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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.550 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.690/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 7.10.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Simona Anna Tondi ed elettivamente domiciliata in alla via Umberto I n.13, presso l'Avvocatura provinciale;
Pt_1
APPELLANTE E
LISTA APPALTI S.r.l. (P.iva , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Danilo Lista presso il cui studio in
Policoro, alla via Sant'Uberto n.37, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate in data 11.2.2025 e 18.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.690/2021 pronunciata il 7.10.2021 e pubblicata in pari data il Giudice Onorario del
Tribunale di Matera, decidendo sull'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso dal Tribunale di Matera su ricorso di Parte_2
ed avente ad oggetto il pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di €
[...]
68.996,62 a titolo di saldo finale per lavori concessi in appalto dall ed Controparte_1 eseguiti dall'impresa appaltatrice, rigettava l'opposizione ex art.645 c.p.c., confermava il decreto ingiuntivo n.317/2015, rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla e Parte_1
volta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite dalla società appaltatrice nonché della somma costituente la quota parte dell'imposta di registro di un lodo arbitrale e, infine, condannava l'Ente opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 2.11.2021 la , in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, l'errato inquadramento della fattispecie e l'insufficiente motivazione della decisione riguardante il rigetto dell'opposizione ex art.645 c.p.c., l'errata valutazione circa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall , l'errata decisione di rigetto Controparte_1
della stessa domanda riconvenzionale e la mancata pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità aggravata ex art.96 co.2 c.p.c. di con conseguente condanna della Parte_2
società appaltatrice al risarcimento dei danni. Pertanto, la conveniva dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Potenza la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
affinchè, previa sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse integralmente accolta l'opposizione ex art.645 c.p.c. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.317/2015 e fosse altresì accolta la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado con conseguente condanna della società appellata alla restituzione della somma di € 266.887,10, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, perchè indebitamente percepita, nonché dell'ulteriore somma di € 21.881,25, oltre interessi, corrispondente alla quota parte gravante su dell'imposta di registro del Parte_2
lodo arbitrale;
in ultimo, chiedeva che fosse accertata la responsabilità aggravata di Parte_2
per avere agito in executivis anche relativamente a somme non supportate da titolo esecutivo,
[...]
con conseguente condanna dell'appellata al risarcimento dei danni nella misura liquidata dalla
Corte. Il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 16.2.2022 si costituiva in giudizio la società in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame, concludendo per il rigetto integrale dello stesso e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con ordinanza emessa il 25.3.2022 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.690/2021 emessa dal Tribunale di Matera, nella persona del G.O.T., il 7.10.2021 e pubblicata in pari data.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 29.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 25.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate in data
11.2.2025 e 18.2.2025, con provvedimento emesso il 25.2.2025 la causa veniva assegnata in pag. 2 decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dalla parte appellata con la comparsa di costituzione depositata in data
16.2.2022. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
*
Nel merito, l'appello proposto dalla è fondato nei termini che si vanno ad Parte_1
illustrare.
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la ha lamentato l'errato Parte_1
inquadramento della fattispecie e l'insufficiente motivazione della decisione riguardante il rigetto dell'opposizione ex art.645 c.p.c.
Ha sostenuto l'appellante che il GOT abbia trascurato del tutto l'oggetto specifico delle difese articolate dall'opponente e la descrizione analitica dei pagamenti tutti rigorosamente documentati con la produzione dei relativi mandati e dei connessi atti amministrativi ed abbia redatto una motivazione apparente, omettendo di esporre le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e di valutare tutte le circostanze rappresentate dall'Ente pubblico ed intese a dimostrare che l'impresa aggiudicatrice avesse percepito dall'Ente pubblico medesimo una somma notevolmente maggiore di quella derivante dal lodo arbitrale e, quindi, che nessun ulteriore credito la società potesse vantare. Parte_2
1.1 Il motivo di impugnazione è fondato.
È opportuno operare una ricognizione delle domande e delle difese formulate dalle parti nel giudizio dinanzi al Tribunale di Matera.
Con ricorso ex art.633 c.p.c. la società a cui la , a seguito di Parte_2 Parte_1
procedura ad evidenza pubblica, aveva affidato l'esecuzione dei lavori del secondo lotto per il completamento della Tangenziale Est di Galatina, da realizzare secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.451 del 4.7.2003 per l'importo di €
pag. 3 3.083.919,53, ha richiesto al Tribunale di Matera che fosse intimato alla il Parte_1 pagamento della somma di € 68.996,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo dei menzionati lavori, producendo a corredo una fattura in cui la predetta somma di € 68.996,62 era così determinata: € 44.260,06 a titolo di SAL finale, € 9.737,21 a titolo di
I.V.A. ed € 14.896,36 a titolo di interessi moratori.
Il ricorso è stato accolto ed il Tribunale di Matera in data 17.6.2015 ha emesso il decreto ingiuntivo n.317/2015, intimando alla il pagamento, in favore di della Parte_1 Parte_2 somma di € 68.996,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Notificato in data 18.6.2015 il provvedimento monitorio, con atto di citazione notificato il
21.7.2015 la ha proposto opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il predetto Parte_1
decreto ingiuntivo, articolando tre distinte domande aventi ad oggetto: a) il rigetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società appaltatrice con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, avendo l'Ente pubblico già interamente corrisposto quanto dovuto e, quindi, anche la somma riportata nel provvedimento monitorio;
b) la condanna di alla Parte_2
restituzione della somma di € 318.382,11, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, perchè indebitamente percepita dall'impresa appaltatrice nonché dell'ulteriore somma di € 21.881,25, oltre interessi, corrispondente alla quota parte gravante su Parte_2
dell'imposta di registro del lodo arbitrale;
c) l'accertamento della responsabilità aggravata di
[...]
per avere agito in executivis anche relativamente a somme non supportate da Parte_2
titolo esecutivo, con conseguente condanna della medesima società al risarcimento dei danni nella misura liquidata dal giudice.
A fondamento delle domande avanzate la ha rappresentato: Parte_1
- che, stipulato tra le parti il contratto di appalto il 2.9.2004 con ultimazione dei lavori programmata per il giorno 1.11.2005, la società a seguito di contestazioni insorte nel corso dei Parte_2
lavori che avevano determinato l'iscrizione negli atti contabili di diverse riserve con richieste di risarcimento e maggiori compensi da parte dell'impresa appaltatrice, aveva promosso una procedura arbitrale con domanda notificata il 23.5.2008 per il riconoscimento delle pretese di cui alle riserve iscritte in contabilità per un importo complessivo di € 2.732.629,86, oltre accessori, ed il Collegio arbitrale con lodo in data 29.11.2010 aveva riconosciuto all'impresa appaltatrice la complessiva somma di € 1.407.830,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, ponendo le spese di funzionamento del Collegio e le ulteriori spese a carico delle parti in misura pari al 50% per ciascuna di esse;
- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n.78 del 30.11.2011 la , per fare Parte_1
luogo al pagamento della somma liquidata dal Collegio arbitrale, aveva provveduto al pag. 4 riconoscimento di debito fuori bilancio ex art.194 co.1, lett. a), del D.L.vo n.267/2000, stimando l'entità del dovuto in complessivi € 1.907.302,52, ben maggiore di quella di € 1.441.473,47 di cui all'atto di precetto notificato dalla società sulla base del titolo costituito dal lodo Parte_2
arbitrale emesso il 29.11.2010;
- che la Provincia di successivamente alla notificazione del lodo arbitrale e dell'atto di Pt_1 precetto, aveva proceduto al pagamento, in favore di delle seguenti somme: 1) € Parte_2
318.813,02 con mandato n.4601 del 28.5.2012; 2) € 791.968,72 con mandato n.7664 del 4.10.2012;
3) € 330.691,73 con mandato n.8553 del 7.12.2012; per un totale di € 1.441.473,47 perfettamente corrispondente all'importo di cui all'atto di precetto notificato dalla società Parte_2
- che con nuovo atto di precetto notificato il 7.2.2013 la società appaltatrice aveva intimato alla il pagamento della somma di € 506.136,90 per capitale residuo ed interessi e in Parte_1
data 6.3.2013 aveva notificato allo stesso Ente pubblico un atto di pignoramento presso terzi, di tal ché a seguito di ordinanza di assegnazione di somme depositata il 2.7.2013 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce la aveva proceduto ad incassare il giorno Parte_2
2.8.2013 presso il Cassiere provinciale l'importo di € 516.078,28;
- che successivamente la società appaltatrice aveva emesso e inviato alla la Parte_1
fattura n.33 del 15.12.2014 con la quale pretendeva l'ulteriore pagamento della somma di €
68.996,62, a titolo di saldo del corrispettivo della esecuzione dei lavori concessi in appalto, somma così determinata: € 44.260,06 a titolo di SAL finale, € 9.737,21 a titolo di I.V.A. ed € 14.896,36 a titolo di interessi moratori;
- che, opposto dalla Provincia il rifiuto al pagamento della somma di cui alla fattura n.33 Pt_1
del 15.12.2014 perchè ritenuto il credito assolutamente inesistente, la società Parte_2
aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Matera l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di € 68.996,62.
Le esposte circostanze di fatto rinvengono adeguato riscontro probatorio nei documenti allegati dalla all'incarto processuale in primo grado (stralcio del lodo arbitrale;
Parte_1
deliberazione di Consiglio Provinciale n.78 del 30.11.2011; nota del 16.11.2012 con allegato schema di calcolo;
primo e secondo atto di precetto;
mandati di pagamento n.4601 del 28.5.2012,
n.7664 del 4.10.2012 e n.8553 del 7.12.2012; ordinanza di assegnazione di somme depositata il
2.7.2013 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce;
quietanza del terzo pignorato attestante il pagamento della somma di € 516.078,28 avvenuto il 2.8.2013 in favore di . Parte_2
Quindi, sulla base delle illustrate difese, ampiamente documentate attraverso la produzione operata in primo grado, la ha messo in evidenza come alla data del 2.8.2013 la società Parte_1
appaltatrice, a titolo di corrispettivo dei lavori concessi in appalto, dall'Ente pubblico appaltante pag. 5 avesse ricevuto in pagamento una somma complessiva di € 1.957.551,75 (= € 1.441.473,47 + €
516.078,28), di gran lunga superiore a quella in concreto spettante a in virtù Parte_2
della decisione adottata con il lodo emesso in data 29.11.2010, con il quale era stata riconosciuta all'impresa appaltatrice la complessiva somma di € 1.407.830,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a cui dovevano aggiungersi esclusivamente gli interessi ulteriori maturati tra la pronuncia del lodo arbitrale e l'effettivo soddisfo e le spese relative a collegio arbitrale ed alla
C.t.u. espletata nel giudizio arbitrale.
Di conseguenza, il credito di € 68.996,62 fatto valere in via monitoria ed oggetto del decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso il 17.6.2015 dal Tribunale di Matera non poteva considerarsi sussistente.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., comparsa depositata il
6.2.2016, la società non ha preso posizione sulle circostanze di fatto esposte Parte_2
dalla e, segnatamente, non ha specificamente contestato di avere ricevuto Parte_1
dall'Ente pubblico appaltante, a titolo di corrispettivo dei lavori concessi in appalto, la somma complessiva di € 1.957.551,75, né ha contestato che detta somma sia notevolmente eccedente quella in concreto spettante all'impresa esecutrice dei lavori in virtù della decisione adottata con il lodo emesso in data 29.11.2010. La società ha sostenuto, invece, che le somme Parte_2
relative allo Stato Finale non fossero ricomprese tra quelle oggetto di lodo arbitrale, giacché la decisione degli arbitri aveva riguardato soltanto le pretese di cui alle riserve iscritte in contabilità e l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della di con l'atto di pignoramento Parte_1 Pt_1
presso terzi aveva avuto ad oggetto il recupero delle somme liquidate con il lodo arbitrale, non anche quelle riferite allo Stato finale dei lavori (v. pag.5, ultime 8 righe, della comparsa).
1.2 Il Tribunale di Matera, nella persona del GOT, ha del tutto omesso di scrutinare nel merito le difese articolate dalla a supporto della eccepita inesistenza del credito azionato Parte_1
in via monitoria e di esaminare la documentazione prodotta dall'Ente pubblico opponente. Dopo una mera evocazione della giurisprudenza di legittimità in tema di natura e limiti del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, il GOT in appena una pagina di motivazione ha dapprima respinto la richiesta di revoca del provvedimento monitorio “per la intervenuta compensazione”, soffermandosi brevemente sull'istituto della compensazione legale fra crediti contrapposti, e successivamente ha concluso che “nella presente fattispecie, vista la produzione agli atti, non vi è certezza delle somme che la assume aver versato in più del dovuto alla Parte_1 [...]
in quanto in questo giudizio non è dato conoscere interessi e spese successive, che hanno Pt_2
maggiorato il debito originale della . Essendo la somma incerta, non è compensabile, ai Parte_1 sensi dell'art.1243 c.c. Deve quindi essere l'opposizione rigettata completamente” (v. pag.3 della pag. 6 sentenza n.690/2021 del 7.10.2021).
Nei suddetti scarni termini si è esaurito lo sforzo motivazionale profuso dal GOT.
1.3 Innanzitutto, si palesa del tutto inconferente e, in ogni caso, errata giuridicamente la riconduzione della fattispecie nell'ambito operativo dell'istituto della compensazione legale disciplinato dall'art.1243 c.c.
È inconferente perchè con l'opposizione ex art.645 c.p.c. la non ha mai Parte_1
formulato nessuna eccezione di compensazione, ma si è difesa assumendo l'insussistenza del credito ex adverso fatto valere con il ricorso per ingiunzione, insussistenza fondata sul rilievo che alla data del 2.8.2013 la stazione appaltante avesse già corrisposto alla impresa appaltatrice l'intera somma a quest'ultima spettante per l'esecuzione dei lavori concessi in appalto. Pertanto, la ha chiesto al Tribunale di Matera che, in accoglimento della proposta Parte_1
opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso il 17.6.2015 “per cessazione della materia del contendere relativamente alla somma dallo stesso portata”.
È errata giuridicamente perchè le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla d'ufficio, riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, e non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in questo caso, il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono alla parte preclusioni o decadenze alla proposizione dell'eccezione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11729 del 26/05/2014; Cass. sez. lav., 16 febbraio 2007, n. 3628; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5363 del
16/03/2004). Nella specie, non sono stati allegati e comprovati rapporti obbligatori tra le parti traenti origine da fonte diversa dal contratto di appalto stipulato il 2.9.2004 e dal lodo arbitrale emesso in data 29.11.2010, con la conseguenza che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, non sarebbe comunque configurabile, neppure in astratto, uno spazio operativo per la disciplina dettata dall'art.1243 c.c.
1.4 In secondo luogo, è assolutamente sprovvisto di fondamento il convincimento del GOT che
“non vi è certezza delle somme che la assume aver versato in più del dovuto alla Parte_1 [...]
. Pt_2
La puntuale e dettagliata ricostruzione dei rapporti di debito/credito operata dalla Parte_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la documentazione prodotta a
[...]
riscontro delle circostanze valorizzate nella ricostruzione stessa valgono senz'altro a sorreggere la pretesa dell'Ente pubblico opponente di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso il 17.6.2015.
pag. 7 Ed invero, come già messo in risalto, la produzione documentale della consente Parte_1
di dimostrare che alla data del 2.8.2013 la società appaltatrice, a titolo di corrispettivo dei lavori concessi in appalto, avesse ricevuto in pagamento dall'Ente pubblico appaltante una somma complessiva di € 1.957.551,75 (= € 1.441.473,47 + € 516.078,28), di gran lunga superiore a quella in concreto spettante a in virtù della decisione adottata con il lodo emesso in data Parte_2
29.11.2010, con il quale era stata riconosciuta all'impresa appaltatrice la complessiva somma di €
1.407.830,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a cui dovevano aggiungersi esclusivamente gli interessi ulteriori maturati tra la pronuncia del lodo arbitrale e l'effettivo soddisfo e le spese relative a collegio arbitrale ed alla C.t.u. espletata nel giudizio arbitrale.
Facendo riferimento ai documenti prodotti dalla Provincia di al GOT sarebbe bastato Pt_1
effettuare una semplice operazione aritmetica per giungere alla stessa conclusione dell'Ente pubblico opponente. Ma evidentemente il primo giudice non ha voluto o non ha saputo approfondire il materiale probatorio documentale allegato all'incarto processuale ed ha preferito rinunciare a qualsiasi attività di esame, rifugiandosi in una motivazione tanto generica ed anodina quanto errata (“non vi è certezza delle somme che la Provincia assume aver versato in più del dovuto alla ), senza fornire ulteriori precisazioni. Parte_2
Né la decisione del GOT può rinvenire adeguata giustificazione nelle difese articolate da
[...]
in primo grado. Vale ribadire, infatti, che nella comparsa di costituzione depositata il Parte_2
6.2.2016 la società non ha specificamente contestato di avere ricevuto dall'Ente Parte_2
pubblico appaltante, a titolo di corrispettivo dei lavori concessi in appalto, la somma complessiva di
€ 1.957.551,75, né ha contestato che detta somma sia notevolmente eccedente quella in concreto spettante all'impresa esecutrice dei lavori in virtù della decisione adottata con il lodo emesso in data
29.11.2010. La società ha sostenuto, invece, che le somme relative allo Stato Parte_2
Finale non fossero ricomprese tra quelle oggetto di lodo arbitrale, giacché la decisione degli arbitri aveva riguardato soltanto le pretese di cui alle riserve iscritte in contabilità e l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della Provincia di con l'atto di pignoramento presso terzi aveva avuto Pt_1
ad oggetto il recupero delle somme liquidate con il lodo arbitrale, non anche quelle riferite allo
Stato finale dei lavori.
Sennonché l'assunto difensivo palesa la sua inconsistenza solo che si consideri come tra le riserve iscritte in contabilità dall'impresa appaltatrice sulle quali il Collegio arbitrale si era pronunciato vi fosse anche quella n.10 riguardante la denunciata illegittimità del certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori l'11.1.2008 e la conseguente disapplicazione o riduzione della
“penale comminata in sede di stato finale” dei lavori. Tanto vale a significare che il Collegio arbitrale si sia pronunciato anche sulla somma di cui allo stato finale dei lavori, giacché, essendosi pag. 8 determinato per la disapplicazione della penale comminata dalla stazione appaltante, pari a €
330.691,73, necessariamente deve avere esaminato lo stato finale dei lavori e considerato le somme ivi riportate senza computare l'importo della penale.
Del resto, i contenuti dello Stato finale dei lavori (v. doc. n.2 della produzione in primo grado di evidenziano l'esistenza del credito dell'impresa pari a € 44.260,05, a titolo di Parte_2
SAL finale, importo poi riportato nella fattura n.33 del 15.12.2014 prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione, credito che la Direzione dei Lavori nello stesso Stato finale dei lavori ha compensato con l'importo (€ 330.691,73) della penale comminata dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice. Pertanto, il Collegio arbitrale, una volta annullata la penale, ha accertato, a credito della l'importo (€ 44.260,05) che in quello stesso documento era stato Parte_2
indicato come saldo finale dei lavori a credito dell'impresa appaltatrice ed ha riconosciuto come dovuto detto importo, considerandolo nella somma complessiva di € 1.407.830,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, contemplata nel lodo emesso in data 29.11.2010.
Neppure risponde al vero che l'azione esecutiva intrapresa da nei confronti della Parte_2
Provincia di con l'atto di pignoramento presso terzi abbia avuto ad oggetto il recupero delle Pt_1
somme liquidate con il lodo arbitrale, non anche quelle riferite allo Stato finale dei lavori. La documentazione versata in atti comprova che con il lodo arbitrale emesso in data 29.11.2010 all'impresa appaltatrice sia stato riconosciuto un credito pari a complessivi € 1.407.830,00, già comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, e che con mandati di pagamento n.4601 del
28.5.2012, n.7664 del 4.10.2012 e n.8553 del 7.12.2012 la di abbia corrisposto alla Parte_1 Pt_1
società la somma totale di € 1.441.473,47, pari ad € 1.407.830,00 oltre gli Parte_2
interessi legali maturati dalla pronuncia del lodo arbitrale e fino all'effettivo soddisfo, come richiesto con l'atto di precetto del 2.4.2012.
Pertanto, avendo l'Ente pubblico appaltante saldato nel dicembre 2012 l'intera somma dovuta a come liquidata dal Collegio arbitrale, è assolutamente privo di fondamento che, Parte_2
come opinato dalla società appaltatrice nella comparsa di costituzione depositata il 6.2.2016 (v. pag.5, ultime 8 righe), la notificazione in data 7.2.2013 nei confronti della di un Parte_1
nuovo atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento dell'ulteriore importo di € 506.136,90 ed il successivo pignoramento presso terzi riguardassero il recupero delle somme liquidate con il lodo arbitrale.
1.5 In forza delle illustrate argomentazioni deve ritenersi che la , attrice in senso Parte_1
formale nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. ma convenuta in senso sostanziale, abbia dimostrato in primo grado l'inesistenza del credito fatto valere da con il ricorso Parte_2
per ingiunzione, con la conseguenza che, in aderenza ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio pag. 9 fissati dalla giurisprudenza di legittimità, incombesse sulla società appaltatrice l'onere di dimostrare che la somma portata dal decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso il 17.6.2015 non fosse compresa nell'ammontare complessivo degli importi corrisposti dalla alla data del Parte_1
2.8.2013 e, quindi, che il credito esistesse ancora. Secondo l'autorevole indirizzo della Corte di
Cassazione, infatti, il creditore che agisca per l'adempimento o per la risoluzione del contratto ovvero per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
graverà sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n.13533). Pertanto, ove il debitore fornisca la prova dell'avvenuto adempimento, i ruoli si invertono e spetta al creditore neutralizzare la difesa del debitore e dimostrare la perdurante sussistenza del credito.
Sennonché la società non ha opposto nessuna valida ed apprezzabile Parte_2
argomentazione a confutazione di quelle articolate dall'Ente pubblico opponente e, soprattutto, non ha offerto nessuna prova della sussistenza del proprio credito, rifugiandosi in difese generiche, talune peraltro smentite dalle stesse emergenze documentali (si pensi all'assunto che l'azione esecutiva intrapresa da nei confronti della con l'atto di Parte_2 Parte_1 Pt_1
pignoramento presso terzi abbia avuto ad oggetto il recupero delle somme liquidate con il lodo arbitrale), difese ribadite nei medesimi termini anche nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di impugnazione (v. pag.14 della comparsa depositata il 16.2.2022).
In conclusione, il motivo di gravame in esame è fondato.
Ne consegue che, in riforma sul punto della sentenza n.690/2021 pronunciata il 7.10.2021 dal
Tribunale di Matera e pubblicata in pari data, vada accolta l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla con atto di citazione notificato il 21.7.2015 e vada revocato il decreto Parte_1
ingiuntivo n.317/2015 emesso il 17.6.2015 dal Tribunale di Matera.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la ha dedotto l'errata valutazione Parte_1
circa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'Ente pubblico territoriale e l'errata decisione di rigetto della stessa domanda riconvenzionale.
Come già messo in evidenza, con l'atto di citazione notificato il 21.7.2015 la Parte_1
aveva spiegato, in via riconvenzionale, la domanda di condanna di alla Parte_2 restituzione della somma di € 318.382,11, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, perchè indebitamente percepita dall'impresa appaltatrice nonché dell'ulteriore somma di € 21.881,25, oltre interessi, corrispondente alla quota parte gravante su Parte_2
dell'imposta di registro del lodo arbitrale.
[...]
pag. 10 La difesa di nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado Parte_2
depositata il 6.2.2016 aveva eccepito l'inammissibilità della predetta domanda riconvenzionale (“in quanto non è dipendente da fatti che sono collegati, anche solo genericamente, con i fatti costitutivi della domanda monitoria”: v. pag.7 della comparsa stessa) e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda riconvenzionale medesima, in ragione del principio di matrice giurisprudenziale a tenore del quale “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17371 del 18/08/2011).
Nella sentenza fatta oggetto di gravame il GOT non ha affrontato in modo approfondito la questione, ma evocando una massima giurisprudenziale, pur senza svolgere argomentazioni volte a calare nella fattispecie concreta il principio di diritto enunciato, ha lasciato comunque intendere di condividere l'eccezione di inammissibilità della predetta domanda riconvenzionale spiegata dalla
. Parte_1
2.1 Il secondo motivo di impugnazione è solo parzialmente fondato e, comunque, va disattesa la domanda di restituzione della somma di € 266.887,10 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, perchè indebitamente percepita dall'impresa appaltatrice, domanda avanzata dalla . Parte_1
2.1.1 Innanzitutto, è priva di valenza giuridica l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla . Parte_1 Pt_1
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'assunto che per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, ove tale domanda non comporti lo spostamento di competenza, sia sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024).
In particolare, è stato precisato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere
pag. 11 dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi
o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere al giudice di merito il potere di valutazione discrezionale in ordine alla ravvisabilità di un collegamento oggettivo fra domanda principale e domanda riconvenzionale che consigli il "simultaneus processus", impone al medesimo giudice di merito di motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della domanda riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020).
Nel caso di specie, il GOT, pur lasciando intendere di accogliere l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla per la mancata dipendenza dal Parte_1
titolo dedotto in giudizio, non ha fornito nessuna specifica motivazione al riguardo. Ed è noto che, ove l'ordinamento riconosca al giudice un potere discrezionale, a richiedere come necessaria la motivazione non è l'esercizio del potere discrezionale medesimo, quanto invece il mancato esercizio di esso. Pertanto, era preciso onere del GOT, una volta determinatosi ad accogliere l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, munire detta decisione di adeguata motivazione, non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento alla mancata dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo già dedotto in giudizio.
In ogni caso, l'eccezione in parola è del tutto infondata.
Ed invero, ribadito che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus", non può essere revocato in dubbio che la pretesa restitutoria avanzata in via riconvenzionale dalla tragga origine da fatti comunque riconducibili alla Parte_1
medesima vicenda negoziale in cui si collocano i fatti posti da a fondamento del Parte_2
credito azionato in sede monitoria, di tal ché emerge pacificamente il collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, che consiglia la trattazione unitaria di entrambe le pag. 12 pretese nel medesimo processo.
2.1.2 Parimenti infondata è l'eccezione di incentrata sull'indeterminatezza della Parte_2
somma asseritamente corrisposta dalla in eccedenza rispetto al dovuto, somma Parte_1
che l'Ente pubblico nel giudizio di primo grado ha indicato in € 318.382,14 e nell'atto di appello ha modificato in € 266.887,10.
In un precedente passaggio della presente motivazione è stato messo in risalto che la documentazione prodotta in giudizio dalla vale a riscontrare l'avvenuto effettivo Parte_1
pagamento, in favore di a titolo di corrispettivo della esecuzione dei lavori Parte_2
concessi in appalto con il contratto stipulato il 2.9.2004, di somme per un ammontare complessivo che alla data del 2.8.2013 era pari a € 1.957.551,75.
È stato anche evidenziato che con il lodo emesso in data 29.11.2010 era stata riconosciuta all'impresa appaltatrice la complessiva somma di € 1.407.830,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, a cui sarebbero dovuti essere aggiunti esclusivamente gli interessi ulteriori maturati tra la pronuncia del lodo arbitrale e l'effettivo soddisfo e le spese relative a collegio arbitrale ed alla C.t.u. espletata nel giudizio arbitrale, spese che gravavano sulla Provincia di Pt_1 nella misura di € 139.145,60.
Nell'atto di appello, alla pagina 22, la ha predisposto una tavola riassuntiva Parte_1
contemplante la sorta capitale, la somma dovuta per il SAL finale, gli interessi dovuti e le spese originariamente liquidate e quelle maturate nelle more, ivi comprese le spese sostenute dall'impresa appaltatrice per gli atti di precetto e per il pignoramento presso terzi. Dalla tavola in discorso emerge che alla data del 2.8.2013 la somma complessiva dovuta dalla alla Parte_1 società fosse pari a € 1.690.664,65, di tal chè a quella stessa data l'Ente pubblico Parte_2
appaltante aveva corrisposto, in eccedenza rispetto al dovuto, una somma pari a € 266.887,10 (= €
1.957.551,75 - € 1.690.664,65).
Nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di impugnazione depositata il 16.2.2022 la società non ha mosso nessuna specifica ed argomentata contestazione avverso i Parte_2
contenuti della tavola riassuntiva riportata alla pagina 22 dell'atto di appello. In particolare, non sono contestati i valori identificanti la sorta capitale e la somma dovuta per il SAL finale nonché le spese originariamente liquidate e quelle maturate nelle more e non sono stati contestati gli interessi legali come calcolati sulle somme dovute.
Parte appellata, invero, si è limitata a dedurre che la “anche in questa sede si Parte_1
dilunga oltre modo nel fare riferimento ad una serie di circostanze del tutto estranee al presente giudizio ed assolutamente non credibili dal punto di vista logico prima che giuridico, in base alle quali avrebbe percepito indebitamente somme per un totale di € 266.887,10 (in primo Parte_2
pag. 13 grado quantificate in € 318.382,14) a causa di presunti errori nel calcolo delle somme portate dal lodo arbitrale in questione, commessi sia dal Consiglio e sia dalla Giunta (oggi soppressa) della
oltre che dagli uffici preposti” (v. pag.16 della comparsa depositata il Parte_1
16.2.2022).
È agevole rilevare come la società – non diversamente da quanto fatto già nel Parte_2
giudizio di primo grado nel quale non ha preso posizione sulle circostanze di fatto esposte dalla e comprovate dalla documentazione prodotta e non ha specificamente contestato Parte_1
di avere ricevuto dall'Ente pubblico appaltante, a titolo di corrispettivo dei lavori concessi in appalto, la somma complessiva di € 1.957.551,75, né ha contestato che detta somma sia notevolmente eccedente quella in concreto spettante all'impresa esecutrice dei lavori in virtù della decisione adottata con il lodo emesso in data 29.11.2010 – anche in sede di appello si sia affidata a difese generiche ed inconsistenti, sottraendosi del tutto all'onere di precisare quali “circostanze del tutto estranee al presente giudizio ed assolutamente non credibili dal punto di vista logico prima che giuridico” l'Ente pubblico appellante avrebbe valorizzato a sostegno del proposto gravame nonché all'onere di contestare specificamente i valori contenuti nella tavola riassuntiva riportata alla pagina 22 dell'atto di appello.
Quanto alla differenza dell'ammontare complessivo della somma indebitamente percepita dalla società appaltatrice – ammontare che in primo grado la aveva indicato in € Parte_1
318.382,14 e nell'atto di appello ha indicato in € 266.887,10 –, in disparte la considerazione, già di per sé significativa, che in primo grado l'Ente pubblico opponente aveva chiesto la condanna della società appaltatrice alla restituzione della somma di € 318.382,14 “o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”, è agevole osservare che il minore importo di € 266.887,10 preteso in restituzione dalla con l'atto di appello sia la risultante di un calcolo Parte_1
ancora più dettagliato ed analitico di quello già operato in primo grado, a riscontro della volontà dell'ente appellante di fornire un contributo efficace e leale alla esatta ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti e, quindi, all'accertamento della verità. Pertanto, la società appellata, invece che indugiare sulla evidenziata differenza tra gli importi pretesi in restituzione dalla controparte, avrebbe dovuto illustrare puntualmente le ragioni per le quali anche il minore importo di €
266.887,10 dovesse considerarsi errato e non dovuto, ma, come già rimarcato, a tale onere di allegazione e di dimostrazione l'appellata si è sottratta del tutto.
Neppure rileva che il pagamento di somme in eccedenza rispetto al dovuto sia imputabile ad errori commessi dal Consiglio e dalla Giunta Provinciali in sede di calcolo degli importi liquidati con il lodo arbitrale. Pur trascurando la circostanza che la ha ampiamente illustrato e Parte_1
dimostrato, sia in primo grado che nell'atto di impugnazione, gli errori in discorso senza che al pag. 14 riguardo la società appaltatrice abbia opposto nessuna valida e persuasiva argomentazione a supporto dell'inesistenza di siffatti errori, è ragionevole obiettare che l'accertamento nell'an e nel quantum del credito vantato da vada operato nel presente giudizio e, quindi, che Parte_2
in tale sede, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, vadano determinate le somme effettivamente spettanti alla società appaltatrice e quelle in concreto già corrisposte dall'Ente pubblico appaltante, senza che possano assumere pregnanza eventuali determinazioni adottate da organi della , siano esse inficiate oppure no da errori di calcolo. Parte_1
Né può sottacersi che, versandosi in materia di indebito oggettivo, quello che assume pregnanza è che il pagamento di somme in eccedenza rispetto al dovuto non sia assistito da nessuna causa giustificativa, non anche che il pagamento sia avvenuto in dipendenza di errore.
2.1.3 Per converso, merita apprezzamento l'eccezione di infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla ed intesa ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di € 318.382,14 (o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa), eccezione sollevata da con la comparsa depositata il 6.2.2016 in forza del Parte_2
principio di matrice giurisprudenziale enunciato da Cass. Sez. 3, Sentenza n.17371 del 18/08/2011
(“In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata”).
Come già messo in risalto in precedenti passaggi della presente motivazione, con atto di precetto del
2.4.2012, notificato dalla società il 26.4.2012, alla è stato Parte_2 Parte_1
intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.441.473,47 sulla base del titolo costituito dal lodo arbitrale emesso il 29.11.2010, somma che contemplava l'importo di € 1.407.830,00, già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, nonché gli ulteriori interessi legali maturati dall'1.12.2010 al 31.3.2012 e le spese di rito.
Successivamente alla notificazione del lodo arbitrale e del menzionato atto di precetto, la Parte_1
ha proceduto al pagamento, in favore di delle seguenti somme: 1) €
[...] Parte_2
318.813,02 con mandato n.4601 del 28.5.2012; 2) € 791.968,72 con mandato n.7664 del 4.10.2012;
3) € 330.691,73 con mandato n.8553 del 7.12.2012; per un totale di € 1.441.473,47 perfettamente pag. 15 corrispondente all'importo di cui all'atto di precetto notificato il 26.4.2012 dalla società
[...]
Parte_2
Pertanto, con i predetti pagamenti è stato interamente saldato dalla il debito nei Parte_1
confronti di traente giustificazione dalla decisione assunta dal Collegio arbitrale Parte_2
con il lodo emesso il 29.11.2010.
Sennonché con nuovo atto di precetto notificato il 7.2.2013 la società appaltatrice ha intimato alla il pagamento della ulteriore somma di € 506.136,90 per capitale residuo, Parte_1 Pt_1
interessi e spese e in data 6.3.2013 ha notificato allo stesso Ente pubblico un atto di pignoramento presso terzi, di tal ché a seguito di ordinanza di assegnazione di somme depositata il 2.7.2013 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce la società ha proceduto ad Pt_2 Parte_2
incassare il giorno 2.8.2013 presso il Cassiere provinciale l'importo di € 516.078,28.
È quindi evidente che l'importo di € 266.887,10, preteso in restituzione dalla sul Parte_1
rilievo che il pagamento di esso sia stato indebitamente operato, debba considerarsi compreso in quello più consistente di € 516.078,28 e sia stato corrisposto alla società appaltatrice il 2.8.2013 in forza dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a definizione del procedimento di espropriazione presso terzi promosso da nei confronti dell'Ente Parte_2
pubblico appaltante.
Orbene, secondo l'unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 1° comma c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass.
29 ottobre 2003 n. 16232; 28 giugno 2000 n. 8813; 29 gennaio 1999 n. 796; 13 giugno 1992 n.
7248), risultando irrilevante dal punto di vista processuale il concreto adempimento da parte del soggetto obbligato ovvero la materiale esazione del credito assegnato.
Peraltro, quand'anche il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo sia privo, per la mancanza di contenuto decisorio, di efficacia di giudicato, esso gode comunque di una sua stabilità, in quanto provvedimento di chiusura di un procedimento posto in essere e portato a termine con il rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, e come tale incompatibile con qualsiasi possibilità di revoca, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 12242 del 2016; Cass. n. 23182 del 2014, Cass. n. 17371 del 2011; Cass. n. 26078 del 2005, Cass. n. 7036 del 2003; Cass. n. 5580 del 2003). Detta stabilità non deriva certo da un accertamento definitivo, quanto piuttosto scaturisce dal concetto di preclusione, più ampio di quello del giudicato, ovvero dal non essersi attivato il pag. 16 debitore durante l'esecuzione e con gli strumenti consentiti dalla procedura per arrivare ad una diversa definizione del suo debito, ovvero con le opposizioni esecutive o con la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. In altre parole, la stabilità del provvedimento che chiude il procedimento esecutivo trova fondamento nella considerazione che gli interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo, utilizzando gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione.
Da tanto consegue che l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa ai sensi dell'art. 553 1° comma c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, ove non sia stata fatta oggetto di impugnazione con l'unico rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., acquista stabilità nel senso che, da un lato, preclude al creditore assegnatario di attivare successivamente nei confronti del suo diretto debitore una nuova procedura esecutiva in base al medesimo titolo esecutivo che ha legittimato l'espropriazione presso il terzo, salvo il caso in cui dimostri di non aver potuto riscuotere, in tutto o in parte, il credito assegnatogli, e, dall'altro, preclude al soggetto espropriato di esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso (cfr. Cass.civ.sez.III, 24/10/2018, n.26927; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20994 del
23/08/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23283 del
28/08/2024).
In altre parole, il debitore esecutato, dopo la chiusura della procedura esecutiva avvenuta con l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 1° comma c.p.c., è abilitato ad esperire l'azione di ripetizione di indebito nei confronti del creditore assegnatario esclusivamente nel caso in cui nel corso della procedura esecutiva abbia attivato, allo scopo di far valere l'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, i rimedi interni alla procedura medesima
(le varie tipologie di opposizioni ed anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti (cfr. Cass. 23/08/2018, n.20994; Cass. 13/02/2019, n.4263; Cass. 22/06/2020, n.12127). È stato più di recente ribadito che: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a
pag. 17 meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
23283 del 28/08/2024).
Nel caso di specie, la non ha mai allegato e dimostrato di avere proposto, nel Parte_1
corso della procedura di espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti dalla società
[...]
con atto di pignoramento presso terzi notificato il 6.3.2013 (e preceduta da atto di Parte_2
precetto notificato il 7.2.2013) e definita con ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553, co.1,
c.p.c. depositata il 2.7.2013 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce, un'opposizione ex art.615 c.p.c. per far valere la insussistenza, quanto meno parziale (con riguardo, cioè, al credito di
€ 266.887,10), del titolo esecutivo oppure di avere attivato uno qualsiasi degli ulteriori rimedi interni alla procedura esecutiva apprestati dall'ordinamento a tutela delle ragioni del debitore esecutato e, segnatamente, al fine di far valere la ravvisata insussistenza di un titolo legittimante la pretesa di pagamento dell'anzidetta somma di € 266.887,10.
Da tanto consegue che, al momento della formulazione della domanda riconvenzionale, fosse ormai precluso alla di agire ai sensi dell'art.2033 c.c. per ottenere dalla società Parte_1
appaltatrice la restituzione dell'importo di € 266.887,10 sul presupposto che esso fosse stato indebitamente erogato il giorno 2.8.2013 dal Cassiere provinciale.
2.2 È, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione quanto alla invocata riforma della sentenza n.690/2021, emessa il 7.10.2021 dal Tribunale di Matera e pubblicata in pari data, in riferimento al capo della decisione del primo giudice contemplante il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla ed intesa ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di € 21.881,25, oltre interessi, corrispondente alla quota parte gravante su dell'imposta di registro del lodo arbitrale. Parte_2
L'Ente pubblico appellante ha allegato che il lodo arbitrale n.145/10 Registro Lodi, pronunciato il
29.11.2010 dal Collegio arbitrale, è stato depositato l'1.9.2011 da presso il Pt_2 Parte_2
Tribunale ordinario di Roma ai fini dell'emissione del decreto di esecutorietà ex art.825 c.p.c. e con provvedimento in data 6.9.2011, iscritto al n.11868/2011 fasc. R.G., il Tribunale di Roma ha dichiarato l'esecutività del lodo arbitrale.
Le esposte circostanze rinvengono puntuale conferma alla pagina 2 della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. depositata il 6.2.2016 dalla società Parte_2
Pertanto, può ritenersi pacificamente acquisito che il lodo arbitrale sia stato dichiarato esecutivo nelle forme di legge.
Orbene, ai sensi dell'art.37 co.1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e dell'art.8 Allegato A, Tariffa, parte I, D.P.R.
pag. 18 n.131/1986, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali sono soggetti all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema d'imposta di registro inerente ad arbitrato rituale, opera il principio della solidarietà delle parti contendenti, discendente dall'equiparazione del lodo rituale alla sentenza del giudice e tale principio è applicabile indipendentemente dal fatto che una soltanto delle parti abbia chiesto l'esecutività del lodo medesimo, atteso che nessuna norma autorizza una deroga al riguardo (cfr. Cass.Sez.Unite, Sentenza n. 8533 del 21/08/1990). Di conseguenza, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza ed abbia pagato la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile) ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso;
tale diritto si differenzia ed è autonomamente esercitabile rispetto a quello al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che esso è configurabile anche quando quest'ultimo sia escluso, per essere state, con la sentenza, interamente compensate dette spese (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11324 del 18/12/1996; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14192 del 27/06/2011).
In applicazione degli illustrati riferimenti normativi e giurisprudenziali, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla ed intesa ad ottenere la restituzione della somma di Parte_1
€ 21.881,25, oltre interessi, corrispondente alla quota parte gravante su Parte_2
dell'imposta di registro del lodo arbitrale, deve essere accolta.
Infatti, la ha dimostrato (depositando copia del mandato di pagamento n.1784 Parte_1
del 3.3.2014: doc. n.14 della produzione di primo grado) di avere corrisposto all'Agenzia delle
Entrate la somma di € 43.762,50 a titolo di imposta di registro del decreto di esecutività del lodo arbitrale n.145/10 Registro Lodi, pronunciato il 29.11.2010, decreto reso in data 6.9.2011 dal
Tribunale di Roma.
Pertanto, poiché il pagamento dell'imposta di registro costituisce oggetto di un'obbligazione solidale a carico delle parti del giudizio arbitrale, è fondata la pretesa della di Parte_1
ottenere la condanna di alla restituzione della somma di € 21.881,25 (= € Parte_2
43.762,50 / 2), oltre interessi legali maturati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue che, in riforma sul punto della sentenza n.690/2021 pronunciata il 7.10.2021 dal
Tribunale di Matera e pubblicata in pari data, va pronunciata la condanna di al Parte_2
pagamento, in favore della , della somma di € 21.881,25 (= € 43.762,50 / 2), oltre Parte_1
interessi legali maturati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
*
pag. 19 3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la ha lamentato la mancata pronuncia, Parte_1
da parte del Tribunale di Matera, sulla domanda di accertamento della responsabilità aggravata ex art.96 co.2 c.p.c. di per avere agito in executivis anche relativamente a somme Parte_2
non supportate da titolo esecutivo, e sulla connessa domanda di condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura ritenuta giusta dal giudice.
3.1 Il motivo di gravame, pur evidenziando correttamente che nella sentenza impugnata difetta del tutto la pronuncia espressa sulle menzionate domande, non può condurre, comunque, all'accoglimento delle domande medesime.
La norma contenuta nell'art.96 co.2 c.p.c. prevede che "il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza".
Per consolidata giurisprudenza, in questa ipotesi, diversamente da quanto stabilito dal primo comma, l'art. 96 c.p.c. non richiede, ai fini della configurabilità di responsabilità aggravata, la sussistenza di mala fede o colpa grave della parte che ha agito, ma ritiene sufficiente il difetto della normale prudenza del creditore, la quale si identifica anche con la colpa lieve (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 17523 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. III, 17/01/1996, n.342, in motivazione).
In altre parole, la norma si riferisce ad un presupposto soggettivo della condotta del creditore, la quale deve essere costantemente (nel senso che deve essere tale nel corso dell'intero processo esecutivo, come si ricava dall'uso dell'aggettivo "compiuta" riferita all'esecuzione forzata) improntata ai caratteri dell'avvedutezza e, in definitiva, della prevedibilità delle conseguenze che derivavano dal mantenimento in vita del pignoramento.
Quindi, il giudice, investito della domanda di risarcimento del danno che si assuma derivante dalla proposizione o dal mantenimento in vita di un'azione esecutiva, deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo con condotta censurabile anche sotto il solo profilo della semplice colpa lieve.
La colpa lieve viene definita come carenza di ordinaria diligenza, secondo parametri individuati con precipuo riferimento alle caratteristiche della parte e, in genere, valevoli per ogni specie di responsabilità extracontrattuale.
In ogni caso, fornire la prova dell'elemento psicologico (anche sotto il solo profilo della semplice colpa lieve) è sempre necessario, non potendosi mai far discendere automaticamente dall'accertamento dell'inesistenza del diritto la responsabilità aggravata ex art.96 c.2 c.p.c.
Inoltre, grava sull'istante l'ulteriore onere di allegazione e di prova riferito all'esistenza del danno e pag. 20 del nesso causale, potendo soltanto con riguardo al quantum spiegarsi eventualmente il potere officioso del giudice.
Tanto premesso in punto di diritto, merita subito rimarcare che sia in primo grado che nell'atto di impugnazione la nulla di apprezzabile ha dedotto e dimostrato con riguardo alla Parte_1
ricorrenza quanto meno della colpa lieve nella condotta di consistita nella Parte_2
proposizione e/o nel mantenimento in vita della procedura di espropriazione presso terzi e promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato il 6.3.2013 e definita con ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553, co.1, c.p.c. depositata il 2.7.2013 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Lecce.
Neppure la Provincia di ha allegato e dimostrato alcunché in ordine alla esistenza ed alla Pt_1
natura e tipologia del (presunto) danno sofferto, né in ordine al nesso di causalità tra la condotta colposa di e la verificazione di un (presunto) pregiudizio. Parte_2
Pertanto, facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., interpretate nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio;
come hanno precisato le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale principio risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli":
v. Cass.civ.Sez.Un., 9 ottobre 2008, n.24883; Cass.civ.Sez.Un., 12 dicembre 2014, n. 26242), deve ritenersi consentito a questa Corte territoriale di accedere ad un approccio interpretativo che privilegi la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, in modo da sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la impugnazione incidentale possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In tale ottica, già la considerazione che difetti l'allegazione e la dimostrazione della effettiva sussistenza, natura e tipologia del danno sofferto nonché del nesso di causalità tra la condotta ascritta alla e la verificazione di un pregiudizio vale di per sé a riconoscere Parte_2
infondata la domanda ex art.96 co.2 c.p.c. formulata dalla , senza che occorra Parte_1
valutare in dettaglio gli elementi desumibili dall'incarto processuale a riscontro della eventuale ricorrenza quanto meno della colpa lieve nella condotta di consistita nella Parte_2
pag. 21 proposizione e/o nel mantenimento in vita della predetta procedura esecutiva.
*
4.0 In conclusione, l'appello proposto dalla merita accoglimento nei termini Parte_1
esposti nella motivazione che precede, sicché, in parziale riforma della sentenza n.690/2021 pronunciata il 7.10.2021 dal Tribunale di Matera e pubblicata in pari data:
a) va accolta l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato il 21.7.2015 e, di conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso il
17.6.2015 dal Tribunale di Matera;
b) va pronunciata la condanna di al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_1
della somma di € 21.881,25 (= € 43.762,50 / 2), oltre interessi legali maturati dalla domanda
[...]
e fino all'effettivo soddisfo.
Nel resto, l'appello deve essere respinto.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del Parte_1 giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
Tanto premesso, ritiene la Corte giustificata la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali riferite ad entrambi i gradi di giudizio.
Invero, l'art.92 co.2 c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La nozione normativa di soccombenza reciproca, nel senso ipotizzato dalla norma appena richiamata, appare adeguata sia quando siano accolte o rigettate domande contrapposte che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta parzialmente l'unica domanda proposta, ove essa si sia articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. È solo da tener presente che la reciprocità della soccombenza, nel primo caso, concerne due distinti giudizi nel senso di pag. 22 processi su due diverse domande introdotte l'una da una parte e l'altra dalla controparte e, negli altri casi, concerne un'unica domanda articolata in più capi.
Nella fattispecie in esame, si configura una ipotesi di soccombenza reciproca del primo tipo, nel senso che si confrontano due soccombenze isolatamente considerate.
Infatti, all'esito del giudizio di impugnazione, la pretesa creditoria azionata in primo grado da
[...]
con il ricorso per ingiunzione è stata rigettata e, parimenti, sono state respinte la Parte_2
domanda avanzata in via riconvenzionale dalla ed intesa ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di € 318.382,14 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa nonché l'ulteriore domanda della avente ad oggetto l'accertamento della Parte_1
responsabilità aggravata ex art.96 co.2 c.p.c. di e la conseguente condanna della Parte_2
società appaltatrice al risarcimento dei danni.
È ben vero che la all'esito del giudizio sia comunque risultata vittoriosa quanto Parte_1
alla domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna di alla restituzione Parte_2
della somma di € 21.881,25, oltre interessi legali, pari alla quota parte gravante su Parte_2
dell'imposta di registro del decreto che ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale.
[...]
Ma, alla luce delle difese articolate negli atti processuali dalla , è altrettanto vero Parte_1
che siffatta domanda assuma una rilevanza assolutamente marginale nel complessivo quadro degli interessi coltivati in giudizio dall'Ente pubblico, come reso manifesto dal rilievo che lo stesso Ente pubblico abbia riservato argomentazioni più articolate ed incisive a sostegno della domanda di restituzione della ingente somma di € 318.382,14 o di € 266.887,10 e della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 co.2 c.p.c. di Parte_2
Da tanto consegue che sia pienamente giustificata l'applicazione dell'art.92 co.2 c.p.c. con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali riferite ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.690/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
7.10.2021 e pubblicata in pari data, proposto dalla , in persona del Presidente e Parte_1
legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 2.11.2021 nei confronti di Parte_2
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa,
[...]
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 2.11.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.690/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 7.10.2021 e pubblicata in pari data:
pag. 23 a) accoglie l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla con atto di Parte_1
citazione notificato il 21.7.2015 e revoca il decreto ingiuntivo n.317/2015 emesso il
17.6.2015 dal Tribunale di Matera;
b) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Parte_1
con atto di citazione notificato il 21.7.2015, condanna in
[...] Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della , Parte_1 della somma di € 21.881,25, oltre interessi legali maturati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla con atto Parte_1
di citazione notificato il 21.7.2015;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al primo grado di giudizio;
- Rigetta nel resto l'appello proposto dalla , in persona del Presidente e Parte_1
legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 2.11.2021;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.7.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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