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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1635/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei IG.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1635 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1970 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Scarola (C.F.: - CodiceFiscale_2 pec: e OM Savalli (C.F.: Email_1 C.F._3
- pec: presso il cui Studio elegge
[...] Email_2 domicilio in Como alla via Mentana n. 4, come da procura in atti
(C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
e domiciliato a AS ON (NO) in via Crose, 41, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Aquino (C.F.: - C.F._5 pec: e Maria Stella Scesa (C.F.: Email_3
-pec: presso il cui Studio C.F._6 Email_4 elegge domicilio in viale Giuseppe Azari n. 9, 28922 RB PA (VB), come da procura in atti
- ricorrenti -
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di RB PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IG.ri Parte_1
e il 21.6.2008 con atto registrato presso il registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di AS ON (NO) - Anno 2008 - Numero 1 - Parte II -
Serie B, ORDINANDO all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di AS
ON (NO) di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
“1. La casa coniugale sita in AS ON (NO), via Lago Maggiore n. 6, in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimane assegnata alla IG.a , che ci vivrà Pt_1 col figlio minore . Persona_1
2. Le spese relative alle utenze di luce e gas nonché la manutenzione ordinaria verranno sostenute dalla IG.a , mentre il signor si farà carico Pt_1 CP_1 delle spese di manutenzione straordinaria della casa, delle spese condominiali ordinarie e delle spese condominiali straordinarie;
con riferimento a queste ultime - attesa la comproprietà dell'immobile - il signor si riserva di chiederne la CP_1 restituzione del 50% di competenza della signora all'atto dello scioglimento Pt_1 della comunione tra i comproprietari.
3. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con residenza fissata presso la madre con cui starà 5 giorni a settimana, mentre starà con il padre 2 giorni a settimana secondo il seguente calendario che ruota attorno a 4 settimane: • Il primo e il secondo week-end il padre avrà con sé il figlio dal venerdì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino alla domenica mattina (o al sabato sera secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi), quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto certo venerdì e saltuario il sabato);
• Il terzo week-end il padre avrà con sé il figlio dal giovedì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto giovedì e venerdì). Questi giorni saranno utilizzati dalla per le Parte_2 proprie trasferte di lavoro. • Il quarto week-end il padre avrà con sé il figlio dal mattino del sabato sino a lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola (quindi con pernotto sabato e domenica). • Ogni variazione dovuta ad impegni di lavoro dovrà essere concordata almeno 7 giorni prima. Per eventuali urgenze e imprevisti le parti offrono reciproca e ampia disponibilità ad aiutarsi.
• Vacanze natalizie: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze Natalizie e sino al 30 dicembre il figlio starà con un genitore e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio con
l'altro genitore.
• Vacanze pasquali: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
• Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore.
• Vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé il minore per 2 settimane (anche non consecutive) comunicandosi e concordando previamente il periodo in base alle proprie ferie, possibilmente entro il mese di Maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà una alternanza di presenza del figlio presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione ruotando sulle quattro settimane di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
4. Il padre si occuperà del mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla madre entro il giorno 13 di ogni mese, a partire dal deposito del presente Ricorso, la somma di 1.300,00 euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Quanto alle spese extra assegno il padre si farà carico delle spese straordinarie nella misura del 100% secondo il protocollo delle spese extra-assegno assunto dal Tribunale di RB e corrisponderà tutte le spese per i corsi extrascolastici e per le vacanze del figlio, anche quelle che trascorrerà con la madre, queste ultime concordate nella misura di euro 1.300,00 per le vacanze invernali da versare al primo di dicembre e di euro 1.300,00 per le vacanze estive da versare al primo di giugno. Resta inteso che quando le condizioni economiche della IG.a Pt_1 lo consentiranno, la contribuzione per il mantenimento del figlio e la ripartizione delle spese per come in questa sede disciplinata potranno essere modificate, se del caso anche con gradualità.
5. L'assegno unico universale spetterà per intero alla madre.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere mezzi adeguati e redditi propri, rinunciando a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile. 7. I coniugi si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per il figlio.
RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA CON NOTE SCRITTE I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 23/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
AS ON (NO) il 21/06/2008.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 21/06/2008 nel comune di AS ON (NO) e si sono separati consensualmente con omologa del 21/04/2022 dell'intestato tribunale e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le spese relative alle utenze di luce e gas della casa coniugale, nonché la manutenzione ordinaria verranno sostenute da , mentre Parte_1 si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria della Controparte_1 casa, delle spese condominiali ordinarie e delle spese condominiali straordinarie;
con riferimento a queste ultime - attesa la comproprietà dell'immobile - CP_1 si riserva di chiederne la restituzione del 50% di competenza di
[...] Pt_1
all'atto dello scioglimento della comunione tra i comproprietari;
[...]
I coniugi si danno reciprocamente atto di avere mezzi adeguati e redditi propri, rinunciando a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile;
I coniugi si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per il figlio
PQM
il Tribunale di RB, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in AS ON (NO) il 21/06/2008, trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II Serie B anno 2006;
assegna la casa coniugale sita in AS ON (NO), via Lago Maggiore n. 6, in comproprietà al 50% tra i coniugi, in uso a Parte_1 affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza presso la madre con cui starà 5 giorni a settimana;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio 2 giorni a settimana secondo il seguente calendario che ruota attorno a 4 settimane:
a) Il primo e il secondo week-end il padre avrà con sé il figlio dal venerdì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino alla domenica mattina (o al sabato sera secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi), quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto certo venerdì e saltuario il sabato);
b) Il terzo week-end il padre avrà con sé il figlio dal giovedì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto giovedì e venerdì). Questi giorni saranno utilizzati da per le proprie trasferte di lavoro. Parte_1
c) Il quarto week-end il padre avrà con sé il figlio dal mattino del sabato sino a lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola (quindi con pernotto sabato e domenica).
d) Ogni variazione dovuta ad impegni di lavoro dovrà essere concordata almeno 7 giorni prima. Per eventuali urgenze e imprevisti le parti offrono reciproca e ampia disponibilità ad aiutarsi. e) Vacanze natalizie: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze Natalizie e sino al 30 dicembre il figlio starà con un genitore e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio con l'altro genitore.
f) Vacanze pasquali: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
g) Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore.
h) Vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé il minore per 2 settimane
(anche non consecutive) comunicandosi e concordando previamente il periodo in base alle proprie ferie, possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà una alternanza di presenza del figlio presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione ruotando sulle quattro settimane di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 13 di ogni mese, a partire dal deposito del presente ricorso, la somma di 1.300,00 euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico del padre le spese straordinarie nella misura del 100% secondo il protocollo delle spese extra-assegno assunto dal Tribunale di RB e corrisponderà tutte le spese per i corsi extrascolastici e per le vacanze del figlio, anche quelle che trascorrerà con la madre, queste ultime concordate nella misura di euro 1.300,00 per le vacanze invernali da versare al primo di dicembre e di euro
1.300,00 per le vacanze estive da versare al primo di giugno. L'assegno unico universale spetterà per intero alla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RB il 06/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei IG.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1635 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1970 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Scarola (C.F.: - CodiceFiscale_2 pec: e OM Savalli (C.F.: Email_1 C.F._3
- pec: presso il cui Studio elegge
[...] Email_2 domicilio in Como alla via Mentana n. 4, come da procura in atti
(C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
e domiciliato a AS ON (NO) in via Crose, 41, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Aquino (C.F.: - C.F._5 pec: e Maria Stella Scesa (C.F.: Email_3
-pec: presso il cui Studio C.F._6 Email_4 elegge domicilio in viale Giuseppe Azari n. 9, 28922 RB PA (VB), come da procura in atti
- ricorrenti -
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di RB PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IG.ri Parte_1
e il 21.6.2008 con atto registrato presso il registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di AS ON (NO) - Anno 2008 - Numero 1 - Parte II -
Serie B, ORDINANDO all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di AS
ON (NO) di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
“1. La casa coniugale sita in AS ON (NO), via Lago Maggiore n. 6, in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimane assegnata alla IG.a , che ci vivrà Pt_1 col figlio minore . Persona_1
2. Le spese relative alle utenze di luce e gas nonché la manutenzione ordinaria verranno sostenute dalla IG.a , mentre il signor si farà carico Pt_1 CP_1 delle spese di manutenzione straordinaria della casa, delle spese condominiali ordinarie e delle spese condominiali straordinarie;
con riferimento a queste ultime - attesa la comproprietà dell'immobile - il signor si riserva di chiederne la CP_1 restituzione del 50% di competenza della signora all'atto dello scioglimento Pt_1 della comunione tra i comproprietari.
3. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con residenza fissata presso la madre con cui starà 5 giorni a settimana, mentre starà con il padre 2 giorni a settimana secondo il seguente calendario che ruota attorno a 4 settimane: • Il primo e il secondo week-end il padre avrà con sé il figlio dal venerdì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino alla domenica mattina (o al sabato sera secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi), quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto certo venerdì e saltuario il sabato);
• Il terzo week-end il padre avrà con sé il figlio dal giovedì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto giovedì e venerdì). Questi giorni saranno utilizzati dalla per le Parte_2 proprie trasferte di lavoro. • Il quarto week-end il padre avrà con sé il figlio dal mattino del sabato sino a lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola (quindi con pernotto sabato e domenica). • Ogni variazione dovuta ad impegni di lavoro dovrà essere concordata almeno 7 giorni prima. Per eventuali urgenze e imprevisti le parti offrono reciproca e ampia disponibilità ad aiutarsi.
• Vacanze natalizie: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze Natalizie e sino al 30 dicembre il figlio starà con un genitore e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio con
l'altro genitore.
• Vacanze pasquali: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
• Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore.
• Vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé il minore per 2 settimane (anche non consecutive) comunicandosi e concordando previamente il periodo in base alle proprie ferie, possibilmente entro il mese di Maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà una alternanza di presenza del figlio presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione ruotando sulle quattro settimane di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
4. Il padre si occuperà del mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla madre entro il giorno 13 di ogni mese, a partire dal deposito del presente Ricorso, la somma di 1.300,00 euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Quanto alle spese extra assegno il padre si farà carico delle spese straordinarie nella misura del 100% secondo il protocollo delle spese extra-assegno assunto dal Tribunale di RB e corrisponderà tutte le spese per i corsi extrascolastici e per le vacanze del figlio, anche quelle che trascorrerà con la madre, queste ultime concordate nella misura di euro 1.300,00 per le vacanze invernali da versare al primo di dicembre e di euro 1.300,00 per le vacanze estive da versare al primo di giugno. Resta inteso che quando le condizioni economiche della IG.a Pt_1 lo consentiranno, la contribuzione per il mantenimento del figlio e la ripartizione delle spese per come in questa sede disciplinata potranno essere modificate, se del caso anche con gradualità.
5. L'assegno unico universale spetterà per intero alla madre.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere mezzi adeguati e redditi propri, rinunciando a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile. 7. I coniugi si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per il figlio.
RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA CON NOTE SCRITTE I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 23/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
AS ON (NO) il 21/06/2008.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 21/06/2008 nel comune di AS ON (NO) e si sono separati consensualmente con omologa del 21/04/2022 dell'intestato tribunale e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le spese relative alle utenze di luce e gas della casa coniugale, nonché la manutenzione ordinaria verranno sostenute da , mentre Parte_1 si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria della Controparte_1 casa, delle spese condominiali ordinarie e delle spese condominiali straordinarie;
con riferimento a queste ultime - attesa la comproprietà dell'immobile - CP_1 si riserva di chiederne la restituzione del 50% di competenza di
[...] Pt_1
all'atto dello scioglimento della comunione tra i comproprietari;
[...]
I coniugi si danno reciprocamente atto di avere mezzi adeguati e redditi propri, rinunciando a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile;
I coniugi si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per il figlio
PQM
il Tribunale di RB, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in AS ON (NO) il 21/06/2008, trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II Serie B anno 2006;
assegna la casa coniugale sita in AS ON (NO), via Lago Maggiore n. 6, in comproprietà al 50% tra i coniugi, in uso a Parte_1 affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza presso la madre con cui starà 5 giorni a settimana;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio 2 giorni a settimana secondo il seguente calendario che ruota attorno a 4 settimane:
a) Il primo e il secondo week-end il padre avrà con sé il figlio dal venerdì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino alla domenica mattina (o al sabato sera secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi), quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto certo venerdì e saltuario il sabato);
b) Il terzo week-end il padre avrà con sé il figlio dal giovedì, dall'ingresso a scuola la mattina, sino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre (quindi con pernotto giovedì e venerdì). Questi giorni saranno utilizzati da per le proprie trasferte di lavoro. Parte_1
c) Il quarto week-end il padre avrà con sé il figlio dal mattino del sabato sino a lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola (quindi con pernotto sabato e domenica).
d) Ogni variazione dovuta ad impegni di lavoro dovrà essere concordata almeno 7 giorni prima. Per eventuali urgenze e imprevisti le parti offrono reciproca e ampia disponibilità ad aiutarsi. e) Vacanze natalizie: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze Natalizie e sino al 30 dicembre il figlio starà con un genitore e dal 31 dicembre fino al giorno 7 gennaio con l'altro genitore.
f) Vacanze pasquali: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
g) Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore.
h) Vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé il minore per 2 settimane
(anche non consecutive) comunicandosi e concordando previamente il periodo in base alle proprie ferie, possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà una alternanza di presenza del figlio presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione ruotando sulle quattro settimane di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 13 di ogni mese, a partire dal deposito del presente ricorso, la somma di 1.300,00 euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico del padre le spese straordinarie nella misura del 100% secondo il protocollo delle spese extra-assegno assunto dal Tribunale di RB e corrisponderà tutte le spese per i corsi extrascolastici e per le vacanze del figlio, anche quelle che trascorrerà con la madre, queste ultime concordate nella misura di euro 1.300,00 per le vacanze invernali da versare al primo di dicembre e di euro
1.300,00 per le vacanze estive da versare al primo di giugno. L'assegno unico universale spetterà per intero alla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RB il 06/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco