Articolo 22 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 21Articolo 23
Versione
27 aprile 1991
Art. 22. Controllo delle comunicazioni 1. L'Ente ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991