Articolo 3 della Legge 6 marzo 1957, n. 68
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2 aprile 1957
Art. 3.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di chiunque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al 31 dicembre 1958.
Entrata in vigore il 2 aprile 1957