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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2035 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO Presidente dott. FEDERICO BOTTA Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a Rades in [...] il [...], CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Egidi del Foro di MI e domiciliato presso il suo studio in MI via C.
Pisacane n. 10,
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MI, presso i cui uffici – via Freguglia n.1
MI- è ex lege domiciliato pagina 1 di 8
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
avverso l'Ordinanza n. 5572/2024 emessa dal Tribunale di MI, sezione immigrazione, il 24.6.2024, comunicata via pec in data 25.6.2024, nella causa civile n. 2429/2022 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'Ordinanza del Giudice Unico di MI del 24.6.2024, dichiarare la nullità del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di MI e mai notificato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente difensore antistatario”
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello per le ragioni sopra esposte, confermare l'ordinanza del 24.6.2024, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Il P.G ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 8.7.2024 e iscritto a ruolo il 9.7.2024 il sig. ha Parte_1 impugnato l'ordinanza del Tribunale MI RG 2429/2022 emessa il 24.6.2024, che ha respinto, a spese compensate, il ricorso proposto avverso il decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di MI.
Il Tribunale ha così riassunto la vicenda allegata dal ricorrente:
con ricorso depositato il 20.1.2022 il cittadino tunisino ha contestato il provvedimento di rigetto della
Questura di MI (comunicatogli tramite Consolato Italiano in Tunisia a seguito del suo mancato rinnovo del visto di reingresso in Italia) per mancanza di convivenza con la sorella , Persona_1
pagina 2 di 8 cittadina naturalizzata italiana, sulla base del verbale della Polizia Locale del Comando Decentrato 2 del 23.7.2019 relativo al sopralluogo effettuato con esito negativo il 22.7.2019 alle ore 21.50 presso l'abitazione della sorella in viale Brianza 31 per verificare l'effettiva convivenza degli stessi;
nell'occasione la sorella riferiva “che il fratello non convive con il suo nucleo familiare Parte_1 essendo composto da 4 persone, ma è domiciliato a Pavia e che lo stesso lavora come ambulante nel settore ortofrutticolo. Asseriva che la residenza di è a MI in viale Brianza 31 ma per Pt_1 questioni di spazio lo stesso ha dovuto dimorare altrove sebbene quotidianamente si incontrino”;
in sede di ricorso parte istante aveva lamentato che si trattava di un rinnovo del permesso di soggiorno e non di un rilascio e che la convivenza era già stata valutata al momento del rilascio stesso;
che ora per motivi di lavoro la convivenza non può essere continuativa;
che un solo accertamento non può valere e che la situazione deve essere equiparata al rapporto tra coniugi ove la convivenza non è richiesta purché vi sia affectio familiaris;
che le dichiarazioni della sorella non possono intendersi nel senso che lui si sia definitivamente trasferito e abbia costituito un nuovo nucleo familiare;
ha chiesto dichiararsi la nullità del decreto questorile e l'ammissione di prova sulla convivenza;
veniva ammessa la prova per testi e all'udienza del 2.12.2022 veniva escussa la sorella e suo Per_1 marito ed entrambi confermavano che per motivi di lavoro come ambulante il rimaneva Pt_2 saltuariamente a dormire a Pavia da 1 a 3 giorni massimo 1 settimana e la sorella precisava che la sua dichiarazione alla Polizia Locale era stata mal interpretata, avendo agli Agenti riferito quanto riferito al
Giudice e che i loro rapporti sono sempre stati stretti tanto che si sentono tutti i giorni e che, da quando sua figlia maggiore è andata a vivere in Lussemburgo, suo fratello ne occupa la stanza;
nel caso di specie non si può applicare il Dlgs 30/2007, in quanto non trattasi di familiare a carico o convivente con cittadino UE a titolo principale o abbisognevole per gravi motivi di salute di essere assistito dal cittadino UE, avendo la sorella e il marito dichiarato che il fratello di lei lavora e ha redditi propri e secondo l'orientamento della Corte di Cassazione la relazione tra fratelli non conviventi e maggiorenni non è riconducibile a vita familiare rilevante a norma dell'art 8 CEDU, tant'è che nel caso di specie è necessaria la convivenza e le testimonianze acquisite non colmano l'equivoco asserito circa le dichiarazioni rese dalla sorella alla Polizia Locale, pertanto non è stata provata la convivenza.
Ha proposto appello il sig. che censura l'ordinanza per i seguenti motivi: Parte_1 trattandosi di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, deve valutarsi solo l'affectio familiaris ex art 19 co.II lett c) dlgs 286/1998 e il Giudice non ha correttamente valutato le testimonianze di sorella e cognato, da cui si evince che solo qualche volta per motivi di lavoro dorme a Pavia;
convincimento basato su un unico accertamento.
Il si è costituito in data 4.2.2025 per chiedere il rigetto dell'appello per inammissibilità e CP_1 infondatezza.
In data 10.2.2025 parte appellante ha depositato memoria con cui contesta la comparsa di costituzione del e precisa le conclusioni come da atto di appello CP_1
pagina 3 di 8 In data 21.2.2025 il ha depositato memoria di precisazione delle conclusioni. CP_1
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione in presenza delle parti, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte di precisazione delle conclusioni da parte de entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
Va osservato che il Tribunale di MI ha correttamente indicato l'excursus normativo afferente al caso di specie, trattandosi di parte istante di cittadina naturalizzata italiana, accertando Parte_3
che non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina contenuta nel dlgs 30/2007 di cui al relativo art 3, in quanto trattasi di disposizione normativa in attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Infatti l'art 3 del decreto de quo dispone: al comma 1) individua gli aventi diritto in qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo;
al comma 2)stabilisce: senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato
pagina 4 di 8 del cittadino dell'Unione; al comma 3) stabilisce: lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Il caso di cui trattasi concerne la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del sig. Pt_1
già ottenuto il 18.8.2016 n. stante la sua convivenza con la sorella
[...] P.IVA_1 Per_1
naturalizzata italiana in Italia nel Comune di MI.
Il diniego al rinnovo veniva assunto dalla Questura di MI a seguito dell'avvenuto accertamento,
della mancata convivenza con la sorella e sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa nell'occorso in data 22.7.2019, la quale, alla presenza di marito e figlio, riferiva che il fratello era domiciliato a Pavia
ove lavorava pur conservando la formale residenza presso di Lei, senza potervi abitare per mancanza di spazio.
Sentiti come testi all'udienza del 2.12.022 avanti al Tribunale di MI la sig.ra e il Parte_4
rispettivo marito hanno riferito che il si ferma a Pavia per ragioni di lavoro da 1 a 3 giorni Pt_1
massimo una settimana, che occupa stabilmente la camera della figlia, trasferitasi in Lussemburgo, di avere con lui rapporti stretti e che il medesimo le telefona ancora oggi tutti i giorni.
La Corte condivide con il Tribunale di MI, la corretta applicabilità del dlgs 286/98 ed in particolare degli artt:
28 co. 2 del dlgs 286/98 "ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno stato membro dell'unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR n.1656/1965 fatte salve quelle più favorevoli del presente T.U. o del regolamento di attuazione" e art 19 co.2 lett c) del TUI che prevede il requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari "degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana".
pagina 5 di 8 Riguardo al sig. infatti, trattasi di soggetto di anni 56, ben superiore, pertanto ad anni 21 Parte_1
(età massima prevista dall'art 8 CEDU al fine della nozione di famiglia da tutelare a priori); negli atti processuali risulta pacifico che al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari non sussistesse più la convivenza con la sorella e le risultanze della esperita istruttoria orale non sono state utili a sostenere il diverso convincimento del giudicante,
considerato che le dichiarazioni rese dai due testi sono generiche e contraddittorie stante che alla
Polizia locale la sorella ha detto di vedere il tutti i giorni e al Giudice di sentirlo ancora oggi tutti Pt_1
i giorni telefonicamente.
Nel caso di specie la effettiva convivenza è presupposto necessario e imprescindibile, in conformità ai principi di diritto dettati dalle pronunce della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, n.28201 "I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva
convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela
avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono
attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi
dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999."
Cassazione penale sez. I, 26/02/2021, n.15114 "La convivenza rilevante ai fini dell'applicazione
dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione, non va individuata con il legame stabile tra due
persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita. Questa definizione, tratta dalla
giurisprudenza civilistica, ben si attaglia alla convivenza more uxorio, che non è tuttavia la forma di
convivenza direttamente contemplata dalla norma in esame, la quale fa piuttosto riferimento a
qualunque forma di convivenza che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal rapporto di parentela
preso in considerazione, che è quello entro il secondo grado. Una coabitazione, che tragga titolo dal
pagina 6 di 8 rapporto di parentela rilevante, basta ad integrare la fattispecie legale, purché se ne accerti la
effettività secondo congrui indici di apprezzabilità esterna.”
Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, n.7427 “La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non
conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU,
difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di
vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza
effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19,
comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998”.
La Corte pertanto ritiene infondate le censure mosse nell'atto di appello da parte di Parte_1
essendo di fatto inidonee ad inficiare la motivazione resa dal giudice di prime cure.
Stante il rigetto dell'appello va disposta a carico di parte appellante ai sensi dell'art 91 cpc la rifusione a parte appellata delle spese di lite nella misura come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, scaglione valore indeterminato di bassa complessità
con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.
4. per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di MI, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, il 24.6.2024 nella causa civile n. 2429/2022 R.G., così dispone:
pagina 7 di 8 1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2.condanna a rifondere al le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e accessori di legge.
MI, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO Presidente dott. FEDERICO BOTTA Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a Rades in [...] il [...], CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Egidi del Foro di MI e domiciliato presso il suo studio in MI via C.
Pisacane n. 10,
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MI, presso i cui uffici – via Freguglia n.1
MI- è ex lege domiciliato pagina 1 di 8
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
avverso l'Ordinanza n. 5572/2024 emessa dal Tribunale di MI, sezione immigrazione, il 24.6.2024, comunicata via pec in data 25.6.2024, nella causa civile n. 2429/2022 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'Ordinanza del Giudice Unico di MI del 24.6.2024, dichiarare la nullità del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di MI e mai notificato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente difensore antistatario”
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello per le ragioni sopra esposte, confermare l'ordinanza del 24.6.2024, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Il P.G ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 8.7.2024 e iscritto a ruolo il 9.7.2024 il sig. ha Parte_1 impugnato l'ordinanza del Tribunale MI RG 2429/2022 emessa il 24.6.2024, che ha respinto, a spese compensate, il ricorso proposto avverso il decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di MI.
Il Tribunale ha così riassunto la vicenda allegata dal ricorrente:
con ricorso depositato il 20.1.2022 il cittadino tunisino ha contestato il provvedimento di rigetto della
Questura di MI (comunicatogli tramite Consolato Italiano in Tunisia a seguito del suo mancato rinnovo del visto di reingresso in Italia) per mancanza di convivenza con la sorella , Persona_1
pagina 2 di 8 cittadina naturalizzata italiana, sulla base del verbale della Polizia Locale del Comando Decentrato 2 del 23.7.2019 relativo al sopralluogo effettuato con esito negativo il 22.7.2019 alle ore 21.50 presso l'abitazione della sorella in viale Brianza 31 per verificare l'effettiva convivenza degli stessi;
nell'occasione la sorella riferiva “che il fratello non convive con il suo nucleo familiare Parte_1 essendo composto da 4 persone, ma è domiciliato a Pavia e che lo stesso lavora come ambulante nel settore ortofrutticolo. Asseriva che la residenza di è a MI in viale Brianza 31 ma per Pt_1 questioni di spazio lo stesso ha dovuto dimorare altrove sebbene quotidianamente si incontrino”;
in sede di ricorso parte istante aveva lamentato che si trattava di un rinnovo del permesso di soggiorno e non di un rilascio e che la convivenza era già stata valutata al momento del rilascio stesso;
che ora per motivi di lavoro la convivenza non può essere continuativa;
che un solo accertamento non può valere e che la situazione deve essere equiparata al rapporto tra coniugi ove la convivenza non è richiesta purché vi sia affectio familiaris;
che le dichiarazioni della sorella non possono intendersi nel senso che lui si sia definitivamente trasferito e abbia costituito un nuovo nucleo familiare;
ha chiesto dichiararsi la nullità del decreto questorile e l'ammissione di prova sulla convivenza;
veniva ammessa la prova per testi e all'udienza del 2.12.2022 veniva escussa la sorella e suo Per_1 marito ed entrambi confermavano che per motivi di lavoro come ambulante il rimaneva Pt_2 saltuariamente a dormire a Pavia da 1 a 3 giorni massimo 1 settimana e la sorella precisava che la sua dichiarazione alla Polizia Locale era stata mal interpretata, avendo agli Agenti riferito quanto riferito al
Giudice e che i loro rapporti sono sempre stati stretti tanto che si sentono tutti i giorni e che, da quando sua figlia maggiore è andata a vivere in Lussemburgo, suo fratello ne occupa la stanza;
nel caso di specie non si può applicare il Dlgs 30/2007, in quanto non trattasi di familiare a carico o convivente con cittadino UE a titolo principale o abbisognevole per gravi motivi di salute di essere assistito dal cittadino UE, avendo la sorella e il marito dichiarato che il fratello di lei lavora e ha redditi propri e secondo l'orientamento della Corte di Cassazione la relazione tra fratelli non conviventi e maggiorenni non è riconducibile a vita familiare rilevante a norma dell'art 8 CEDU, tant'è che nel caso di specie è necessaria la convivenza e le testimonianze acquisite non colmano l'equivoco asserito circa le dichiarazioni rese dalla sorella alla Polizia Locale, pertanto non è stata provata la convivenza.
Ha proposto appello il sig. che censura l'ordinanza per i seguenti motivi: Parte_1 trattandosi di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, deve valutarsi solo l'affectio familiaris ex art 19 co.II lett c) dlgs 286/1998 e il Giudice non ha correttamente valutato le testimonianze di sorella e cognato, da cui si evince che solo qualche volta per motivi di lavoro dorme a Pavia;
convincimento basato su un unico accertamento.
Il si è costituito in data 4.2.2025 per chiedere il rigetto dell'appello per inammissibilità e CP_1 infondatezza.
In data 10.2.2025 parte appellante ha depositato memoria con cui contesta la comparsa di costituzione del e precisa le conclusioni come da atto di appello CP_1
pagina 3 di 8 In data 21.2.2025 il ha depositato memoria di precisazione delle conclusioni. CP_1
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione in presenza delle parti, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte di precisazione delle conclusioni da parte de entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
Va osservato che il Tribunale di MI ha correttamente indicato l'excursus normativo afferente al caso di specie, trattandosi di parte istante di cittadina naturalizzata italiana, accertando Parte_3
che non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina contenuta nel dlgs 30/2007 di cui al relativo art 3, in quanto trattasi di disposizione normativa in attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Infatti l'art 3 del decreto de quo dispone: al comma 1) individua gli aventi diritto in qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo;
al comma 2)stabilisce: senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato
pagina 4 di 8 del cittadino dell'Unione; al comma 3) stabilisce: lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Il caso di cui trattasi concerne la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del sig. Pt_1
già ottenuto il 18.8.2016 n. stante la sua convivenza con la sorella
[...] P.IVA_1 Per_1
naturalizzata italiana in Italia nel Comune di MI.
Il diniego al rinnovo veniva assunto dalla Questura di MI a seguito dell'avvenuto accertamento,
della mancata convivenza con la sorella e sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa nell'occorso in data 22.7.2019, la quale, alla presenza di marito e figlio, riferiva che il fratello era domiciliato a Pavia
ove lavorava pur conservando la formale residenza presso di Lei, senza potervi abitare per mancanza di spazio.
Sentiti come testi all'udienza del 2.12.022 avanti al Tribunale di MI la sig.ra e il Parte_4
rispettivo marito hanno riferito che il si ferma a Pavia per ragioni di lavoro da 1 a 3 giorni Pt_1
massimo una settimana, che occupa stabilmente la camera della figlia, trasferitasi in Lussemburgo, di avere con lui rapporti stretti e che il medesimo le telefona ancora oggi tutti i giorni.
La Corte condivide con il Tribunale di MI, la corretta applicabilità del dlgs 286/98 ed in particolare degli artt:
28 co. 2 del dlgs 286/98 "ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno stato membro dell'unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR n.1656/1965 fatte salve quelle più favorevoli del presente T.U. o del regolamento di attuazione" e art 19 co.2 lett c) del TUI che prevede il requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari "degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana".
pagina 5 di 8 Riguardo al sig. infatti, trattasi di soggetto di anni 56, ben superiore, pertanto ad anni 21 Parte_1
(età massima prevista dall'art 8 CEDU al fine della nozione di famiglia da tutelare a priori); negli atti processuali risulta pacifico che al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari non sussistesse più la convivenza con la sorella e le risultanze della esperita istruttoria orale non sono state utili a sostenere il diverso convincimento del giudicante,
considerato che le dichiarazioni rese dai due testi sono generiche e contraddittorie stante che alla
Polizia locale la sorella ha detto di vedere il tutti i giorni e al Giudice di sentirlo ancora oggi tutti Pt_1
i giorni telefonicamente.
Nel caso di specie la effettiva convivenza è presupposto necessario e imprescindibile, in conformità ai principi di diritto dettati dalle pronunce della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, n.28201 "I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva
convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela
avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono
attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi
dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999."
Cassazione penale sez. I, 26/02/2021, n.15114 "La convivenza rilevante ai fini dell'applicazione
dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione, non va individuata con il legame stabile tra due
persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita. Questa definizione, tratta dalla
giurisprudenza civilistica, ben si attaglia alla convivenza more uxorio, che non è tuttavia la forma di
convivenza direttamente contemplata dalla norma in esame, la quale fa piuttosto riferimento a
qualunque forma di convivenza che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal rapporto di parentela
preso in considerazione, che è quello entro il secondo grado. Una coabitazione, che tragga titolo dal
pagina 6 di 8 rapporto di parentela rilevante, basta ad integrare la fattispecie legale, purché se ne accerti la
effettività secondo congrui indici di apprezzabilità esterna.”
Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, n.7427 “La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non
conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU,
difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di
vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza
effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19,
comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998”.
La Corte pertanto ritiene infondate le censure mosse nell'atto di appello da parte di Parte_1
essendo di fatto inidonee ad inficiare la motivazione resa dal giudice di prime cure.
Stante il rigetto dell'appello va disposta a carico di parte appellante ai sensi dell'art 91 cpc la rifusione a parte appellata delle spese di lite nella misura come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, scaglione valore indeterminato di bassa complessità
con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.
4. per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di MI, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, il 24.6.2024 nella causa civile n. 2429/2022 R.G., così dispone:
pagina 7 di 8 1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2.condanna a rifondere al le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e accessori di legge.
MI, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
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