TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11511 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. IO NA pronuncia la seguente
SENTENZA ex 281 sexies, terzo comma, c.p.c. (da artt. 350terzo comma e 350 bis cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 19944/24, avente ad oggetto risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 17.11.25 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Erminia Addivinola dell'AVVOCATURA REGIONALE, elett.te domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
e
(C.F. ), rapp.a e difesa in virtù di mandato in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. UGO ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione introduttiva del giudizio di primo grado ritualmente notificata, Controparte_1 conveniva in giudizio la dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, onde sentirla Parte_1 condannare al risarcimento dei danni causati dalla condotta colposa della convenuta che non aveva dato attuazione, dal 2010 all'ottobre 2019, alla delibera di G.R.C. n. 690 del 2010 che fissava i seguenti tre obiettivi: 1) sostegno al reddito, 2) sviluppo dell'occupabilità e 3) azione di sistema in favore dei soggetti partecipanti, come l'istante, ai progetti ISOLA e BROS. A dire dell'attrice, con tale condotta, la aveva violato diritti di rango costituzionale, quali quelli di cui agli artt. 2 e Pt_1
3 della Costituzione, nonché i diritti dedotti in applicazione degli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c. In particolare, parte attrice sostanzialmente imputava alla la violazione dell'art. 3 Parte_1 della Costituzione davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” … [nonché dell'art. 2 Cost.] atteso che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”>>. A dire dell'istante << … la … dal 2010 all'ottobre Parte_1
2019, … non ha rimosso tali ostacoli e, pertanto, deve essere condannata al risarcimento in via di equità…>>.
, testualmente, premetteva : Parte_2
di aver con difficoltà di inserimento Progetto Isola... al Progetto Bros …>>; che con proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros, un piano di azione per il lavoro attraverso tre tipologie di azione:
1) sostegno al reddito;
2) sviluppo dell'occupabilità;
3) azione di sistema>> (pag. 2 citazione); di avere sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema>> (pag. 2 citazione); chiariva ancora che l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.>> sicchè tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace … è chiamato a giudicare …>> (pag. 2).
Sicchè, secondo l'istante, della durata di circa 10 anni posto in essere dalla , si configura una indiscutibile Parte_1 lesione della [sua] legittima aspettativa … di vedere attuato il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema (causa petendi)>>.
A dire dell'attrice, dalla ricognizione di una pluralità di delibere regionali richiamate in citazione,
<<risulta evidente la lesione di posizioni giuridiche ampliative della [sua] sfera giuridica … ad opera della atteso che le varie azioni intraprese (ma mai portate a termine) non hanno Pt_1 prodotto alcun raggiungimento dei tre obiettivi … individuati né, tantomeno, di quello occupazionale… se tanto è vero, dall'anno 2010 sino all'ottobre 2019, sono state caducate ed annullate assai colposamente tutte le delibere sopra richiamate [in citazione: ndr] e che avrebbero dovuto far conservare l'integrità del patrimonio dell'attrice e/o comunque incrementare la propria sfera giuridica pregiudicata invece dalle scelte compiute, nei confronti di chi ha sempre confidato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi poi di fatto ed in diritto caducati e/o annullati. Tale comportamento regionale, è intuitivo, è palese, è causa di risarcimento del danno anche non patrimoniale, perché per quanto esposto è provato che, nei confronti dell'istante, la Pt_1 ha violato in primis l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha rimosso gli
[...] ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese… è mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre 2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto … con delibera 394/18, sia:
1. Il sostegno al reddito, sia 2. Lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. L'azione di sistema. Tale enorme lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata documentalmente atteso che dopo il 2010 e sino all'ottobre 2019 l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità; c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema efficace nel periodo di riferimento>>. In diritto, l'istante giustificava ulteriormente la domanda ricordando, a riguardo, che 30515/2019), qualora il privato cittadino abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere del 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiute … confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativi/i poi di fatto caducato/i>>.
Su tali presupposti, parte attrice rassegnava le seguenti testuali conclusioni: <<in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 3 della costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico garantire il principio eguaglianza ed applicando in primis con norma equità cd. formativa o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo non sillogistico, ai sensi per gli effetti cassazione civile sez. u. n. 716 1999, l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea bros l'effetto è mancato colposamente dalla delibera 690 2010 (08 10 2010) sino all'ottobre 2019 quando si iniziato a dare attuazione al progetto manutenzione delle strade sia:
1. sostegno reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, 3. l'azione sistema, accertando dichiarando, pronuncia sola equità, tale complessivo comportamento regionale, intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. costituzione, dichiarando efficacia giudicato risultano, rimossi nell'arco temporale dedotto lite, tempestivamente ostacoli ordine economico sociale, che, limitando fatto la libertà l'eguaglianza dell'istante ne hanno, impedito pieno persona umana circa dieci anni limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione paese irreparabile danno suo diritto fondamentale dignità costituente patrimoniale e, quanto sopra esposto: condannare normativa esposti motivi cui capi precedono, , parte_1 legale rapp.te p.t., pagamento, titolo risarcitorio ovvero indennitario comunque dedotti filtrati patrimoniale, favore complessiva somma € 1.000,00 (mille 00) oltre interessi domanda”.
Con la sentenza n. 11205/24 pubblicata in data 29/04/24, il giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituita che eccepisce in via preliminare la intervenuta decadenza Controparte_1 dall'impugnazione dell'ente regionale, ex artt. 325-326 c.p.c., “per aver proposto l'appello il 24 settembre 2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza” eseguita a sua volta in data 24 giugno 2024.
Tale eccezione va rigettata. L'appello, a dire dell'istante, sarebbe tardivo perché proposto oltre il termine breve dalla notifica -eseguita addì 24.06.2024- della sentenza n. 11205/24, emessa dal giudice di pace di Napoli in data 29/04/24 e pubblicata in pari data. Ma, in realtà, come da allegato n. 2 depositato dalla stessa odierna attrice ed appunto contenente la gravata pronuncia di primo grado, risulta che tale notifica del 24-6-24 è stata effettuata presso la “ Controparte_2
80121 Napoli- Italia mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di ”. Controparte_3
Sicchè, essa è stata eseguita presso l'ente regionale in sé e non già presso il procuratore costituito in prime cure. Sul punto, va osservato che l'art. 285 c.p.c., in combinazione con l'art. 170 c.p.c., prevede che l'operazione notificatoria, al fine di far decorrere il riferito termine breve, debba essere effettuata presso il procuratore costituito. In questa direzione, anche la SupremaCorte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione (in quel caso statale) che sia parte in causa, invece che presso l'avvocato costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione. (cfr., per il principio, Cassazione Civile, sezione III, ordinanza 3 luglio 2024, n. 18270 Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017, Rv. 644586 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 27424 del 01/12/2020, Rv. 659793 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15415 del 21/06/2017, Rv. 645069 - 02).
Siffatta eccezione, come premesso, deve essere dunque respinta.
Nel merito, va ora osservato che premette, dinnanzi all'adito giudice di pace, di aver Parte_2 CP_ originariamente partecipato ai cennati progetti «di Work Experience organizzati dal convenuto per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» («Progetto Isola») e a progetti di «sostegno al reddito» («Progetto Bros»), allegando che la avrebbe Parte_1 colposamente omesso di attuare, nel successivo periodo dal 2010 al 2019, gli obiettivi di cui alla ripetuta delibera regionale n. 690 dell'8 ottobre 2010 (avente ad oggetto « al lavoro piano Pt_1 straordinario per il lavoro»), a suo dire diretta «a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros»; più precisamente, ad avviso dell'istante, la avrebbe del tutto omesso Pt_1 di adottare le tre tipologie di azione previste da tale atto deliberativo (sostegno al reddito;
sviluppo dell'occupabilità; azione di sistema), anche per avere essa determinato la caducazione o l'annullamento di una serie di altre successive deliberazioni che, sempre secondo la indicata prospettazione, erano destinate alle dedotte finalità, con revoca dei relativi finanziamenti. In tal modo, insomma, l'ente regionale avrebbe violato gli artt. 2 e 3 della Costituzione, con conseguente «lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singolarmente individuato dai provvedimenti in esame».
In particolare, parte attrice afferma ancora che «la ha violato in primis l'art. 3 Parte_1 della Costituzione nella parte in cui non ha rimosso gli ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale «privato cittadino [che] abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere dal 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell'annullamento», sia ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la violazione dei «principi di correttezza, buona amministrazione, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento».
Ha altresì espressamente dichiarato di non intendere mettere in discussione la legittimità dell'esercizio dei poteri amministrativi pubblici dell'ente convenuto e di voler piuttosto chiedere, esclusivamente, il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di suoi (asseriti) diritti costituzionalmente protetti, sostenendo di avere riposto giustificato affidamento, ingenerato anche dal comportamento dell'ente stesso, nell'adozione di provvedimenti ampliativi della propria sfera soggettiva, individuati in quelli diretti a rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità», provvedimenti che assume in parte anche emanati dalla Regione, ma poi annullati o comunque caducati nei loro effetti ovvero solo tardivamente attuati, e in parte mai emanati, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che, invece, dovrebbero caratterizzare ed orientare l'azione amministrativa, qui anche ai sensi degli artt. 1337 e 2043 c.c..
Per quanto è possibile comprendere dalla alquanto confusa esposizione posta a base dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i provvedimenti (omessi o caducati nei loro effetti) cui fa riferimento l'attrice sono sostanzialmente rappresentati dalla predisposizione e completa attuazione di progetti per la realizzazione di interventi di interesse regionale, finanziati con risorse pubbliche e, quindi, idonei a sostenere l'occupazione ed il reddito che, secondo la sua allegazione, gli avrebbero consentito di trovare una collocazione lavorativa presso le imprese che avrebbero posto in essere gli interventi stessi e di beneficiare -pertanto- delle risorse a tanto destinate o, quanto meno, di ottenere un sostegno reddituale, nel periodo cui essa fa riferimento.
Il petitum sostanziale posto a base della domanda risulta insomma costituito dalla dedotta violazione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in virtù di una condotta omissiva-illecita dell'ente pubblico.
La medesima istante descrive le conseguenze asseritamente lesive delle pretese condotte illecite dell'ente convenuto, come limitazioni alla sua «libertà» ed «eguaglianza» ed alla sua «dignità» personale, che gli avrebbero impedito il pieno sviluppo della sua personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese, diritti che sostiene essergli garantiti dai ripetuti artt. 2 e 3 della Costituzione.
Più specificamente, essa ritiene in sostanza: a) che la avrebbe l'obbligo di rimuovere tutti gli Pt_1 ostacoli al suo inserimento nel mondo del lavoro, necessario per lo sviluppo della sua persona, anche sul piano della piena attuazione dei propri diritti di libertà ed eguaglianza come cittadino, nonché per il conseguimento di un occorrente reddito di sostegno;
b) che avrebbe omesso di adempiere a tale obbligo;
c) che tale omissione gli avrebbe causato danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui quindi, in questa sede, chiede il risarcimento. Su tali presupposti, come accennato, ha evocato in giudizio la dinnanzi al giudice Parte_1 di pace di Napoli, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea Bros e per l'effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente dalla delibera 690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema, accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , Parte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre interessi dalla domanda>>.
Con sentenza n. 11205/24 pubblicata in data 29/04/24, il giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava la al pagamento dell'importo appena detto, oltre Parte_1 accessori, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituita che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza. Controparte_1
Va invero anzitutto esaminata la (ulteriore) questione della ammissibilità dell'appello trattandosi di decisione emessa secondo equità dal giudice e, dunque, impugnabile nei limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., cioè per la sola violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, è di recente intervenuta Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, la quale ha deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione nel richiamato pregresso giudizio pendente dinanzi al giudice di pace di Napoli, iscritto al n. 36750 dell'anno 2020 del R.G., intentato da altro soggetto (difeso dal medesimo difensore) che, sulla base delle stesse sostanziali circostanze di fatto e di diritto evocate da detta in questa causa, ha chiesto anch'egli la condanna Controparte_1 risarcitoria della Parte_1
Nell'indicata decisione, le Sezioni Unite hanno testualmente affermato quanto segue: “… la domanda giudiziale avanzata dall'attore … prospetta la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti, in virtù di una condotta omissiva dell'ente convenuto. Egli fa, quindi, valere la violazione di situazioni soggettive personali giuridicamente tutelate, che comporterebbe un danno potenzialmente risarcibile, laddove fosse effettivamente sussistente la condotta illecita omissiva dell'ente convenuto direttamente lesiva di tali situazioni, in virtù dell'esistenza di un preciso obbligo di impedire l'evento dannoso allegato. La situazione soggettiva di cui l'attore assume la violazione ha, inoltre, la consistenza del diritto soggettivo e, precisamente, del diritto soggettivo fondamentale e inviolabile di matrice costituzionale. A prescindere dalla fondatezza dei suoi assunti in fatto e in diritto, la domanda che [l'attore]… ha inteso proporre ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante in primo luogo dalla omessa adozione di efficaci provvedimenti e, comunque, di successive azioni concrete, da parte dell'ente regionale convenuto, che, a suo dire, aveva il preciso obbligo di favorire e, anzi, addirittura di determinare il suo inserimento nel mondo del lavoro o, comunque, di sostenere il suo reddito, e che avrebbe omesso di farlo, con lesione dei suoi diritti fondamentali di sviluppo della personalità, di libertà, di eguaglianza e di partecipazione all'organizzazione del Paese, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.: in ciò starebbe, altresì, la violazione del legittimo affidamento che egli assume di avere riposto nella “correttezza dell'azione amministrativa” finalizzata agli indicati obbiettivi e che sarebbe stata indotta dalla sua pregressa partecipazione a progetti regionali di formazione lavorativa «per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» e di «sostegno al reddito». Secondo l'attore, in altri termini, la Pt_1 avrebbe omesso di porre in essere l'attività necessaria alla concreta realizzazione dei suoi
[...] diritti costituzionali sopra indicati, attività cui sostiene fosse tenuta. Egli esclude espressamente di intendere contestare la legittimità dei provvedimenti in concreto adottati dell'ente convenuto o, comunque, in generale, dell'esercizio da parte di questo del suo potere provvedimentale. Non indica
– e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla e la cui omissione Pt_1 avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati. Fa, infatti, riferimento esclusivamente a provvedimenti e progetti di natura generale e di valore esclusivamente programmatico, che certamente non possono considerarsi di per sé stessi diretti ad ampliare la sua sfera personale giuridica, non riguardandolo direttamente ed individualmente in alcun modo. Né, tanto meno, allega danni configurabili in termini di “interesse negativo” (cioè, relativi a spese compiute o oneri sostenuti in ragione del conseguimento di un concreto bene della vita, tanto meno attribuitogli da un provvedimento poi revocato o annullato), ai sensi dell'art. 1337 c.c.. La domanda, in definitiva, prospetta unicamente danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost., che si assumono causati dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, che si pretende illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1337 c.c., sull'assunto che quest'ultimo avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato. Ne consegue che la giurisdizione su di essa, per come è formulata (e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), spetta al giudice ordinario, il quale dovrà accertare se effettivamente sussiste la dedotta fattispecie di illecito omissivo attribuito alla se, cioè, la condotta tenuta dall'ente Parte_1 regionale può ritenersi causa degli eventi lesivi lamentati dall'attore, sussistendo un preciso obbligo della stessa di impedire i predetti eventi. Come già ampiamente chiarito, l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della Pt_1 di assumerlo o di erogargli provvidenze reddituali, né di imporre a terzi la sua diretta
[...] personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali. I provvedimenti amministrativi che richiama sono tutti di carattere generale e programmatico, non relativi alla sua posizione individuale, né idonei a determinare direttamente un ampliamento della sua sfera giuridica personale. In tale contesto, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione… Il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario…”.
Facendo applicazione dei principi affermati da Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, vanno anzitutto rigettati i motivi di gravame con cui la contesta la giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario.
Ma, in applicazione dei medesimi principi, va sicuramente rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , sul presupposto di una asserita violazione Controparte_1 degli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe dedotto, a suo dire, la violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Invero, come si evince dagli ampi richiami fatti al contenuto dell'Ordinanza n. 28521/2025, la causa petendi della domanda è la lesione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 Cost., che l'appellante, con l'articolato atto di appello, assume non esserci stata.
Infatti, proprio l'erronea interpretazione delle norme costituzionali rappresenta il presupposto concreto e necessario del giudizio di illiceità attribuito alla condotta della Pt_1
Trova perciò applicazione il principio affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'appello avverso la sentenza emessa secondo equità dal Giudice di Pace (di Napoli), e dunque impugnabile nei soli limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., è da ritenere certamente ammissibile quando la lesione della norma costituzionale o comunitaria costituisca appunto la causa petendi della domanda originaria, nella specie ovviamente controversa (v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4559 del 15/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17321 del 03/07/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33340 del 21/12/2018). Per il resto, il gravame è sicuramente ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di appello, nonostante sovraccarichi espositivi, è comunque sufficientemente motivato.
Nel merito, l'appello è fondato.
Nella fattispecie di causa viene in esame una presunta responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o art. 1337 c.c., di natura omissiva, perché, come ben evidenziato da Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, la <avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione parte_1
l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato>>.
Di conseguenza, l'attore asseritamente danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare, in un tale contesto, la condotta concretamente omessa, ascrivibile all'ente, ed il nesso di causalità con il dedotto evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva (v. ad es. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021).
Questa prova non è stata data perché, come si è visto e come appunto evidenzia Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025 , < … l'attore non indica – e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla e la cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di Pt_1 provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati… l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze Parte_1 reddituali, né di imporre a terzi la sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali…, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione…>>.
Nella stessa direzione, sia pure in altro settore, le SS.UU n. 11615/25 affermano a loro volta, tra l'altro, che <<…il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della PA non è …un danno da provvedimento, ma è un danno da comportamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando la PA… amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei…>>. Sicché, per questa parte, si rileva analogamente, in sostanza, che occorre apposito procedimento o provvedimento ampliativo della specifica sfera giuridica individuale, nella specie tuttavia mancante (o revocato di fatto o con provvedimento ulteriore), al fine di individuare un eventuale e tutelabile affidamento legittimo del privato. Atti puntuali nella specie tuttavia mancanti e/o inidonei.
Tutto ciò, nell'insieme, genera dunque l'infondatezza della originaria domanda attorea esercitata in primo grado.
In sintesi, i recentissimi e riferiti orientamenti di nomofilachia rendono di fatto manifesta la fondatezza del proposto gravame, da definirsi quindi, in questa sede, nei modi premessi.
Alla luce delle considerazioni svolte, il proposto gravame va accolto, con il conseguente rigetto della domanda di . Parte_2
Infine, la complessità delle questioni esaminate, nonché l'esistenza di pregresse decisioni di questa sezione difformi in punto di giurisdizione, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
PQM
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 11205/24 pubblicata in data 29/04/24 e, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli l'8.12.2025
Il giudice unico
IO NA