Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2023, proposto da
AR TO e IU TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Servino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi dal Decreto emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento camerale n. 930/2018 V.G. avente oggetto equa riparazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione con la quale il difensore delle parti ricorrenti dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il dott. Ivo Correale e udito per le parti ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che, con rituale ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., i sig.ri AR TO e IU TO lamentavano la mancata ottemperanza da parte del Ministero della Giustizia al decreto in epigrafe;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, ove la causa è stata trattenuta in decisione, il difensore presente per le parti ricorrenti dichiarava che nelle more era intervenuto il pagamento;
DIRITTO
Considerato che, alla luce di quanto illustrato, il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto è intervenuto il pagamento richiesto;
Considerato che, in assenza di deduzioni dell’Amministrazione sul punto, le spese di lite sono a carico del Ministero debitore, che ha provveduto al pagamento solo dopo la notificazione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti in solido, che liquida in totale in euro 857,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO