TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/11/2024, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
2651/2021
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2651/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesi dall'avv. Rocco Parte_1
attore
e
, rappr. e difeso dall'avv. Scala CP_1
Antonio, , , , , , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 CP_7
, , , e nonché , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
e nonché , e , CP_14 CP_15 CP_16 CP_5 Controparte_17
nella qualità di eredi di , rappr. e difesi dall'avv. Caccavale Persona_1
convenuto
Controparte_18
convenuto (contumace)
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione 1 , in qualità di avente causa di , è creditrice, per Parte_1 Persona_2
l'importo di ca € 30mila in virtù di n.2 assegni bancari (su cui è stato emesso un decreto ingiuntivo 1859/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2020) nei confronti di , che impugna l'atto di disposizione Controparte_18
compiuto da quest'ultima in favore di in data 26 febbraio 2019 avente CP_1
ad oggetto la compravendita della quota dell'immobile ubicato in Torre del Greco, contrada Mortelle, viale Europa n.5, avvenuta a mezzo del notaio (NCEU fg. Per_3
31, part. 1465/26), con annesso lastrico solare NCEU fg. 31, part. 1465/54 e cantina
(NCEU fg. 31, part. 1465/39), bene oggetto di comproprietà (per 1/48), in quanto atto lesivo della garanzia patrimoniale generica, citando in giudizio tutti i com - proprietari,
Si costituiscono tanto , avente causa perchè acquirente del cespite, CP_1
quanto gli eredi di che, a vario titolo, eccepiscono Persona_1
l'infondatezza della domanda soprattutto sotto il profilo della pregressa estraneità di ai rapporti con la parte venditrice (giammai avvinto da relazioni di CP_1
parentela con il creditore, al pari degli altri com – proprietari, e mai a conoscenza delle difficoltà economiche del proprio dante - causa) e la regolarità della compravendita avvenuta al prezzo effettivo di mercato (con pagamento del prezzo contestuale), non senza tacere del valore irrisorio del bene compravenduto di cui Controparte_18
era titolare pro quota nella misura pari a 4/192 (atteso il ricavato pari a
[...]
ca € 1,8mila, anche se parrebbe ammontare a € 3.645,00) chiedendo, nelle conclusioni, la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
In via istruttoria, emessa ordinanza di rigetto di ogni prova orale quanto ammissiva quella estimativa del cespite a mezzo di CTU nella persona dell'ing. per la Per_4
verifica del valore d congruità del bene, al momento del trasferimento, il quale nel proprio elaborato ha concluso per un importo pari a ca € 177mila, evidentemente congruo con il prezzo di acquisto effettivamente pattuito in € 175mila.
2 Sempre in via istruttoria, , insistentemente, ha chiesto ammettersi Parte_1
prova per testi, ripetutamente rigettata stante la superfluità dei capitoli di prova e la genericità, in particolare, dell'ultimo, vertente sulla conoscenza da parte di
[...]
dello stato di difficoltà di , propria dante - causa, CP_1 Controparte_18
senza alcuna specificazione circa la collocazione cronologica di siffatta consapevolezza (se contestuale all'atto di disposizione contestuale o meno) stante la rilevanza del requisito soggettivo da valutarsi, tuttavia, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole (e non successivamente), e di tale capitolo di prova non può non rilevarsi anche il carattere fuorviante, non essendo bastevole la conoscenza del generico stato di difficoltà finanziaria del proprio dante causa bensì della specifica esposizione debitoria verso il creditore che agisce in revocatoria, per cui va ribadita la irrilevanza della prova orale, ripetutamente e correttamente negata nel corso del giudizio.
Circa, infine, la invocata interruzione del giudizio stante il decesso di _1
(se ben inteso nel 2020, anteriormente all'instaurazione del presente
[...]
giudizio), l'evento non spiega alcun effetto atteso che, tra le tante ragioni, il medesimo è stato dichiarato non dal procuratore che assiste la parte ed in ogni caso la costituzione degli eredi ha reso irrilevante ogni pronuncia sul punto.
All'udienza del 9 maggio 2024, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è manifestamente infondata.
agisce in revocatoria avverso l'atto di disposizione di cui agli atti Parte_1
causa contestato, tuttavia (eccedendo il mezzo rispetto allo scopo) nella sua integrità
(almeno tanto si legge nelle conclusioni dell'atto introduttivo ove si legge dichiararsi l'inefficacia della compravendita e giammai del trasferimento pro quota) anziché pro
3 quota (spettante al proprio debitore, nella misura pari a 1/48), come sarebbe stato legittimo attendersi, citando in giudizio tutti i com - proprietari, per cui è appena il caso di rilevare l'assenza di litisconsorzio necessario tra questi ma solo allorché si contesti l'alienazione della quota del proprio debitore, di talché ben osservano i com
– proprietari circa il difetto di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva del rapporto) stante l'assenza in capo a questi dello status di obbligato. Ciò sebbene nelle memorie istruttorie abbia inteso restringere la portata dell'azione Parte_1
alla sola quota del proprio debitore, affermando che la citazione in giudizio è avvenuta solamente per finalità informative (informazione che avrebbe potuto e dovuto essere resa anche in via stra – giudiziale, non occorrendo la citazione cui ha fatto seguito la doverosa costituzione nel giudizio con i correlati costi e l'espletamento di una attività di indagine giudiziaria in parte superflua).
Ciò posto, circostanza dirimente della vicenda è stata la stima deferita al CTU circa il valore effettivo dell'immobile se divergente o meno dal prezzo pattuito di compravendita, al fine di comprovare, a mezzo di questo importante elemento indiziario, la conoscenza in capo al terzo – acquirente ( ) del carattere CP_1
pregiudizievole dell'atto cui ha partecipato (cd partecipatio fraudis). E' noto, infatti, tra i requisiti soggettivi dell'azione revocatoria lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati in capo al disponente nonché, allorché l'atto impugnato sia a titolo oneroso, all'beneficiario (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori cfr, per il debitore, Cass. 11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass.
05/10430, Cass. 05/7104, Cass. 04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine,
4 Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass.
11/17327, Cass. 08/11577, Cass. 07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine
Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass.
19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass. 09/5359).
Prova, nel caso specifico, non raggiunta a causa di i) assenza di alcun vincolo parentale tra le parti del negozio giuridico contesto (venditore, pro quota, ed acquirente) ed è altrettanto noto come la circostanza soggettiva del vincolo parentale tra le parti negoziali del rapporto impugnato costituisca fattore fortemente indiziario dell'accordo fraudolento (in omaggio all'orientamento secondo cui “La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 2018/19449 e Cass. 08/13404 nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti,
5 pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” nonché, ancora, Trib.
Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”) che ii) la congruità del prezzo di acquisto rispetto al valore venale del bene in regime di libero mercato (cfr elaborato del CTU che, in fase di stima al medesimo deferita, ha escluso, in maniera netta, ogni contestazione, destituita di fondamento, circa la incongruità del prezzo di acquisto convenuto tra le parti rispetto all'intrinseco valore venale del cespite, certificando la regolarità della compravendita, almeno dal punta di vista dell'equilibrio dei valori in gioco). CTU contestata da
[...]
che stima, viceversa, un valore venale del cespite pari a € 192mila (in Parte_1
ragione della maggiore superficie non computata dall'ausiliario e della presenza di irregolarità urbanistiche), dato economico che, seppur per un momento condiviso, non muta, tuttavia, i termini del dibattito dovendosi attribuirsi rilevanza giuridica unicamente ad una divergenza manifesta tra corrispettivo pattuito e valore venale del
6 bene, occorrendo una grave sproporzione tra i due valori tali da far ritenere, senza alcun dubbio, la connivenza fraudolenta tra le parti;
divario suscettibile di essere stimato nella misura pari se non superiore a ¼ che costituisce il valore di riferimento che l'ordinamento altrove (cfr art. 1448 cc e art. 67 legge fallimentare) ritiene indiziario di grave patologia del negozio non giustificabile con l'andamento ordinario e fisiologico delle contrattazioni che ben conoscono transazioni commerciali a valori
(leggermente) divergenti rispetto al prezzo giusto di mercato già di per sé quest'ultimo insuscettibile di esprimersi in termini rigidi data la variabilità delle situazioni di mercato contingenti. E ciò senza nemmeno entrare nel merito delle contro – deduzioni rassegnate dal CTU che ha rilevato uno scostamento di appena 4 mq nella misurazione della superficie dell'immobile, comunque affetto da irregolarità urbanistiche che ne hanno diminuito il valore di mercato.
Gli stessi elementi acquisiti conducono alla declaratoria di infondatezza della domanda di simulazione, mai seriamente coltivata, in assenza di elementi indiziari
(prova ancora una volta per presunzioni) comprovanti l'accordo simulatorio
(evidentemente simulazione assoluta) intercorso tra le parti, non senza rilevare come agli atti risulta acquisito il pagamento integrale effettivo del prezzo della compravendita (fattore notoriamente rilevante ai fini indiziari) avendo CP_1
versato parte del prezzo a mezzo dei titoli menzionati nel rogito notarile ed in altra parte mediante mutuo contratto con per il quale versa, periodicamente CP_19
(cfr estratti – conto), le rate mensili di estinzione del debito.
Irrilevanti le argomentazioni in senso contrario spese da circa la Parte_1
conoscenza ed i rapporti amichevoli tra ed il parroco, intermediario CP_1
nell'acquisto nonché zio di , che alcun valore significativo Controparte_18
assume circa la conoscenza dello stato di indebitamento di quest'ultima, evidentemente soggetto di diritto diverso dal primo. Parimenti per l'altra circostanza, irrilevante perché generica, costituita dall'aver sempre vissuto nei CP_1
7 medesimi luoghi (Torre del Greco, circostanza negata dall'interessato che avrebbe sempre vissuto a Portici) ove la debitrice ha sempre esercitato la propria attività di impresa, come se la situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno costituisse (in centri urbani comunque non di modeste dimensioni, come potrebbe essere Torre del
Greco), sempre e comunque, fatto notorio ai consociati di quel luogo.
Sulla grave insufficienza della prova per testi articolata sul punto, generica ed inconferente, si richiama quanto detto nelle premesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, pari all'importo complessivo dei crediti azionati), in base al parametro di cui all'art. 5
(secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari, dunque, a € 7.616,00 oltre voci accessorie, da liquidarsi tanto in favore di quanto delle altre parti CP_1
processuali aventi la medesima posizione salvo, in quest'ultimo caso, l'aumento nella misura del 50% per aver il medesimo procuratore patrocinato per più parti (cfr art. 4 del regolamento tariffario), e tali importi vanno maggiorati nella ulteriore misura del
50% a titolo di lite temeraria ex art. 96 cpc stante la manifesta infondatezza dell'azione intrapresa in ogni sua parte.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna , attore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite liquidate in favore di nella misura CP_1
8 pari a € 11.424,00 oltre voci accessori, con attribuzione all'avv. Scala per dichiarato anticipo nonché € 17.136,00, oltre oneri accessori, con attribuzione all'avv. Caccavale, parimenti per dichiarato anticipo, a titolo di compenso professionale, e con accollo integrale del compenso liquidato al CTU.
Torre Annunziata, 5 novembre 2024
Il giudice dott. Amleto Pisapia
9
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2651/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesi dall'avv. Rocco Parte_1
attore
e
, rappr. e difeso dall'avv. Scala CP_1
Antonio, , , , , , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 CP_7
, , , e nonché , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
e nonché , e , CP_14 CP_15 CP_16 CP_5 Controparte_17
nella qualità di eredi di , rappr. e difesi dall'avv. Caccavale Persona_1
convenuto
Controparte_18
convenuto (contumace)
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione 1 , in qualità di avente causa di , è creditrice, per Parte_1 Persona_2
l'importo di ca € 30mila in virtù di n.2 assegni bancari (su cui è stato emesso un decreto ingiuntivo 1859/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2020) nei confronti di , che impugna l'atto di disposizione Controparte_18
compiuto da quest'ultima in favore di in data 26 febbraio 2019 avente CP_1
ad oggetto la compravendita della quota dell'immobile ubicato in Torre del Greco, contrada Mortelle, viale Europa n.5, avvenuta a mezzo del notaio (NCEU fg. Per_3
31, part. 1465/26), con annesso lastrico solare NCEU fg. 31, part. 1465/54 e cantina
(NCEU fg. 31, part. 1465/39), bene oggetto di comproprietà (per 1/48), in quanto atto lesivo della garanzia patrimoniale generica, citando in giudizio tutti i com - proprietari,
Si costituiscono tanto , avente causa perchè acquirente del cespite, CP_1
quanto gli eredi di che, a vario titolo, eccepiscono Persona_1
l'infondatezza della domanda soprattutto sotto il profilo della pregressa estraneità di ai rapporti con la parte venditrice (giammai avvinto da relazioni di CP_1
parentela con il creditore, al pari degli altri com – proprietari, e mai a conoscenza delle difficoltà economiche del proprio dante - causa) e la regolarità della compravendita avvenuta al prezzo effettivo di mercato (con pagamento del prezzo contestuale), non senza tacere del valore irrisorio del bene compravenduto di cui Controparte_18
era titolare pro quota nella misura pari a 4/192 (atteso il ricavato pari a
[...]
ca € 1,8mila, anche se parrebbe ammontare a € 3.645,00) chiedendo, nelle conclusioni, la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
In via istruttoria, emessa ordinanza di rigetto di ogni prova orale quanto ammissiva quella estimativa del cespite a mezzo di CTU nella persona dell'ing. per la Per_4
verifica del valore d congruità del bene, al momento del trasferimento, il quale nel proprio elaborato ha concluso per un importo pari a ca € 177mila, evidentemente congruo con il prezzo di acquisto effettivamente pattuito in € 175mila.
2 Sempre in via istruttoria, , insistentemente, ha chiesto ammettersi Parte_1
prova per testi, ripetutamente rigettata stante la superfluità dei capitoli di prova e la genericità, in particolare, dell'ultimo, vertente sulla conoscenza da parte di
[...]
dello stato di difficoltà di , propria dante - causa, CP_1 Controparte_18
senza alcuna specificazione circa la collocazione cronologica di siffatta consapevolezza (se contestuale all'atto di disposizione contestuale o meno) stante la rilevanza del requisito soggettivo da valutarsi, tuttavia, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole (e non successivamente), e di tale capitolo di prova non può non rilevarsi anche il carattere fuorviante, non essendo bastevole la conoscenza del generico stato di difficoltà finanziaria del proprio dante causa bensì della specifica esposizione debitoria verso il creditore che agisce in revocatoria, per cui va ribadita la irrilevanza della prova orale, ripetutamente e correttamente negata nel corso del giudizio.
Circa, infine, la invocata interruzione del giudizio stante il decesso di _1
(se ben inteso nel 2020, anteriormente all'instaurazione del presente
[...]
giudizio), l'evento non spiega alcun effetto atteso che, tra le tante ragioni, il medesimo è stato dichiarato non dal procuratore che assiste la parte ed in ogni caso la costituzione degli eredi ha reso irrilevante ogni pronuncia sul punto.
All'udienza del 9 maggio 2024, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è manifestamente infondata.
agisce in revocatoria avverso l'atto di disposizione di cui agli atti Parte_1
causa contestato, tuttavia (eccedendo il mezzo rispetto allo scopo) nella sua integrità
(almeno tanto si legge nelle conclusioni dell'atto introduttivo ove si legge dichiararsi l'inefficacia della compravendita e giammai del trasferimento pro quota) anziché pro
3 quota (spettante al proprio debitore, nella misura pari a 1/48), come sarebbe stato legittimo attendersi, citando in giudizio tutti i com - proprietari, per cui è appena il caso di rilevare l'assenza di litisconsorzio necessario tra questi ma solo allorché si contesti l'alienazione della quota del proprio debitore, di talché ben osservano i com
– proprietari circa il difetto di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva del rapporto) stante l'assenza in capo a questi dello status di obbligato. Ciò sebbene nelle memorie istruttorie abbia inteso restringere la portata dell'azione Parte_1
alla sola quota del proprio debitore, affermando che la citazione in giudizio è avvenuta solamente per finalità informative (informazione che avrebbe potuto e dovuto essere resa anche in via stra – giudiziale, non occorrendo la citazione cui ha fatto seguito la doverosa costituzione nel giudizio con i correlati costi e l'espletamento di una attività di indagine giudiziaria in parte superflua).
Ciò posto, circostanza dirimente della vicenda è stata la stima deferita al CTU circa il valore effettivo dell'immobile se divergente o meno dal prezzo pattuito di compravendita, al fine di comprovare, a mezzo di questo importante elemento indiziario, la conoscenza in capo al terzo – acquirente ( ) del carattere CP_1
pregiudizievole dell'atto cui ha partecipato (cd partecipatio fraudis). E' noto, infatti, tra i requisiti soggettivi dell'azione revocatoria lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati in capo al disponente nonché, allorché l'atto impugnato sia a titolo oneroso, all'beneficiario (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori cfr, per il debitore, Cass. 11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass.
05/10430, Cass. 05/7104, Cass. 04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine,
4 Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass.
11/17327, Cass. 08/11577, Cass. 07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine
Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass.
19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass. 09/5359).
Prova, nel caso specifico, non raggiunta a causa di i) assenza di alcun vincolo parentale tra le parti del negozio giuridico contesto (venditore, pro quota, ed acquirente) ed è altrettanto noto come la circostanza soggettiva del vincolo parentale tra le parti negoziali del rapporto impugnato costituisca fattore fortemente indiziario dell'accordo fraudolento (in omaggio all'orientamento secondo cui “La prova della
“participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 2018/19449 e Cass. 08/13404 nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti,
5 pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” nonché, ancora, Trib.
Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”) che ii) la congruità del prezzo di acquisto rispetto al valore venale del bene in regime di libero mercato (cfr elaborato del CTU che, in fase di stima al medesimo deferita, ha escluso, in maniera netta, ogni contestazione, destituita di fondamento, circa la incongruità del prezzo di acquisto convenuto tra le parti rispetto all'intrinseco valore venale del cespite, certificando la regolarità della compravendita, almeno dal punta di vista dell'equilibrio dei valori in gioco). CTU contestata da
[...]
che stima, viceversa, un valore venale del cespite pari a € 192mila (in Parte_1
ragione della maggiore superficie non computata dall'ausiliario e della presenza di irregolarità urbanistiche), dato economico che, seppur per un momento condiviso, non muta, tuttavia, i termini del dibattito dovendosi attribuirsi rilevanza giuridica unicamente ad una divergenza manifesta tra corrispettivo pattuito e valore venale del
6 bene, occorrendo una grave sproporzione tra i due valori tali da far ritenere, senza alcun dubbio, la connivenza fraudolenta tra le parti;
divario suscettibile di essere stimato nella misura pari se non superiore a ¼ che costituisce il valore di riferimento che l'ordinamento altrove (cfr art. 1448 cc e art. 67 legge fallimentare) ritiene indiziario di grave patologia del negozio non giustificabile con l'andamento ordinario e fisiologico delle contrattazioni che ben conoscono transazioni commerciali a valori
(leggermente) divergenti rispetto al prezzo giusto di mercato già di per sé quest'ultimo insuscettibile di esprimersi in termini rigidi data la variabilità delle situazioni di mercato contingenti. E ciò senza nemmeno entrare nel merito delle contro – deduzioni rassegnate dal CTU che ha rilevato uno scostamento di appena 4 mq nella misurazione della superficie dell'immobile, comunque affetto da irregolarità urbanistiche che ne hanno diminuito il valore di mercato.
Gli stessi elementi acquisiti conducono alla declaratoria di infondatezza della domanda di simulazione, mai seriamente coltivata, in assenza di elementi indiziari
(prova ancora una volta per presunzioni) comprovanti l'accordo simulatorio
(evidentemente simulazione assoluta) intercorso tra le parti, non senza rilevare come agli atti risulta acquisito il pagamento integrale effettivo del prezzo della compravendita (fattore notoriamente rilevante ai fini indiziari) avendo CP_1
versato parte del prezzo a mezzo dei titoli menzionati nel rogito notarile ed in altra parte mediante mutuo contratto con per il quale versa, periodicamente CP_19
(cfr estratti – conto), le rate mensili di estinzione del debito.
Irrilevanti le argomentazioni in senso contrario spese da circa la Parte_1
conoscenza ed i rapporti amichevoli tra ed il parroco, intermediario CP_1
nell'acquisto nonché zio di , che alcun valore significativo Controparte_18
assume circa la conoscenza dello stato di indebitamento di quest'ultima, evidentemente soggetto di diritto diverso dal primo. Parimenti per l'altra circostanza, irrilevante perché generica, costituita dall'aver sempre vissuto nei CP_1
7 medesimi luoghi (Torre del Greco, circostanza negata dall'interessato che avrebbe sempre vissuto a Portici) ove la debitrice ha sempre esercitato la propria attività di impresa, come se la situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno costituisse (in centri urbani comunque non di modeste dimensioni, come potrebbe essere Torre del
Greco), sempre e comunque, fatto notorio ai consociati di quel luogo.
Sulla grave insufficienza della prova per testi articolata sul punto, generica ed inconferente, si richiama quanto detto nelle premesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, pari all'importo complessivo dei crediti azionati), in base al parametro di cui all'art. 5
(secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari, dunque, a € 7.616,00 oltre voci accessorie, da liquidarsi tanto in favore di quanto delle altre parti CP_1
processuali aventi la medesima posizione salvo, in quest'ultimo caso, l'aumento nella misura del 50% per aver il medesimo procuratore patrocinato per più parti (cfr art. 4 del regolamento tariffario), e tali importi vanno maggiorati nella ulteriore misura del
50% a titolo di lite temeraria ex art. 96 cpc stante la manifesta infondatezza dell'azione intrapresa in ogni sua parte.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna , attore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite liquidate in favore di nella misura CP_1
8 pari a € 11.424,00 oltre voci accessori, con attribuzione all'avv. Scala per dichiarato anticipo nonché € 17.136,00, oltre oneri accessori, con attribuzione all'avv. Caccavale, parimenti per dichiarato anticipo, a titolo di compenso professionale, e con accollo integrale del compenso liquidato al CTU.
Torre Annunziata, 5 novembre 2024
Il giudice dott. Amleto Pisapia
9