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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 426/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Maria Asunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere rel;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 426/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data 20/03/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Ernesto Pecora Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati in Perdifumo (SA), alla Via Silicara nr. 2, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
e per essa nella sua qualità di mandataria Controparte_1 Controparte_2
(“ ”), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Abenavoli ed
[...] CP_3 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Piedigrotta nr. 9, presso studio difensore,
- appellata –
E
(già , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 Controparte_5
e in persona del Presidente p.t. Controparte_6
- altre parti appellate contumaci –
*********
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Opposizione all'esecuzione immobiliare ex artt. 615, comma 2, e 616 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 18/04/2024 per gli appellati e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in pari data, Parte_1
e proponevano gravame avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale Parte_2 di Nocera Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data 20/03/2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “1) Rigetta l'opposizione ; 2) condanna gli opponenti/attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, in favore di ogni parte opposta costituita;
3) condanna gli opponenti/attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuno degli opposti costituiti, della somma di € 6.500,00 quale compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e cassa come per legge”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare notificato a mezzo pec in data 08/06/2020 e iscritto a ruolo in pari data innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 2347/2020, e introducevano Parte_1 Parte_2 il giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c. a seguito di ordinanza di rigetto dell'istanza sospensione ex art. 624 c.p.c. del 10/02/2020 e comunicata dalla cancelleria in data
11/02/2020, R.G.E. immobiliari n. 77/2015, con la quale il G.E., ritenute non sussistenti le condizioni normativamente previste per l'adozione provvedimento cautelare, rigettava l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c. e concedeva il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Nel giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c. introdotto innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, gli opponenti esponevano che con atto di precetto notificato in data 05/01/2015 e 09/02/2015 la CP_6 intimava il pagamento di € 164.689,95 oltre accessori, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 50/935520, stipulato con atto del 15/06/2011 a rogito del notaio dott.
[...]
(rep. n. 19241, racc. n. 9558) , per la somma di € 168.007,00 ammortizzabile entro Per_1
pag. 2/10 anni 14 mediante 168 mensilità di cui la prima pari ad € 452,93 mentre le altre 167 pari ad €
1.493,99 da pagare il giorno 1 di ogni mese a partire dal 01/07/2011 fino al 01/07/2025: precisava che si costituiva in tale atto quale parte mutuataria e datrice di Parte_1 ipoteca, si costituiva quale terza datrice di ipoteca e di fidejussione mentre Parte_2 si costituiva solo quale datrice di fidejussione. Esponeva Controparte_7 ancora che, a garanzia del capitale mutuato e degli accessori, veniva iscritta ipoteca in data
17/06/2011 presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno sul seguente immobile: bene immobile sito in Nocera Inferiore in C.U. al fol 10 part. 1199 sub 7 cat. A/2 di vani 6 , abitazione di tipo civile sita in via Giacomo Andrea Scarano n. 36, piano terra, nella titolarità di e di per la quota di ½ ciascuno. Successivamente, Parte_1 Parte_2 in data 12/03/2015, la Banca notificava il relativo atto di pignoramento immobiliare, facendo riferimento all'indicato contratto di mutuo e quale titolo per l'esecuzione, e si instaurava il procedimento esecutivo n. 77/2015 R.G.E. imm. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, iscritto a ruolo in data 30/03/2015; con successivo atto del 10/12/2018, interveniva nella procedura esecutiva l'altro creditore del solo ossia la IT S.p.A. Parte_1 chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita degl'immobili pignorati per l'importo del suo credito ammontante ad € 22.195,90. Tale credito scaturiva da due provvedimenti di 1° grado emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore e , quindi, in parte dal decreto ingiuntivo n. 469 del 24/032014, in parte dalla sentenza n. 1805 del 16/11/2017 che oltre a confermare il predetto decreto ingiuntivo aveva condannato l'opponente al pagamento di ulteriori somme collegate alla soccombenza. Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare, si aggiudicava il bene partecipando alla Parte_3 vendita senza incanto tenuta in data 05/09/2019 e in data 17/02/2020 veniva depositata dal delegato alla vendita la bozza per il decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario: in data 03/03/2020, veniva emesso il decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario.
Nell'opposizione de qua, lamentavano 1) l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 474 per agire in executivis, 2) la nullità del contratto di mutuo per superamento del prescritto limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B., 3) il mancato avviso al creditore iscritto e l'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza di vendita,
4) la mancanza di titolo esecutivo nei confronti di a favore di Parte_2 CP_5
pag. 3/10 quale creditore intervenuto (tardivamente), 5) Sulle spese di giudizio;
pertanto, CP_2 chiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore di accogliere le conclusioni così come formulate.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 14/09/2020, si costituiva in giudizio la (già IT S.p.A.) , quale Controparte_4 parte convenuta, che nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese;
con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 15/09/2020, si costituiva in giudizio la quale altra parte convenuta, che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto inammissibile ed improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 17/09/2020, gli opponenti preliminarmente insistevano sull'istanza di ricusazione ex art. 186-bis disp. att.
c.p.c. e all'esito della riservata assunta, il G.I. con ordinanza del 28/09/2020 dichiarava di astenersi dal giudizio limitatamente al motivo III dell'atto di citazione in riassunzione, disponendo per tale parte del giudizio la formazione di un autonomo fascicolo processuale;
con successiva ordinanza del 28/01/2021 e depositata telematicamente in data 01/02/2021, il Collegio accoglieva l'istanza di ricusazione limitatamente all'opposizione agli atti esecutivi spiegata al motivo sub III dell'atto di citazione, rigettava l'istanza di ricusazione con riguardo all'opposizione all'esecuzione di cui ai restanti punti, disponeva la separazione dal giudizio
R.G. 2347/2020 del giudizio relativo all'opposizione agli atti esecutivi spiegata al motivo sub
III dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito. Rigettata la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 24/11/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2226/2023 emessa e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data
20/03/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore – qualificata preliminarmente l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. – rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 e delle spese di lite quantificate in € 6.500,00. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , censuravano l'impugnata sentenza sulla Parte_1 Parte_2 base dei seguenti motivi: “I. Premessa;
II. In tema di ricusazione : Impugnazione dell'ordinanza monocratica del dott. Bobbio con data 28.09.2020 nonché dell'ordinanza collegiale del 03.02.2021 e
pag. 4/10 conseguente nullità della sentenza impugnata;
III. Contratto di mutuo con deposito fiduciario: inidoneità di tale titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, inesistenza del diritto della Banca opposta ad agire in executivis. Violazione artt. 1813, 1766, 1771, 1362 cod. civ. ; 474 c.p.c.
, 39 T.U.B.; IV. Contratto di mutuo: superamento del prescritto limite di finanziabilità ex art. 38 co 2
TUB: Consumatori, clausola vessatoria, sovrafinanziamento del mutuo, nullità totale o parziale di protezione ai sensi dell'art. 33 co. 1 cod. consumo;
V. Impugnazione sul capo della sentenza relativo alle spese legali;
VI. Impugnazione sul capo della sentenza relativo al pagamento di un ulteriore somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Violazione art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.,; art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.; art. 111, 6° comma,
Cost. ; art. 96 co. 3 c.p.c. VII. Posizione di : carenza di legittimazione attiva e Controparte_1 titolarità del diritto di credito ed ulteriore motivo di impugnazione sul capo della sentenza relativo alle spese processuali ed al pagamento di un ulteriore somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accogliere l'appello e per l'effetto Accertare e Dichiarare la nullità della sentenza impugnata con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. o , comunque, in via subordinata, senza rimessione, previa , occorrendo, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame (art. 186 bis disp. att. c.p.c.) o , in via subordinata, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 87/1953,
Sollevare giudizio di legittimità costituzionale come da istanza sopra riportata, qualora sia impossibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame. B) Accertare e Dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore , , a procedere ad esecuzione Controparte_6 tramite il contratto di mutuo fondiario meglio indicato in premessa poiché esso non costituisce un valido titolo esecutivo ex art 474 co. 2 n. 3 c.p.c , in mancanza, fra l'altro, di un'immediata ed effettiva “traditio” della somma mutuata (nel medesimo contesto consegnata alla mutuataria e riconsegnata alla mutuante) nonché in mancanza dei requisiti di forma inerenti tale articolata operazione negoziale;
C) Accertare e Dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di mutuo per la violazione delle norme poste a tutela del consumatore ed, in particolare, dell' art. 33 co. 1 del Codice del Consumo (Dlgs. n. 206/2005) determinandosi a carico degli odierni consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in forza del superamento di espressi limiti di finanziabilità normativamente posti dalla legge ex art. 38 co 2 TUB;
D) Dichiarare, per l'effetto ed in ogni caso , nullo, illegittimo e comunque inefficace il pignoramento del 12 marzo 2015 eseguito ad istanza della sull'immobile indicato in Controparte_6 premessa nonché ogni atto del processo esecutivo in questione, Adottando ogni conseguente provvedimento di legge. E) Accertare la mancanza agli atti di prova idonea e Dichiarare la priva di Controparte_1
pag. 5/10 legittimazione attiva e titolarità del diritto di credito in questione Adottando ogni conseguente provvedimento di legge. F) Condannare, per l'effetto, le controparti a restituire le somme da loro indebitamente incassate in conseguenza della vendita del bene espropriato nell'ambito del proc. civ. R.G.E. Imm. n. 77/2015 del
Tribunale di Nocera Inferiore a favore degli appellanti oltre interessi e rivalutazione nonché Condannarle in via generica al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli appellanti con riserva sul quantum da devolversi ad autonomo giudizio in separata sede;
G) Condannare, in ogni caso, le controparti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare direttamente al sottoscritto avvocato antistatario secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 o, comunque, in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia., ed , in ogni caso, oltre spese forfetarie IVA e CAP come per legge, ed oltre spese di registrazione della sentenza e successive occorrende per entrambi i gradi di giudizio. H) In via meramente subordinata : Riformare parzialmente l'impugnata sentenza quantomeno compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio ed annullando il capo della sentenza applicativo dell'art. 96 co. 3 c.p.c. a tal fine sussistendo nella fattispecie giusti motivi a favore degli appellanti”. In via istruttoria, formulava ordine di esibizione e deposito della perizia sulla stima dell'immobile redatta prima della concessione del mutuo e chiedevano disporsi C.T.U. al fine di stimare il valore dell'immobile al tempo della concessione del mutuo. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 18/09/2024, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio la (già , e la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 quali altre parti appellate, per cui ne va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 26/09/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/11/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/11/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
pag. 6/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della (già Controparte_4 CP_5
, e della quali altre parti appellate,
[...] Controparte_6 regolarmente citate e non costituitesi in giudizio. Sempre in via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, riportati nei motivi di impugnazione.
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate.
In relazione all'istanza di ricusazione del giudice Bobbio titolare del fascicolo, accolta relativamente alla sola opposizione agli atti esecutivi, e rigettata per l'opposizione all'esecuzione, costituente il primo motivo di appello, va osservato che il giudice di appello non può essere investito di tale oggetto, estraneo ai motivi di impugnazione, trattandosi di una ordinanza decisoria, ma non ha carattere definitivo, quella in materia di ricusazione non impugnabile autonomamente, ma solo attraverso la prospettazione di motivi di appello relativi alla decisione tendenti ad ottenere la riforma della sentenza. Nel caso di specie,
l'ordinanza di rigetto della ricusazione è stata impugnata in maniera autonoma(ordinanza
28/09/2020 e Ordinanza collegiale 3/02/2021) con il primo motivo di appello, che pertanto
è inammissibile. (Cass. civ. sez. VI n. 2562/2016)Per conseguenza resta assorbita la questione sulla ipotesi di incostituzionalità prospettata dalla parte, relativa a un motivo dichiarato inammissibile. In relazione al motivo di appello relativo al contratto di mutuo con deposito fiduciario e la idoneità del titolo ad avere la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.c., esso è infondato e va rigettato. La parte sostiene che l'art. 3 del contratto di mutuo stipulato il
15/06/2011, è previsto che “ la parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in un deposito fiduciario infruttifero presso la Banca stessa. Detto deposito è costituito a garanzia dell'inesistenza sull'immobile ipotecato. Da provare documentalmente, di iscrizioni, pesi o trascrizioni pregiudizievoli;
ed a garanzia di altre prescrizioni del contratto di mutuo e pertanto che detta pattuizione incida sulla capacità del titolo a costituire valido titolo esecutivo, in ragione della mancata effettiva erogazione delle somme. Tuttavia, la cassazione ha stabilito che un contratto di mutuo condizionato, in cui la somma erogata viene contestualmente vincolata in un deposito a garanzia costituisce titolo esecutivo.( Cass. civ. sez. III n. 21843/2025 - Cass. Sezioni Unite n. 5968/2025) Tale
pag. 7/10 assunto deriva dalla differenza tra disponibilità materiale della somma e disponibilità giuridica della stessa. Dunque anche se il denaro non viene incassato dal mutuatario, ma trasferito contabilmente in un conto vincolato, si verifica comunque la “traditio” richiesta per il perfezionamento del mutuo. In questo momento la somma mutuata entra nel patrimonio giuridico del mutuatario, il quale ne dispone immediatamente dandola in garanzia.
Potendone disporre per costituire la garanzia, sorge l'obbligo restitutorio, incondizionato, rendendo il titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile. Il motivo è infondato. Il motivo di appello relativo al superamento del prescritto limite di finanziabilità ex art. 38 co 2 TUB, la natura vessatoria della clausola, sovrafinanziamento del mutuo, nullità o parziale protezione ai sensi dell'art. 33 co 1 cod. consumo, è infondato. L'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento del valore dell'immobile, di solito in misura pari al 80% non è fondata, non trattandosi di una ipotesi di nullità del contratto. La norma non ha carattere imperativo, ma trattasi di una norma di prudenza a tutela della stabilità del sistema bancario.
Il contratto è pertanto valido ed efficace, così come l'ipoteca a garanzia. (Cass. civ sez 1 n.
1515/2025- n. 1720/2025- Cass. Sez. Unite n. 33719/2022) La Cassazione ha chiarito che la norma sul limite di finanziabilità non ha carattere imperativo e non comporta la nullità del contratto di mutuo. Essa costituisce una norma di controllo del corretto funzionamento del sistema bancario. Irrilevante, la critica sul mancato rilievo d'ufficio della nullità, non trattandosi di una ipotesi di nullità, ugualmente il richiamo alla tutela del consumatore per clausole vessatorie e comportante uno squilibrio tra le posizioni economiche delle parti, stante l'estraneità di tale ipotesi alla prospettazione difensiva, essendo la norma di cui all'art. 38 co 2 TUB posta nell'interesse di protezione del sistema bancario e del corretto funzionamento. Infondato è il motivo di appello relativo alle spese di lite, in ragione della soccombenza della parte, viene invece riformata la condanna di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. non essendo tale pronuncia sostenuta da alcuna motivazione, e pertanto nulla. Infine, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , in quanto Controparte_1 cessionaria intervenuta. Tale eccezione pur essendo sollevabile in appello perché attinente alla corretta costituzione delle parti è infondata nella misura in cui dalla Gazzetta Ufficiale prodotta agli atti è possibile individuare in maniera specifica i crediti ceduti, tra cui i finanziamenti ipotecari tra 1960 – 2018. Dunque, nel caso di specie è possibile individuare i crediti ceduti senza incertezze, in relazione ai rapporti oggetto della cessione. Trattasi di un pag. 8/10 accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per cui quanto contenuto nella Gazzetta ufficiale nel caso di specie vale a rendere il cessionario legittimato passivo, ex art. 58 T.U.B. secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ( Cass. n.
25547/2025). L'appello va accolto limitatamente alla riforma in relazione al capo delle spese come da motivazione. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la sostanziale soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della e per essa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 nella sua qualità di mandataria ( ”), nonché nei Controparte_2 CP_3 confronti della (già , e della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa
[...]
e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data 20/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della (già , e della Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
2. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.
2226/20203 del Tribunale di Nocera Inferiore riforma il solo capo 2 della sentenza revocando la condanna ex art. 96 ult. c. c.p.c., confermata per il resto la sentenza di primo grado.
3. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
7.200,00 compenso, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata costituita.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
pag. 9/10 Salerno, lì 25 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Maria Assunta Niccoli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 426/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Maria Asunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere rel;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 426/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data 20/03/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Ernesto Pecora Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati in Perdifumo (SA), alla Via Silicara nr. 2, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
e per essa nella sua qualità di mandataria Controparte_1 Controparte_2
(“ ”), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Abenavoli ed
[...] CP_3 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Piedigrotta nr. 9, presso studio difensore,
- appellata –
E
(già , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 Controparte_5
e in persona del Presidente p.t. Controparte_6
- altre parti appellate contumaci –
*********
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Opposizione all'esecuzione immobiliare ex artt. 615, comma 2, e 616 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 18/04/2024 per gli appellati e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in pari data, Parte_1
e proponevano gravame avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale Parte_2 di Nocera Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data 20/03/2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “1) Rigetta l'opposizione ; 2) condanna gli opponenti/attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, in favore di ogni parte opposta costituita;
3) condanna gli opponenti/attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuno degli opposti costituiti, della somma di € 6.500,00 quale compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e cassa come per legge”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare notificato a mezzo pec in data 08/06/2020 e iscritto a ruolo in pari data innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 2347/2020, e introducevano Parte_1 Parte_2 il giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c. a seguito di ordinanza di rigetto dell'istanza sospensione ex art. 624 c.p.c. del 10/02/2020 e comunicata dalla cancelleria in data
11/02/2020, R.G.E. immobiliari n. 77/2015, con la quale il G.E., ritenute non sussistenti le condizioni normativamente previste per l'adozione provvedimento cautelare, rigettava l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c. e concedeva il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Nel giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c. introdotto innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, gli opponenti esponevano che con atto di precetto notificato in data 05/01/2015 e 09/02/2015 la CP_6 intimava il pagamento di € 164.689,95 oltre accessori, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 50/935520, stipulato con atto del 15/06/2011 a rogito del notaio dott.
[...]
(rep. n. 19241, racc. n. 9558) , per la somma di € 168.007,00 ammortizzabile entro Per_1
pag. 2/10 anni 14 mediante 168 mensilità di cui la prima pari ad € 452,93 mentre le altre 167 pari ad €
1.493,99 da pagare il giorno 1 di ogni mese a partire dal 01/07/2011 fino al 01/07/2025: precisava che si costituiva in tale atto quale parte mutuataria e datrice di Parte_1 ipoteca, si costituiva quale terza datrice di ipoteca e di fidejussione mentre Parte_2 si costituiva solo quale datrice di fidejussione. Esponeva Controparte_7 ancora che, a garanzia del capitale mutuato e degli accessori, veniva iscritta ipoteca in data
17/06/2011 presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno sul seguente immobile: bene immobile sito in Nocera Inferiore in C.U. al fol 10 part. 1199 sub 7 cat. A/2 di vani 6 , abitazione di tipo civile sita in via Giacomo Andrea Scarano n. 36, piano terra, nella titolarità di e di per la quota di ½ ciascuno. Successivamente, Parte_1 Parte_2 in data 12/03/2015, la Banca notificava il relativo atto di pignoramento immobiliare, facendo riferimento all'indicato contratto di mutuo e quale titolo per l'esecuzione, e si instaurava il procedimento esecutivo n. 77/2015 R.G.E. imm. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, iscritto a ruolo in data 30/03/2015; con successivo atto del 10/12/2018, interveniva nella procedura esecutiva l'altro creditore del solo ossia la IT S.p.A. Parte_1 chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita degl'immobili pignorati per l'importo del suo credito ammontante ad € 22.195,90. Tale credito scaturiva da due provvedimenti di 1° grado emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore e , quindi, in parte dal decreto ingiuntivo n. 469 del 24/032014, in parte dalla sentenza n. 1805 del 16/11/2017 che oltre a confermare il predetto decreto ingiuntivo aveva condannato l'opponente al pagamento di ulteriori somme collegate alla soccombenza. Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare, si aggiudicava il bene partecipando alla Parte_3 vendita senza incanto tenuta in data 05/09/2019 e in data 17/02/2020 veniva depositata dal delegato alla vendita la bozza per il decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario: in data 03/03/2020, veniva emesso il decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario.
Nell'opposizione de qua, lamentavano 1) l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 474 per agire in executivis, 2) la nullità del contratto di mutuo per superamento del prescritto limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B., 3) il mancato avviso al creditore iscritto e l'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza di vendita,
4) la mancanza di titolo esecutivo nei confronti di a favore di Parte_2 CP_5
pag. 3/10 quale creditore intervenuto (tardivamente), 5) Sulle spese di giudizio;
pertanto, CP_2 chiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore di accogliere le conclusioni così come formulate.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 14/09/2020, si costituiva in giudizio la (già IT S.p.A.) , quale Controparte_4 parte convenuta, che nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese;
con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 15/09/2020, si costituiva in giudizio la quale altra parte convenuta, che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto inammissibile ed improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 17/09/2020, gli opponenti preliminarmente insistevano sull'istanza di ricusazione ex art. 186-bis disp. att.
c.p.c. e all'esito della riservata assunta, il G.I. con ordinanza del 28/09/2020 dichiarava di astenersi dal giudizio limitatamente al motivo III dell'atto di citazione in riassunzione, disponendo per tale parte del giudizio la formazione di un autonomo fascicolo processuale;
con successiva ordinanza del 28/01/2021 e depositata telematicamente in data 01/02/2021, il Collegio accoglieva l'istanza di ricusazione limitatamente all'opposizione agli atti esecutivi spiegata al motivo sub III dell'atto di citazione, rigettava l'istanza di ricusazione con riguardo all'opposizione all'esecuzione di cui ai restanti punti, disponeva la separazione dal giudizio
R.G. 2347/2020 del giudizio relativo all'opposizione agli atti esecutivi spiegata al motivo sub
III dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito. Rigettata la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 24/11/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2226/2023 emessa e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data
20/03/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore – qualificata preliminarmente l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. – rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 e delle spese di lite quantificate in € 6.500,00. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , censuravano l'impugnata sentenza sulla Parte_1 Parte_2 base dei seguenti motivi: “I. Premessa;
II. In tema di ricusazione : Impugnazione dell'ordinanza monocratica del dott. Bobbio con data 28.09.2020 nonché dell'ordinanza collegiale del 03.02.2021 e
pag. 4/10 conseguente nullità della sentenza impugnata;
III. Contratto di mutuo con deposito fiduciario: inidoneità di tale titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, inesistenza del diritto della Banca opposta ad agire in executivis. Violazione artt. 1813, 1766, 1771, 1362 cod. civ. ; 474 c.p.c.
, 39 T.U.B.; IV. Contratto di mutuo: superamento del prescritto limite di finanziabilità ex art. 38 co 2
TUB: Consumatori, clausola vessatoria, sovrafinanziamento del mutuo, nullità totale o parziale di protezione ai sensi dell'art. 33 co. 1 cod. consumo;
V. Impugnazione sul capo della sentenza relativo alle spese legali;
VI. Impugnazione sul capo della sentenza relativo al pagamento di un ulteriore somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Violazione art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.,; art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.; art. 111, 6° comma,
Cost. ; art. 96 co. 3 c.p.c. VII. Posizione di : carenza di legittimazione attiva e Controparte_1 titolarità del diritto di credito ed ulteriore motivo di impugnazione sul capo della sentenza relativo alle spese processuali ed al pagamento di un ulteriore somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accogliere l'appello e per l'effetto Accertare e Dichiarare la nullità della sentenza impugnata con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. o , comunque, in via subordinata, senza rimessione, previa , occorrendo, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame (art. 186 bis disp. att. c.p.c.) o , in via subordinata, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 87/1953,
Sollevare giudizio di legittimità costituzionale come da istanza sopra riportata, qualora sia impossibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame. B) Accertare e Dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore , , a procedere ad esecuzione Controparte_6 tramite il contratto di mutuo fondiario meglio indicato in premessa poiché esso non costituisce un valido titolo esecutivo ex art 474 co. 2 n. 3 c.p.c , in mancanza, fra l'altro, di un'immediata ed effettiva “traditio” della somma mutuata (nel medesimo contesto consegnata alla mutuataria e riconsegnata alla mutuante) nonché in mancanza dei requisiti di forma inerenti tale articolata operazione negoziale;
C) Accertare e Dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di mutuo per la violazione delle norme poste a tutela del consumatore ed, in particolare, dell' art. 33 co. 1 del Codice del Consumo (Dlgs. n. 206/2005) determinandosi a carico degli odierni consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in forza del superamento di espressi limiti di finanziabilità normativamente posti dalla legge ex art. 38 co 2 TUB;
D) Dichiarare, per l'effetto ed in ogni caso , nullo, illegittimo e comunque inefficace il pignoramento del 12 marzo 2015 eseguito ad istanza della sull'immobile indicato in Controparte_6 premessa nonché ogni atto del processo esecutivo in questione, Adottando ogni conseguente provvedimento di legge. E) Accertare la mancanza agli atti di prova idonea e Dichiarare la priva di Controparte_1
pag. 5/10 legittimazione attiva e titolarità del diritto di credito in questione Adottando ogni conseguente provvedimento di legge. F) Condannare, per l'effetto, le controparti a restituire le somme da loro indebitamente incassate in conseguenza della vendita del bene espropriato nell'ambito del proc. civ. R.G.E. Imm. n. 77/2015 del
Tribunale di Nocera Inferiore a favore degli appellanti oltre interessi e rivalutazione nonché Condannarle in via generica al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli appellanti con riserva sul quantum da devolversi ad autonomo giudizio in separata sede;
G) Condannare, in ogni caso, le controparti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare direttamente al sottoscritto avvocato antistatario secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 o, comunque, in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia., ed , in ogni caso, oltre spese forfetarie IVA e CAP come per legge, ed oltre spese di registrazione della sentenza e successive occorrende per entrambi i gradi di giudizio. H) In via meramente subordinata : Riformare parzialmente l'impugnata sentenza quantomeno compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio ed annullando il capo della sentenza applicativo dell'art. 96 co. 3 c.p.c. a tal fine sussistendo nella fattispecie giusti motivi a favore degli appellanti”. In via istruttoria, formulava ordine di esibizione e deposito della perizia sulla stima dell'immobile redatta prima della concessione del mutuo e chiedevano disporsi C.T.U. al fine di stimare il valore dell'immobile al tempo della concessione del mutuo. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 18/09/2024, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio la (già , e la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 quali altre parti appellate, per cui ne va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 26/09/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/11/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/11/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
pag. 6/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della (già Controparte_4 CP_5
, e della quali altre parti appellate,
[...] Controparte_6 regolarmente citate e non costituitesi in giudizio. Sempre in via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, riportati nei motivi di impugnazione.
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate.
In relazione all'istanza di ricusazione del giudice Bobbio titolare del fascicolo, accolta relativamente alla sola opposizione agli atti esecutivi, e rigettata per l'opposizione all'esecuzione, costituente il primo motivo di appello, va osservato che il giudice di appello non può essere investito di tale oggetto, estraneo ai motivi di impugnazione, trattandosi di una ordinanza decisoria, ma non ha carattere definitivo, quella in materia di ricusazione non impugnabile autonomamente, ma solo attraverso la prospettazione di motivi di appello relativi alla decisione tendenti ad ottenere la riforma della sentenza. Nel caso di specie,
l'ordinanza di rigetto della ricusazione è stata impugnata in maniera autonoma(ordinanza
28/09/2020 e Ordinanza collegiale 3/02/2021) con il primo motivo di appello, che pertanto
è inammissibile. (Cass. civ. sez. VI n. 2562/2016)Per conseguenza resta assorbita la questione sulla ipotesi di incostituzionalità prospettata dalla parte, relativa a un motivo dichiarato inammissibile. In relazione al motivo di appello relativo al contratto di mutuo con deposito fiduciario e la idoneità del titolo ad avere la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.c., esso è infondato e va rigettato. La parte sostiene che l'art. 3 del contratto di mutuo stipulato il
15/06/2011, è previsto che “ la parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in un deposito fiduciario infruttifero presso la Banca stessa. Detto deposito è costituito a garanzia dell'inesistenza sull'immobile ipotecato. Da provare documentalmente, di iscrizioni, pesi o trascrizioni pregiudizievoli;
ed a garanzia di altre prescrizioni del contratto di mutuo e pertanto che detta pattuizione incida sulla capacità del titolo a costituire valido titolo esecutivo, in ragione della mancata effettiva erogazione delle somme. Tuttavia, la cassazione ha stabilito che un contratto di mutuo condizionato, in cui la somma erogata viene contestualmente vincolata in un deposito a garanzia costituisce titolo esecutivo.( Cass. civ. sez. III n. 21843/2025 - Cass. Sezioni Unite n. 5968/2025) Tale
pag. 7/10 assunto deriva dalla differenza tra disponibilità materiale della somma e disponibilità giuridica della stessa. Dunque anche se il denaro non viene incassato dal mutuatario, ma trasferito contabilmente in un conto vincolato, si verifica comunque la “traditio” richiesta per il perfezionamento del mutuo. In questo momento la somma mutuata entra nel patrimonio giuridico del mutuatario, il quale ne dispone immediatamente dandola in garanzia.
Potendone disporre per costituire la garanzia, sorge l'obbligo restitutorio, incondizionato, rendendo il titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile. Il motivo è infondato. Il motivo di appello relativo al superamento del prescritto limite di finanziabilità ex art. 38 co 2 TUB, la natura vessatoria della clausola, sovrafinanziamento del mutuo, nullità o parziale protezione ai sensi dell'art. 33 co 1 cod. consumo, è infondato. L'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento del valore dell'immobile, di solito in misura pari al 80% non è fondata, non trattandosi di una ipotesi di nullità del contratto. La norma non ha carattere imperativo, ma trattasi di una norma di prudenza a tutela della stabilità del sistema bancario.
Il contratto è pertanto valido ed efficace, così come l'ipoteca a garanzia. (Cass. civ sez 1 n.
1515/2025- n. 1720/2025- Cass. Sez. Unite n. 33719/2022) La Cassazione ha chiarito che la norma sul limite di finanziabilità non ha carattere imperativo e non comporta la nullità del contratto di mutuo. Essa costituisce una norma di controllo del corretto funzionamento del sistema bancario. Irrilevante, la critica sul mancato rilievo d'ufficio della nullità, non trattandosi di una ipotesi di nullità, ugualmente il richiamo alla tutela del consumatore per clausole vessatorie e comportante uno squilibrio tra le posizioni economiche delle parti, stante l'estraneità di tale ipotesi alla prospettazione difensiva, essendo la norma di cui all'art. 38 co 2 TUB posta nell'interesse di protezione del sistema bancario e del corretto funzionamento. Infondato è il motivo di appello relativo alle spese di lite, in ragione della soccombenza della parte, viene invece riformata la condanna di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. non essendo tale pronuncia sostenuta da alcuna motivazione, e pertanto nulla. Infine, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , in quanto Controparte_1 cessionaria intervenuta. Tale eccezione pur essendo sollevabile in appello perché attinente alla corretta costituzione delle parti è infondata nella misura in cui dalla Gazzetta Ufficiale prodotta agli atti è possibile individuare in maniera specifica i crediti ceduti, tra cui i finanziamenti ipotecari tra 1960 – 2018. Dunque, nel caso di specie è possibile individuare i crediti ceduti senza incertezze, in relazione ai rapporti oggetto della cessione. Trattasi di un pag. 8/10 accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per cui quanto contenuto nella Gazzetta ufficiale nel caso di specie vale a rendere il cessionario legittimato passivo, ex art. 58 T.U.B. secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ( Cass. n.
25547/2025). L'appello va accolto limitatamente alla riforma in relazione al capo delle spese come da motivazione. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la sostanziale soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della e per essa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 nella sua qualità di mandataria ( ”), nonché nei Controparte_2 CP_3 confronti della (già , e della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
avverso la sentenza n. 2226/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa
[...]
e depositata telematicamente in data 10/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/11/2023 - notificata a mezzo pec in data 20/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della (già , e della Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
2. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.
2226/20203 del Tribunale di Nocera Inferiore riforma il solo capo 2 della sentenza revocando la condanna ex art. 96 ult. c. c.p.c., confermata per il resto la sentenza di primo grado.
3. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
7.200,00 compenso, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata costituita.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
pag. 9/10 Salerno, lì 25 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Maria Assunta Niccoli
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