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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
RAFFAELE SCARINZI;
OPPONENTE
CONTRO
(di seguito, , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. DAVIDE BUSCEMI;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e scritti difensivi conclusionali depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e
132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..
1. SUL MERITO
1.1 SULLA DOMANDA PRINCIPALE
Ai fini della decisione in ordine alla domanda principale -cioè a quella azionata da parte opposta in via monitoria-, occorre osservare, preliminarmente, in diritto, che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., chi intenda far valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne siano a fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
Tale principio costituisce l'architrave dell'intero sistema processuale e non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il
Giudice non può decidere in forza di circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene.
1 La giurisprudenza di legittimità ha, poi, puntualizzato, nella nota sentenza Cass. Sez.
Un. 13533/2001, come deve essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: il creditore che agisca in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
E ciò non muta nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore.
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
In altri termini, come chiaramente e condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22113) “nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti […]”; sicché, l'opponente può, tra le altre cose, “[…] proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II -
04/03/2020, n. 6091).
Sotto il profilo probatorio, deve altresì osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità̀ ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n. 5915/2011); e, per altro verso,
2 possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999;
Cass. n. 46/2002; Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, deve constatarsi che, nel caso in esame: 1) la ha proposto ricorso monitorio al CP_1 fine di sentire ingiungere alla il pagamento della somma di Euro Parte_1
59.522,04, oltre interessi di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza delle rispettive fatture, sino al soddisfo;
2) a corroborare la propria domanda,
l'odierna opposta ha prodotto in giudizio copia dell'ordine di acquisto n. 218 del
15.10.2019 (cfr. allegato sub 2 al ricorso monitorio), nonché copia delle fatture e dei relativi documenti di trasporto di cui agli allegati sub 4 a 11 al ricorso monitorio;
3) dunque, la ha fornito prova del titolo sotteso alla sua pretesa ed allegato CP_1
l'inadempimento di controparte, così consentendo al Tribunale di Benevento di emettere il richiesto decreto ingiuntivo n. 1437/2020; 4) a fronte di tale ingiunzione, la Pt_1 ha proposto la presente opposizione, deducendo, quali motivi di contestazione
[...] alla pretesa avanzata da controparte, l'inesistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del D.I. opposto, per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché eccependo l'inadempimento di controparte per vizi e difetti del materiale consegnatogli;
5) sulla base di tali deduzioni, l'opponente ha domandato, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti della e, CP_1 per l'effetto, condannare tale ultima parte al pagamento in suo favore di € 137.387,97 o della somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia, con compensazione delle somme eventualmente riconosciute in favore della CP_1
Sicché, alla luce delle deduzioni e produzioni di parte deve osservarsi che l'opposta ha diritto al corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte, in virtù del predetto contratto n. 218 del 15.10.2019, nonché delle fatture e dei relativi documenti di trasporto di cui agli allegati sub 4 a 11 al ricorso monitorio: tali documenti, difatti, valutati complessivamente, consentono di ritenere documentato l'an ed il quantum della pretesa avanzata in giudizio dalla per avere quest'ultima effettivamente CP_1 fornito alla il conglomerato cementizio preconfezionato ai fini della Parte_1 realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria per la demolizione e ricostruzione del muro arginale di sostegno del rilevato autostradale, sito tra il Km
45+000 e 43+000 in direzione Palermo e ripristino della stradella di servizio”, appaltati da al con CP_2 Controparte_3 Pt_1 consorziata e designata per l'esecuzione.
Né in senso opposto a quanto appena osservato depongono le difese svolte da parte opponente, la quale, come sopra osservato, ha dedotto l'inadempimento della controparte, per vizi e difetti del materiale consegnatogli, al fine di sentire accogliere la proposta domanda, in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni subiti, ma non anche -come meglio si osserverà di seguito- per far valere la garanzia per i vizi della
3 cosa venduta. In altri termini, l'opponente né ha contestato l'effettiva consegna del materiale acquistato da parte opposta, né ha fatto valere i dedotti vizi di tale materiale al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto o la relativa riduzione del prezzo
(ma solo ed esclusivamente per ottenere il risarcimento del danno lamentato, su cui, cfr. infra).
Pertanto, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, la è tenuta al Parte_1 pagamento, in favore della di Euro 59.522,04, oltre interessi di cui al CP_1
D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza delle rispettive fatture e sino al soddisfo.
1.2 SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente -parte convenuta in senso sostanziale-, occorre evidenziare, in primo luogo, che nel documento contrattuale prodotto in giudizio (cfr. allegato sub 2 al ricorso monitorio) è scritto: per un verso, che la ha ordinato alla una certa quantità di conglomerato Parte_1 CP_1 cementizio preconfezionato, obbligandosi al pagamento di una data cifra per le quantità già determinate e riservandosi il diritto di poter variare tali quantità in diminuzione o in aumento;
e, per altro verso, che, “il conglomerato cementizio sarà reso nelle quantità di volta in volta ordinate dal Direttore del Cantiere o da suoi incaricati, scaricato nelle zone indicate dagli stessi, con autobetoniere di adeguate caratteristiche e di capacità adeguate alle richieste delle Direzioni di Cantiere”.
Sicché, le previsioni contrattuali di cui all'ordine di acquisto n. 218 del 15.10.2019 sottoscritto dalle parti in causa depongono nel senso della qualificazione giuridica di tale negozio nei termini del contratto di compravendita, caratterizzato dall'esecuzione frazionata e differita nel tempo della prestazione ivi dedotta.
Ciò posto, giova qui condividere quanto chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di merito e di legittimità con riferimento alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, e cioè che: 1) “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (cfr. Cassazione civile sez. II - 15/09/2022, n.
27184, conforme a Cassazione civile sez. II - 17/01/2022, n. 1218); 2) ed ancora che
“l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. va qualificata come eccezione in senso stretto, come tale rimessa alla sola parte interessata (ossia il venditore convenuto in giudizio); non essendo eccezione rilevabile dal giudice […]” (cfr. Corte appello sez. III
- Firenze, 28/10/2022, n. 2421 e, in senso conforme, Tribunale sez. II - Parma,
25/10/2022, n. 1190; Tribunale sez. II - Bari, 02/02/2022, n. 361).
Sicché, alla luce della disciplina e dei principi di diritto richiamati, deve constatarsi che, nel caso di specie, la ha domandato di “accertare e dichiarare Parte_1
4 l'inadempimento da parte della in Controparte_4 relazione al contratto di fornitura del materiale difforme rispetto a quello previsto per la realizzazione dell'opera appaltata alla società opponente” e “in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la al Controparte_4 risarcimento dei danni che si quantificano in € 137.387,97 o in quella somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia, con compensazione delle somme eventualmente riconosciute in favore della Controparte_5
.
[...]
Dunque, da una parte, l'opponente ha dedotto i vizi e difetti del materiale acquistato dalla al fine di sentire accogliere la proposta domanda, in via CP_1 riconvenzionale, di risarcimento dei danni subiti (e non -come sopra detto- al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto o la relativa riduzione del prezzo); dall'altra parte, l'opposta non ha eccepito alcuna intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1945 c.c..
Conseguentemente, ai fini della valutazione di fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, in considerazione delle relative difese svolte dalla controparte, in corso di causa è stato necessario svolgere una consulenza tecnica d'ufficio -alla quale integralmente si rimanda, siccome logica nelle premesse metodologiche e coerente nelle conclusioni rassegnate- all'esito della quale, dopo avere riscontrato le osservazioni delle parti -in particolare, quelle del consulente di parte opposta- con argomentazioni esaustive e condivisibili, ribadite nei chiarimenti resi a seguito dell'ordinanza dell'08.02.2024, il nominato consulente d'ufficio: 1) ha evidenziato, inter alia, che “dalla documentazione agli atti, si rileva che dalla data del
04/12/2019 e fino alla data 11/05/2020 venivano consegnati oltre 1000 mc di calcestruzzo che venivano accettati sia dall'appaltatore che dalla direzione lavori senza nessuna contestazione, evidentemente sulla scorta delle caratteristiche indicate sia sull'ordine della fornitura che sul documento di trasporto e sulla scorta della consistenza visiva. Con la nota del 11/05/2020 il (cui era CP_3 Pt_1 Co consorziata) lamentava alla che le prove di resistenza cubiche sui provini delle forniture operate nel mese di febbraio 2020 relative ai documenti di trasporto n° 134
(mc 7 di calcestruzzo) e 169 (mc 7,5 di calcestruzzo) non avevano rispettato le prescrizioni contrattuali. Dopo la data del 11/05/2020 e fino alla data del 23/06/2020, in ogni caso, continuavano le forniture per le quali, dagli atti, nessuna ulteriore contestazione avveniva, né al momento della consegna e dello scarico del calcestruzzo
(si vedano le consegne ed i documenti di trasporto indicati nella fatt. 86/2020 del
31/05/2020 di euro 44.365,91 e nella fatt. 116/2020 del 30/06/2020 di euro 12.824,03) e né, tantomeno, avvenivano contestazioni sulle modalità di prelievo, confezionamento dei provini, controlli, ecc. Con successiva nota del 23/06/2020 il CP_3 Co lamentava alla società che, oltre a quelle già segnalate nella nota del 11/05/2020, anche ulteriori forniture di calcestruzzo effettuate erano risultate non conformi, attesi i risultati del laboratorio. Dopo la data del 23/06/2020 e fino alla data del 31/08/2020, continuavano ancora le forniture, come si evince dai documenti di trasporto, senza, ancora, che nessuna contestazione avvenisse al momento della consegna e dello scarico
5 del calcestruzzo (si vedano le consegne ed i trasposti indicati nella fatt. 146/2020 del
31/07/2020 di euro 1.606,06 e nella fatt. 168/2020 del 31/08/2020) né, tantomeno, contestazioni sulle modalità di prelievo, confezionamento dei provini, controlli, ecc. Ciò detto, occorre rappresentare che, nonostante la (per il consorzio appaltatore) Pt_1 Co continuasse a richiedere e la continuasse a fornire calcestruzzo per la realizzazione dei lavori previsti, nelle more, l' per il tramite del Direttore dei Lavori: • con CP_2 ordine di servizio n° 7 del 11/06/2020, non aveva accettato talune parti dell'opera che si stava realizzando per le quali le prove di compressione dei provini eseguite dal laboratorio avevano dimostrato un calcestruzzo non conforme al progetto (pali
11,12,14,15,60,61,62,63 del tratto A-B al km 45) ordinando l'esecuzione di carotaggi ed ulteriori controlli;
• con ordine di servizio n° 10 del 03/07/2020, oltre a non accettare talune parti dell'opera che si stava realizzando per le quali le prove di compressione dei provini del laboratorio avevano dimostrato un calcestruzzo non conforme al progetto (palo 105 della paratia al km 45 dell'intervento B) ordinando l'esecuzione di carotaggi ed ulteriori controlli, non accettava ulteriori parti di opera atteso che la differenza fra i valori di resistenza a compressione delle coppie di provini superava il 20% del valore inferiore di ciascun rispettivo prelievo (cordolo paratia dell'intervento B al km 45 dal palo n° 1 al palo n° 10 e palo 142, 178, 180 intervento B km 46), ordinando l'esecuzione di carotaggi ed ulteriori controlli. Successivamente anche i carotaggi e le ulteriori prove e controlli ordinate dalla direttore dei lavori evidenziavano che il calcestruzzo non aveva le caratteristiche richieste dal progetto.”
(cfr. pagine nn. 23 e 24 della relazione finale); 2) ha osservato che “attesi i risultati delle prove di laboratorio prima e della campagna di carotaggi poi eseguita, pacifica appare la circostanza che era stato utilizzato calcestruzzo che non aveva le caratteristiche tecniche richieste dal progetto e, quindi, previste dall'appalto e dall'ordine”, precisando che «non è chi non veda che, dal punto di vista meramente tecnico, appare operazione impossibile andare ad individuare e verificare “a posteriori” sia la qualità e le caratteristiche del calcestruzzo al momento dello scarico che le modalità eseguite in cantiere per le operazioni di prelievo, confezionamento, posa, costipazione in uno alle condizioni ambientali durante il getto che, insieme alla maturazione, costituiscono tutti fattori che, inevitabilmente, vanno ad incidere sulla resistenza del calcestruzzo in una struttura» (cfr. pagine n. 24 della relazione finale); 3) ha concluso nel senso che «alla luce di tutta la documentazione esaminata […] le uniche circostanze che si possono rappresentare e segnalare possono essere: 1. è da ritenere che i prelievi dagli impasti di calcestruzzo per la preparazione e raccolta dei provini da sottoporre alle prove di laboratorio siano avvenuti all'arrivo della betoniera, prima di qualunque ulteriore lavorazione, così come suggeriscono le norme
UNI di riferimento e, quindi, il calcestruzzo fornito per i pali 11,12,14,15,60,61,62,63 del tratto A-B al km 45 (ordine di servizio n° 7 del 11/06/2020) e per il palo 105 della paratia al km 45 dell'intervento B (ordine di servizio 10 del 03/07/2020) non era conforme alle caratteristiche richieste ed ordinate (come evidenziato dalle prove del laboratorio). Le suddette opere non venivano accettate dalla stazione appaltante, quindi, per responsabilità, certamente, ascrivibile alle forniture delle miscele effettuate Co dalla;
2. i prelievi dagli impasti di calcestruzzo per la realizzazione del cordolo della paratia dell'intervento B al km 45, dal palo n° 1 al palo n° 10, e quelli per la
6 realizzazione dei pali 142, 178, 180 dell'intervento B al km 46 non venivano accettati dal laboratorio in quanto i valori di resistenza a compressione delle coppie di provini analizzati superava il 20% del valore inferiore di ciascun rispettivo prelievo (11.2.5.3 delle NTC 2018). Le suddette opere (inaccertabile la qualità del calcestruzzo) non venivano accettate dalla stazione appaltante, quindi, per responsabilità ascrivibile all'appaltatore nell'ambito del prelevamento e confezionamento dei provini Pt_1
(scartati per legge);
3. agli atti non vi è traccia dell'obbligatorio controllo di accettazione di tipo B, prescritto dal paragrafo 11.2.5.2 delle NTC 2018, che, atteso
l'impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea, necessariamente, il Direttore dei
Lavori avrebbe dovuto adottare. Nulla affatto, invece, il sottoscritto può riferire sui molteplici fattori che avrebbero potuto, poi, sicuramente incidere sulle qualità e caratteristiche del materiale fornito quali, ad esempio, i tempi di attesa e le modalità di getto del calcestruzzo, la movimentazione, la posa e la stagionatura. E ciò anche per quanto riguarda eventuali anomale aggiunte d'acqua in cantiere per aumentare, eventualmente, la lavorabilità del prodotto, che certamente possono creare inconvenienti ed alterarne le caratteristiche delle miscele. Occorre, però, segnalare nuovamente che nessuna contestazione veniva mai riportata nei documenti di trasporto
(tutti allegati agli atti) alle specifiche sezioni previste in calce agli stessi denominate
“Annotazioni”, “Materiale aggiunto”, ecc.» (cfr. pagine nn. 25 e 26, nonché 34 e ss., della relazione finale).
Dunque, il C.T.U. ha verificato la non rispondenza del materiale acquistato dalla Pt_1 alle caratteristiche tecniche richieste, come emerso dalle prove di laboratorio e
[...] dai carotaggi sullo stesso effettuati, dando atto, per un verso, del fatto che taluni ulteriori richiesti accertamenti non è stato possibile effettuarli per le ragioni tecniche sopra richiamate e, per altro verso, che, al momento della consegna del suddetto materiale, nessuna contestazione è stata inserita nei documenti di trasporto da parte dell'opposta in ordine alle specifiche sezioni previste in calce agli stessi e denominate
“annotazioni” e “materiale aggiunto”, dovendo così ritenere che non si siano verificate alterazioni del conglomerato cementizio preconfezionato.
Ebbene, alla luce della richiamata relazione peritale svolta in corso di causa e dei documenti acquisiti in giudizio -nonché richiamati dallo stesso consulente d'ufficio-, deve rilevarsi che la ha effettivamente fornito alla del CP_1 Parte_1 conglomerato cementizio preconfezionato non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, così determinando la non accettazione di talune delle opere eseguite da quest'ultima da parte della committente -nell'ambito dell'appalto affidato CP_2 al consorzio di appartenenza dell'odierna opponente avente ad oggetto la
“manutenzione straordinaria per la demolizione e ricostruzione del muro arginale di sostegno del rilevato autostradale, sito tra il Km 45+000 e 43+000 in direzione
Palermo e ripristino della stradella di servizio”-; né, in senso contrario a quanto appena osservato, può opporsi il rigetto delle prove orali richieste da parte opposta, in quanto tali prove non avrebbero potuto, comunque, scardinare la valenza probatoria delle menzionate prove documentali.
7 Al riguardo e, in particolare, con riferimento agli importi necessari per l'adeguamento delle opere agli standard costruttivi richiesti dall' e gravanti sulla CP_2 Pt_1
a causa della fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato da parte della
[...] difforme rispetto a quello richiesto, il consulente tecnico d'ufficio ha CP_1 provveduto a fornire due ipotesi alternative di conteggio, l'una in considerazione della sola documentazione prodotta in giudizio entro i termini di rito e l'altra sulla base di tale documentazione nonché di quella versata in atti dalla nel corso delle Parte_1 operazioni peritali.
Ebbene, tale produzione, nonostante sia avvenuta solo nell'ambito dello svolgimento della disposta consulenza, deve ritenersi ammissibile e, dunque, oggetto di valutazione, attesa la sopravvenienza rispetto alla data del 25.03.2022 (cioè, al termine per il deposito delle seconde memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) della nota dell'Ufficio del
Genio Civile della Regione Sicilia prot. n. 028100 del 24.02.2023, con la quale sono stati autorizzati i lavori in variante per il consolidamento dei suddetti pali già realizzati dalla non conformi agli standard richiesti dalla committenza. Parte_1
In altri termini, l'ufficialità circa le lavorazioni di adeguamento nonché la certezza dei costi a tal fine necessari a carico della sono maturate solo dopo la Parte_1 decorrenza del predetto termine del 25.03.2022, con la conseguenza che la relativa documentazione deve ritenersi sopravvenuta e, pertanto, valutabile ai fini della presente decisione.
Sicché, deve qui condividersi il conteggio svolto dal consulente tecnico d'ufficio -in uno alle annesse precisazioni- secondo cui: «con il costo delle lavorazioni stimato nei
“PROGETTI RISOLUZIONE NON CONFORMITÀ accettati da in euro CP_2
112.600,36, alla data della presente ancora in corso di esecuzione (almeno per quanto si legge nelle predette deduzioni) […] Nessun altro costo per la regolarizzazione dell'opera appare, invece, potersi riconoscere, tra le voci elencate da già nella Pt_1 relazione in atti a firma dell'ing. del 25/01/2021, in quanto non suffragate da Per_1 alcuna giustificazione di spesa e neppure l'importo pagato al laboratorio per le prove eseguite in quanto sicuramente necessarie anche per l'errato confezionamento dei cubetti imputabile ad stessa. Infine, come danno imputabile alla SIC, non può Pt_1 essere conteggiata la Penale per ritardata ultimazione lavori pari € 58.748,00 in quanto l'Ordine d'acquisto n° 218 era del 15/10/2019, l'accettazione della prequalifica Co della da parte dell' avveniva in data 06/12/2019 laddove il termine ultimo dei CP_2 lavori era stato già previsto per il 31/12/2019, così come si legge nel certificato di ultimazione lavori allegato alla relazione dell'ing. del 25/01/2021» (cfr. Per_1 pagine nn. 36 e 37 della relazione finale).
Quanto, altresì, alla domanda di compensazione dei reciproci rapporti di debito e di credito tra le parti avanzata in via riconvenzionale da si ritiene di non Parte_1 poter procedere in tal senso in considerazione della consistenza creditoria dell'opposta nei confronti dell'opponente, costituita non solo dalla suddetta sorte capitale ma anche dagli interessi richiesti con decorrenza dalla data di scadenza delle rispettive fatture e sino al soddisfo: in altri termini, l'accertato credito della nei confronti CP_1
8 dell'opponente è solo parzialmente liquido e nemmeno facilmente liquidabile -in virtù della complessità dei rapporti giuridici e delle molteplici fatturazioni intercorrenti tra le stesse parti in causa-, con la conseguenza che lo stesso non può essere oggetto di compensazione avuto riguardo al credito di controparte, cioè quello della Parte_1 accertato nel presente giudizio e pari ad Euro 112.600,36.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, da un lato, l'opposizione proposta da deve essere rigettata;
e, dall'altro lato, la domanda Parte_1 riconvenzionale ivi contenuta merita accoglimento e, per l'effetto, l'opposta deve essere condannata al pagamento di Euro 112.600,36 in favore dell'opponente.
2. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza, in ragione del rigetto dell'opposizione proposta, da una parte, e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, dall'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo
Giuliano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 632/2021 del
R.G.A.C., ogni diversa istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione proposta e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
2) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, CONDANNA l'opposta al Parte_1 pagamento di Euro 112.600,36 in favore dell'opponente;
3) COMPENSA integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, lì 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano
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