Articolo 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 giugno 1985
Art. 19.
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorita' ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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