Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 854/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio in modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 854/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, n.
1052/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria fallimentare ex art. 67 della legge fallimentare e vertente tra:
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Vigne n. 7, codice fiscale , rappresentato difeso dall'avv. Nicola C.F._1
Pignatelli del foro di Trani, come da procura alle liti allegata all'atto di appello, presso il cui studio professionale, sito in Barletta, alla via Isidoro Alvisi n. 3, è domiciliato per elezione, con numero di telefax 0883.957785 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Emai_1 Email_2
Appellante
1
(codice fiscale e P. I.v.a. Controparte_1
), in persona del Curatore, dott. , rappresentata e difesa, P.IVA_1 Persona_1 come da procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta autorizzazione del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Castrovillari del 22/9/2022, dall'avv. Francesco Capolupo, con indirizzo di posta elettronica certificata: e con domicilio eletto in Cosenza, alla Email_3 via Medaglie d'oro n. 106, presso lo studio professionale dell'avv. Capolupo.
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “In via preliminare- Controparte_2 cautelare si insiste nella richiesta già formulata di sospensione – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. – dell'efficacia esecutiva del provvedimento qui impugnato, sia nella parte relativa alla “condanna di merito” e sia in quella discendente, relativa alle spese processuali. In via istruttoria A) Ammettersi la prova per testi articolata nella Memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., depositata in I grado l'8/06/2020 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in I grado. Nel merito: 1) Accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza n° 1234/2021 del Tribunale di Castrovillari, la natura di “cessione in garanzia” del contratto di cessione di credito stipulato il 06.08.2015 e, per l'effetto, ritenere il medesimo sussumibile sotto la previsione dell'art. 67, comma II,
L.F., con conseguente irrevocabilità dello stesso per carenza/mancato rispetto del presupposto temporale semestrale e comunque per difetto di prova in ordine agli assunti difensivi avversi. 2) Sempre sulla base di quanto dedotto nell'atto di impugnazione, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'irrevocabilità del pagamento effettuato in favore dell'odierno appellante. 3) In subordine, accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, la sussistenza e l'applicabilità al caso de quo della ipotesi di
“esenzione dall'azione revocatoria” prevista dall'art. 67, comma III, lett. f), L.F., e la
2 conseguente irrevocabilità – sotto il profilo di diritto sostanziale fallimentare, ma anche, ove occorrer debba, codicistico ordinario – del negozio di cessione nonché del pagamento ricevuto dall'avv. 4) In ulteriore subordine, voler – previa PT delibazione di non manifesta infondatezza e sospensione del procedimento – sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma III, lett. f), L.F., per contrasto con gli artt. 3, 24, 35 e 41 della Carta Costituzionale (o di quegli altri parametri costituzionali l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere ulteriormente rilevanti nel caso concreto), nella parte in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere impossibile una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso auspicato e richiesto nel Punto 3) dell'atto di impugnazione. 5) Condannare, per l'effetto, la Curatela appellata al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da riconoscersi e distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, antistatario. 6)
(subordinatamente) Disporre la compensazione totale delle spese del doppio grado di giudizio, secondo quanto esplicitato nelle deduzioni relative alla parte della sentenza relativa alle spese”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Castrovillari
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 13.3.2019 ed il 15.3.2019, la
[...]
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Controparte_1 Controparte_1
Castrovillari, la e al fine di ottenere;
a) la Parte_2 Parte_1 dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 67, comma 1°, n. 2 del r.d. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare) ovvero, in subordine, la revoca ex artt. 66 della legge fallimentare e 2901 c.c., del contratto di cessione del credito dell'importo di euro 100.000 del 6.8.2015, intercorso tra la e l'avv. Controparte_1
nonché il conseguente pagamento del debito del 29.3.2016 in Parte_1 favore del b) la condanna di convenuti a versare alla Curatela del fallimento PT
l'importo di euro 100.000, oltre accessori di legge.
A fondamento della domanda, la Curatela del fallimento, dopo aver premesso che il
Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 28.6.2016, aveva dichiarato il fallimento della e che, con contratto di compravendita del 20.3.2014, aveva Controparte_1
3 venduto un immobile alla , al prezzo di euro 250.000, ha affermato Parte_2 che: a) la aveva versato la somma di euro 100.000 all'avv. Parte_2 [...]
a seguito del suddetto contratto di cessione del credito del 6.8.2015, Parte_1 concluso dalla (quale cedente) ed dal suddetto avvocato (quale Controparte_1 cessionario); b) tale cessione del credito, avente funzione solutoria, costituiva una anomala modalità di pagamento ed era avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, allorché sussisteva lo stato di insolvenza della società cedente, peraltro, noto ai contraenti.
Si è costituita in giudizio la , tramite apposita comparsa, eccependo Parte_2
l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, nonché la mancata conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza della società cedente. Ha proposto, inoltre, in subordine, domanda riconvenzionale nei confronti del chiedendo, in caso di PT accoglimento della domanda principale nei suoi confronti, che il suddetto convenuto venisse condannato alla restituzione della somma di euro 100.000, oltre ai accessori di legge, percepita in virtù della cessione del credito.
Si è costituito nel giudizio davanti al Tribunale, anche, Parte_1 contestando il fondamento della domanda nei suoi confronti, poiché: a) erroneamente proposta ai sensi dell'art. 67, comma 1°, n. 2, della legge fallimentare, anziché del comma 2° del citato art. 67; b) non era possibile revocare il pagamento, potendosi revocare, piuttosto, il negozio di cessione del credito;
c) in ogni caso, era applicabile l'esenzione dalla revocatoria del pagamento in questione, in applicazione dell'art. 67, comma 3°, lett. f), della legge fallimentare.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e nell'esame dei testimoni indicati dalla società , la causa è stata trattenuta in decisione Parte_2 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.7.2021, fatti salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(cfr. gli atti del giudizio di primo grado).
2. La sentenza del Tribunale di Castrovillari all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Castrovillari ha definito il giudizio di primo grado con sentenza n.
1234/2021, emessa il 24.11.2021 e pubblicata il 26.11.2021, così provvedendo: a) in
4 accoglimento della domanda della Curatela del fallimento ex art. 67, comma 1°, n. 2 della legge fallimentare, ha dichiarato l'inefficacia del contratto di cessione del credito del 6.8.2015, intercorso tra la e l'avv. con Controparte_1 Parte_1 conseguente condanna del alla restituzione in favore del fallimento dell'importo PT di euro 100.000, oltre interessi legali calcolati dalla domanda;
b) ha condannato il PT al pagamento delle spese processuali nei confronti della Curatela del fallimento, salva la loro distrazione in favore dell'Erario, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
c) ha compensato le spese di lite nei rapporti processuali tra il fallimento e la società . Parte_2
In particolare, il Tribunale ha: I) qualificato il contratto di cessione del credito del
6.8.2015, intercorso tra la e l'avv. ed avente Controparte_1 Parte_1 ad oggetto il credito vantato dalla suddetta società cedente nei confronti della Parte_2
, contrariamente all'assunto del come negozio di cessione con funzione
[...] PT solutoria e non di garanzia, con conseguente applicabilità dell'art. 67, comma primo, n.
2, della legge fallimentare;
II) ritenuto cessione del credito una forma anomala di pagamento del debito della nei confronti del come tale, Controparte_1 PT suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2, della legge fallimentare;
III) ritenuto la mancanza dei presupposti per applicare l'esenzione dalla revocatoria in questione, di cui all'art. 67, comma terzo, lett. f), della legge fallimentare, dato che il credito dell'avvocato non era configurabile come derivante da PT prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o altri collaboratori della società fallita;
IV) rilevato il difetto di legittimazione passiva della “ , quale debitore ceduto;
Parte_2
V) regolato le spese di lite, nei rapporti processuali tra la Curatela del fallimento e il secondo il criterio della soccombenza, compensando, invece, quelle concernenti PT
i rapporti processuali con la , vista “la novità e la opinabilità della Parte_2 questione esaminata” (cfr. la sentenza del Tribunale di Castrovillari).
3. Il giudizio di appello
Avverso tale decisione ha proposto appello tramite atto di Parte_1 citazione notificato alla , lamentando, in Controparte_1 sintesi (v., più diffusamente, infra, la parte dedicata alla motivazione della sentenza): I)
l'errata qualificazione del contratto di cessione del credito del 6.8.2015, intercorso tra la
5 e l'avv. come negozio di cessione con Controparte_1 Parte_1 funzione solutoria, anziché a scopo di garanzia;
II) l'erronea esclusione dei presupposti dell'esenzione dalla revocatoria in questione, di cui all'art. 67, comma terzo, lett. f), della legge fallimentare, dato che la disposizione suddetta era applicabile ai crediti dei professionisti e, segnatamente, a quello dell'avvocato in subordine, l'illegittimità PT costituzionale della norma, ove diversamente interpretata;
IV) l'ingiusta condanna alle spese, da addebitare, piuttosto, alla Curatela del fallimento o, in subordine, da compensare tra le parti, alla luce della particolarità delle questioni di diritto trattate. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto, chiedendo, anche, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. e reiterando le istanze istruttorie di cui alla memoria presentato nel giudizio di primo grado, ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.
Si è costituita nel giudizio di appello, tramite apposita comparsa, la Curatela del fallimento della , eccependo la mancata instaurazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti della che era stata parte nel giudizio di Parte_2 primo grado e, quanto al merito, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. Ha ribadito, nella sostanza, le difese del giudizio di primo grado ed ha sostenuto la correttezza della decisione del Tribunale, in quanto il contratto di cessione del credito, oggetto di causa, aveva chiara finalità di adempimento dell'obbligazione e nessuna funzione di garanzia e, sotto diverso profilo, non trovava applicazione l'esenzione dalla revocatoria, di cui all'art. 67, comma 3°, lett. f) della legge fallimentare, dei pagamenti effettuati in favore dei professionisti. Ha concluso, quindi, come sopra indicato.
Con ordinanza del 27.10.2022, la Corte ha rigettato, per difetto dei presupposti di legge,
l'istanza dell'appellante di inibitoria della sentenza impugnata, così come le istanze istruttorie, ritenute non rilevanti ai fini della decisione.
Quindi, all'esito della presentazione delle note di trattazione scritta delle parti, con cui è stata sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica, ribadendo e precisando le rispettive difese.
6 Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello e l'esame delle istanze istruttorie di parte appellante
Preliminarmente, è opportuno chiarire che, tenuto conto della decisione del Tribunale e dei motivi di impugnazione, il presente giudizio di appello concerne: a) le istanze istruttorie di parte appellante, rigettate dalla Corte di Appello e riproposte nel precisare le conclusioni;
b) la qualificazione giuridica del contratto di cessione del credito del
6.8.2015, intercorso tra la e l'avv. come Controparte_1 Parte_1 negozio di cessione con funzione solutoria (come ritenuto dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante) ovvero con scopo di garanzia, nonché la conseguente questione circa l'applicabilità o meno alla fattispecie in esame dell'art. 67, comma primo, n. 2, della legge fallimentare;
c) la sussistenza o meno dei presupposti per applicare l'esenzione dalla revocatoria in questione, di cui all'art. 67, comma terzo, lett. f), della legge fallimentare (esclusa dal tribunale con decisione censurata dall'appellante); c) subordinatamente, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta
(sollevata dall'appellante); d) la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nei rapporti processuali tra la e l'avv. Controparte_1 [...]
essendo stata contestata da quest'ultimo la condanna nei suoi confronti al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore della . Controparte_1
Non è oggetto del giudizio d'appello - dovendosi, sul punto, in assenza di impugnazione, ritenere passata in giudicato la sentenza del Tribunale - il difetto di legittimazione passiva della società (circostanza che rende superfluo estendere il Parte_2 contraddittorio nei suoi confronti) e la pronuncia di compensazione delle spese di lite in relazione ai rapporti processuali concernenti la suddetta società.
Non è stata specificamente censurata, inoltre, né la qualificazione da parte del Tribunale della cessione del credito come mezzo anomalo di pagamento del credito vantato dal cessionario né la conoscenza dello stato di insolvenza della da parte Controparte_1 del PT
Le istanze istruttorie reiterate dall'appellante devono essere disattese, in quanto superflue ai fini della decisione, sia perché, in buona parte, comprovate dalla documentazione prodotta, sia perché, comunque, aventi ad oggetto circostanze irrilevanti, risultando
7 decisiva, piuttosto, la circostanza della funzione solutoria e non di garanzia della cessione del credito intercorsa tra la ed il (v. infra, l'esame del merito). Controparte_1 PT
2. Il merito
2.1. L'applicazione dell'art. 67, comma I, n. 2, della legge fallimentare
Come accennato, con un primo motivo di appello, censura la Parte_1 sentenza del Tribunale, in ordine all'errata qualificazione del contratto di cessione del credito del 6.8.2015, intercorso tra la e l'avv. Controparte_1 Parte_1
come negozio di cessione con funzione solutoria, anziché come cessione a scopo
[...] di garanzia, rilevando, in sintesi, che una corretta applicazione delle regole sulla interpretazione del contratto avrebbe dovuto indure il primo giudice a ritenere lo scopo della cessione, non già nella estinzione dell'obbligazione della società cedente nei confronti del cessionario, ma nel garantire il credito vantato da quest'ultimo, con la conseguenza che sarebbe stato applicabile l'art. 67, comma 2°, della legge fallimentare
(in virtù del quale, tuttavia, il negozio giuridico di cessione non era più revocabile a causa del decorso del termine semestrale di legge), anziché, come ritenuto, invece, dal
Tribunale, l'art. 67, comma I, n. 2, della legge fallimentare.
Il motivo è infondato, risultando del tutto condivisibili le valutazioni e le considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, salve le precisazioni seguenti.
Al fine di evidenziare la sua funzione di estinzione dell'obbligazione, conviene illustrare il contenuto del contratto di cessione del credito del 6.8.2015, intercorso tra la
[...]
e l'avv. CP_1 Parte_1
Le parti, innanzi tutto, hanno premesso che: a) l'avv. aveva svolto una serie di PT attività professionali in favore della , in ragione delle quali rivendicava Controparte_1 un credito di euro 350.000,00; b) il suddetto professionista aveva richiesto il pagamento di un acconto dell'importo di euro 150.000,00; c) la società suddetta intendeva, “per il momento”, soddisfare la richiesta dell'avv. nella misura di euro 100.000,00; d) la PT
, inoltre, vantava un credito di pari importo (euro 100.000,0) nei Controparte_1 confronti della , con scadenza nel marzo del 2016; e) tale somma Parte_2 doveva essere versata dalla società entro il 20.3.2016. Parte_2
8 Sulla base di queste premesse, le parti hanno convenuto che: I) la Controparte_1 cedeva al il suo credito nei confronti della , “definitivamente ed PT Parte_2 irrevocabilmente”; II) l'obbligazione di corrispondente importo della Controparte_1 si sarebbe estinto con il pagamento da parte della “ . Parte_2
Premesso questo, appare alquanto evidente che il contratto di cessione in questione avesse funzione solutoria e non di garanzia.
In primo luogo, tale funzione si evince dal richiamo alla estinzione dell'obbligazione della società cedente a seguito del pagamento del credito oggetto di cessione da parte della debitrice ceduta, nonché al fatto che era espressa intenzione della CP_1
soddisfare, con la cessione in questione, la richiesta dell'avv. di un acconto
[...] PT sul maggiore credito vantato (il verbo “soddisfare” indica, tanto nel linguaggio comune che in quello giuridico, il pagamento di un'obbligazione e non la costituzione di una garanzia).
In secondo luogo, l'avere indicato le modalità della cessione come definitive e irrevocabili contraddice l'ipotetica sua funzione di garanzia che, evidentemente, presuppone il ripristino in favore del cedente del credito ceduto, ove il cedente stesso adempia con mezzi propri l'obbligazione garantita.
Manca, poi, nell'accordo qualsiasi riferimento ad una ipotetica funzione di garanzia della cessione né essa si desume da altri elementi o comportamenti delle parti.
Inoltre, manca ogni pattuizione in ordine alla sorte del credito ceduto ove la società cedente avesse adempiuto autonomamente l'obbligazione ipoteticamente garantita dalla cessione, ulteriore indice indiretto del fatto che le parti intendevano estinguere il rapporto obbligatorio con il pagamento da parte della società ceduta in favore dell'avv. PT ossia del cessionario.
Infine, anche la circostanza che l'avv. in prossimità della scadenza del termine PT per l'adempimento, abbia intimato soltanto alla “ , debitrice ceduta, e non Parte_2 anche alla (cedente), il pagamento del suo credito costituisce indice Controparte_1 del fatto che la cessione non avesse uno scopo di garanzia, ma che tale pagamento avesse, piuttosto, la finalità di estinguere l'obbligazione della cedente nei suoi confronti.
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha applicato la disposizione di cui all'art. 67, comma primo, n. 2 della legge fallimentare (“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: ….2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
9 pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”) e non quella di cui al comma 2° del medesimo art. 67 (“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”).
Come accennato, deve osservarsi, sotto diverso profilo, che la sentenza del Tribunale non
è stata censurata sia nella parte in cui ha ritenuto che l'adempimento della obbligazione mediante cessione del credito costituisce mezzo anormale di pagamento, peraltro, come affermato dalla costante giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. n. 23261/2014; n.
12736/2011; 9388/2011); sia nella parte in cui ha ritenuto la consapevolezza dell'avv. circa lo stato di insolvenza della . PT Controparte_1
2.2. L'esclusione dell'esenzione dalla revocatoria in questione, di cui all'art. 67, comma terzo, lett. f), della legge fallimentare
Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'erronea esclusione dell'esenzione PT dalla revocatoria in questione, di cui all'art. 67, comma terzo, lett. f), della legge fallimentare, dato che la disposizione suddetta, secondo l'appellante, era applicabile, anche, ai crediti dei professionisti.
In subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma, richiamando una pronuncia di merito che ha riconosciuto l'applicabilità della norma ai sindaci di una società, certamente, qualificabili come professionisti.
Anche questo motivo è infondato.
La disposizione invocata prevede che non siano soggetti all'azione revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.
E' stato chiarito in giurisprudenza che: a) la norma assicura una finalità sociale di tutela del lavoro, estendendo la tutela revocatoria, oltre che ai dipendenti, a tutti i titolari di rapporti di lavoro parasubordinato e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa, nell'intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli, ma con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di
10 lavoro in favore dell'impresa; b) tuttavia, il rapporto intercorrente tra il cliente e l'avvocato non può essere ricondotto in questo ambito, non essendo qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata e dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo;
c) ciò trova conferma nell'art. 67, comma 3, lett. g), l.f., che, nell'esentare da revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti solo in relazione all'accesso alle date procedure concorsuali, implicitamente presuppone la revocabilità dei pagamenti per compensi erogati dall'imprenditore (poi fallito) per servizi diversi (cfr., in questi termini, Cass., sez. I, n.
8900/2024; n. 13002/2019).
D'altra parte, un'applicazione analogica della norma è vietata, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, dal suo carattere eccezionale e, del resto, una interpretazione estensiva non è compatibile con la lettera della disposizione e con la ratio di cui si è detto e, comunque, confliggerebbe con l'esigenza di garantire il principio generale della par condicio creditorum.
Né, sotto altro profilo, la disposizione citata è sospetta di illegittimità costituzionale, nella parte in cui esclude i pagamento in favore dei suddetti professionisti e, segnatamente, degli avvocati dall'esenzione di cui si tratta, essendo evidente la diversità della loro condizione rispetto a quella dei lavoratori subordinati, parasubordinati o, comunque, inseriti stabilmente nell'organizzazione dell'impresa (cfr., sul punto, la citata
Cass., sez. I, n. n. 13002/2019 e la giurisprudenza nella stessa richiamata, la quale ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, anche in relazione alla revocabilità dei pagamento dei compensi ed i versamenti a titolo di fondo spese eseguiti dal debitore, poi fallito, in favore del proprio difensore nel procedimento per la dichiarazione del fallimento).
2.3. Le spese del giudizio di primo grado
Con l'ultimo motivo di impugnazione, il lamenta l'ingiustizia della condanna al PT pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ritenendo che fossero da addebitare alla Curatela del fallimento in virtù della infondatezza della domanda nei suoi confronti o, in subordine, da compensare tra le parti “apprezzata la particolarità delle questioni in diritto trattate”.
11 Anche questo motivo è infondato.
Dispone, infatti, l'art. 91, comma 1°, c.p.c. che, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. Peraltro, ai sensi dell'art. 92, comma 2°, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Inoltre, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, la deroga alla regola della soccombenza è consentita, anche, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame, non si ravvisano né soccombenza reciproca né assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né sono ravvisabili analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese di giudizio (è evidente l'insufficienza, a tal fine, del generico rilievo circa “la particolarità delle questioni in diritto trattate”).
3. Le spese del giudizio di appello e l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 a € 260.000,00), ridotti della metà, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni esaminate.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,00 (euro 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.). Tuttavia, il pagamento deve avvenire nei confronti dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002, dato che la Curatela del fallimento deve ritenersi ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 144 del d.p.r. citato, posto che è stata attestata la mancanza di appositi fondi (cfr. l'attestazione del giudice delegato ai fallimenti del 22.9.2022).
12 Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari n. 1234/2021, del 24.11.2021, pubblicata il 26.11.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello nei Parte_1 confronti della Curatela del fallimento della , liquidandole in Parte_3 complessivi euro 7.160,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato, ai sensi degli artt. 133 e 144 del d.p.r.
n. 115/2002.
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 dell'obbligo dei reclamanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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