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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 19.02.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 24487 /2023
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv. PELLEGRINO CARMINE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
- convenuto –
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Labate che la rappresenta e difende giusta procura in atti ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21/07/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso a intimazione di pagamento n.
09720239066197631000 notificata via pec in data 06/07/23 avente come presupposto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
n. 39720150000009874000, notificato il 19/02/2015; n. 39720150002260272000, notificato il 26/07/2015;
n. 39720150022580772000, notificato il 21/01/2016;
n. 39720190017484708000, notificato il 14/09/2019.
Deduceva l'omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito e conseguentemente l'intervenuta prescrizione stante la decorrenza del termine di cinque anni dalla maturazione del singolo credito e, comunque, anche in caso di avvenuta notifica dei predetti avvisi, a far data dagli stessi.
Si costituiva in giudizio l in data 08/04/2024 Controparte_2 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla asserita omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e contestava l'intervenuta prescrizione dei crediti stante la notifica di ulteriori avvisi idi intimazione e l'avvio di procedure esecutive;
concludeva, quindi per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l in data 09/01/2024 eccependo preliminarmente il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto impugnato (intimazione di pagamento); nel merito deduceva che gli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione fossero stati tutti ritualmente notificati, come da relativa produzione documentale che versava in atti - ricevute in formato .xml - e conseguentemente contestava l'intervenuta prescrizione dei crediti, anche sulla base della normativa che imponeva la sospensione dei termini dettata dall'emergenza epidemiologica da Covid-
19.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in data 13/02/2024 eccepiva l'inidoneità della documentazione versata in atti da e deducendo CP_1 Controparte_2 che l'unico formato idoneo a fornire la prova della notifica effettuata a mezzo PEC sia il formato .eml. e concludeva insistendo nell'eccezione di prescrizione.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229003967712000, notificata in data 06/07/2023 avente come atti presupposti i seguenti avvisi di addebito:
n. 39720150000009874000, notificato il 19/02/2015;
n. 39720150002260272000, notificato il 26/07/2015;
n. 39720150022580772000, notificato il 21/01/2016;
n. 39720190017484708000, notificato il 14/09/2019, deducendo quale unico motivo di opposizione l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale delle somme CP_1 pretese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.
In ordine alla prova delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati, si osserva quanto segue.
In relazione agli avvisi di accertamento impugnati in questa sede ed asseritamente notificati dall a mezzo PEC, rileva il giudicante che l' ha prodotto la prova CP_1 CP_1 delle relative notifiche versando in atti unicamente la ricevuta di consegna in formato
.xml (All. 15-19 memoria ). CP_1
Ritenuto che “laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo Cont
o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche
o alterazioni (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il
27 maggio 2024);
Ed ancora, “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonche' dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validita' dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati
e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullita' della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilita' informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio” (Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16189 del 08 giugno 2023)
I su richiamati principi, pronunciati in ordine alla notifica di atti giudiziari, devono considerarsi applicabili anche alle notifiche delle cartelle e/o intimazioni di pagamento effettuate dall riscossione ovvero ai relativi atti presupposti (si veda, ex CP_4 pluribus CTR Siracusa n. 225/2024).
Non può trovare applicazione nel caso in esame la tesi sostenuta dall' in ordine CP_1 alla idoneità della ricevuta sintetica in .xml (espressa dalla sentenza Trib. Roma n.
5303/2024) posto che tale ricevuta non consente la verifica del documento allegato alla
PEC. Diversamente dal caso esaminato con la citata sentenza, infatti, nelle ricevute versate in atti da non è neppure indicato il numero dell'avviso di addebito CP_1 asseritamente ivi contenuto.
Le medesime considerazioni valgono in ordine alla documentazione versata in atti da posto che il formato .pdf non è idoneo a fornire la Controparte_2 prova dell'avvenuta notifica.
Per quanto sopra detto, non può essere ritenuta raggiunta la prova in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, né dei successivi atti interruttivi.
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, ai fini del computo del termine prescrizionale deve considerarsi la scadenza delle rate oggetto della pretesa creditoria, stante l'assenza in atti di qualsivoglia altro atto interruttivo.
I crediti oggetto del presente giudizio sono relativi al versamento dei contributi mediante Modello DM/10, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione decorra dalle relative scadenze (il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento).
All'ordinario termine di prescrizione quinquennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n.
18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.: l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per tutto quanto sopra precede, e rilevato che nella fattispecie in esame i crediti sono relativi agli anni contributivi dal 2011 al 2015, si osserva che in relazione agli anni dal 2011 al 2014, questi devono ritenersi prescritti secondo l'ordinario termine di prescrizione quinquennale;
per l'anno 2015, invece, all'ordinario termine di prescrizione quinquennale (che sarebbe maturato il 16 gennaio 2021) sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (06/07/2023) la prescrizione dei crediti relativi a contributi IVS oggetto del presente giudizio era pienamente maturata.
L'accertata fondatezza dell'eccezione inerente il compiuto decorso del termine prescrizionale conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua e degli avvisi di addebito sottesi, e dianzi riportati.
Il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
in accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di addebito n. 39720150000009874000;
n. 39720150002260272000; n. 39720150022580772000; n. 39720190017484708000,
e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento opposta nella parte inerente ai suddetti avvisi di addebito.
compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 20/03/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 19.02.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 24487 /2023
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv. PELLEGRINO CARMINE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
- convenuto –
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Labate che la rappresenta e difende giusta procura in atti ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21/07/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso a intimazione di pagamento n.
09720239066197631000 notificata via pec in data 06/07/23 avente come presupposto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
n. 39720150000009874000, notificato il 19/02/2015; n. 39720150002260272000, notificato il 26/07/2015;
n. 39720150022580772000, notificato il 21/01/2016;
n. 39720190017484708000, notificato il 14/09/2019.
Deduceva l'omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito e conseguentemente l'intervenuta prescrizione stante la decorrenza del termine di cinque anni dalla maturazione del singolo credito e, comunque, anche in caso di avvenuta notifica dei predetti avvisi, a far data dagli stessi.
Si costituiva in giudizio l in data 08/04/2024 Controparte_2 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla asserita omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e contestava l'intervenuta prescrizione dei crediti stante la notifica di ulteriori avvisi idi intimazione e l'avvio di procedure esecutive;
concludeva, quindi per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l in data 09/01/2024 eccependo preliminarmente il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto impugnato (intimazione di pagamento); nel merito deduceva che gli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione fossero stati tutti ritualmente notificati, come da relativa produzione documentale che versava in atti - ricevute in formato .xml - e conseguentemente contestava l'intervenuta prescrizione dei crediti, anche sulla base della normativa che imponeva la sospensione dei termini dettata dall'emergenza epidemiologica da Covid-
19.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in data 13/02/2024 eccepiva l'inidoneità della documentazione versata in atti da e deducendo CP_1 Controparte_2 che l'unico formato idoneo a fornire la prova della notifica effettuata a mezzo PEC sia il formato .eml. e concludeva insistendo nell'eccezione di prescrizione.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229003967712000, notificata in data 06/07/2023 avente come atti presupposti i seguenti avvisi di addebito:
n. 39720150000009874000, notificato il 19/02/2015;
n. 39720150002260272000, notificato il 26/07/2015;
n. 39720150022580772000, notificato il 21/01/2016;
n. 39720190017484708000, notificato il 14/09/2019, deducendo quale unico motivo di opposizione l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale delle somme CP_1 pretese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.
In ordine alla prova delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati, si osserva quanto segue.
In relazione agli avvisi di accertamento impugnati in questa sede ed asseritamente notificati dall a mezzo PEC, rileva il giudicante che l' ha prodotto la prova CP_1 CP_1 delle relative notifiche versando in atti unicamente la ricevuta di consegna in formato
.xml (All. 15-19 memoria ). CP_1
Ritenuto che “laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo Cont
o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche
o alterazioni (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il
27 maggio 2024);
Ed ancora, “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonche' dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validita' dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati
e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullita' della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilita' informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio” (Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16189 del 08 giugno 2023)
I su richiamati principi, pronunciati in ordine alla notifica di atti giudiziari, devono considerarsi applicabili anche alle notifiche delle cartelle e/o intimazioni di pagamento effettuate dall riscossione ovvero ai relativi atti presupposti (si veda, ex CP_4 pluribus CTR Siracusa n. 225/2024).
Non può trovare applicazione nel caso in esame la tesi sostenuta dall' in ordine CP_1 alla idoneità della ricevuta sintetica in .xml (espressa dalla sentenza Trib. Roma n.
5303/2024) posto che tale ricevuta non consente la verifica del documento allegato alla
PEC. Diversamente dal caso esaminato con la citata sentenza, infatti, nelle ricevute versate in atti da non è neppure indicato il numero dell'avviso di addebito CP_1 asseritamente ivi contenuto.
Le medesime considerazioni valgono in ordine alla documentazione versata in atti da posto che il formato .pdf non è idoneo a fornire la Controparte_2 prova dell'avvenuta notifica.
Per quanto sopra detto, non può essere ritenuta raggiunta la prova in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, né dei successivi atti interruttivi.
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, ai fini del computo del termine prescrizionale deve considerarsi la scadenza delle rate oggetto della pretesa creditoria, stante l'assenza in atti di qualsivoglia altro atto interruttivo.
I crediti oggetto del presente giudizio sono relativi al versamento dei contributi mediante Modello DM/10, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione decorra dalle relative scadenze (il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento).
All'ordinario termine di prescrizione quinquennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n.
18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.: l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per tutto quanto sopra precede, e rilevato che nella fattispecie in esame i crediti sono relativi agli anni contributivi dal 2011 al 2015, si osserva che in relazione agli anni dal 2011 al 2014, questi devono ritenersi prescritti secondo l'ordinario termine di prescrizione quinquennale;
per l'anno 2015, invece, all'ordinario termine di prescrizione quinquennale (che sarebbe maturato il 16 gennaio 2021) sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (06/07/2023) la prescrizione dei crediti relativi a contributi IVS oggetto del presente giudizio era pienamente maturata.
L'accertata fondatezza dell'eccezione inerente il compiuto decorso del termine prescrizionale conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua e degli avvisi di addebito sottesi, e dianzi riportati.
Il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
in accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di addebito n. 39720150000009874000;
n. 39720150002260272000; n. 39720150022580772000; n. 39720190017484708000,
e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento opposta nella parte inerente ai suddetti avvisi di addebito.
compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 20/03/2025
Il G.L.
P. Farina