Art. 3.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di chiunque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al 31 dicembre 1958.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di chiunque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al 31 dicembre 1958.