposta;
deduceva, inoltre, che i coniugi avevano altri due conti cointestati, dai quali il marito aveva arbitrariamente prelevato somme pari ad euro 15.000,00 e
19.000,00 circa, che avrebbe pertanto dovuto restituire.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda formulata dalla parte attrice merita accoglimento. Occorre innanzitutto evidenziare che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11375/2019). Pertanto, se da una parte la cointestazione tra marito e moglie del conto corrente n. 33349697 acceso dal presso consente di presumere che i coniugi siano Pt_1 CP_2
titolari, per il 50% ciascuno, delle somme versate sul conto stesso, ritiene questo Giudice che tale presunzione risulti superata nel caso di specie. Il ha Pt_1
dedotto infatti di essere stato l'unico tra i coniugi ad aver svolto, nel corso della vita matrimoniale, attività lavorativa, rappresentando pertanto che tutte le somme versate sul conto sono necessariamente di derivazione dall'attività lavorativa del marito. Tale circostanza, che consente il superamento della presunzione laddove corroborata dagli elementi di causa, non è stata contestata dalla parte convenuta, la quale ha riferito di non avere mai svolto attività lavorativa regolarizzata, subordinata o non, se non a far data dalla separazione tra le parti;
né la signora ha fornito elementi contrari deducendo la diversa provenienza delle somme. La sig.ra ha infatti riferito di avere da sempre solo collaborato nell'attività svolta CP_1
dal marito, tenendo la contabilità per il medesimo e occupandosi di svariate incombenze;
tale circostanza, in assenza di una autonoma qualificazione giuridica dell'attività svolta, non può valere per ciò stesso ad estendere alla signora la titolarità dei proventi di detta attività. Dagli atti di causa non si evince la prova dell'accordo intervenuto tea le parti in virtù del quale, a fronte dell'attività di collaborazione prestata nell'attività lavorativa del marito, la moglie avrebbe potuto,
a seguito della separazione, utilizzare per proprio conto e nel proprio esclusivo interesse le somme depositate sul conto cointestato.
Pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi sufficientemente provato che le somme versate sul conto corrente in oggetto appartenessero esclusivamente al sig. Quanto appena dedotto risulta, peraltro, ulteriormente corroborato dal Pt_1
fatto che, a seguito dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, il marito le versasse mensilmente l'importo di euro 700,00 o di euro 350,00 a titolo di mantenimento in suo favore;
circostanza che lascia dedurre che le somme versate sul conto corrente, invece, non fossero né di pertinenza della moglie, né a sua disposizione,
Parimenti provati in atti risultano i prelievi effettuati dalla parte convenuta, dei quali risulta prova documentale (Cfr. estratti conto depositati) e che la sig.ra CP_1
non ha negato di avere effettuato. è pertanto tenuta alla restituzione Controparte_1
della somma di euro 38.000,00, prelevati con assegno vidimato in data 02.04.2021
(n. 0657308589), e della somma di euro 30.000,00, distratti dal conto corrente tramite versamento integrativo polizza effettuato nella medesima data, per un totale di euro 68.000,00. Tenendo in debita considerazione il costante indirizzo giurisprudenziale per cui le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art.
143 c.c. -che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato-, non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cass. n. 28772/23), appare opportuno precisare che nel caso che ci occupa non è applicabile detto principio. Dal momento, difatti, che la parte convenuta non ha motivato le ragioni dei prelievi effettuati né quale utilizzo abbia fatto delle somme in oggetto, non è possibile affermare che gli importi indicati siano stati impiegati per far fronte ad esigenze familiari;
tanto più se si ha riguardo al dato temporale, posto che i prelievi sono stati effettuati mentre era già in corso una separazione di fatto tra i coniugi, essendo elemento pacifico tra le parti quello che individua nel mese di febbraio 2020 l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
Deve a questo punto essere esaminata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta. Sul punto, occorre preliminarmente avere riguardo al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. Sez. U, n.
23225/2016).
Ebbene, nel caso in esame, la signora ha dedotto innanzitutto l'esistenza di crediti nei confronti del marito rappresentando che il medesimo avrebbe indebitamente prelevato importi di circa 15.000,00 e 19.000,00 euro da, rispettivamente, un conto corrente acceso presso Unicredit (n. 000400121001) e un conto titoli acceso anch'esso presso Unicredit, entrambi cointestati ai coniugi. Tali crediti sono tuttavia contestati dalla controparte e non possono essere oggetto di verifica da parte di questo giudice, in quanto l'accertamento circa la titolarità delle somme depositate sui conti correnti cointestati alla signora e, quindi, l'eventuale obbligatorietà della restituzione di parte delle medesime somme, non ha costituito oggetto di domanda riconvenzionale. Lo stesso dicasi per i crediti, anch'essi opposti in compensazione, aventi ad oggetto le somme a cui la signora ritiene di avere diritto in virtù dell'attività lavorativa svolta presso il marito, non quantificate dalla convenuta. Trattasi di crediti che non possiedono i requisiti di certezza, prima ancora che di liquidità e di esigibilità, dal momento che il riconoscimento degli stessi dovrebbe essere oggetto di autonomo giudizio. Posto che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa (Cfr. Cass.,
Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20904), laddove la signora volesse far valere una diversa qualificazione giuridica della collaborazione prestata nell'attività del marito, dovrebbe fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo- organizzativo altrui e l'onerosità, dinanzi all'autorità competente.
L'unico credito opposto in compensazione dalla parte convenuta che possiede i requisiti a tal fine richiesti dalla legge, pertanto, risulta essere quello relativo alla contribuzione spettante alla signora a titolo di compenso per l'attività lavorativa regolarmente svolta. Ed invero risulta dalla documentazione depositata in atti e, segnatamente, dagli estratti contributivi INPS relativi alla sig.ra che la CP_1
medesima è stata inquadrata dal marito come coadiutore di impresa dal 01.04.2019 al 30.11.2020, periodo lavorativo per il quale le sarebbe spettata una retribuzione complessiva di 18.574,42. La parte attrice, la quale ha ammesso in sede di interrogatorio formale di non aver corrisposto dette somme, si è limitata a contestare l'esistenza del rapporto di lavoro riferendo che si trattava di un fatto simulato, senza tuttavia spiegare apposita domanda al fine di far valere la simulazione del suddetto contratto di lavoro. Pertanto, tenuto conto che il credito risulta, da prova documentale versata in atti, certo sia nell'an che nel quantum, deve essere parzialmente dichiarata la compensazione eccepita dalla parte convenuta, nella misura di euro 18.574,42.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante la sussistenza del credito di euro
68.000,00 vantato dalla parte attrice nei confronti della moglie, da dichiararsi estinto nella misura di euro 18.574,42, dovrà restituire a Controparte_1 [...]
la somma complessiva di euro 49.425,58, oltre interessi dalla domanda in Pt_1
data 21.10.2021 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione); La soccombenza della parte resistente con riguardo alla domanda di restituzione, unitamente alla parziale soccombenza dell'attore in merito all'eccezione di compensazione formulata dalla controparte, giustifica la condanna di CP_1
al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
49.425,58, oltre interessi dalla domanda (21.10.2021);
-Dichiara l'estinzione per compensazione del credito vantato da Parte_1
nei confronti di nella misura di euro 18.574,42 a titolo di Controparte_1
retribuzione non corrisposta;
- Condanna al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida nella somma pari ad euro 1600,00, oltre Iva e CNF. Parte_1
Così deciso in Roma, in data 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Vittoria
Caprara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16496/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1960, con il patrocinio dell'avv. CARSANA MARIA e con elezione di domicilio in VIA CICERONE,49 00193 ROMA ITALIA, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/07/1962, con il patrocinio dell'avv. RUBINETTI ANTONIO e con elezione di domicilio in VIA DELLA MAGLIANA 179 00146 ROMA, presso il difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: restituzione somme
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire condannare alla restituzione Controparte_1
delle somme da lei indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato alle parti.
Deduceva l'attore che in data 14.09.2002 aveva provveduto ad aprire, presso
[...]
, il rapporto di conto corrente n. 33349697, cointestandolo con firma CP_2
disgiunta alla moglie al fine di consentirle, per ragioni di Controparte_1
praticità, di operare su detto conto corrente;
che per tutta la durata del matrimonio la moglie non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto il conto corrente di cui sopra era stato alimentato, negli anni, esclusivamente dai redditi del marito;
che in data 14.02.2020, a causa dell'inasprimento dei rapporti tra i coniugi, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale, depositando quindi un ricorso per separazione giudiziale in data 05.06.2021. Riferiva, infine, che nel mese di ottobre 2021 era venuto a conoscenza che la sig.ra aveva prelevato, in data CP_1
02.04.2021, la somma complessiva di euro 68.000,00 dal conto corrente cointestato, effettuando un prelievo per assegno vidimato di euro 38.000,00 e un versamento integrativo polizza di euro 30.000,00.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla controparte. Deduceva, da una parte, che il denaro confluito sul conto corrente cointestato oggetto del giudizio era di proprietà di entrambi i coniugi, in quanto la signora aveva collaborato nel corso degli anni nell'attività lavorativa del marito, senza mai percepire una formale retribuzione, in virtù di un accordo tra i coniugi in forza del quale la moglie avrebbe potuto utilizzare il denaro comune versato su detto conto.
D'altra parte, la convenuta eccepiva in compensazione crediti di importo superiore alle somme di cui l'attore chiedeva la restituzione;
rappresentava, difatti, di essere stata inquadrata come coadiutore d'impresa nell'attività del marito dal 01.04.2019 al 30.11.2020, con una retribuzione complessiva di euro 18.574,42, nei fatti mai corrisposta;
deduceva, inoltre, che i coniugi avevano altri due conti cointestati, dai quali il marito aveva arbitrariamente prelevato somme pari ad euro 15.000,00 e
19.000,00 circa, che avrebbe pertanto dovuto restituire.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda formulata dalla parte attrice merita accoglimento. Occorre innanzitutto evidenziare che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11375/2019). Pertanto, se da una parte la cointestazione tra marito e moglie del conto corrente n. 33349697 acceso dal presso consente di presumere che i coniugi siano Pt_1 CP_2
titolari, per il 50% ciascuno, delle somme versate sul conto stesso, ritiene questo Giudice che tale presunzione risulti superata nel caso di specie. Il ha Pt_1
dedotto infatti di essere stato l'unico tra i coniugi ad aver svolto, nel corso della vita matrimoniale, attività lavorativa, rappresentando pertanto che tutte le somme versate sul conto sono necessariamente di derivazione dall'attività lavorativa del marito. Tale circostanza, che consente il superamento della presunzione laddove corroborata dagli elementi di causa, non è stata contestata dalla parte convenuta, la quale ha riferito di non avere mai svolto attività lavorativa regolarizzata, subordinata o non, se non a far data dalla separazione tra le parti;
né la signora ha fornito elementi contrari deducendo la diversa provenienza delle somme. La sig.ra ha infatti riferito di avere da sempre solo collaborato nell'attività svolta CP_1
dal marito, tenendo la contabilità per il medesimo e occupandosi di svariate incombenze;
tale circostanza, in assenza di una autonoma qualificazione giuridica dell'attività svolta, non può valere per ciò stesso ad estendere alla signora la titolarità dei proventi di detta attività. Dagli atti di causa non si evince la prova dell'accordo intervenuto tea le parti in virtù del quale, a fronte dell'attività di collaborazione prestata nell'attività lavorativa del marito, la moglie avrebbe potuto,
a seguito della separazione, utilizzare per proprio conto e nel proprio esclusivo interesse le somme depositate sul conto cointestato.
Pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi sufficientemente provato che le somme versate sul conto corrente in oggetto appartenessero esclusivamente al sig. Quanto appena dedotto risulta, peraltro, ulteriormente corroborato dal Pt_1
fatto che, a seguito dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, il marito le versasse mensilmente l'importo di euro 700,00 o di euro 350,00 a titolo di mantenimento in suo favore;
circostanza che lascia dedurre che le somme versate sul conto corrente, invece, non fossero né di pertinenza della moglie, né a sua disposizione,
Parimenti provati in atti risultano i prelievi effettuati dalla parte convenuta, dei quali risulta prova documentale (Cfr. estratti conto depositati) e che la sig.ra CP_1
non ha negato di avere effettuato. è pertanto tenuta alla restituzione Controparte_1
della somma di euro 38.000,00, prelevati con assegno vidimato in data 02.04.2021
(n. 0657308589), e della somma di euro 30.000,00, distratti dal conto corrente tramite versamento integrativo polizza effettuato nella medesima data, per un totale di euro 68.000,00. Tenendo in debita considerazione il costante indirizzo giurisprudenziale per cui le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art.
143 c.c. -che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato-, non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cass. n. 28772/23), appare opportuno precisare che nel caso che ci occupa non è applicabile detto principio. Dal momento, difatti, che la parte convenuta non ha motivato le ragioni dei prelievi effettuati né quale utilizzo abbia fatto delle somme in oggetto, non è possibile affermare che gli importi indicati siano stati impiegati per far fronte ad esigenze familiari;
tanto più se si ha riguardo al dato temporale, posto che i prelievi sono stati effettuati mentre era già in corso una separazione di fatto tra i coniugi, essendo elemento pacifico tra le parti quello che individua nel mese di febbraio 2020 l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
Deve a questo punto essere esaminata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta. Sul punto, occorre preliminarmente avere riguardo al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. Sez. U, n.
23225/2016).
Ebbene, nel caso in esame, la signora ha dedotto innanzitutto l'esistenza di crediti nei confronti del marito rappresentando che il medesimo avrebbe indebitamente prelevato importi di circa 15.000,00 e 19.000,00 euro da, rispettivamente, un conto corrente acceso presso Unicredit (n. 000400121001) e un conto titoli acceso anch'esso presso Unicredit, entrambi cointestati ai coniugi. Tali crediti sono tuttavia contestati dalla controparte e non possono essere oggetto di verifica da parte di questo giudice, in quanto l'accertamento circa la titolarità delle somme depositate sui conti correnti cointestati alla signora e, quindi, l'eventuale obbligatorietà della restituzione di parte delle medesime somme, non ha costituito oggetto di domanda riconvenzionale. Lo stesso dicasi per i crediti, anch'essi opposti in compensazione, aventi ad oggetto le somme a cui la signora ritiene di avere diritto in virtù dell'attività lavorativa svolta presso il marito, non quantificate dalla convenuta. Trattasi di crediti che non possiedono i requisiti di certezza, prima ancora che di liquidità e di esigibilità, dal momento che il riconoscimento degli stessi dovrebbe essere oggetto di autonomo giudizio. Posto che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa (Cfr. Cass.,
Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20904), laddove la signora volesse far valere una diversa qualificazione giuridica della collaborazione prestata nell'attività del marito, dovrebbe fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo- organizzativo altrui e l'onerosità, dinanzi all'autorità competente.
L'unico credito opposto in compensazione dalla parte convenuta che possiede i requisiti a tal fine richiesti dalla legge, pertanto, risulta essere quello relativo alla contribuzione spettante alla signora a titolo di compenso per l'attività lavorativa regolarmente svolta. Ed invero risulta dalla documentazione depositata in atti e, segnatamente, dagli estratti contributivi INPS relativi alla sig.ra che la CP_1
medesima è stata inquadrata dal marito come coadiutore di impresa dal 01.04.2019 al 30.11.2020, periodo lavorativo per il quale le sarebbe spettata una retribuzione complessiva di 18.574,42. La parte attrice, la quale ha ammesso in sede di interrogatorio formale di non aver corrisposto dette somme, si è limitata a contestare l'esistenza del rapporto di lavoro riferendo che si trattava di un fatto simulato, senza tuttavia spiegare apposita domanda al fine di far valere la simulazione del suddetto contratto di lavoro. Pertanto, tenuto conto che il credito risulta, da prova documentale versata in atti, certo sia nell'an che nel quantum, deve essere parzialmente dichiarata la compensazione eccepita dalla parte convenuta, nella misura di euro 18.574,42.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante la sussistenza del credito di euro
68.000,00 vantato dalla parte attrice nei confronti della moglie, da dichiararsi estinto nella misura di euro 18.574,42, dovrà restituire a Controparte_1 [...]
la somma complessiva di euro 49.425,58, oltre interessi dalla domanda in Pt_1
data 21.10.2021 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione); La soccombenza della parte resistente con riguardo alla domanda di restituzione, unitamente alla parziale soccombenza dell'attore in merito all'eccezione di compensazione formulata dalla controparte, giustifica la condanna di CP_1
al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
49.425,58, oltre interessi dalla domanda (21.10.2021);
-Dichiara l'estinzione per compensazione del credito vantato da Parte_1
nei confronti di nella misura di euro 18.574,42 a titolo di Controparte_1
retribuzione non corrisposta;
- Condanna al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida nella somma pari ad euro 1600,00, oltre Iva e CNF. Parte_1
Così deciso in Roma, in data 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara