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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BANCHINI FRANCESCO con domicilio in BORGO Parte_1
GARIMBERTI N. 4 43100 PARMA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. D'AMONE ANNAMARIA con domicilio in Via CP_1
Garibaldi 49 43017 San Secondo Parmense
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1535/2024 emessa dal Tribunale di Parma, depositata in
Cancelleria in data 16 dicembre 2024, notificata in pari data, resa a definizione della causa R.G. 4388/2019.
La Corte
Sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:
“alla Corte Ecc.ma, affinché, in accoglimento del presente appello ed in riforma Parte_1 integrale dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare che non compete alla Signora CP_1 alcuna somma a titolo di assegno di divorzio o ad altro titolo, condannando la signora al CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio. Con condanna della signora alla restituzione di tutte le somme alla stessa erogate, sulla base dei provvedimenti adottati CP_1
pagina 1 di 6 nel presente giudizio divorzile.”
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni ed CP_1 opportuna declaratoria del caso e di legge: Rigettare l'appello proposto da perché Parte_1 infondato, inammissibile, generico, pretestuoso o, come meglio, per i titoli tutti di cui in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1535/2024 emessa dal Tribunale di Parma il 12- 16 dicembre 2024 nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio R.G.N. 4388/2019. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come di legge”. udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Parma, a definizione della causa di scioglimento del matrimonio promossa da Pt_1 contro con la sentenza in questa sede impugnata così statuiva: “
1.Fermi per il
[...] CP_1 passato, con le rispettive decorrenze, i provvedimenti provvisori assunti prima dal Presidente delegato e poi dal Giudice Istruttore, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non
[...] definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, la somma di euro 500,00 mensili, rivalutabili mensilmente secondo gli indici ISAT. 2; Disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, condanna alla rifusione, in favore di , della residua frazione dei 2/3 Parte_1 CP_1 che liquida, quanto al presente giudizio, (compresa la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incardinati in corso di causa) in complessivi euro 7.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello, in euro 2.300,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Dunque, il Tribunale di Parma riconosceva a l'assegno divorzile pari ad € 500 CP_1 ritenendo la sussistenza di uno squilibrio fra la situazione reddituale delle parti e che lo stesso costituisse l'effetto del sacrificio da parte della resistente ad aspettative professionali o reddituali in funzione delle esigenze familiari. In particolare, nell'affermare il diritto all'assegno divorzile, il Tribunale ha ritenuto che non avrebbe rinunciato volontariamente all'attività lavorativa CP_1 svolta quale compartecipe dell'impresa familiare, la cui cessazione era piuttosto da imputarsi esclusivamente alla IG , titolare della stessa. CP_2 proponeva impugnazione per i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione dell'art. 5, comma 6, L.898/1970 e degli artt.115 e 116 c.p.c.
La sentenza impugnata, dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto fissati dalla S.C. , secondo cui per il riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente “il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto ad un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (v. Cass. n. 27945/2023)” ha ritenuto che nella fattispecie, la signora avrebbe sopportato quel sacrificio scegliendo di svolgere “attività CP_1 lavorativa stagionale presso l'azienda dolciaria Battistero, così da poter restare a casa durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e così da poter seguire le figlie quando la scuola era chiusa. In tal
pagina 2 di 6 modo, il ha potuto dedicarsi pienamente alla propria attività lavorativa e soddisfare le proprie Pt_1 aspettative professionali ed economiche”.
In realtà, la condivisione di tale scelta professionale, non avrebbe trovato adeguata dimostrazione nel corso dell'istruttoria (svolta con la testimonianza della IG ), soprattutto mancando la CP_2 correlazione tra gli anni di impegno professionale del padre e l'età delle figlie che, nate rispettivamente nel 1990 e nel 1993 avevano, nel 2009, 19 e 16 anni d'età e, nel 2015-2016, 25 e 22 anni e, dunque, non necessitavano più di alcun accudimento. A maggior ragione queste considerazioni risultano pregnanti in considerazione del fatto che entrambe le figlie non hanno proseguito gli studi dopo quelli superiori. Le argomentazioni sviluppate in sentenza, dunque, apparirebbero gravemente errate tenuto conto del fatto che ha svolto per l'intero arco della sua vita lavorativa, fino al 2016, CP_1 lavori stagionali e dopo il 2016 fino alla domanda di divorzio un lavoro stabile, quest'ultimo dismesso volontariamente.
B) Violazione degli artt. 230 bis c.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 5, 6 co. L.898/70.
La sentenza impugnata ha escluso che la perdita del lavoro nell'impresa familiare fosse imputabile ad una scelta della signora in quanto “come confermato in sede di escussione testimoniale dalla CP_1 IG , titolare dell'impresa familiare, il negozio è stato chiuso per una sua decisione, a CP_2 causa degli ingenti debiti accumunati nei confronti del ”, evidenziando Parte_2 che “la situazione debitoria del supermercato trova pieno riscontro nella documentazione prodotta dalla . CP_1
Tali affermazioni sarebbero errate innanzitutto in diritto, in quanto l'art. 230 bis c.c. rimette la scelta di dismettere l'attività ad una decisione, a maggioranza, di tutti i partecipanti dell'impresa familiare e la maggioranza si computa per teste e non per quote: essendo i partecipi in numero di due, la decisione non avrebbe potuto essere presa se non con il voto favorevole della stessa CP_1
Anche nel merito, inoltre, non sarebbe stato affatto dimostrato che i debiti accumulati nei confronti del fossero incompatibili con la redditizia prosecuzione dell'attività. Parte_2
C) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1362 c.c.
La sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta la prova che i mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione in cui il risiede -in costanza di rapporto, ma non di convivenza, Pt_1 con la Signora costituissero un debito esclusivo dell'appellante. In realtà, la documentazione Pt_3 prodotta dimostrerebbe che l'attuale compagna ha pagato le spese di acquisto, notarili, di ristrutturazione e arredo non coperte dalle somme reperite con i mutui, mentre Parte_1 pagherebbe interamente le rate del mutuo.
D) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c e 1362 c.c.
La sentenza impugnata affermerebbe erroneamente che con quelle scelte familiari -in realtà inesistenti- avrebbe consentito all'ex marito di poter fruire di maggiori opportunità di progressione CP_1 di carriera e d'incremento del livello stipendiale. In realtà, quell'affermazione sarebbe smentita dal fatto che il marito ha sempre continuato a svolgere la stessa attività lavorativa e la sua progressione di carriera, avvenuta di recente, quando le figlie erano già maggiorenni, non è certamente ricollegabile alla dedizione della ex moglie alla famiglia, ma al pregio dell'attività lavorativa da lui svolta e alla stima meritata nel suo svolgimento.
E) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c e 1362 c.c.e dell'art. 5, 6^co. L.898/70.
Sarebbe stata erroneamente ritenuta la sussistenza dello squilibrio reddituale-patrimoniale fra le parti:
è proprietaria della ex casa coniugale, il cui valore è stato incrementato da lavori di CP_1
pagina 3 di 6 ristrutturazione pagati dall'appellante, è stata comproprietaria di un immobile, ereditato dal padre, dalla cui vendita, nel 2024, ha ricavato la somma, quanto meno, di euro 35.500,00.
Pertanto, dovrà essere esclusa la precondizione del riconoscimento dell'assegno divorzile, non esistendo alcun squilibrio reddituale e comunque la sua riferibilità a scelte familiari, essendo stato determinato dalla scelta della di rinunciare al lavoro che in quel momento stava prestando. CP_1
Concludeva, pertanto, per ottenere la riforma della sentenza impugnata con esclusione del riconoscimento del diritto della controparte ad ottenere un assegno di divorzio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, richiamando, in primo luogo, CP_1 l'esaustiva ricostruzione e comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti effettuata dal Giudice di primo grado. Rappresentava, in particolare, che dal 30/11/2020 avrebbe perso il suo lavoro di coadiuvante presso l'impresa familiare di cui la IG era titolare (un piccolo CP_2 supermercato ubicato a Sissa Trecasali), perché si sarebbe definitivamente risolto il contratto di concessione di vendita con comodato d'uso gratuito intercorso tra la IG e il Parte_2
a causa degli ingenti debiti maturati nei confronti del .
[...] Parte_2
Concludeva, pertanto, per ottenere la conferma dell'originaria misura dell'assegno di € 500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, così come statuito nella sentenza impugnata.
All'udienza del 17.4.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
****
All'attenzione di questa Corte viene posta la statuizione relativa alla previsione e alla misura dell'assegno di divorzio in favore della parte appellata. A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già affermato che con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603 del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021).
Ancora più recentemente la Suprema Corte (Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021) ha specificato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, “deve accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.”
Nel caso in oggetto, si condividono le argomentazioni del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che non sia necessario indagare le motivazioni che hanno indotto una parte a sacrificare la propria crescita o stabilità lavorativa, ma risulta sufficiente constatare come ciò sia, di fatto, avvenuto con impegno significativamente maggiore di una parte rispetto all'altra nella cura e nell'accudimento della famiglia. pagina 4 di 6 Deve, inoltre, essere adeguatamente valorizzata -in ossequio ai principi espressi anche dalla Suprema
Corte- la circostanza per la quale tale il matrimonio è durato per trenta anni. ha dimostrato di aver sempre svolto attività lavorativa, ma quasi sempre a tempo CP_1 determinato o stagionalmente, e ciò, di fatto, ha fatto sì che fosse lei ad occuparsi prevalentemente della cura della casa e delle figlie. Ha poi lavorato come coadiuvante presso l'impresa familiare gestita dalla IG (il che dimostra che, quando le figlie hanno raggiunto l'età adulta, la madre ha cercato CP_2 di svolgere attività lavorativa a tempo pieno), attività che poi è cessata nel novembre 2020.
A tale riguardo l'appellante ha argomentato -e ne fatto oggetto di un motivo di impugnazione-, sul fatto che, trattandosi di impresa familiare, non sarebbe giuridicamente sostenibile che la scelta di chiudere il supermercato presso cui lavoravano madre e IG possa attribuirsi esclusivamente a quest'ultima, posto che scelta di dismettere l'attività costituisce decisione, a maggioranza, di tutti i partecipanti dell'impresa familiare e, dunque, deve necessariamente aver avuto il voto favorevole espresso dalla stessa In realtà, ritiene al Corte che tale dato rimanga sostanzialmente ininfluente, posto che è CP_1 stato dimostrato come si fossero accumulati ingenti debiti nei confronti del Parte_2
e che solo la compensazione del debito -di circa € 97.000- con le rimanenze di magazzino ha permesso di ridurre l'esposizione e concordare un piano di rientro.
Dopodiché, il fatto che subito dopo la cessazione dell'impresa familiare la abbia lavorato CP_1 come dipendente di quello stesso supermercato di Sissa, non costituisce di per sé indice di una sua
“macchinazione” orchestrata con la IG ai danni dell'appellante, anche tenuto conto del brevissimo lasso di tempo (circa 4 mesi) durante il quante tale attività di è svolta, attività che ben può trovare spiegazione nell'esigenza di garantire la transizione con la nuova gestione del supermercato.
Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione ci si riporta all'attento esame del materiale probatorio (documenti e testimonianze) offerto al Giudice di primo grado per concludere che la tesi del ricorrente -secondo cui lo stesso sarebbe costretto a pagare per intero le rate del mutuo contratto con
Banca Intesa, pari a complessivi euro 732,00 mensili, al fine di compensare i maggiori esborsi sostenuti dalla compagna al momento dell'acquisto dell'appartamento-, non è sostenuto da piena prova, ma soprattutto si condivide la considerazione per la quale, premesso che il mutuo risulta cointestato, “il è senz'altro libero di effettuare delle elargizioni di denaro a favore della sua attuale compagna, Pt_1 facendosi carico della quota del mutuo gravante sulla stessa, ma di certo tale decisione non può andare a detrimento dell'ex moglie”.
La disparità reddituale tra le parti, d'altro canto, appare assolutamente evidente: l'eventuale incremento di valore della casa di abitazione di proprietà dell'appellata -conseguenza della precedente ristrutturazione effettuata con denaro del marito- e i proventi della vendita della casa in comproprietà con la sorella non fanno venir meno tale significativa disparità, il che giustifica il riconoscimento del diritto di ad ottenere l'assegno di divorzio. CP_1
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite seguono la soccombenza, e, dunque, sono poste a carico di Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa Parte_1 complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi minimi, può essere liquidato in € 1.030,00 per la fase di studio ed € 710,00 per la fase introduttiva;
per fase di trattazione e decisoria (unica udienza), in assenza di redazione di memorie, può liquidarsi il compenso di € 1.200,00 complessivi, per un totale di €. 2.940,00. Spettano, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma pagina 5 di 6 dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
1535/2024 emessa dal Tribunale di Parma, depositata in Cancelleria in data 16 dicembre 2024, notificata in pari data, resa a definizione della causa R.G. 4388/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.940,00, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17.4.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BANCHINI FRANCESCO con domicilio in BORGO Parte_1
GARIMBERTI N. 4 43100 PARMA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. D'AMONE ANNAMARIA con domicilio in Via CP_1
Garibaldi 49 43017 San Secondo Parmense
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1535/2024 emessa dal Tribunale di Parma, depositata in
Cancelleria in data 16 dicembre 2024, notificata in pari data, resa a definizione della causa R.G. 4388/2019.
La Corte
Sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:
“alla Corte Ecc.ma, affinché, in accoglimento del presente appello ed in riforma Parte_1 integrale dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare che non compete alla Signora CP_1 alcuna somma a titolo di assegno di divorzio o ad altro titolo, condannando la signora al CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio. Con condanna della signora alla restituzione di tutte le somme alla stessa erogate, sulla base dei provvedimenti adottati CP_1
pagina 1 di 6 nel presente giudizio divorzile.”
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni ed CP_1 opportuna declaratoria del caso e di legge: Rigettare l'appello proposto da perché Parte_1 infondato, inammissibile, generico, pretestuoso o, come meglio, per i titoli tutti di cui in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1535/2024 emessa dal Tribunale di Parma il 12- 16 dicembre 2024 nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio R.G.N. 4388/2019. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come di legge”. udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Parma, a definizione della causa di scioglimento del matrimonio promossa da Pt_1 contro con la sentenza in questa sede impugnata così statuiva: “
1.Fermi per il
[...] CP_1 passato, con le rispettive decorrenze, i provvedimenti provvisori assunti prima dal Presidente delegato e poi dal Giudice Istruttore, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non
[...] definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, la somma di euro 500,00 mensili, rivalutabili mensilmente secondo gli indici ISAT. 2; Disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, condanna alla rifusione, in favore di , della residua frazione dei 2/3 Parte_1 CP_1 che liquida, quanto al presente giudizio, (compresa la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incardinati in corso di causa) in complessivi euro 7.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello, in euro 2.300,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Dunque, il Tribunale di Parma riconosceva a l'assegno divorzile pari ad € 500 CP_1 ritenendo la sussistenza di uno squilibrio fra la situazione reddituale delle parti e che lo stesso costituisse l'effetto del sacrificio da parte della resistente ad aspettative professionali o reddituali in funzione delle esigenze familiari. In particolare, nell'affermare il diritto all'assegno divorzile, il Tribunale ha ritenuto che non avrebbe rinunciato volontariamente all'attività lavorativa CP_1 svolta quale compartecipe dell'impresa familiare, la cui cessazione era piuttosto da imputarsi esclusivamente alla IG , titolare della stessa. CP_2 proponeva impugnazione per i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione dell'art. 5, comma 6, L.898/1970 e degli artt.115 e 116 c.p.c.
La sentenza impugnata, dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto fissati dalla S.C. , secondo cui per il riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente “il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto ad un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (v. Cass. n. 27945/2023)” ha ritenuto che nella fattispecie, la signora avrebbe sopportato quel sacrificio scegliendo di svolgere “attività CP_1 lavorativa stagionale presso l'azienda dolciaria Battistero, così da poter restare a casa durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e così da poter seguire le figlie quando la scuola era chiusa. In tal
pagina 2 di 6 modo, il ha potuto dedicarsi pienamente alla propria attività lavorativa e soddisfare le proprie Pt_1 aspettative professionali ed economiche”.
In realtà, la condivisione di tale scelta professionale, non avrebbe trovato adeguata dimostrazione nel corso dell'istruttoria (svolta con la testimonianza della IG ), soprattutto mancando la CP_2 correlazione tra gli anni di impegno professionale del padre e l'età delle figlie che, nate rispettivamente nel 1990 e nel 1993 avevano, nel 2009, 19 e 16 anni d'età e, nel 2015-2016, 25 e 22 anni e, dunque, non necessitavano più di alcun accudimento. A maggior ragione queste considerazioni risultano pregnanti in considerazione del fatto che entrambe le figlie non hanno proseguito gli studi dopo quelli superiori. Le argomentazioni sviluppate in sentenza, dunque, apparirebbero gravemente errate tenuto conto del fatto che ha svolto per l'intero arco della sua vita lavorativa, fino al 2016, CP_1 lavori stagionali e dopo il 2016 fino alla domanda di divorzio un lavoro stabile, quest'ultimo dismesso volontariamente.
B) Violazione degli artt. 230 bis c.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 5, 6 co. L.898/70.
La sentenza impugnata ha escluso che la perdita del lavoro nell'impresa familiare fosse imputabile ad una scelta della signora in quanto “come confermato in sede di escussione testimoniale dalla CP_1 IG , titolare dell'impresa familiare, il negozio è stato chiuso per una sua decisione, a CP_2 causa degli ingenti debiti accumunati nei confronti del ”, evidenziando Parte_2 che “la situazione debitoria del supermercato trova pieno riscontro nella documentazione prodotta dalla . CP_1
Tali affermazioni sarebbero errate innanzitutto in diritto, in quanto l'art. 230 bis c.c. rimette la scelta di dismettere l'attività ad una decisione, a maggioranza, di tutti i partecipanti dell'impresa familiare e la maggioranza si computa per teste e non per quote: essendo i partecipi in numero di due, la decisione non avrebbe potuto essere presa se non con il voto favorevole della stessa CP_1
Anche nel merito, inoltre, non sarebbe stato affatto dimostrato che i debiti accumulati nei confronti del fossero incompatibili con la redditizia prosecuzione dell'attività. Parte_2
C) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1362 c.c.
La sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta la prova che i mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione in cui il risiede -in costanza di rapporto, ma non di convivenza, Pt_1 con la Signora costituissero un debito esclusivo dell'appellante. In realtà, la documentazione Pt_3 prodotta dimostrerebbe che l'attuale compagna ha pagato le spese di acquisto, notarili, di ristrutturazione e arredo non coperte dalle somme reperite con i mutui, mentre Parte_1 pagherebbe interamente le rate del mutuo.
D) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c e 1362 c.c.
La sentenza impugnata affermerebbe erroneamente che con quelle scelte familiari -in realtà inesistenti- avrebbe consentito all'ex marito di poter fruire di maggiori opportunità di progressione CP_1 di carriera e d'incremento del livello stipendiale. In realtà, quell'affermazione sarebbe smentita dal fatto che il marito ha sempre continuato a svolgere la stessa attività lavorativa e la sua progressione di carriera, avvenuta di recente, quando le figlie erano già maggiorenni, non è certamente ricollegabile alla dedizione della ex moglie alla famiglia, ma al pregio dell'attività lavorativa da lui svolta e alla stima meritata nel suo svolgimento.
E) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c e 1362 c.c.e dell'art. 5, 6^co. L.898/70.
Sarebbe stata erroneamente ritenuta la sussistenza dello squilibrio reddituale-patrimoniale fra le parti:
è proprietaria della ex casa coniugale, il cui valore è stato incrementato da lavori di CP_1
pagina 3 di 6 ristrutturazione pagati dall'appellante, è stata comproprietaria di un immobile, ereditato dal padre, dalla cui vendita, nel 2024, ha ricavato la somma, quanto meno, di euro 35.500,00.
Pertanto, dovrà essere esclusa la precondizione del riconoscimento dell'assegno divorzile, non esistendo alcun squilibrio reddituale e comunque la sua riferibilità a scelte familiari, essendo stato determinato dalla scelta della di rinunciare al lavoro che in quel momento stava prestando. CP_1
Concludeva, pertanto, per ottenere la riforma della sentenza impugnata con esclusione del riconoscimento del diritto della controparte ad ottenere un assegno di divorzio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, richiamando, in primo luogo, CP_1 l'esaustiva ricostruzione e comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti effettuata dal Giudice di primo grado. Rappresentava, in particolare, che dal 30/11/2020 avrebbe perso il suo lavoro di coadiuvante presso l'impresa familiare di cui la IG era titolare (un piccolo CP_2 supermercato ubicato a Sissa Trecasali), perché si sarebbe definitivamente risolto il contratto di concessione di vendita con comodato d'uso gratuito intercorso tra la IG e il Parte_2
a causa degli ingenti debiti maturati nei confronti del .
[...] Parte_2
Concludeva, pertanto, per ottenere la conferma dell'originaria misura dell'assegno di € 500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, così come statuito nella sentenza impugnata.
All'udienza del 17.4.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
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All'attenzione di questa Corte viene posta la statuizione relativa alla previsione e alla misura dell'assegno di divorzio in favore della parte appellata. A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già affermato che con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603 del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021).
Ancora più recentemente la Suprema Corte (Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021) ha specificato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, “deve accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.”
Nel caso in oggetto, si condividono le argomentazioni del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che non sia necessario indagare le motivazioni che hanno indotto una parte a sacrificare la propria crescita o stabilità lavorativa, ma risulta sufficiente constatare come ciò sia, di fatto, avvenuto con impegno significativamente maggiore di una parte rispetto all'altra nella cura e nell'accudimento della famiglia. pagina 4 di 6 Deve, inoltre, essere adeguatamente valorizzata -in ossequio ai principi espressi anche dalla Suprema
Corte- la circostanza per la quale tale il matrimonio è durato per trenta anni. ha dimostrato di aver sempre svolto attività lavorativa, ma quasi sempre a tempo CP_1 determinato o stagionalmente, e ciò, di fatto, ha fatto sì che fosse lei ad occuparsi prevalentemente della cura della casa e delle figlie. Ha poi lavorato come coadiuvante presso l'impresa familiare gestita dalla IG (il che dimostra che, quando le figlie hanno raggiunto l'età adulta, la madre ha cercato CP_2 di svolgere attività lavorativa a tempo pieno), attività che poi è cessata nel novembre 2020.
A tale riguardo l'appellante ha argomentato -e ne fatto oggetto di un motivo di impugnazione-, sul fatto che, trattandosi di impresa familiare, non sarebbe giuridicamente sostenibile che la scelta di chiudere il supermercato presso cui lavoravano madre e IG possa attribuirsi esclusivamente a quest'ultima, posto che scelta di dismettere l'attività costituisce decisione, a maggioranza, di tutti i partecipanti dell'impresa familiare e, dunque, deve necessariamente aver avuto il voto favorevole espresso dalla stessa In realtà, ritiene al Corte che tale dato rimanga sostanzialmente ininfluente, posto che è CP_1 stato dimostrato come si fossero accumulati ingenti debiti nei confronti del Parte_2
e che solo la compensazione del debito -di circa € 97.000- con le rimanenze di magazzino ha permesso di ridurre l'esposizione e concordare un piano di rientro.
Dopodiché, il fatto che subito dopo la cessazione dell'impresa familiare la abbia lavorato CP_1 come dipendente di quello stesso supermercato di Sissa, non costituisce di per sé indice di una sua
“macchinazione” orchestrata con la IG ai danni dell'appellante, anche tenuto conto del brevissimo lasso di tempo (circa 4 mesi) durante il quante tale attività di è svolta, attività che ben può trovare spiegazione nell'esigenza di garantire la transizione con la nuova gestione del supermercato.
Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione ci si riporta all'attento esame del materiale probatorio (documenti e testimonianze) offerto al Giudice di primo grado per concludere che la tesi del ricorrente -secondo cui lo stesso sarebbe costretto a pagare per intero le rate del mutuo contratto con
Banca Intesa, pari a complessivi euro 732,00 mensili, al fine di compensare i maggiori esborsi sostenuti dalla compagna al momento dell'acquisto dell'appartamento-, non è sostenuto da piena prova, ma soprattutto si condivide la considerazione per la quale, premesso che il mutuo risulta cointestato, “il è senz'altro libero di effettuare delle elargizioni di denaro a favore della sua attuale compagna, Pt_1 facendosi carico della quota del mutuo gravante sulla stessa, ma di certo tale decisione non può andare a detrimento dell'ex moglie”.
La disparità reddituale tra le parti, d'altro canto, appare assolutamente evidente: l'eventuale incremento di valore della casa di abitazione di proprietà dell'appellata -conseguenza della precedente ristrutturazione effettuata con denaro del marito- e i proventi della vendita della casa in comproprietà con la sorella non fanno venir meno tale significativa disparità, il che giustifica il riconoscimento del diritto di ad ottenere l'assegno di divorzio. CP_1
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite seguono la soccombenza, e, dunque, sono poste a carico di Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa Parte_1 complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi minimi, può essere liquidato in € 1.030,00 per la fase di studio ed € 710,00 per la fase introduttiva;
per fase di trattazione e decisoria (unica udienza), in assenza di redazione di memorie, può liquidarsi il compenso di € 1.200,00 complessivi, per un totale di €. 2.940,00. Spettano, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma pagina 5 di 6 dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
1535/2024 emessa dal Tribunale di Parma, depositata in Cancelleria in data 16 dicembre 2024, notificata in pari data, resa a definizione della causa R.G. 4388/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.940,00, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17.4.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
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