Art. 22. Controllo delle comunicazioni 1. L'Ente ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Articolo 22 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
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Articolo 22 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
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27 aprile 1991
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